Articolo 12 della Legge 24 novembre 2000, n. 340
Articolo 11Articolo 13
Versione
9 dicembre 2000
Art. 12. (Dissensi espressi in sede di conferenza
di servizi) 1. L' articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 , introdotto dall' articolo 17, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 14-quater. - 1. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non puo' riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
2. Se una o piu' amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'articolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione e' immediatamente esecutiva.
3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione e' rimessa al Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il presidente della giunta regionale o il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessita' dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
4. Quando il dissenso e' espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale e' inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l' articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , introdotta dall' articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 ".
Entrata in vigore il 9 dicembre 2000
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