Sentenza 18 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 18/03/2022, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/03/2022
N. 00436/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01394/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1394 del 2020, proposto da
CI TR, rappresentato e difeso dall’avvocato Daniela Colella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Sannicola, via Regina Elena, 43;
contro
Comune di Ugento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Ponzi Provenzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Calasso in Lecce, piazzetta Scipione De Summa 15;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 15143 del 22/07/2020, notificato in pari data, del SUAP del Comune di Ugento avente ad oggetto: “Variante al PRG da zona “E1” a zona “D3” per la realizzazione di un locale artigianale con annessi uffici e sala esposizione attraverso l’indizione di una nuova conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ex art. 14 comma 2 della legge 241/1990, per gli effetti di cui all’art. 8 del DPR 160/2010 e successive integrazioni.
-Determinazione di conclusione negativa della Conferenza di Servizi”.
-di ogni atto connesso, presupposto e/o conseguente ed in particolare del parere contrario della Regione Puglia del 29.06.2020 acquisita al prot. del Comune di Ugento al n. 13521 del 01.07.2020, confermato con nota del 16.07.2020 della Regione Puglia acquisita dal Comune di Ugento al prot. n. 14815 del 17.07.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ugento e di Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 marzo 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente è titolare di una propria ditta artigianale di produzione di manufatti in calcestruzzi fin dal 2005.
La produzione viene svolta in un piccolo laboratorio sito in pieno centro a Taurisano, via Casarano, 13.
Essendosi ampliata l’attività, a seguito di DIA del 05/01/2006, il ricorrente fece eseguire lavori di spianamento e recinzione dell’area di sua proprietà sita sulla Strada Provinciale Casarano - Taurisano, oggetto della conferenza di servizi di cui al presente ricorso, per ricavarne l’attuale sede espositiva dell’attività stessa.
In tal modo si è verificato un incremento della produttività grazie alla visibilità dell’area espositiva, ma ciò ha comportato una frammentazione dell’attività interna dell’azienda.
Da ciò è sorta l’esigenza di spostare tutta l’attività artigianale nel terreno sito in agro di Ugento già utilizzato per l’attività di esposizione. Tale zona è tipizzata come “ E1 agricola normale ”.
Già in data 02/05/2012 TR CI aveva presentato una prima istanza al SUAP del Comune di Ugento, prot. n. 9717, per ottenere l’autorizzazione per la realizzazione di un progetto in ampliamento di un locale artigianale con annessi uffici e sala mostra da attuarsi in agro di Ugento – SP n. 360 Taurisano - Casarano km 11,540, (fg. 14 p.lle 90 e 91) ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 160/2010.
A seguito della sentenza n. 799/2019 del T.A.R. Lecce, che aveva annullato il provvedimento prot. n. 7335 del 30/03/2018 del SUAP di Ugento di conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria semplificata in modalità asincrona e il precedente parere della Regione Puglia prot. n. 8337 del 17/11/2017 (per incompetenza ed eccesso di potere), in data 19/11/2019 l’odierno ricorrente dava nuovo impulso al procedimento, depositando presso il SUAP del Comune di Ugento medesima istanza di cui al precedente procedimento avviato nel 2012, modificando unicamente dei particolari architettonici (quali l’inserimento di una finestra), lasciando invariato, per il resto, il progetto.
Con nota prot. n. 704 del 14/1/2020 il SUAP del Comune di Ugento ha indetto ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 160/2010 una conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, finalizzata alla “ realizzazione di un locale artigianale con annessi uffici e sala esposizione ” in variante al vigente PRG di Ugento. Il citato art. 8, comma 1, primo periodo, del DPR n. 160/2010 stabilisce che: “ Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l’applicazione della relativa disciplina regionale, l’interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica ”.
In particolare, il proposto intervento riguarda la realizzazione di un locale artigianale con annessi uffici e sala esposizione per lo svolgimento di attività artigiana di produzione di manufatti in cemento, gesso e terracotta, da ubicare sul terreno di proprietà del ricorrente, sito in agro di Ugento, censito in Catasto al foglio 14 p.lle 900 e 901, per una superficie di mq 1.515, tipizzato nel vigente strumento urbanistico comunale “ Zona E1- Agricola Produttiva Normale ”.
Pervenuti i chiarimenti e le integrazioni richiesti con nota prot. n. 858 del 28/1/2020, la Sezione Urbanistica regionale ha espresso in data 29/6/2020 il proprio parere negativo.
La Regione Puglia si è pronunciata in questi termini con il proprio parere del 29/06/2020 oggetto dell’odierno gravame: “ L’area risulta dotata di viabilità pubblica, rete elettrica, rete idrica, rete fognaria pubblica, rete telefonica (…) Ciò posto, preso atto dei criteri di ammissibilità della proposta progettuale alle procedure di cui all’art. 8 del DPR n. 160/2010, attestati dal Responsabile del Procedimento, si rappresenta quanto segue. Si premette che, per costante Giurisprudenza, va disattesa l’eccezione secondo cui la Regione Puglia non possa esprimersi in merito alla inesistenza o insufficienza delle aree con destinazione idonea all’intervento, competendo tale accertamento al Comune. Infatti pur spettando al responsabile comunale di verificare la sussistenza del presupposto preliminare all’avvio del procedimento SUAP e alla convocazione della conferenza di servizi, (atteso che tale accertamento implica una preventiva ricognizione della situazione di fatto e di diritto del territorio comunale e dello stato di attuazione della strumentazione vigente che l’Amministrazione di prossimità è in grado di compiere), è pur vero che non è precluso alla Regione di esprimersi a tale riguardo, stante la contitolarità dei due Enti nel governo del territorio. (…). Ciò premesso, dalla consultazione della documentazione trasmessa, in particolare dalla relazione istruttoria del responsabile del SUAP, si evince chiaramente che nulla è cambiato (non vi è alcun elemento di novità), rispetto all’epoca del precedente parere (contrario) espresso dalla scrivente Sezione (nota n. 8337 di prot. del 17/11/2017), relativamente alla verifica dei criteri di ammissibilità dell’istanza ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2020 ” . La Regione Puglia ha sottoposto a vaglio critico le valutazioni, avanzate dal Comune, in merito alle “ limitazioni impeditive ” che ostacolano l’attuazione dell’intervento nelle aree esistenti come zone omogenee di tipo D nello strumento urbanistico generale vigente, concludendo che “ dette limitazioni, non appaiono riconducibili alla inedificabilità assoluta delle aree, o a parametri, a indici e/o a insufficienti dimensioni delle predette aree in questione, ma bensì, a procedure tecnico-amministrative di espropriazione per pubblica utilità e/o di urbanizzazione e/o di formazione ed approvazione di piani urbanistici esecutivi mai posti in essere dal Comune di Ugento. Aspetti questi che, a parere della Sezione, non sono idonei a dimostrare il requisito della insufficienza delle aree nel territorio comunale di Ugento ”.
In conseguenza, il responsabile del SUAP di Ugento, con proprio provvedimento prot. n. 15143 del 22/7/2020, si è determinato per la conclusione negativa dei lavori della conferenza di servizi.
Il ricorrente ha censurato gli anzidetti provvedimenti lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi: I. RR (volutamente errato) presupposto di diritto da parte della Regione Puglia per violazione dell’obbligo conformativo rispetto alla sentenza T.A.R. Lecce n. 799/2019. Eccesso di potere per incompetenza dell’atto presupposto e violazione DGR n. 2226/03 punto 5. Violazione art. 14 ter n. 4 l. n. 241/1990 e succ. mod. ed int. da parte del Comune di Ugento; II. Violazione art. 14 ter , comma 7, della legge n. 241/1990. Apparente parere contrario della Regione Puglia. Erronea conclusione negativa della conferenza di servizi; III. Invalidità derivata del provvedimento definitivo negativo e violazione di legge per carenza di motivazione del parere espresso dalla Regione Puglia. Violazione art. 14 quater l. n. 241/1990 come modificato dall’art. 12 della Legge n. 340/2000. Violazione Deliberazione della Giunta Regionale 23.12.2003, 2226. Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto e di istruttoria. Erroneità, sviamento, contraddittorietà; IV. Invalidità derivata del provvedimento finale per illegittimità del parere della Regione Puglia per errata valutazione dei presupposti di fatto e carenza di motivazione sotto altro aspetto.
In data 02/12/2020 si è costituito in giudizio il Comune di Ugento, per chiedere di rigettare il ricorso.
Analogamente, in data 10/02/2021 si è costituita in giudizio la Regione Puglia, contestando il ricorso e chiedendone l’integrale rigetto.
All’udienza del 9 marzo 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva che l’Ente ha replicato il proprio parere prot. n. 8337 del 17/11/2017, già annullato dal T.A.R. attraverso la citata sentenza n. 799 del 21/05/2019, passata in giudicato.
In quella circostanza erano stati impugnati il provvedimento prot. n. 7335 del 30/03/2018 del SUAP di Ugento di conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria semplificata in modalità asincrona e il precedente parere della Regione Puglia prot. n. 8337 del 17/11/2017 (tra l’altro, per incompetenza ed eccesso di potere).
Il procedimento, all’esito del quale erano stati adottati i provvedimenti gravati, era iniziato in data 02/05/2012, allorché TR CI aveva presentato istanza al SUAP del Comune di Ugento, prot. n. 9717, per ottenere l’autorizzazione per la realizzazione di un progetto in ampliamento di un locale artigianale con annessi uffici e sala mostra ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010.
La ditta aveva presentato in data 23/02/2015 una richiesta urgente volta ad ottenere un lotto edificabile di 1500 mq nella zona artigianale per poter ampliare la sua attività d’artigianato.
A tale richiesta era seguita risposta prot. n. 7599 del 21/04/2105 con la quale veniva comunicato che il Comune di Ugento non disponeva all’interno della zona PIP di un lotto da assegnare alla ditta richiedente, cosicché con nota prot. n. 2360 del 02/02/2017 il Responsabile del SUAP di Ugento aveva indetto la conferenza di servizi per il rilascio di un provvedimento unico autorizzatorio in variante allo strumento urbanistico generale ai sensi dell’art. 8 DPR n. 160/2010, attestando la sussistenza dei requisiti per l’indizione della conferenza dei servizi.
Come già ricordato, la conferenza di servizi decisoria, una volta acquisito il parere negativo della Regione Puglia, si era conclusa negativamente.
Il T.A.R. Lecce, Sezione II, con sentenza n. 799 pubblicata il 21/05/2019 e notificata alla Regione Puglia in data 22/07/2019, passata in giudicato perché non impugnata, aveva annullato il parere emesso dalla Regione Puglia in detto procedimento, sovrapponibile al parere odiernamente gravato.
In particolare, il T.A.R. aveva ritenuto assorbente la censura avanzata dal ricorrente di “ eccesso di potere per incompetenza dell’atto presupposto e Violazione DGR 2226/2003 punto 5) ”, in quanto l’interessato aveva eccepito che con il proprio parere negativo la Regione si fosse pronunciata su materia sottratta alla propria competenza per espressa previsione della DGR n. 2226/03 (punto 5), la quale, nel disciplinare la fase istruttoria del procedimento autorizzativo per nuove attività produttive prevedeva in via esclusiva in capo al responsabile del SUAP o dell’ufficio tecnico del Comune la competenza circa le verifiche in ordine alla mancanza e/o insufficienza di aree a destinazione produttiva, sottraendo espressamente tale competenza agli organi regionali (“ In tutti i casi competono al responsabile SUAP le verifiche in ordine: (…) alla mancanza e/o insufficienza di aree a destinazione produttiva ”).
Nella sentenza n. 799/2019, richiamata nella premessa della indizione della nuova conferenza di servizi (nota prot. n. 704 del 14/01/2020 SUAP Ugento), così si statuisce: “ 7. Preliminarmente ritiene il Collegio che debba scrutinarsi la doglianza contenuta nel terzo motivo di ricorso, afferente alla dedotta incompetenza della Regione a rendere valutazioni e parere in ordine alla sussistenza del presupposto normativo di incapienza del PRG rispetto alla realizzazione dell’intervento produttivo richiesto. La censura è fondata. 7.1. La valutazione circa l’idoneità del PRG comunale a consentire la realizzazione dell’intervento produttivo contemplato è riservata al Responsabile dello SUAP e ciò sia in virtù dell’art. 8 DPR 160/2010 sia in relazione agli atti regionali che sono intervenuti a disciplinare la fattispecie (sia pure con riferimento alla previgente disposizione recata dall’art. 5 DPR 447/98). L’art. 8 DPR 160/2010, in particolare stabilisce in capo al responsabile SUAP il potere di convocazione della CdS per la variante semplificata. Con ciò, implicitamente, si attribuisce a tale soggetto la valutazione circa la sussistenza dei presupposti normativi per l’attivazione della procedura medesima, costituiti da uno strumento urbanistico generale che “non individua aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti”. La valutazione dell’insufficienza di aree D atte a ospitare l’intervento richiesto compete dunque al responsabile del SUAP comunale. Le suddette conclusioni vengono peraltro confermate dalla disciplina di indirizzo adottata, con riferimento alla medesima fattispecie, dalla Regione Puglia e in particolare dalla DGR 23.12.2003, n. 2226 (…) Dunque il punto 3 (dell’indicata delibera) esplicita come la valutazione della ricorrenza dei presupposti applicativi sia demandata esclusivamente al Responsabile del SUAP. In termini ancora più chiari dispone, sulla circostanza, il punto 5 della Delibera de qua, in virtù del quale: “5. La fase istruttoria comunale. In coerenza con il dettato normativo, il controllo dei contenuti sostanziali e formali, nonché dell’ammissibilità sotto il profilo urbanistico della proposta viene vagliata dal Responsabile dello Sportello Unico per le attività produttive, che deve avvalersi della propria struttura amministrativa e delle strutture tecniche ed amministrative presenti nel Comune. In tutti i casi competono al Responsabile SUAP le verifiche in ordine: - alla mancanza e/o insufficienza di aree a destinazione produttiva ... ”.
La prefata sentenza n. 799/2019 ha espressamente fatto “ salva la riedizione del potere da parte della P.A .”.
Nel caso in esame vengono in rilievo gli effetti conformativi e preclusivi del giudicato amministrativo. L’atto che violi o eluda l’effetto conformativo è, infatti, nullo per violazione o elusione del giudicato. L’effetto conformativo viene sancito, a livello normativo, dall’art. 21- septies della L. n. 241/1990, che, nel prevedere la nullità dei provvedimenti amministrativi adottati in violazione del giudicato, ammette implicitamente che la sentenza produca un vincolo sulla successiva attività della P.A. In tale ambito, quale sostanziale variante dell’effetto conformativo, è stato individuato anche un effetto preclusivo, nel senso che dal giudicato di annullamento deriva l’obbligo di non reiterare l’atto annullato negli stessi termini oggetto di accertata illegittimità; la riadozione del medesimo atto annullato, senza l’eliminazione dei vizi già censurati dal giudice, comporta la sua nullità per violazione del giudicato.
Pertanto, la Regione avrebbe dovuto “conformarsi” al contenuto della sentenza de qua ed astenersi dal riproporre un parere con motivazione identica rispetto a quello già annullato in via giurisdizionale.
Sebbene il T.A.R. con la sentenza n. 799/2019 avesse già annullato il precedente parere della Regione in ragione dell’incompetenza di quest’ultima a rendere valutazioni in ordine alla sussistenza del presupposto normativo costituito dall’insufficienza delle aree individuate dal PRG rispetto al progetto presentato ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 160/2010, la Regione, attraverso il parere odiernamente gravato, ha affermato che “ nulla è cambiato (non vi è alcun elemento di novità), rispetto all’epoca del precedente parere (contrario) espresso dalla scrivente Sezione (nota n. 8337 di prot. del 17/11/2017), relativamente alla verifica dei criteri di ammissibilità dell’istanza ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010 ”. La Regione, richiamando quanto esplicitato dalla sopravvenuta – rispetto al provvedimento prot. n. 7335 del 30/03/2018 del SUAP di Ugento di conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria – DGR n. 2332 dell’11/12/2018 (Atto di indirizzo e coordinamento per l’applicazione dell’art. 8 del DPR n. 160/2010, pubblicato nel B.U. Puglia 5 febbraio 2019, n. 14), ha precisato che “ Si considerano disponibili anche le aree pubbliche, private, pure in assenza di una dichiarazione di pubblica utilità a fini espropriativi non reiterata, che siano “individuate” dallo strumento urbanistico vigente e la cui indisponibilità dipende da procedure di esclusiva competenza comunale non messe in atto dall’Amministrazione Comunale; tali ipotesi non rappresentano un motivo sufficiente per giustificare l’ “inesistenza di aree” così come richiesto dal comma 1 dell’art. 8 del DPR 160/2010, fermo restando quanto disposto dal DM 1444/1968 in ordine ai minimi inderogabili ”.
Ciò posto, il Collegio ritiene che il parere della Regione Puglia del 29/06/2020 e il provvedimento prot. n. 15143 del 22/7/2020, con cui il Comune di Ugento si è determinato per la conclusione negativa dei lavori conferenziali, debbano essere dichiarati nulli per violazione del giudicato, a nulla rilevando quanto disposto dalla DGR n. 2332 dell’11/12/2018 nella parte testé menzionata.
Orbene, la sentenza del T.A.R. Lecce n. 799/2019 ha statuito che “ competono al Responsabile SUAP le verifiche in ordine: - alla mancanza e/o insufficienza di aree a destinazione produttiva ” con conseguente incompetenza della Regione a rendere valutazioni e parere in ordine alla sussistenza del presupposto normativo di incapienza del PRG rispetto alla realizzazione dell’intervento produttivo richiesto. Nello stesso senso si rinvengono recenti pronunce di questo T.A.R. (in particolare, T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 15/03/2021, n. 390; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 18/03/2021, n. 412 secondo cui “ il controllo di competenza dell’Amministrazione regionale resta confinato agli (e quindi non può eccedere gli) aspetti pianificatori, la cui tutela essenzialmente giustifica l’acquisizione dell’atto di assenso in questione, nel mentre l’accertamento concernente la mancanza di aree idonee all’insediamento di impianti produttivi costituisce valutazione presupposta al procedimento di variante e alla attivazione della conferenza di servizi, che resta attratta e confinata nell’orbita delle competenze del comune, quale autorità procedente ”). La competenza ad esprimersi in ordine alla insufficienza o carenza di aree è attribuita esclusivamente al responsabile del SUAP comunale, come si evince dall’articolo 5 della DGR n. 2226/2003 (“ competono al responsabile SUAP le verifiche in ordine alla mancanza e/o insufficienza di aree a destinazione produttiva ”), dall’articolo riprodotto al n. 6) della DGR n. 2581 del 2011 e infine dall’articolo 6 della DGR n. 2332 /2018 (“ compete al responsabile SUAP comunale (…) la verifica della situazione di carenza e insufficienza delle aree produttive ”).
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto con conseguente declaratoria di nullità degli atti gravati, restando invece esclusa dalla delibazione del Collegio ogni altra questione posta dal ricorso, ma estranea al contenuto e alla portata dei predetti atti, oggetto di gravame. All’esito della presente pronuncia, come già all’esito del giudicato formatosi sulla sentenza di questo T.A.R. n. 799/2019, le Amministrazioni intimate, in sede di riedizione del potere amministrativo, dovranno prescindere da rilievi in ordine all’insussistenza del requisito dell’inesistenza o insufficienza di aree idonee all’insediamento di impianti produttivi.
La particolarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite, con diritto della parte ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara la nullità degli atti impugnati, nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate - fermo il diritto della ricorrente al rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO