Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 28/02/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 834/2018 R.G. promossa da
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. (c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. CARBONE ORAZIO, per procura in P.IVA_1
atti, ricorrente, contro
IN PERSONA DEL P.T. Controparte_1 CP_2
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. NUNZIO FUGAZZOTTO, per P.IVA_2
procura in atti, resistente,
Oggetto: Opposizione ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 09.05.2018 la società commerciale ha Parte_1
proposto opposizione, ex art. 32 del d.lgs 150/2011, avverso l'Ingiunzione di pagamento del 08.03.20218 dell'importo di € 77.475,21 emessa dal Controparte_1
Ufficio ragioneria- per dotazione di parcheggio pertinenziale ai sensi dell'art.
[...]
in via subordinata, ha chiesto di limitare il pagamento nella misura che sarà dimostrata e provata in corso di causa.
Si è costituito il con memoria depositata il Controparte_1
12.12.2019 eccependo preliminarmente la tardività della proposta opposizione;
ha, poi, contestato l'eccezione di nullità della notifica a mezzo pec, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, richiamando l'art. 30 delle norme tecniche di attuazione delle previsioni urbanistiche del settore commerciale;
la carenza dei presupposti per l'emissione dell'atto di ingiunzione, richiamando il contenuto della messa in mora del
08.03.2016, e l'eccezione relativa alla lesione dei diritti quesiti.
Riassegnato il procedimento alla scrivente, giusta Decreto Presidenziale n. 12 del
23.02.2024, con ordinanza del 28.11.2024 veniva sottoposta alle parti d'ufficio la questione della giurisdizione del giudice ordinario ed assegnato termine alle parti per interloquire sul punto.
Alla udienza di discussione del 21.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è decisa come segue.
2- Si osserva innanzitutto che, nella presente fattispecie, l'ingiunzione opposta rappresenta la monetizzazione delle dotazioni di parcheggio pertinenziale dell'attività commerciale sita in Barcellona P.G., Via Amendola.
Nella ingiunzione opposta è espressamente richiamata la nota del 08.03.2016 prot. 1381 con la quale era stato contestato alla società opponente che l'attività commerciale in questione era priva di un'area destinata a parcheggio per la clientela ed erano state richiamate le norme tecniche di attuazione delle previsioni urbanistiche del Settore commerciale ed in particolare l'art. 30 che dispone che “tutti gli esercizi commerciali esistenti alla data di approvazione della dovranno, entro cinque anni dalla stessa, CP_3
dotarsi di parcheggio pertinenziale per la clientela nelle quantità minime e con le modalità di cui all'art. 26”.
Ritiene questo decidente, conformemente ad altri precedenti di questo Ufficio su analoga questione, con motivazioni che di seguito si riportano ex art. 118 disp.att. c.p.c. (cfr sent.
n. 1510/2022 procedimento n. 635/2018; sent. n. 114/2023 procedimento n. 634/2018), che debba essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. “In tema di opposizione all'ingiunzione per la riscossione di entrate patrimoniali dello Stato, la disposizione di cui all'art. 3 del r.d. 14 aprile 1910
n. 639 non reca deroga alle norme regolatrici della giurisdizione nel vigente ordinamento giuridico e, pertanto, non può essere invocata per ricondurre nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice ordinario vertenze che, con riguardo alla natura dei rapporti dedotti ed alla normativa ad essi relativa, debbano essere riservate alla cognizione di altro giudice” (Trib. Bergamo, sez. IV, 21/10/2021, n. 1884; cfr., in senso conforme, Trib. Vicenza, 04/12/2018, n. 2829, e T.A.R. Napoli, sez. I, 06/11/2020,
n. 5040).
Ne viene che la circostanza per cui l'art. 3 citato richiami l'autorità giudiziaria ordinaria non implica ex se una giurisdizione esclusiva della stessa, radicandosi la detta giurisdizione alla luce degli ordinari criteri di riparto e, quindi, della disciplina normativa di riferimento.
In coerenza a ciò, ritiene questo decidente che la materia – nell'ambito della quale è ricondotta la odierna controversia – dei parcheggi pertinenziali degli esercizi commerciali, nella specie regolata dalle previsioni urbanistiche del sistema commerciale relative al piano regolatore del Comune di , sia Controparte_1
sottratta alla giurisdizione del giudice ordinario – anche quando essa si concreti nella pretesa creditoria azionata dall'Ente sub specie di monetizzazione dell'obbligo di dotazione imposto – per radicarsi invece in capo al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, co. 1, lett. f), d.lgs. 104/2010, che come noto sussume nell'alveo della giurisdizione esclusiva del giudica amministrativo le “controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonché del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”).
Ora, che la fattispecie de qua sia sussumibile nell'ambito della predetta disposizione e, dunque, si inscrivi nell'orbita delle questioni in materia di edilizia ed urbanistica si ricava dalle seguenti considerazioni.
Giova, anzitutto, ricordare che le stesse previsioni urbanistiche del sistema commerciale richiamate da parte attrice fanno espresso richiamo aggiornamento dell'onere prescritto “contestualmente alle tabelle parametriche comunali degli oneri di urbanizzazione di cui L. 10/1977” (art. 31 PUSC), [ …].
L'attribuzione alla monetizzazione della dotazione minima del parcheggio pertinenziale della qualifica di onere di urbanizzazione si ricava, poi e più in generale, dalla configurazione alla stregua di opere di urbanizzazione dei parcheggi privati (giova, al riguardo, richiamare la qualifica sotto tale profilo espresso dal giudice amministrativo, secondo cui “[…] ai sensi del coordinato disposto delle norme di cui alla l. n.
1150/1977, delle disposizioni di modifica di cui alla l. n. 122/1989 e della l.n. 10/1977
(ora art. 17 comma 3 lett. c), TU n. 380 del 2001), i parcheggi obbligatori ad uso privato sono espressamente individuati quali opere di urbanizzazione […]” – cfr. in parte motiva, Cons. Stato, sez. IV, 15/06/2018, n. 3702, sebbene in relazione alla questione dell'applicazione o meno dell'onere di pagamento del contributo di costruzione).
D'altronde, la detta monetizzazione non è altro che la conversione in denaro del vincolo prescritto dall'Amministrazione comunale ai fini dell'ottenimento di una nuova autorizzazione o di una variazione anche per gli esercizi già esistenti alla data di approvazione delle previsioni urbanistiche (cfr. art. 30 PUSC) ed opera laddove il soddisfacimento del fabbisogno di parcheggio pertinenziale non sia altrimenti possibile
(cfr. art. 31 PUSC).
Le dette previsioni urbanistiche, dunque, rispondono ad esigenze, proprie dell'Amministrazione che le ha introdotte, di gestione e di uso del territorio e, dunque, di attuazione delle linee programmatiche al riguardo definite, donde la conclusione secondo cui la pretesa pubblica della realizzazione del parcheggio pertinenziale minimo ovvero della sua liquidazione monetaria va qualificata alla stregua di un onere di urbanizzazione, sicché la controversia che origina dalla contestazione della pretesa avanzata dall'autorità amministrativa, quand'anche azionata nelle forme proprie dell'ordinanza ingiunzione, deve ritenersi sussumibile nell'ambito applicativo dell'art. 133, co. 1, lett. f), d.lgs. 104/2010, difatti concretando un'ipotesi di giurisdizione esclusiva (quindi anche su diritti soggettivi) del giudice amministrativo in materia edilizia ed urbanistica.
D'altronde è principio consolidato in giurisprudenza quello per cui “La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia (art. 134, comma
1, lett. f, c.p.a.) comprende anche la riscossione mediante cartella di pagamento – ovvero tramite ordinanza- ingiunzione ex art. 2 del regio decreto n. 639/1910 - degli oneri di urbanizzazione con applicazione delle relative sanzioni restando, infatti, esclusa dall'ambito di cognizione la sola procedura esecutiva in senso stretto, che ha inizio con il pignoramento (e per beni mobili registrati, con l'eventuale provvedimento di fermo) e che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario” (T.A.R. Bari, sez.
III, 01/06/2019, n. 770; cfr., inoltre, Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 17/04/2019,
n. 334, ed anche Cass. civ., sez. un., 21/07/2015, n. 15209, che in parte motiva richiama il “[…] principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in ragione del quale le controversie riguardanti gli oneri di urbanizzazione sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo […]”) e, ancora, per cui “In linea generale rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle Pubbliche amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia, concernenti tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e fra esse rientrano anche i giudizi relativi alla contestazione dell'an e del quantum di una sanzione pecuniaria edilizia” (Cons. Stato, sez. VI, 15/01/2021, n. 484), con la conseguenza che anche nel caso di specie la pretesa economica azionata dall'Ente nelle forme di cui all'art. 3 r.d. 639/1910 deve ritenersi attratta nell'area della giurisdizione riservata al giudice amministrativo in materia di edilizia ed urbanistica. Né rileva l'ultimo inciso del sopra richiamato art. 133, co. 1, lett. f), d.lgs. 104/2010 secondo cui spettano al giudice ordinario “le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”, atteso che, sebbene in questa sede la pretesa azionata sia economica, essa comunque afferisce alla posizione dell'Amministrazione e non verte su eventuali diritti indennitari vantati dall'odierna parte attrice.
La presente controversia non ha ad oggetto la procedura esecutiva in senso stretto, ma, invero, la società opponente ha contestato anche l'an della pretesa impositiva indirizzata nei propri confronti, eccependo il difetto di legittimazione passiva, in quanto – secondo l'impostazione difensiva- le norme del PUSC (art. 26 e 31) possano essere indirizzate esclusivamente alla proprietà dell'immobile e non già ad essa opponente, conduttrice dell'immobile in questione.
Ciò posto, essendo messa in discussione la stessa possibilità dell'Ente comunale di esercitare, nei propri confronti, la potestà impositiva dell'onere per la monetizzazione delle dotazioni, viene sostanzialmente contestata un'attività autoritativa e non un'attività paritetica (il che avviene, invece, quando si contesta la determinazione della concreta entità della somma dovuta, assumendo l'erroneità del computo, perché l'atto che provvede a detta determinazione ha natura paritetica).
In altri termini, poiché la società opponente contesta la possibilità stessa che, nella vicenda in esame, possano essere pretesi, nei propri confronti, oneri per la monetizzazione, la legittimità dell'azione amministrativa viene qui contestata non per ciò che riguarda l'entità degli oneri conseguenti alla monetizzazione (cioè il quantum debeatur), ma sotto il profilo dell'an debeatur, giacché viene contestato il fatto stesso della debenza dei suddetti oneri, debenza che, tuttavia, viene stabilita con un atto impositivo di carattere autoritativo.
Tanto considerato, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra esposti, deve ritenersi la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e, in applicazione dell'art. 59 comma II della legge 69/2009, va fissato in tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia il termine per la riassunzione dinanzi al TAR competente per territorio in sede di giurisdizione esclusiva.
3- L'esito in rito della controversia, la complessità delle questioni esaminate e la non uniformità degli orientamenti giurisprudenziali sulla questione, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 834/2018 RG, così dispone:
1) Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo;
2) Compensa le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 21.02.2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
26 delle PUSC (Previsioni Urbanistiche del Sistema Commerciale)
Parte attrice ha eccepito l'inesistenza della notifica della ingiunzione eseguita tramite pec;
la carenza di legittimazione passiva di essa società opponente, quale conduttrice dell'immobile cui afferisce, e non proprietaria dello stesso;
la carenza dei presupposti per l'emissione dell'Ingiunzione; la tutela dell'affidamento dei diritti quesiti. Ha chiesto, previa sospensione della esecutività della ingiunzione, dichiararsi la carenza di legittimazione passiva, l'inesistenza, nullità, inefficacia dell'ingiunzione per le motivazioni esposte;
l'inammissibilità, improponibilità e comunque la infondatezza