TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/07/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elena M. A. Luppino, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3049/2024 promossa da:
(C.F. ) nata a [...], Argentina, il Parte_1 C.F._1
21.08.1979, ed ivi residente in [...], Lomas del Mirador, Divisione La Matanza, in proprio e n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale (congiuntamente a CP_1
, nato a [...], Argentina, il 14.11.1975) sulla figlia minore
[...] Controparte_2
(C.F. ) nata a [...], Argentina, il 10.03.2011, ed ivi residente in [...]
Salguero 868, Lomas del Mirador, Divisione La Matanza;
(C.F. Controparte_3
nato a [...], Argentina, il 01.10.2004, residente in [...], C.F._3
Lomas del Mirador, Divisione La Matanza;
tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv.
Paola Pizzighello (C.F. ), del Foro di Treviso, con studio in Castelfranco C.F._4
Veneto (TV), via delle Querce, n. 58 (PEC: - FAX Email_1
0423 743315) ed ivi elettivamente domiciliati, come da procure in calce al ricorso autenticate e tradotte nonché munite di apostille
-ricorrenti- contro
(CF ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_4 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici in via del Plebiscito n. 15 è per legge domiciliato
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria. Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, innanzi l'intestato Tribunale, cui chiedevano di accertare e dichiarare il loro Controparte_4 status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana nata il [...] a [...], figlia di e Persona_1 Persona_2 [...]
(doc. 6), ed emigrata successivamente in Argentina, ove aveva contratto matrimonio, Persona_3 in data 11.05.1950, con (doc. 8) e dalla cui unione era nato, in data Persona_4
07.03.1951, a Buenos Aires, (doc. 9). L'ava italiana, una volta Persona_5 emigrata in Argentina, era morta in data 19.03.2010 (doc. 7) senza aver mai acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (doc. 15).
In particolare, precisavano che, in data 19.04.1974, a Buenos Aires, si Persona_5 era unito in matrimonio con (doc. 10) e da tale matrimonio erano nata, in data Controparte_5
21.08.1979, a Buenos Aires, odierna ricorrente (doc. 11). Ella, in Parte_1 data 14.05.2004, aveva contratto matrimonio con , dalla cui unione erano CP_1 Persona_6 nati a Buenos Aires gli odierni ricorrenti: in data 01.10.2004 (doc. 13) Parte_2
e in data 10.03.2011 (doc. 14), la quale ultima, agiva per il tramite dei Controparte_2 genitori.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_4 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_4 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, in data
14.01.2025, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata.
In particolare, il resistente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di CP_4 interesse ad agire, non avendo i ricorrenti dedotto né dimostrato di avere presentato l'istanza di cittadinanza in sede amministrativa e l'infondatezza dello stesso in quanto “non è chiaramente dedotta e provata la trasmissione per linea di sangue della cittadinanza italiana”.
Il Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, come si evince dal visto apposto in data
20.12.2024, nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 18.03.2025, innanzi allo scrivente Giudice, compariva per parte ricorrente l'avv. Roberta Romano, per delega dell'avv. Paola Pizzighello, mentre per il resistente, pur costituito, nessuno compariva. L'avv. Pizzighello chiedeva termine al fine di poter depositare una memoria difensiva, in replica alla comparsa avversaria. Il Giudice, preso atto, rinviava la causa assegnando alle parti termine ex art 127ter c.p.c. fino al 20.05.2025 per il deposito di note sostitutive d'udienza nonché ulteriore termine fino a sette giorni prima, ossia fino al 13.05.2025, per il deposito della memoria difensiva.
In data 12.05.2025, la difesa di parte ricorrente depositava la memoria difensiva, impugnando e contestando quanto dedotto ed eccepito dal resistente sia in punto di ammissibilità CP_4 dell'azione che in punto di fondatezza del diritto fatto valere. In particolare, sull'interesse ad agire precisava che, come ampiamente documentato in ricorso, “i ricorrenti hanno effettuato numerosi tentativi di prenotazione attraverso la suddetta piattaforma, tutti con esito negativo” determinando ciò “l'impossibilità oggettiva di instaurare un regolare procedimento amministrativo” e rilevava, altresì, che “i ricorrenti, anche successivamente al deposito del presente ricorso, hanno proseguito nei tentativi di prenotazione mediante il sistema "Prenot@mi", come comprovato dagli screenshot e dai video che si producono (doc. 018: Nuovi tentativi nel sito Prenot@mi), sempre con esito negativo” venendosi a trovare, pertanto, in una situazione giuridica di incertezza in ordine alla definizione del procedimento per il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana, che giustificava il loro ricorso alla via giurisdizionale.
Sulla asserita infondatezza del ricorso eccepita da controparte in quanto “non sarebbe chiaramente dedotta e provata la trasmissione per linea di sangue della cittadinanza italiana” il difensore sottolineava come gli odierni ricorrenti avessero pienamente assolto al proprio onere probatorio della continuità della linea di trasmissione, mediante la puntuale produzione documentale - munita di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana, rilasciata dalle competenti Autorità civili - che illustrava dettagliatamente la linea genealogica dell'ascendente italiana Persona_1
“mentre nessun elemento interruttivo della cittadinanza italiana è stato provato dalla resistente o emerge dagli atti prodotti”.
In data 19.05.2025, la difesa di parte ricorrente depositava le note sostitutive d'udienza, richiamandosi integralmente al contenuto del ricorso introduttivo nonché alla memoria difensiva depositata e contestando integralmente le eccezioni sollevate dal , già ampiamente confutate Controparte_4 nella memoria difensiva e chiedendo il pieno accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate volte all'accertamento e dichiarazione dello status civitatis italiano iure sanguinis in capo ai ricorrenti.
Con ordinanza del 17.06.2025 il Giudice, esaminate le note difensive tempestivamente depositate da parte ricorrente, tratteneva la causa in decisione. ***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'ava italiana dei ricorrenti è nata a [...] e pertanto in un comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
In punto di diritto, si osserva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nell'impostazione normativa di cui all'art. 1 della L. n. 555/1912 la trasmissione iure sanguinis era prevista – salvo casi marginali – per via paterna e, secondo l'art. 10 della L. n. 555/1912, la cittadina italiana, emigrata all'estero, che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, perdeva automaticamente la propria cittadinanza, indipendentemente dalla sua volontà. È evidente che da un simile assetto scaturiva una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna. Tali principi, infatti, entravano in contrasto con quanto affermato nella
Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1948, con particolare riferimento agli artt. 3 e 29, che enunciavano il principio di uguaglianza e quello di uguale dignità fra i coniugi. Tale incompatibilità
è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con le note sentenze n. 87/1975 prima e n. 30/1983 poi, ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza della donna italiana per effetto del matrimonio con un cittadino straniero, indipendentemente da una sua manifestazione di volontà. Successivamente, con la pronuncia n. 30/1983 veniva dichiarata l'incostituzionalità per violazione dei medesimi parametri costituzionali sopra indicati dell'art. 1, n. 1, L. n. 555/1912, in particolare “[n]ella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Gli interventi della Corte miravano ad una parificazione tra i sessi, includendo l'ipotesi di trasmissione ai propri figli della cittadinanza da madre cittadina italiana al pari del padre cittadino italiano. L'interpretazione secondo la quale la declaratoria di incostituzionalità produceva effetti a partire dal 1° gennaio del 1948, tuttavia, determinava una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post 1948.
La Corte di cassazione, nelle prime pronunce successive alla declaratoria di cui sopra, ha, in prima battuta, negato che essa potesse avere effetti prima del 01.01.1948, data di vigenza della Carta fondamentale (Cass. 903/1978). Altro orientamento si è però poi delineato accanto a questo, determinato da chi riteneva che la norma precedente alla Costituzione, dichiarata incostituzionale, cessasse di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass. 6297/1996 e
Cass. 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite hanno aderito ai principi affermati nel
1978, in quanto l'evento di perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/1975 (SS.UU. 12061/1998). Tuttavia, anche in seguito alla suddetta pronuncia, le Sezioni semplici si erano pronunciate in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico di perdita della cittadinanza, imposta da norma illegittima, non potesse non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000).
Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali si sono pronunciate nel merito, ribadendo l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass.
SS.UU. 3331/2004). Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite ancora una volta si sono pronunciate sulla materia, ripercorrendo le posizioni assunte dalle sentenze precedenti e rilevando che, invero, la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima della entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, che, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli. In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che "[l]a titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n.
151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi
(artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. 4466/2009).
Ne deriva che ai discendenti di madre italiana, nati post 01.01.1948 è riconosciuto il diritto alla cittadinanza in via amministrativa, mentre per la discendenza in linea materna ante 01.01.1948, il richiedente deve necessariamente adire l'autorità giudiziaria.
Nel caso di specie, da un compiuto esame dell'albero genealogico e della documentazione anagrafica prodotta in atti (ove straniera, tradotta e munita di apostille) risulta che l'ava italiana Per_1
nata il giorno 16.08.1919 a Palmi (RC), abbia contratto matrimonio in data 11.05.1950; il
[...] primo discendente dell'antenata, risulta sia nato il [...]. Tutti gli Persona_5 altri discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, sono nati dopo il 1° gennaio 1948, ovvero:
il 21.08.1979; il 01.10.2004 e Parte_1 Parte_2 il 10.03.2011. È provato, inoltre, che l'originaria ava italiana, una volta Controparte_2 emigrata in Argentina, non aveva acquistato la cittadinanza argentina per naturalizzazione né aveva mai rinunciato allo status civitatis d'origine. In data 26.08.2024, a tal proposito, la Corte Nazionale
Elettorale, ha certificato che: “Nel registro nazionale degli Elettori, nel quale sono registrati tutti i cittadini argenti, nativi e per opzione maggiori di sedici anni e gli argentini naturalizzati dall'età di diciotto anni, la IG , , nata il [...] in [...] – Reggio Calabria – Per_1 Per_1
Palmi. Deceduta. Non risulta ad oggi registrato”.
La linea di discendenza che riconduce all'ava italiana, dunque, non contempla passaggi generazionali femminili, intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta costituzionale né si registrano altri eventi interruttivi nella catena di trasmissione.
Ne deriva che i ricorrenti hanno dimostrato documentalmente la propria ininterrotta discendenza dalla comune capostipite cittadina italiana che ha così loro trasmesso “iure Persona_1 sanguinis” la cittadinanza per il tramite del figlio e così è stato di padre Persona_5 in figlio, senza interruzioni, fino agli odierni ricorrenti.
In questi casi, il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa Controparte_4 domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
La domanda deve essere esaminata, dunque, sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, correttamente, i ricorrenti, diretti discendenti di ava italiana, hanno documentato di aver tentato la consueta procedura amministrativa, accedendo, in giorni e orari differenti, alla piattaforma on-line “PRENOT@MI” del Consolato di Moron, in Brasile, disponibile da marzo 2023, (doc. 16), in luogo della procedura a mezzo mail. Tuttavia, nei vari accessi effettuati (cfr. in atti screenshot delle schermate di accesso alla piattaforma del 3.10.2024 – del 6.10.2024 – del 10.10.2024 – del 13.10.2024
- del 21.10.2024 – del 20.10.2024 - del 16.09.2024 – del 19.09.2024; del 22.09.2024 - del
26.02.2024), il sistema ha generato automaticamente il messaggio attestante l'indisponibilità di posti per l'appuntamento, propedeutico al riconoscimento della cittadinanza, invitando i ricorrenti a tentare una nuova prenotazione. Ciò dimostra la sostanziale impraticabilità della nuova modalità amministrativa messa a punto nei Parte_3
Inoltre, con nota di deposito del 12 maggio 2025, la difesa ha integrato le prove già fornite con ulteriori tentativi di accesso al servizio consolare effettuati in epoca recente dagli odierni ricorrenti
(con le loro rispettive credenziali) – segnatamente nei mesi di gennaio (nei giorni 26, 29 e 30), febbraio (nei giorni 3, 9, 10, 16, 17, 19, 20, e 23), marzo (nei giorni 19, 23, 26 e 30), aprile (nei giorni
2, 6, 9, 13, 20, 21, 24, 27 e 28) e maggio (nei giorni 1 e 4) 2025 - nei quali risulta costantemente la dicitura: “Stante l'elevata richiesta, i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti” (cfr. doc. in atti).
La documentazione prodotta dai ricorrenti, quindi, dimostra che essi abbiano compiuto ogni sforzo ragionevolmente esigibile per seguire l'iter amministrativo previsto. Tuttavia, l'inerzia e la notoria paralisi che caratterizzano le rappresentanze consolari in Brasile hanno reso ogni tentativo vano, precludendo di fatto sia l'avvio sia la conclusione del procedimento nei termini di legge.
Alla luce di tali circostanze, risulta pienamente provato che il Consolato in questione non sia in grado di garantire l'esame tempestivo delle istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, determinando una grave e palese violazione del diritto soggettivo dei ricorrenti ad accedere a un procedimento amministrativo equo ed efficiente. Ne consegue l'incontestabile sussistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti e, di riflesso, la totale infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dal resistente. L'assenza di un'alternativa amministrativa CP_4 praticabile e l'impossibilità di ottenere una decisione certa e tempestiva per via consolare rendono il ricorso giurisdizionale non solo legittimo, ma l'unico strumento effettivamente idoneo a garantire il rispetto di un diritto che lo Stato italiano è tenuto a riconoscere e tutelare.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Argentina in epoca pre-costituzionale, si osserva che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c. Del 1865). La legge 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza argentina “iure loci” non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di un atto volontario (come, ad esempio,
l'iscrizione alle liste elettorali), da cui potersi desumere inequivocabilmente detta volontà. Deve, dunque, essere accolta la domanda e per l'effetto i ricorrenti devono essere dichiarati cittadini italiani iure sanguinis, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4 conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del
[...]
né della Procura della Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi CP_4 che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_2 nato in data [...], nata in data [...] e Parte_1 CP_2
, nata in data [...] il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei
[...] presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_6 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 08.07.2025
Il giudice
dott.ssa Elena M. A. Luppino