Art. 2.
Nelle attivita' non industriali e' consentita l'occupazione dei minori di eta' non inferiore ai 13 anni in lavori leggeri che non pregiudichino la loro assiduita' alla scuola, siano compatibili con l'esigenza di tutela della salute dei minori e sempre che questi non siano adibiti al lavoro durante la notte o nei giorni festivi.
Con il termine "notte" si intende un periodo di 12 ore consecutive che per i minori di eta' inferiore al 14 anni deve decorrere dalle ore 20 alle ore 8 e per quelli di eta' superiore ai 14 anni deve comprendere lo intervallo fra le ore 22 e le ore 6.
Per i minori di eta' compresa tra i 13 ed i 14 anni, la prestazione lavorativa non puo', essere richiesta durante le ore di scuola e non puo' superare le due ore giornaliere, sempre che i periodi di lavoro e le ore di scuola non superino nel complesso le sette ore giornaliere.
Per i minori di eta' compresa fra i 14 e i 15 anni la prestazione
di lavoro non puo' superare il limite massimo di sette ore al giorno.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, si provvedera' a determinare i lavori leggeri di cui al primo comma.
Fino a quando non sia entrato in vigore detto decreto, la valutazione per l'occupazione nei lavori leggeri dei minori di cui ai precedenti commi e la relativa autorizzazione spettano all'Ispettorato del lavoro competente per territorio.
Nelle attivita' non industriali e' consentita l'occupazione dei minori di eta' non inferiore ai 13 anni in lavori leggeri che non pregiudichino la loro assiduita' alla scuola, siano compatibili con l'esigenza di tutela della salute dei minori e sempre che questi non siano adibiti al lavoro durante la notte o nei giorni festivi.
Con il termine "notte" si intende un periodo di 12 ore consecutive che per i minori di eta' inferiore al 14 anni deve decorrere dalle ore 20 alle ore 8 e per quelli di eta' superiore ai 14 anni deve comprendere lo intervallo fra le ore 22 e le ore 6.
Per i minori di eta' compresa tra i 13 ed i 14 anni, la prestazione lavorativa non puo', essere richiesta durante le ore di scuola e non puo' superare le due ore giornaliere, sempre che i periodi di lavoro e le ore di scuola non superino nel complesso le sette ore giornaliere.
Per i minori di eta' compresa fra i 14 e i 15 anni la prestazione
di lavoro non puo' superare il limite massimo di sette ore al giorno.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, si provvedera' a determinare i lavori leggeri di cui al primo comma.
Fino a quando non sia entrato in vigore detto decreto, la valutazione per l'occupazione nei lavori leggeri dei minori di cui ai precedenti commi e la relativa autorizzazione spettano all'Ispettorato del lavoro competente per territorio.