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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/04/2025, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 9721/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nato ad [...] il [...] (con l'avv. Giamporcaro Parte_1
Lorenzo);
E
nata a [...] il [...] (con l'avv. Muscolino Controparte_1
Sebastiano Giuseppe);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 07/04/2025 le parti hanno concluso come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto in data 07/04/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/07/2024, ha chiesto la parziale Parte_1
modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza del Tribunale di Palermo
n. 2679 dell'1/06/2023 (procedimento n. 242/2023 R.G.), con la quale era stato disposto l'affidamento condiviso della minore (nata ad [...] l'[...]), Persona_1
con domicilio prevalente della stessa presso l'abitazione della madre, CP_1
e onere del ricorrente di corrispondere alla resistente la somma mensile di €
[...]
250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%. In particolare, il ricorrente - premettendo che la minore si è da tempo trasferita stabilmente presso il padre - ha chiesto la parziale modifica della sentenza richiamata, sollecitando il collocamento prevalente di presso l'abitazione paterna, con Per_1 onere della resistente di corrispondere al ricorrente la somma mensile di € 250,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% (cfr. ricorso introduttivo).
Si è costituita in giudizio la resistente la quale, contestando la Controparte_1
ricostruzione dei fatti prospettata dal ricorrente, non si è opposta alla modifica delle condizioni di divorzio nei termini richiesti (cfr. memoria di costituzione).
All'udienza del 07/04/2025, sono comparse le parti personalmente, le quali hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo, con adesione della resistente alle richieste del ricorrente e hanno, quindi, chiesto congiuntamente disporsi la modifica delle condizioni del divorzio già stabilite con la sentenza del Tribunale di Palermo, n. 2679 dell'1/06/2023, alle seguenti condizioni:
- la minore (nata ad [...] l'[...]) avrà domicilio prevalente Persona_1
presso l'abitazione del padre;
Parte_1
- onere di di corrispondere mensilmente a la Controparte_1 Parte_1
somma di € 250,00, a titolo di contributo al mantenimento della minore , Persona_1
somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le condizioni concordate non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge, sicché la domandava accolta.
Per quanto non oggetto di modifica restano validi i provvedimenti attualmente in vigore.
Alla luce dell'esito del giudizio, va altresì disposta l'integrale compensazione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- prende atto delle modifiche in motivazione – concordate tra e Parte_1
- delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza del Tribunale Controparte_1 di Palermo, n. 2679/2023 dell'1/06/2023, passata in giudicato;
- spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Palermo in data 10/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 9721/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nato ad [...] il [...] (con l'avv. Giamporcaro Parte_1
Lorenzo);
E
nata a [...] il [...] (con l'avv. Muscolino Controparte_1
Sebastiano Giuseppe);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 07/04/2025 le parti hanno concluso come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto in data 07/04/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/07/2024, ha chiesto la parziale Parte_1
modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza del Tribunale di Palermo
n. 2679 dell'1/06/2023 (procedimento n. 242/2023 R.G.), con la quale era stato disposto l'affidamento condiviso della minore (nata ad [...] l'[...]), Persona_1
con domicilio prevalente della stessa presso l'abitazione della madre, CP_1
e onere del ricorrente di corrispondere alla resistente la somma mensile di €
[...]
250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%. In particolare, il ricorrente - premettendo che la minore si è da tempo trasferita stabilmente presso il padre - ha chiesto la parziale modifica della sentenza richiamata, sollecitando il collocamento prevalente di presso l'abitazione paterna, con Per_1 onere della resistente di corrispondere al ricorrente la somma mensile di € 250,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% (cfr. ricorso introduttivo).
Si è costituita in giudizio la resistente la quale, contestando la Controparte_1
ricostruzione dei fatti prospettata dal ricorrente, non si è opposta alla modifica delle condizioni di divorzio nei termini richiesti (cfr. memoria di costituzione).
All'udienza del 07/04/2025, sono comparse le parti personalmente, le quali hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo, con adesione della resistente alle richieste del ricorrente e hanno, quindi, chiesto congiuntamente disporsi la modifica delle condizioni del divorzio già stabilite con la sentenza del Tribunale di Palermo, n. 2679 dell'1/06/2023, alle seguenti condizioni:
- la minore (nata ad [...] l'[...]) avrà domicilio prevalente Persona_1
presso l'abitazione del padre;
Parte_1
- onere di di corrispondere mensilmente a la Controparte_1 Parte_1
somma di € 250,00, a titolo di contributo al mantenimento della minore , Persona_1
somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le condizioni concordate non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge, sicché la domandava accolta.
Per quanto non oggetto di modifica restano validi i provvedimenti attualmente in vigore.
Alla luce dell'esito del giudizio, va altresì disposta l'integrale compensazione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- prende atto delle modifiche in motivazione – concordate tra e Parte_1
- delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza del Tribunale Controparte_1 di Palermo, n. 2679/2023 dell'1/06/2023, passata in giudicato;
- spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Palermo in data 10/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.