Sentenza 14 ottobre 2024
Massime • 2
Ai fini della configurabilità del delitto di corruzione in atti giudiziari, il testimone acquisisce la qualifica di pubblico ufficiale a seguito del provvedimento del giudice di ammissione delle prove, sicché le condotte tenute prima di tale momento, quand'anche accompagnate dalla dazione di denaro o dall'offerta di utilità, non possono costituire indizi di tale delitto.
Fra il delitto di corruzione in atti giudiziari, coinvolgente in veste di pubblico agente un testimone, e quello di intralcio alla giustizia di cui all'art. 377 cod. pen., che contempla non solo l'ipotesi dell'istigazione unilaterale ma anche quella dell'accordo, prevale quest'ultimo, a meno che sia accertata la commissione della falsa testimonianza avuta di mira dall'agente, nel qual caso, non ricorrendo l'elemento negativo della fattispecie previsto dall'art. 377, comma secondo, cod. pen., è configurabile il delitto di cui all'art. 319-ter cod. pen.
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- 1. E. Rolfi | La Cassazione sul caso Ruby terhttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Cass. Sez. VI, sent. 14 ottobre 2024 (dep. 20 gennaio 2025), n. 2231, Pres. Fidelbo, rel. Ricciarelli Leggi la sentenza 1. Con la sentenza n. 2231/2025 la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata nell'ambito del noto caso Ruby ter, accogliendo, in parte, il ricorso del Procuratore della Repubblica di Milano nei confronti della sentenza di assoluzione adottata dal Tribunale di Milano nei confronti di Silvio Berlusconi e altri 28 imputati per i reati di corruzione in atti giudiziari, falsa testimonianza, false informazioni al PM, riciclaggio e reclutamento ai fini di prostituzione. I fatti oggetto di tale pronuncia si inseriscono nella complessa vicenda legata al c.d. “scandalo Ruby”: …
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Leggi di più… - 4. la Cassazione annulla l’assoluzione per i reati di falsa testimonianza e di corruzione in atti giudiziari | Sistema Penale | SPhttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Cass., Sez. VI, 14 ottobre 2024 (dep. 20 gennaio 2025), n. 2231, Pres. Fidelbo, Est. Ricciarelli 1. Con sentenza in data 14.10.2024, n. 2231/25, la Sesta Sezione della Corte di cassazione ha annullato la sentenza del Tribunale di Milano in data 15.2.2023, che nell'ambito del processo c.d. Ruby ter ha assolto perché il fatto non sussiste numerose imputate, chiamate a rispondere del reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) e del connesso reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), in relazione a quanto deposto come testimoni nei processi c.d. Ruby 1 (a carico di Silvio Berlusconi) e Ruby 2 (a carico di Dario Mora, Emilio Fede e Nicole Minetti)[1]. Il procedimento ha …
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Cass., Sez. VI, 14 ottobre 2024 (dep. 20 gennaio 2025), n. 2231, Pres. Fidelbo, Est. Ricciarelli Cass. 2231/2025 1. Con sentenza in data 14.10.2024, n. 2231/25, la Sesta Sezione della Corte di cassazione ha annullato la sentenza del Tribunale di Milano in data 15.2.2023, che nell'ambito del processo c.d. Ruby ter ha assolto perché il fatto non sussiste numerose imputate, chiamate a rispondere del reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) e del connesso reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), in relazione a quanto deposto come testimoni nei processi c.d. Ruby 1 (a carico di Silvio Berlusconi) e Ruby 2 (a carico di Dario Mora, Emilio Fede e Nicole Minetti)[1]. Il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/2024, n. 2231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2231 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2024 |
Testo completo
02231-25 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da IO Fidelbo - Presidente - Sent. n. 1249 sez. Massimo Ricciarelli - Relatore - U.P. 14/10/2024 Emilia Anna Giordano R.G.N. 28694/23 Ercole Aprile (riunito R.G.N. 19676/24) TT TE Raddusa ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Milano nei confronti di:
1. MA OA AU, nata il [...] in [...] 2. ON LI, nata il [...] a [...] 3. ER RI, nata il [...] in [...] 4. IP D'RI FR, nata il [...] a [...] 5. De IV TA, nata l' 08/02/1982 a Napoli 6. De IV NO, nata l' 08/02/1982 a Napoli 7. El MA MA, nata il [...] in [...] 8. FA AR, nata il [...] a [...] 9. RA NU, nata il [...] a [...] 10. RA MA, nata il [...] a [...] 11. RC CO AR TH, nata il [...] in [...] 12. IA LU, nato [...] a [...] 13. RA AR, nata il [...] a [...] 14. SO LU, nato il [...] a [...] 15. SK IS, nata il [...] in [...] 16. LL AN, nata il [...] a [...] 17. EV VI AN CH, nata il [...] a [...] 18. AN OA, nata il [...] in [...] 19. IN AR EI, nata il [...] in [...] 20. TO NN, nata il [...] a [...] 21. TI LI, nata il [...] a [...] 22. DD IA, nata il [...] ad [...] 23. ON RO, nata il [...] a [...] avverso la sentenza in data 15/02/2023 del Tribunale di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione ai reati di corruzione e riciclaggio nonché per l'annullamento senza rinvio quanto ai delitti di falsa testimonianza, perché il fatto non è punibile ai sensi dell'art. 384, comma secondo, cod. pen.; udito l'Avv. Giuseppe Laudante per AN OA, l'Avv. Ardia Paolino e l'Avv. CH Berra per EV VI AN CH, l'Avv. Lara Pellegrini, in sost. dell'Avv. Paolo Siniscalchi, per FA AR, l'Avv. Giuseppe Tortorelli, in sost. dell'Avv Paola Boccardi e dell'Avv. Jacopo Giuseppe Alessandro Pensa, per El MA MA e in proprio per SO LU, l'Avv. Paolo AR Cassamagnaghi per RC CO AR TH, l'Avv. Ivano Chiesa per AN OA e per IN AR EI, l'Avv. Stefano Tizzani Stefano per ON RO e, in sost. dell'Avv. Chiappero Luigi, per MA OA AU e per TI LI, i quali hanno concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso, anche riportandosi alle memorie e alle note di udienza depositate. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 febbraio 2023 il Tribunale di Milano ha prosciolto per insussistenza del fatto dai reati, loro rispettivamente ascritti, di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza, oltre che, in taluni casi, di false informazioni al P.m., di riciclaggio e di reclutamento al fine di prostituzione, MA OA AU (capi 1 e 2), ON LI (capi 5 e 6), ER RI (capo 7), IP D'RI FR (capi 11 e 12), De IV TA (capi 13 e 14), De IV NO (capi 15 e 16), El MA MA (capi 17 e 18), FA AR (capi 22 e 23), RA NU (capi 24 e 25), RA MA (capi 26 e 27), RC CO AR TH (capi 28 e 29), IA LU (capo 18), RA AR 2 (capi 30 e 31), PE LU (capo 55, reato di cui all'art. 371-bis cod. pen.), SO LU (capo 40, falsa testimonianza, e capo 41, riciclaggio), LL LO LE (capo 42), SK IS (capi 44 e 45), LL AN (capi 46 e 47), EV VI AN CH (capi 50 e 51), AN OA (capi 52 e 53), IN AR EI (corruzione in atti giudiziari come da decreto che dispone il giudizio del 26/3/2018, falsa testimonianza di cui al capo A nell'originario procedimento 46517/17, reclutamento al fine della prostituzione di cui al capo B), TO NN (corruzione in atti giudiziari come da decreto che dispone il giudizio del 26/3/2018 e falsa testimonianza, come da capo C nell'originario procedimento 46517/17), TI LI (corruzione in atti giudiziari come da decreto che dispone il giudizio del 26/3/2018 e falsa testimonianza, come da capo D nell'originario procedimento 46517/17), DD IA (capi 1 e 2 del procedimento 34337/17), ON RO (capi 1 e 3 del decreto di giudizio immediato del 22/01/2019), ER VIo (corruzione attiva ex art. 321 in relazione all'art. 319-ter cod. pen., di cui al capo 54 e ai capi relativi alla corruzione di IN, TO, TI, DD e ON). Il Tribunale ha inoltre prosciolto ON RO dall'ulteriore delitto di calunnia, perché estinto per intervenuta prescrizione, SI ET, LL IO e SS AR OS dal delitto di falsa testimonianza a ciascuno ascritto, perché estinto per intervenuta prescrizione. Secondo la valutazione del Tribunale la ragione dell'insussistenza dei fatti di corruzione e falsa testimonianza, rispettivamente contestati, avrebbe dovuto ricondursi alla circostanza che al momento dell'escussione come testi e comunque al momento della loro citazione tutti i soggetti, sulla base di elementi a conoscenza dell'A.G., erano gravati da indizi di reità, incompatibili con l'assunzione della veste di testimone e con l'attribuzione della qualità di pubblici ufficiali, con la conseguente impossibilità di ravvisare gli elementi costitutivi tanto del delitto di corruzione in atti giudiziari quanto di quello di falsa testimonianza, in tal senso dovendosi intendere la previsione dell'art. 384, comma secondo, cod. pen.
2. Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano con riferimento alla pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto riferita ai reati di falsa testimonianza, corruzione e riciclaggio, come rispettivamente ascritti a MA OA AU, ON LI, ER RI, IP D'RI FR, De IV TA, De IV NO, El MA MA, IA LU, FA AR, RA NU, RA MA, RC CO AR TH, RA AR, SO LU, SK IS, LL AN, EV VI, AN OA, IN AR EI, TO NN, TI LI, DD IA, ON RO. 3 2.1. Premette il pubblico ministero ricorrente che il procedimento derivava dalla trasmissione degli atti disposta per l'ipotesi di falsa testimonianza e per quella di corruzione a carico di numerosi testimoni escussi nell'ambito di processi definiti con sentenze del 24/06/2013 e del 19/07/2013, la prima nei confronti di ER VIo e la seconda nei confronti di MO IO, ED EM e NE NI (rispettivamente processi Ruby 1 e Ruby 2). Segnala che una parte dei fatti aveva formato oggetto di indagini a carico di RA AR e di ER RI nell'ambito di procedimento definito con archiviazione, ma poi riaperto, a seguito della trasmissione dei verbali disposta dal Tribunale, con riunione di tale procedimento a quello principale. Rileva ancora che a seguito di eccezione difensiva il Tribunale aveva dichiarato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle imputate di falsa testimonianza, comprese quelle di AR RA, peraltro in questo caso limitatamente alle parti concernenti le elargizioni da parte di VIo ER. Segnala altresì che la sentenza impugnata dà conto di plurimi indizi del delitto di corruzione, proprio nella parte in cui motiva sulla ritenuta inutilizzabilità. Chiarisce peraltro che il ricorso non deve intendersi riferito all'ordinanza e alla parte della sentenza che riguarda tale aspetto ma alle conseguenze che ne ha tratto il Tribunale, cioè il difetto di tipicità della fattispecie di corruzione in atti giudiziari, dovendosi muovere dal presupposto che l'assunzione della qualità di pubblico ufficiale dovesse farsi risalire alla data del 23/11/2011, come esposto nel primo motivo.
2.2. Ciò posto, con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 319-ter cod. pen. e all'art. 372 cod. pen. Il Tribunale aveva errato in ordine all'individuazione del momento di assunzione della qualità di testimone e, dunque, di pubblico ufficiale. Si assume nella sentenza impugnata che a seguito della qualità di indagati sostanziali attribuita ai dichiaranti, dal momento del mutamento della qualità gli stessi non avrebbe potuto assumere quella di pubblici ufficiali/testimoni. Si precisa che nessuna delle imputate aveva mai acquisito l'ufficio pubblico di testimone, sia perché tutte incompatibili, in relazione ad indizi sostanziali di reità sin da epoca anteriore al momento in cui ciascuna aveva reso o era stata chiamata a rendere la deposizione, sia perché il Tribunale aveva autorizzato la citazione delle dichiaranti in un momento successivo alla data di emissione dell'ordinanza di ammissione delle prove orali che le riguardavano. Ma rileva il ricorrente che i dichiaranti erano divenuti testimoni e pubblici ufficiali fin dal 23/11/2011, data dell'ordinanza di ammissione delle prove nel processo Ruby 1, o addirittura in epoca anteriore. Aveva errato il Tribunale nel dar rilievo all'autorizzazione alla citazione, rilevante invece nel caso di provvedimento adottato in sede predibattimentale ex art. 468, comma 2, cod. proc. pen. e non quando lo stesso venga riservato ad una fase successiva, dovendosi in tal caso dar rilievo all'ammissione delle prove. In entrambi i processi sulle liste depositate era stato precisato dal Presidente del Collegio che la citazione avrebbe dovuto effettuarsi per l'udienza che sarebbe stata indicata in dibattimento. Il Tribunale aveva rilevato come il provvedimento di cui all'art. 468 cod. proc. pen., adottato con decreto, potesse intervenire in processi complessi anche a notevole distanza di tempo rispetto al momento dell'ammissione delle prove, con la conseguenza che la qualità di pubblico ufficiale avrebbe potuto assumersi alla fine dell'udienza precedente rispetto a quella in cui il teste sarebbe stato sentito. A rigore, dunque, nel lungo lasso di tempo intercorrente il testimone avrebbe potuto essere impunemente remunerato. Per contro il margine per ipotizzare la corruzione antecedente sarebbe stato solo quello di quindici giorni mediamente intercorrente tra la citazione disposta dal P.m. e l'udienza successiva, con effetti paradossali e sostanzialmente abrogativi nel caso dei testi indicati dalla difesa, non di rado, e anche nei processi in esame, rimessi alla discrezionalità del difensore con la possibilità di convocazioni informali, tanto che non era stato possibile nell'ambito del presente processo produrre le citazioni da parte delle difese, dovendosi per contro rilevare la natura meramente organizzativa dell'indicazione dei testi da escutere nella successiva udienza. E' dall'ammissione della prova che sorge l'esigenza di tutelare la serenità e la libertà del teste, erroneamente essendo stata intesa nella sentenza impugnata quella di legittimità, n. 44896 del 6/6/2019, in cui si fa riferimento alla coincidenza con il provvedimento che abbia disposto l'ammissione della prova e comunque la citazione del soggetto indicato, evidentemente riguardante il caso della citazione anteriore all'ammissione, rimessa a provvedimento non pregiudicato dalla pregressa citazione. Non diversamente avrebbe potuto interpretarsi quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 37503 del 2002, non valorizzabile nel senso che occorra comunque l'autorizzazione alla citazione del teste. Quanto apposto sulle liste testi nei processi Ruby 1 e Ruby 2 implicava che l'autorizzazione fosse stata comunque rilasciata, salva ammissione, o che comunque l'autorizzazione fosse correlata alla ammissione delle prove. Il riferimento all'autorizzazione alla citazione in sede predibattimentale era contenuto anche nella sentenza n. 51824 del 2014 delle Sezioni Unite, essendo 5 inoltre in linea con gli assunti esposti nel motivo di ricorso la sentenza della Sezione 1, n. 1542 del 16/01/2001, Rv. 219262. Dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 15208 del 2010, LL, si desume che nella corruzione in atti giudiziari la condotta incriminata è l'atto o il comportamento processuale contrassegnato da finalità non imparziale, dalla lesione degli interessi della imparzialità e buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Si assume in tale sentenza che il testimone è pubblico ufficiale in quanto concorre oggettivamente all'esercizio della funzione giudiziaria e ha il dovere di obiettività e imparzialità. La qualità non può acquisirsi dunque solo dall'udienza precedente, ma deve riconoscersi dal momento dell'autorizzazione alla citazione o dal successivo momento dell'ammissione della prova. Peraltro, i dichiaranti nei processi Ruby 1 e Ruby erano stati sempre riconosciuti come testimoni.
2.3. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 384, comma secondo, 319-ter, 372, 648-bis, 111 cod. pen. Secondo il Tribunale in mancanza della qualità di pubblico ufficiale sarebbe venuto meno un elemento costitutivo delle fattispecie di corruzione in atti giudiziari e di falsa testimonianza, non risultando configurabile neppure il delitto di riciclaggio ascritto a SO al capo 41. Secondo il Tribunale la sentenza LL delineava gli effetti della diversa qualità attribuita al dichiarante, cioè l'esclusione della tipicità della corruzione analogamente alla funzione svolta dall'art. 384, comma secondo, cod. pen. per la falsa testimonianza. La sentenza LL aveva invero rilevato che non esiste una norma che scrimini il reato di corruzione in base alla errata attribuzione della veste di testimone, analoga a quella dettata dall'art. 384, comma secondo, cod. pen., ma aveva affermato che il Giudice può autonomamente apprezzare la corretta qualifica da attribuirsi al dichiarante, fermo restando che il richiamo dell'ulteriore sentenza Genovese, in tema di testimonianza del prossimo congiunto, non avrebbe potuto considerarsi decisivo al fine di ravvisare la mancanza di un elemento costitutivo del delitto di falsa testimonianza piuttosto che la non punibilità della testimonianza resa. Peraltro, il Tribunale aveva omesso di considerare la sentenza realmente rilevante al fine di valutare l'ipotesi di cui all'art. 384 cod. pen., cioè la sentenza Fialova delle Sezioni Unite, che aveva ravvisato nell'art. 384, comma primo, cod. pen. una causa di esclusione della colpevolezza. I principi affermati erano peraltro estensibili anche alla previsione dell'art. 384, comma secondo, cod. pen., facendosi in taluni passi riferimento all'art. 384 6 cod. pen. al fine di segnalare la rilevanza di una situazione oggettiva che incide sul processo motivazionale del soggetto, che risulta alterato tanto da far escludere la colpevolezza, nel quadro di una manifestazione del principio di inesigibilità, in presenza di circostanze che esercitano forte pressione sulla motivazione dell'agente. Anche l'art. 384, comma secondo, è espressione del principio nemo tenetur se detegere, cosicché il disvalore resta ma non si può esigere dal dichiarante il rispetto dell'obbligo di verità. In conclusione, senza avallo delle Sezioni Unite avrebbe dovuto ritenersi erroneo l'assunto del Tribunale in ordine ad un profilo di mancanza di tipicità. In ogni caso era stata operata un'applicazione analogica della causa di non punibilità soggettiva prevista dall'art. 384 cod. pen al soggetto che corrompa il dichiarante e al soggetto che ricicli i compensi corruttivi, il tutto in assenza dell'eadem ratio. Di qui le violazioni prospettate, compresa quella dell'ultimo comma dell'art. 648-bis cod. pen. che stabilisce l'applicabilità della norma anche nel caso di non imputabilità o non punibilità o di mancanza di condizione di procedibilità per il reato presupposto. In coerenza con la natura soggettiva della non punibilità è stato in alcuni casi ritenuto che la causa di non punibilità di cui all'art. 384, comma secondo, cod. pen. non si estende a chi abbia istigato ai sensi dell'art. 111 cod. pen. la falsa deposizione, trattandosi di non punibilità esclusivamente personale. La sentenza impugnata era dunque erronea: 1) nella parte in cui aveva prosciolto per insussistenza del fatto relativamente alla corruzione in atti giudiziari in ordine alla quale gli imputati avrebbero dovuto essere condannati, potendosi applicare la causa di non punibilità solo al reato dichiarativo;
2) nella parte in cui con riguardo alla corruzione attiva, addebitata al capo 18 a LU IA, aveva esteso indebitamente il principio nemo tenetur se detegere e disapplicato il principio desumibile dall'art. 111 cod. pen.; 3) nella parte in cui gli imputati in relazione al delitto di falsa testimonianza erano stati assolti per insussistenza del fatto anziché semmai in quanto non punibili;
4) nella parte in cui LU SO, per il riciclaggio sub 41, era stato assolto per insussistenza del fatto, anziché condannato. La sentenza impugnata si poneva in conflitto con l'intento del legislatore di non lasciare impunito chi remuneri un dichiarante in un processo penale, essendo previsto il delitto di cui all'art. 377 cod. pen. ove l'offerta non sia accettata o la falsità non sia commessa, l'ipotesi della corruzione ove l'accordo si perfezioni con soggetto chiamato a rendere testimonianza, l'ipotesi di cui all'art. 377-bis cod. 7 pen., nel caso di soggetto chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili, che possa avvalersi della facoltà di non rispondere. Peraltro, il Tribunale aveva posto nel nulla anche l'ultima norma, dando rilievo all'omissione di garanzia che aveva pregiudicato l'operatività delle fattispecie di diritto penale sostanziale, connesse con il diritto processuale. Ma in realtà l'effetto avrebbe dovuto essere solo quello della inutilizzabilità erga omnes e per effetto dell'art. 384 cod. pen. la non punibilità del dichiarante.
2.4. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 360 cod. pen. Il Tribunale aveva negato la rilevanza dell'ultrattività prevista dall'art. 360 cod. pen., in caso di perdita della qualità, se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato, quando a fronte dell'assunzione della qualità fin dal novembre 2011 non avrebbe potuto rilevare la successiva perdita nella primavera successiva, secondo quanto asserito con l'ordinanza del 3/11/2021. Avrebbe dovuto stabilirsi una correlazione tra l'interesse protetto e la condotta, dovendosi valutare se la condotta abbia leso o posto in pericolo quell'interesse nel quadro di un rapporto funzionale tra reato e ufficio ricoperto. Nel caso di specie tenendo conto dell'interesse all'imparzialità e al buon andamento della funzione giudiziaria era ravvisabile almeno una messa in pericolo in ragione dei tempi del processo e della possibilità di sviamento dell'esito. Erroneamente era stato rilevato dal Tribunale che il pubblico ufficio non era stato mai esercitato, dovendosi aver riguardo alla possibilità di messa in pericolo, fin dal momento dell'assunzione della veste di testimone.
2.5. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in relazione agli artt. 63, 197, 197-bis, 210 cod. proc. pen. Con riguardo alla posizione di AR RA e RI ER il Tribunale nonostante l'intervenuta archiviazione, aveva ritenuto ravvisabili ulteriori indizi emersi nel corso dei pubblici dibattimenti Ruby 1 e Ruby 2, tali che le predette avrebbero dovuto reputarsi nella sostanza indagate. Ma ciò si fondava su valutazioni personali, peraltro correlate ad elementi antecedenti al provvedimento di archiviazione e in contrasto con le valutazioni formulate nella competente sede, così da disattendere il principio esposto nella sentenza De Simone delle Sezioni Unite, in forza del quale dopo l'archiviazione il soggetto deve essere sentito come teste.
3. Sono state depositate memorie dai difensori di alcuni imputati.
3.1. Nell'interesse di MA El AR l'Avv. Pensa e l'Avv. Boccardi si sono soffermati sui motivi di ricorso in merito alla risalenza del quadro indiziario e alla mancata assunzione della qualità di teste, all'irrilevanza del disposto dell'art. 360 cod. pen. e alla natura scriminate dell'art. 384, comma secondo, cod. pen. segnalando inoltre l'effetto di giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza di assoluzione pronunciata anche nei confronti di VIo ER 3.2. Nell'interesse di AR FA l'Avv. Siniscalchi ha esaminato i motivi di ricorso in ordine alla datazione del quadro indiziante fin dal gennaio 2011, alla valenza scriminante dell'ipotesi di cui all'art. 384, comma secondo, all'irrilevanza dell'art. 360 cod. pen.
3.3. Nell'interesse di RI ER l'Avv. Buondonno ha segnalato che l'imputata aveva ricevuto denaro in relazione alla sua partecipazione alle serate di Arcore e che per mera congettura si era ritenuto che le somme erogatele dopo l'ammissione in qualità di teste fossero legate ad un accordo corruttivo, quando in realtà gli introiti, calcolati mensilmente, erano risultati inferiori rispetto a quelli acquisiti nel periodo precedente. Ha rilevato inoltre che l'imputata era stata indagata nell'ambito di separato ma connesso procedimento, definito con archiviazione solo un mese prima della citazione in qualità di teste nel processo Ruby 2: la predetta non avrebbe potuto essere ammessa come teste, senza gli avvisi di rito e il riconoscimento della facoltà di non rispondere, secondo quanto riconosciuto dal Tribunale in relazione alla posizione analoga della coimputata RA. Ha segnalato ancora che, a fronte del fatto che i tentativi di notifica non erano andati a buon fine, la Procura avrebbe dovuto attivarsi per ottenere l'accompagnamento coattivo della teste, non risultando di per sé rilevante il fatto della mancata comparizione spontanea, fermo restando che nel corso del dibattimento, essendosi proceduto senza assumere la testimonianza, la stessa avrebbe dovuto reputarsi superflua. Ha osservato inoltre che nel processo non era stata acquisita la prova del patto corruttivo, ma solo quella delle dazioni e che nel caso dell'imputata difettava il fine di favorire o danneggiare una parte nel processo, in mancanza della testimonianza, costituente l'atto giudiziario: difettando uno degli elementi costitutivi, avrebbe potuto configurarsi il delitto di cui all'art. 377 o 377-bis cod. pen., comunque non a carico dell'imputata, ovvero quello di cui all'art. 366 cod. pen. in relazione al rifiuto di ufficio legalmente dovuto, ipotesi di reato comunque estinte per prescrizione.
3.4. Nell'interesse di AN LL l'Avv. Liguori ha ribadito la correttezza delle valutazioni del Tribunale in ordine all'insorgenza della qualità di pubblico ufficiale e di testimone e all'incompatibilità alla testimonianza, segnalando che non era configurabile il coinvolgimento dell'imputata in un patto 9 corruttivo e rilevando che erano infondati gli assunti esposti nel ricorso in relazione all'art. 384 cod. pen. e all'art. 360 cod. pen.
3.5. Nell'interesse di LI ON l'Avv. De Natale ha rilevato che erano condivisibili le ragioni che avevano condotto il Tribunale a ravvisare l'incompatibilità alla testimonianza e ad escludere il delitto di corruzione.
3.6. Nell'interesse di LU IA l'Avv. Giarda ha premesso cenni sul delitto di corruzione in atti giudiziari e rilevato che assumeva decisivo rilievo la mancanza di impugnazione con riguardo alla posizione di VIo ER. Ha ripercorso l'analisi del Tribunale in ordine agli indizi valorizzati per ravvisare l'incompatibilità alle testimonianze e per correttamente datare l'insorgenza di quegli indizi fin dalla fase di ammissione delle prove. Ha segnalato inoltre la corretta applicazione dell'art. 384 cod. pen. e l'esattezza delle conclusioni tratte ai fini della configurabilità del delitto di corruzione, contestando da ultimo i rilievi formulati nel ricorso in ordine all'applicabilità dell'art. 360 cod. pen.
4. Dopo un primo rinvio motivato dall'adesione dei difensori ad astensione proclamata dall'organismo di categoria, all'udienza del 05 giugno 2024 è stata separata la posizione di TA De IV e di NO De IV con creazione per le stesse di autonomo fascicolo (R.G.N. 19676/24), essendosi rilevata l'irritualità della notifica, mentre le altre parti hanno proceduto alla discussione, all'esito della quale è stato disposto rinvio. All'udienza del 10 luglio 2024 è stato disposto nuovo rinvio per adesione dei difensori ad astensione indetta dall'organismo di categoria. In data 14 ottobre 2024 si è proceduto alla riunione al procedimento principale (R.G.N. 28694/23) di quello relativo a TA De IV ed NO De IV (R.G.N. 19676/24), dopo di che è stata completata la discussione di tutte le parti del processo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, proposto per saltum in relazione alla configurabilità di una violazione di legge, è fondato nei termini di cui si dirà.
2. Deve premettersi che l'ampia ricognizione del Tribunale muove dall'assunto che la nozione di testimone abbia una base normativa e che dunque la riconducibilità a tale figura soggettiva di dichiarante postuli la piena rispondenza della situazione di fatto al parametro normativo di riferimento, dovendosi in 10 particolare verificare che, al di là del rispetto del mero dato formale, non ricorrano cause di incompatibilità all'assunzione di quella specifica veste processuale. Correlativamente il Tribunale ha sottolineato che solo dal concorso di tutti gli elementi normativamente stabiliti può discendere, da un lato, l'attribuibilità al soggetto chiamato a testimoniare della qualità di pubblico ufficiale, rilevante ai fini del delitto di corruzione, dall'altro, la configurabilità di una testimonianza predicabile in termini di falsità, ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 372 cod. pen. Avendo escluso che la veste di testimoni fosse stata correttamente attribuita • nei processi che per ragioni di sintesi vengono qui indicati con le denominazioni Ruby 1 e Ruby 2 - alle imputate, che in questa sede rispondono di corruzione in atti giudiziari e di falsa testimonianza in relazione a quanto dichiarato in quei processi, il Tribunale ha dunque ritenuto che tali reati non fossero in radice configurabili in mancanza di un necessario elemento costitutivo.
3. La verifica che segue non è volta a porre in discussione i paradigmi astratti del giudizio formulato dal Tribunale, ma la concreta declinazione di quei principi con riguardo al caso di specie, in primo luogo in relazione al delitto di corruzione contestato in questa sede.
4. In particolare, deve essere ribadita la rilevanza delle disposizioni processuali che sono volte a definire i contorni delle figure soggettive dei dichiaranti, al fine di assicurare lo svolgimento di un giusto processo, caratterizzato non solo dal contraddittorio tra le parti, ma anche dal genuino e affidabile accertamento della verità processuale, e di non pregiudicare le libertà e i diritti dei soggetti chiamati ad intervenire nel processo, apportando un contributo lato sensu cognitivo. Proprio in tale prospettiva si comprende la rilevanza delle diverse figure soggettive, connotate dall'assenza o dalla presenza di situazioni in varia guisa interferenti, che possono condizionare il dichiarante e fanno sorgere il sospetto che la rappresentazione dei fatti risenta di quel condizionamento. Pare ultroneo ripercorrere funditus tale tema, peraltro già affrontato dal Tribunale, essendo sufficiente osservare che alla presenza di situazioni interferenti si correlano garanzie per il dichiarante a tutela della sua libertà e delle sue esigenze difensive e, nel contempo, canoni valutativi peculiari in rapporto alla valenza attribuibile a quanto dichiarato. Di qui le diverse figure del testimone, dell'imputato in procedimento connesso o collegato ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., del testimone c.d. assistito ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen., come risultante anche da plurimi interventi 11 della Corte costituzionale (sentenze n. 381 del 2006 e n. 21 del 2017), figure cui si ricollegano anche i canoni valutativi contemplati dall'art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen. Ma l'esigenza di non pregiudicare la libertà e le facoltà difensive del dichiarante trova la prima e più forte espressione nell'art. 63 cod. proc. pen., che diversamente modula l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, a seconda che sorgano indizi di reità a carico del dichiarante nel corso della dichiarazione o che quegli indizi preesistano alla dichiarazione, nel primo caso dovendosi interrompere l'escussione con l'avviso che saranno svolte indagini e con l'invito a nominare un difensore, nel secondo caso risultando le dichiarazioni rese radicalmente inutilizzabili (sul punto si richiama Sez. U, n. 1282 del 09/10/1996, dep. 1997, Carpanelli, Rv. 206946, secondo cui il quadro indiziario deve comunque riguardare il medesimo reato ovvero un reato connesso ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. o collegato ai sensi dell'art. 372, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.). Considerando, inoltre, anche il disposto dell'art. 64 cod. proc. pen. e, in particolare, la previsione di cui all'art. c), come richiamata anche dall'art. 210, comma 6, cod. proc. pen., secondo cui in sede di interrogatorio deve essere dato avviso che qualora si rendano dichiarazioni concernenti la responsabilità di terzi il soggetto potrà assumere in ordine a tali fatti veste di testimone, salve le incompatibilità di cui all'art. 197 cod. proc. pen., può concludersi che le disposizioni dettate dagli artt. 63, 64 e 197 cod. proc. pen. individuano nel loro complesso il quadro delle garanzie che presiedono all'assunzione di un dichiarante, in presenza di situazioni interferenti con le esigenze difensive dello stesso o con la genuinità del dichiarato, dando rilievo al quadro indiziario e agli avvisi spettanti, se del caso, al dichiarante e contemplando le ragioni di incompatibilità alla testimonianza o di inutilizzabilità della stessa (può richiamarsi l'analisi su tali punti compiuta da Sez. U, n. 12067 del 17/12/2009, dep. 2010, De Simone, Rv. 246375-6; Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, Lo Presti, Rv. 264479). Proprio sulla base di tale inquadramento della materia il Tribunale ha dunque ritenuto che solo in assenza di situazioni implicanti l'incompatibilità alla testimonianza nelle sue varie declinazioni può correttamente attribuirsi la veste di testimone e che dunque, ove la dichiarazione sia resa da soggetto che, pur formalmente escusso come teste, risulti in realtà gravato dalla concomitanza di situazioni interferenti, riconducibili alla qualità sostanziale di imputato o indagato per reato connesso o collegato o comunque alla preesistenza di un quadro indiziario, pur non tradottosi in un procedimento originato da formale iscrizione del nome del soggetto nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., non possa 12 dirsi ravvisabile una testimonianza in senso proprio agli effetti dell'applicabilità delle norme penali.
5. Deve a questo riguardo osservarsi che siffatta conclusione, sempre su un piano generale, trova riscontro in una rilevante pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, LL, Rv. 246584, con approfondimento in motivazione), con la quale si è rilevato che lo scrutinio in ordine alla veste attribuibile in senso sostanziale al dichiarante spetta al giudice, il quale può altresì operare, se del caso sulla base delle allegazioni delle parti, una ricognizione del quadro indiziario gravante sul soggetto e conosciuto dall'A.G., non limitato a meri sospetti o a ipotesi congetturali, ciò allo scopo di stabilire se lo stesso potesse o meno essere escusso come testimone. Tale assunto è stato formulato non solo al fine di verificare l'utilizzabilità delle dichiarazioni, ma anche in funzione della concreta configurabilità del reato di corruzione, in rapporto alla attribuibilità della veste soggettiva di pubblico ufficiale che deve essere riconosciuta al soggetto escusso come testimone, ove ritualmente qualificato come tale: si è infatti osservato che, se in relazione alla testimonianza opera la previsione dettata dall'art. 384 cod. pen. che esclude la punibilità, se il fatto è commesso da chi non avrebbe dovuto essere assunto come testimone, con riguardo al delitto di corruzione, rispetto al quale formalmente non opera una previsione analoga, è comunque determinante la corretta verifica della qualità di testimone, che sola consente di attribuire la veste di pubblico ufficiale al soggetto chiamato a deporre.
6. Ma tutto ciò, se, come detto, può rilevare su un piano astratto, non avrebbe potuto condurre nel caso concreto alle conclusioni cui il Tribunale è, invece, erroneamente giunto. Deve subito sgomberarsi il campo dalla suggestione discendente dal riferimento alla citata sentenza n. 15208 del 2010, LL, delle Sezioni Unite. In quel caso il tema della corretta attribuibilità al testimone della qualifica di pubblico ufficiale era stato scrutinato in relazione ad un'ipotesi di corruzione susseguente, a fronte di testimonianza resa, e soprattutto la verifica in ordine alla configurabilità di un quadro indiziario pregiudicante era stata condotta in relazione a reati diversi dalla corruzione, prospettati come connessi a quelli oggetto del giudizio in cui la testimonianza era resa. Si trattava, dunque, di un caso nel quale non venivano in rilievo le problematiche, che si esamineranno nel prosieguo, riguardanti la configurabilità della corruzione in atti giudiziari, anche in rapporto all'ipotesi di cui all'art. 377 cod. pen. 13 Ed invero, nella sentenza impugnata si muove dall'assunto che tutte le ragazze, in questa sede imputate, sentite come testi nei processi Ruby 1 e Ruby 2 - aventi essenzialmente ad oggetto l'accertamento su quanto avveniva nel corso delle serate organizzate nella residenza di VIo ER, sulla presenza e sul ruolo della minorenne MA El MA, detta Ruby, sulla natura del rapporto tra le partecipanti e chi ne curava la presenza - fossero già raggiunte da indizi non riducibili a meri sospetti, in varia guisa conosciuti, sulla base di plurime fonti, dall'A.G., circa l'intesa corruttiva intercorrente con VIo ER e oggetto di contestazione in questo processo, finalizzata a favorire in sede processuale il corruttore, tale per cui alle stesse avrebbe dovuto essere attribuita la veste sostanziale di indagate, incompatibile, come si è visto, con l'acquisizione della qualità di testimone e dunque di pubblico ufficiale. In tale prospettiva il Tribunale ha dato rilievo al fatto che al momento in cui con riguardo a ciascuna delle ragazze era stata autorizzata la citazione come teste e comunque al momento in cui ciascuna era stata escussa in tale veste era apprezzabile quel quadro indiziario sulla cui insorgenza e consistenza il Tribunale si è invero lungamente diffuso, a partire da atti di indagine risalenti al gennaio 2011 fino alla verifica dell'erogazione mensile di denaro a partire dal 2012 - che avrebbe dovuto imporre all'organo giudicante, anche in assenza, nei processi di riferimento, di specifiche eccezioni delle parti interessate, di rilevarne le ricadute sulla veste delle dichiaranti.
7. Orbene, per comprendere vizio che ha inficiato l'intero ragionamento, deve muoversi dal rilievo della correlabilità, di per sé incontroversa, tra la veste di testimone e il reato di corruzione in atti giudiziari.
7.1. Il delitto di corruzione implica un'intesa tra due soggetti: il primo dà o promette denaro o altra utilità al secondo, che riveste la qualità di pubblico ufficiale (o di incaricato di pubblico servizio) e riceve quanto offerto o accetta la relativa promessa, per l'esercizio della sua funzione (art. 318 cod. pen.), ovvero per omettere o ritardare un atto dell'ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri dell'ufficio ovvero ancora per aver ritardato o omesso l'atto o per aver compiuto l'atto contrario (art. 319 cod. pen.) (in generale sul delitto di corruzione, si rinvia a Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555). A ben guardare, pur essendo autonomamente contemplata la fattispecie della corruzione attiva (art. 321 cod. pen.), deve ritenersi che il reato debba essere valutato in ragione dell'intesa tra i due soggetti e dunque dell'accordo che ne forma oggetto, in relazione al quale assume rilievo la dazione o la promessa e la relativa ricezione o accettazione: è comunque essenziale che l'accordo, a fronte del quale la dazione può assumere rilievo finalistico o causale, coinvolga un soggetto che 14 riveste in atto la qualità di pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 51765 del 13/07/2018, Ozzimo, Rv. 277562; cfr. anche Sez. 6, n. 39008 del 06/05/2016, Biagi, Rv. 268088). E' noto come, secondo un consolidato orientamento (che può richiamarsi, non venendo in questa sede in rilievo talune varianti legate alla compresenza di atti dell'ufficio e di atti contrari ai doveri in un continuum che può dar luogo alla configurabilità di un reato permanente: sul punto, Sez. 6, n. 1245 del 08/06/2023, Alessandrì, Rv. 285886), «il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione ricezione dell'utilità, e - tuttavia, ove alla promessa faccia seguito la dazione ricezione, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione» (così Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, LL, Rv. 246583).
7.2. Ma la corruzione è autonomamente disciplinata ove la stessa concerna atti giudiziari. L'art. 319-ter cod. pen. fa a tal fine riferimento ai fatti indicati negli articoli 318 e 319, commessi per favorire o per danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo (in generale su tale reato Sez. 6, n. 23203 del 05/03/2024, Petrini, Rv. 286645; Sez. 6, n. 17973 del 22/01/2019, Caccuri, Rv. 275935). In tale ottica si è rilevato che costituisce «"atto giudiziario" l'atto funzionale ad un procedimento giudiziario, sicché rientra nello stesso anche la deposizione testimoniale resa nell'ambito di un processo penale» (si richiama ancora Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, LL, Rv. 246582; analogamente Sez. 6, n. 29400 del 17/05/2018, R., Rv. 273620). Ciò significa che il patto corruttivo può aver ad oggetto anche la condotta di un testimone volta a favorire una parte in un processo penale (Sez. 6, n. 40759 del 23/06/2016, Fanfarillo, Rv. 268091). Costituisce d'altro canto ius receptum che il testimone, in ragione della specifica rilevanza del contributo cognitivo, connotato da teorica imparzialità e obbligo di verità, da esso offerto nell'ambito di un processo, ai fini dell'accertamento giudiziale, riveste la qualità di pubblico ufficiale (Sez. 1, n. 6274 del 23/01/2003, Chianese, 223566), non altrettanto potendosi affermare per chi venga escusso come persona informata sui fatti nel corso delle indagini, dunque prima che sia introdotta la vera e propria fase processuale (Sez. 6, n. 39280 del 30/05/2018, Corrotto, Rv. 273682).
7.3. Deve, dunque, ribadirsi che il delitto di corruzione in atti giudiziari, come più in generale il delitto di corruzione, postula l'acquisizione della veste di pubblico ufficiale da parte di uno dei soggetti dell'illecito accordo. 15 Prima di tale momento il delitto di corruzione non è configurabile, cosicché non sono configurabili neppure indizi che possano assumere rilievo pregiudicante. Diventa così rilevante definire il momento dell'acquisizione della qualità. Per quanto sul punto si rinvengano pronunce non del tutto collimanti, si ritiene che nel quadro del vigente sistema processuale meriti piena condivisione l'assunto secondo cui debba darsi rilievo, al più tardi, al momento dell'ammissione della prova, a partire dal quale, a prescindere da quello della concreta ed effettiva citazione, il testimone assume nel processo una specifica veste sulla base di un motivato provvedimento giudiziale, che vale a riconoscere la rilevanza del patrimonio conoscitivo del soggetto, che non può più dirsi rimesso alla disponibilità di una parte, tanto da imporre, se del caso, il consenso delle altre parti o il provvedimento motivato di revoca in caso si rilevata superfluità, agli effetti dell'art. 495, commi 4 e 4-bis cod. proc. pen. E' stato al riguardo rilevato (Sez. 1, n. 15542 del 16/02/2001, Pelini Rv. 219262) che «mentre nel vecchio sistema la qualità di pubblico ufficiale veniva acquisita al momento della "citazione" da parte del giudice, nel nuovo tale qualità si acquisisce al momento in cui il giudice, dopo avere valutato la domanda, abbia ritenuto la ammissibilità della prova e disposto la citazione del teste a norma dell'art. 398 c.p.p. nella fase delle indagini preliminari, a norma dell'art. 468 nella fase predibattimentale, e a norma dell'art. 495 nella fase dibattimentale, nella ipotesi di presentazione diretta dei testi ex comma 3 dell'art. 468». Per quanto il tema finisca per risultare irrilevante alla luce di quanto si dirà in prosieguo, esaminando il rapporto con la fattispecie di cui all'art. 377 cod. pen., deve comunque escludersi che assuma rilievo dirimente il momento in cui sia disposta l'effettiva citazione del teste, giacché la veste di pubblico ufficiale si correla al ruolo che almeno dal momento dell'ammissione delle prove viene attribuito al soggetto. Su tali basi deve concludersi che del tutto inconferenti, al fine di far sorgere indizi in ordine al reato di corruzione, risultano le condotte tenute prima di quel cruciale momento, quand'anche accompagnate dalla dazione di denaro o dall'offerta di altre utilità, potendosi, prima di allora, ravvisare solo una condotta di istigazione ad una successiva ed eventuale falsa testimonianza, come tale ancora improduttiva di effetti penali a carico del preteso corrotto e in larga misura anche a carico del preteso corruttore, salvo quanto si ribadirà in ordine al delitto di intralcio alla giustizia. In tale prospettiva l'analisi del Tribunale, volta a dare rilievo ad elementi indiziari, indicativi di un accordo funzionale a condotte processuali compiacenti, prima che le odierne imputate avessero assunto nei processi Ruby 1 e Ruby 2 la veste di pubblico ufficiale a partire dalla data di ammissione delle prove (avvenuta 16 il 23/11/2011 nel processo Ruby 1), risulta dunque erronea, in quanto destinata a sovradimensionare la rilevanza di elementi in realtà radicalmente inidonei a corroborare qualsivoglia ipotesi di reato, da reputarsi in concreto pregiudicante. D'altro canto, se è vero che il Tribunale ha dato conto di accordi destinati ad attuarsi nel tempo attraverso plurime dazioni di denaro e di altre utilità da parte del soggetto corruttore, è vero anche che l'assunzione della veste di pubblico ufficiale doveva costituire il prius logico, perché il quadro indiziario, avente ad oggetto la conclusione di quel tipo di accordi, potesse, almeno in teoria, incidere sulla posizione dei soggetti chiamati a testimoniare, al punto da confliggere con l'acquisizione della qualità. Nel contempo è inconferente, a tale fine, che dopo tale momento gli accordi avessero trovato attuazione attraverso le periodiche erogazioni o la serie di altre utilità di cui le ragazze avevano fruito, secondo quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata alla stregua dei plurimi indizi di cui il Tribunale ha dato conto: va infatti rilevato che, se del caso, tali condotte sarebbero valse ad inverare gli accordi e a conferire agli stessi la natura corruttiva, che, tuttavia, prima dell'assunzione della veste qualificata gli stessi non potevano avere. A fronte del protrarsi delle erogazioni in epoca anteriore e successiva alle singole deposizioni, è di tutta evidenza come il ragionamento sviluppato varrebbe anche nel caso in cui l'assunzione della qualità dovesse farsi coincidere con la concreta citazione delle singole testimoni o con la loro effettiva escussione, non essendo ravvisabili altrimenti pregressi indizi relativi ad un'ipotesi corruttiva in concreto non ancora configurabile. Sta di fatto che, volendo far coincidere l'assunzione della veste di pubblici ufficiali con il provvedimento di ammissione delle prove adottato nel processo Ruby 1, cioè, come detto, con la data del 23 novembre 2011, secondo gli auspici del Pubblico ministero ricorrente, risultava impossibile in quel momento dar rilievo ad un quadro indiziario pregiudicante, posto che solo a seguito dell'acquisizione della qualità avrebbe potuto ravvisarsi il delitto di corruzione, l'unico in relazione al quale, si ribadisce, sono stati individuati dal Tribunale indizi di reità, tali da incidere sulla veste assunta dalle testimoni ammesse e, in gran parte dei casi, poi escusse nei due processi, di cui s'è detto.
7.4. Si impone peraltro un'ulteriore osservazione, prima di procedere oltre nell'analisi, affrontando il cruciale tema dei rapporti con il delitto di cui all'art. 377 cod. pen. Va infatti rimarcato che alla data indicata non erano soggette ad indagini neppure le imputate RI ER e AR RA, a carico delle quali a seguito di una successiva conversazione intercettata, era stato iscritto procedimento per il delitto di cui all'art. 319-ter cod. pen. sia pur in prosieguo di tempo archiviato. 17 Sta di fatto che di seguito sarebbe stata escussa solo AR RA, peraltro dopo che era stata disposta l'archiviazione nel precedente procedimento, mentre mai sarebbe stata escussa RI ER, che, secondo l'ipotesi accusatoria, si sarebbe sottratta all'esame, prima della rinuncia alla sua escussione. Orbene, deve sul punto rilevarsi come il delitto di corruzione in atti giudiziari riferito al soggetto da escutere come teste non implichi necessariamente che nel patto illecito sia dedotta la falsa testimonianza volta a favorire il corruttore, essendo sufficiente che venga prospettata una condotta inerente alla veste del pubblico ufficiale, che parimenti sia idonea a favorire o danneggiare una parte secondo gli auspici del corruttore: tale condotta ben può essere, in teoria, costituita dal fatto di sottrarsi indebitamente all'esame, per sfuggire in tal modo alla verità ed evitare di pregiudicare il corruttore. Tale profilo, evidentemente, deve essere concretamente comprovato, anche alla luce di deduzioni difensive contenute nella memoria presentata nell'interesse di RI ER, ma ai fini in esame assume di per sé rilievo, dovendosi per intanto censurare la pregiudiziale valutazione di insussistenza del fatto, legata a valutazioni di tipo giuridico in ordine alla posizione sostanziale attribuibile alle testimoni. Quanto a AR RA, ferma l'assunzione della qualità al momento dell'ammissione delle prove, secondo quanto rilevato, avrebbe in concreto potuto attribuirsi rilievo al precedente procedimento avviato nei confronti di lei per reato connesso o collegato a quelli che formavano oggetto dei processi Ruby1 e Ruby 2, ma la successiva archiviazione era tale da assumere specifico rilievo, dovendosi al riguardo richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale alla cui stregua nel caso di archiviazione per reato connesso o collegato il soggetto ben può assumere la veste di testimone (Sez. U, n. 12067 del 17/12/2009, dep. 2010, De Simone, Rv. 246375-6). Deve aggiungersi che, secondo quanto si vedrà di seguito, per quanto il reato di cui all'art. 319-ter cod. pen. si perfezioni con l'accordo illecito, nondimeno, avuto riguardo ai rapporti con la fattispecie di cui all'art. 377 cod. pen., solo dalla verifica della deposizione, ove effettivamente resa, avrebbe potuto discendere, nel caso di specie, l'effettiva configurabilità di indizi di reità per corruzione a carico della dichiarante, il che vale a sgomberare il campo dalla mera suggestione derivante dall'articolato quadro indiziario, descritto dal Tribunale, in astratto valorizzabile al momento della deposizione.
8. Ed è appunto questo il momento per affrontare il tema cruciale, esaminato anche dalla dottrina, relativo al confronto con la fattispecie contemplata dall'art. 377 cod. pen., confronto necessario al fine di confermare la configurabilità del 18 delitto di corruzione in atti giudiziari, nel caso in cui il pubblico ufficiale coinvolto sia un testimone, e al fine di stabilire comunque gli esatti confini tra fattispecie almeno in parte interferenti.
8.1. E' noto che all'originaria ipotesi della subornazione è stata sostituita dall'art. 14 legge n. 146 del 2006 quella dell'intralcio alla giustizia, che è stata di seguito integrata in relazione a profili non interferenti con la presente vicenda. Tale fattispecie prevede al primo comma la condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurlo a commettere i reati previsti dall'art. 371-bis, 371-ter, 372 e 373, qualora l'offerta o promessa non venga accettata. Al secondo comma si prevede l'applicazione della stessa pena ove l'offerta o la promessa sia accettata ma la falsità non sia commessa. Il terzo comma contempla la condotta di chi usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, ove il fine non sia conseguito. Orbene, posto che in questa sede assumono rilievo primo e il secondo comma, deve rimarcarsi come la norma preveda un reato di pericolo, a consumazione anticipata, tale da attribuire rilievo all'altrimenti inconferente istigazione a commettere un delitto (art. 115 cod. pen.): essa punisce solo colui che induce e non chi sia destinatario dell'offerta o della promessa, ciò anche nel caso in cui offerta o promessa vengano accettate, sempreché la falsità non sia commessa.
8.2. La norma non menziona specificamente il testimone, ma fa più genericamente riferimento alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, per indurla a commettere, tra gli altri, il delitto di cui all'art. 372 cod. pen. Ciò significa che il reato contempla, tra le altre, l'ipotesi del soggetto chiamato a rendere testimonianza e la finalità di indurre a dichiarare il falso colui che quella qualità abbia già assunto. E' stato al riguardo rilevato che, con riferimento alla fase processuale, assume rilievo il provvedimento di autorizzazione alla citazione di cui all'art. 468, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37503 del 30/10/2002, Vanone, Rv. 222347), implicante una delibazione giudiziale di ammissibilità, seppur destinata ad essere assorbita dal provvedimento di ammissione delle prove assunto ai sensi dell'art. 495 cod. proc. pen. Deve peraltro rimarcarsi come al disegno originario del codice di procedura, secondo cui, a rigore, le prove avrebbero dovuto essere acquisite a seguito dell'ammissione nell'ambito della stessa udienza, ha finito per sovrapporsi una 19 prassi incentrata sullo sviluppo del processo nell'arco di più udienze, con un'iniziale fase di ammissione delle prove, seguita da udienze destinate, sulla base di una programmazione, all'escussione delle prove orali. In tale quadro il provvedimento di cui all'art. 468 cod. proc. pen., pur contemplato nella fase preliminare, ha finito per assumere una prevalente fisionomia di provvedimento organizzativo, modulato in rapporto alle cadenze processuali: va tuttavia rimarcato come al deposito della lista si correli comunque la richiesta di autorizzazione e come il provvedimento del giudice, pur contenendo spesso un riferimento «in bianco» ad udienze successivamente fissate, come in effetti avvenuto anche nei processi Ruby 1 e Ruby 2, conservi nondimeno la funzione di delibazione almeno in negativo, già potendo essere escluse testimonianze vietate dalla legge o manifestamente sovrabbondanti, salva la fase di vera e propria ammissione. Sta di fatto che, a fronte di un'autorizzazione alla citazione, ove la stessa non sia seguita dall'indicazione di una data specifica, assume comunque assorbente rilievo la vera e propria ammissione delle prove, a seguito della quale può certamente riconoscersi l'acquisizione della veste di testimone e, nel contempo, di soggetto chiamato a rendere testimonianza all'udienza che sarà in prosieguo indicata. Può, peraltro, rilevarsi come il profilo temporale sia stato talvolta inteso in termini più ampi con riguardo a soggetti che abbiano reso dichiarazioni accusatorie in fase di indagini e che saranno chiamati a testimoniare nella prospettiva del futuro dibattimento (così, ad esempio, Sez. 2, n. 27382 del 08/02/2023, Ricotta, Rv. 284866). In definitiva, deve ritenersi che il riferimento all'art. 468, comma 2, cod. proc. pen. costituisca ai fini indicati un parametro rilevante in termini generali, ma non inderogabile, ferma restando la rilevanza agli stessi fini del provvedimento di ammissione delle prove.
8.3. In tale prospettiva può rilevarsi che l'art. 377 cod. pen. prevede la sanzione penale solo nei confronti di chi offra o prometta denaro o altra utilità a soggetto di cui è stata autorizzata la citazione come teste o di cui è stata disposta l'ammissione come teste, al fine di indurlo a rendere falsa testimonianza, sempreché l'offerta o la promessa non vengano accettate, ovvero, nel caso in cui siano accettate, la falsità non venga commessa. A ben guardare, viene in rilievo un elemento negativo della fattispecie, che da un lato vale ad inquadrare il delitto nel novero dei reati di pericolo (la compromissione del corretto andamento dell'amministrazione della giustizia) e dall'altro spiega la ragione per cui la sanzione sia prevista solo a carico n 2 20 0 dell'induttore e non invece anche a carico del soggetto indotto, neppure quando lo stesso abbia inizialmente accettato l'offerta o la promessa. Tenendo presente tale analisi e tornando a quanto in precedenza osservato circa la configurabilità del delitto di corruzione in atti giudiziari coinvolgente, quale pubblico ufficiale, il testimone, deve rilevarsi come finiscano sostanzialmente per coincidere l'assunzione della veste di persona chiamata a rendere dichiarazioni come testimone e l'acquisizione della qualità di pubblico ufficiale, con conseguente sovrapponibilità delle fattispecie sotto tale riguardo. Va però ribadito che in base all'art. 377 cod. pen. la sanzione è prevista solo nei confronti del soggetto induttore, che coincide con il corruttore, se visto nell'ottica dell'art. 319-ter cod. pen. Correlativamente, essendo contemplata dall'art. 377 cit. non solo l'ipotesi dell'induzione unilaterale ma anche quella dell'accettazione, implicante la conclusione di un accordo finalizzato alla falsa testimonianza, deve convenirsi che la sovrapposizione delle fattispecie concerne anche la fase dell'accordo che, coinvolgendo il testimone, riguarda per ciò stesso il pubblico ufficiale. Tale sovrapposizione non può implicare la contemporanea applicabilità delle due norme, in quanto le stesse sono riferite allo stesso tipo di intesa illecita e in quanto si registra una sovrapposizione anche del bene giuridico protetto (il pregiudizio all'amministrazione della giustizia si invera sotto il profilo del potenziale inquinamento dell'accertamento giudiziale e dunque dell'attività giudiziaria in funzione del vantaggio o del danno di una parte del processo). Né potrebbe farsi luogo ad un'applicazione disgiunta, ritenendo configurabile l'ipotesi di cui all'art. 319-ter a carico del corrotto e l'ipotesi di cui all'art. 377 a carico dell'induttore, posto che tale norma esclude implicitamente la punizione del soggetto cui si rivolge l'attività induttiva e prevede una sanzione, a rigore, ingiustificatamente inferiore rispetto a quella prevista dall'art. 319-ter. Sembra, invece, che debba prendersi atto della riferibilità delle due norme alla stessa materia e che in tale prospettiva debba applicarsi il principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen., dando rilievo ai profili strutturali delle due fattispecie (sul punto della rilevanza dei profili strutturali al fine di definire un rapporto di specialità, Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269668; analogamente Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, Ndiaye, Rv. 218770). Non è certo un caso che una relazione in termini di specialità sia stata riconosciuta tra l'ipotesi di cui all'art. 377 cod. pen. e quella dell'istigazione alla corruzione (sul punto, in motivazione, Sez. U, n. 51824 del 25/09/2014, Guidi, Rv. 261187). Nella medesima prospettiva può rimarcarsi che, se il delitto di corruzione si perfeziona con l'accordo in varia guisa finalizzato, l'ipotesi di cui all'art. 377 cod. ? 21 pen. può parimenti implicare un accordo finalizzato alla falsa testimonianza, salva la previsione della punizione del solo induttore, alla condizione che il fine della falsa testimonianza non sia conseguito: ed allora il profilo specializzante finisce per essere costituito proprio dall'elemento negativo già in precedenza posto in evidenza, potendosi solo alla luce della verifica della finalizzazione e del suo esito sciogliere il dilemma in ordine alla configurabilità di un reato unilaterale o di un reato bilaterale, integrato per effetto dell'accordo, ma riconoscibile e destinato ad assumere autonomo rilievo, in aggiunta alla falsa testimonianza, una volta escluso l'elemento negativo specializzante. Si tratta di conclusione che finisce per coincidere con quanto già rilevato in una precedente sentenza (Sez. 6, n. 40759 del 23/06/2016, Fanfarillo, Rv. 268091), allorché era stato sottolineato che la falsa deposizione vale a rendere configurabile sia il delitto di corruzione in atti giudiziari sia il delitto di falsa testimonianza, anche se in quella pronuncia il rapporto con l'art. 377 era stato esaminato in relazione all'ipotesi dell'induzione e non anche all'ipotesi dell'accettazione della promessa o dell'offerta, tanto che da essa era stata tratta una massima volta a dar rilievo, quale elemento caratterizzante del delitto di cui all'art. 377 cod. pen., al profilo dell'induzione tramite promessa o offerta non accettate, il che di per sé non corrisponde al reale contenuto della fattispecie, che contempla anche l'ipotesi dell'accordo non seguito dalla falsa testimonianza.
8.4. Deve ulteriormente chiarirsi come la sovrapposizione tra le fattispecie sia configurabile ove l'accordo concerna la falsa testimonianza e non la violazione di altri doveri gravanti sul testimone, il che consente di ribadire come, in questo processo la posizione di RI ER dovesse e debba nel prosieguo essere autonomamente valutata in relazione al momento dell'accordo e della concreta percezione delle utilità, a fronte dell'assunzione della veste di pubblico ufficiale per effetto dell'ammissione quale teste e della deduzione nel patto di un condotta non coincidente con una falsa testimonianza, bensì con la sottrazione alla stessa, profilo che dovrà essere valutato in punto di fatto in sede di rinvio.
8.5. D'altro canto, alla luce della rilevata sovrapposizione delle due fattispecie, deve a fortiori ribadirsi che non vi sarebbe stato margine per la configurabilità di un quadro indiziario pregiudicante, relativo ad un reato bilaterale, prima della concreta escussione, che sola avrebbe potuto conferire concretezza all'attuazione del patto illecito e dunque inverare l'ipotesi corruttiva, escludendo la configurabilità a carico del solo induttore del reato unilaterale, di cui all'art. 377 cod. pen.
8.6. Alla resa dei conti, per quanto l'ipotesi della falsità delle varie testimonianze rese dalle imputate nei due processi più volte richiamate, non abbia formato oggetto di specifiche deduzioni, essendo stato dato per scontato ed 22 essendosi piuttosto rimarcato come non fossero configurabili valide testimonianze, va in realtà in questa sede rilevato come proprio il giudizio sulla falsità valga ad inverare la configurabilità della contestata corruzione in atti giudiziari in luogo del solo reato unilaterale di cui all'art. 377 cod. pen., una volta esclusa la rilevanza di un pregiudicante quadro indiziario tale da precludere, ab origine, l'assunzione della veste di pubblici ufficiali da parte delle dichiaranti, quadro indiziario che, si ribadisce, non è stato mai correlato a reati diversi, seppur connessi, ma alla sola ipotesi di corruzione in questa sede contestata. Di qui la necessità di un rinnovato giudizio anche con riguardo alla posizione di AR RA, non assumendo rilievo, si ribadisce, la pregressa pendenza di un procedimento poi archiviato, procedimento che peraltro prescindeva da una deposizione falsa, con la conseguenza che l'ipotesi della corruzione non avrebbe potuto trovare alcuna concretezza rispetto all'ipotesi del reato unilaterale di cui all'art. 377 cod. pen. a carico del solo induttore.
9. Gli argomenti sviluppati valgono a delineare le coordinate del ragionamento giuridico, spettando al Giudice del rinvio la ricostruzione delle condotte in punto di fatto, al fine di verificare la configurabilità dell'ipotizzata corruzione in atti giudiziari o, se del caso, l'originaria configurabilità di soli reati unilaterali di induzione, con esonero delle dichiaranti da ogni tipo di responsabilità. Ciò vale anche con riguardo alla posizione di LU IA, in questa sede chiamato a rispondere di corruzione attiva, in concorso con VIo ER, quale intermediario con MA El MA. Per contro risulta del tutto privo di rilievo il fatto che con riguardo alla posizione di VIo ER non sia stato presentato ricorso e che sia dunque irrevocabile la sua assoluzione. E' sufficiente in proposito osservare che nel termine per la proposizione del ricorso è sopravvenuto il decesso di tale imputato, tale da rendere in concreto impossibile la costituzione di un rapporto processuale e da rendere eventualmente improponibile un ricorso in peius (valgono i rilievi formulati in precedenti occasioni: cfr. Sez. 6, n. 6427 del 04/01/2017, Bozzato, Rv. 269108; Sez. 4, n. 5417 del 21/01/2022, Troni, Rv. 282603, riferita a ricorso della parte civile avverso assoluzione). 10. Dall'analisi che precede risulta l'erroneità delle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale anche in ordine al delitto di falsa testimonianza, peraltro non specificamente esaminato in punto di fatto. 10.1. Il giudizio circa l'insussistenza dei fatti è stato anche in questo caso desunto da profili giuridici in ordine alla qualità attribuibile alle dichiaranti. 23 L • Ma le coordinate del ragionamento, a fronte delle deduzioni formulate nel primo motivo di ricorso e della complessiva analisi dei temi giuridici sottostanti, sono state in questa sede ribaltate, a fronte dell'insorgenza della qualità di pubblico ufficiale, non preclusa da un quadro indiziario pregiudicante, e comunque, a fortiori, alla luce del necessario confronto con l'ipotesi di cui all'art. 377 cod. pen. 10.2. Il Pubblico ministero ricorrente ha peraltro rilevato come, al di là di ogni altra considerazione, fosse erronea la formula utilizzata, non potendosi parlare di insussistenza del fatto, ma semmai di non punibilità ai sensi dell'art. 384, comma secondo, cod. pen. Deve rimarcarsi come in via generale, nel caso in cui debba applicarsi tale norma non sia mai stata ravvisata una causa di assoluzione per insussistenza del fatto (dalla motivazione di Sez. U, n. 7208 del 29/11/2007, dep. 2008, Genovese, Rv. 238384, non si ricava tale affermazione, pur facendosi riferimento nella massima, che è stata tratta dalla pronuncia, alla non integrazione del reato). Dalla formulazione dell'art. 384, comma secondo, cod. pen. può evincersi che si è inteso dare rilievo al profilo dell'assunzione formale della veste di testimone, anche se in conflitto con il sistema processuale, conflitto che peraltro giustifica di per sé l'assoluzione del dichiarante, a prescindere dall'oggettiva falsità della deposizione e dalle ragioni che l'hanno ispirata: la non punibilità contemplata dalla disposizione si correla dunque alla mancanza dei presupposti per l'assunzione di una valida testimonianza, ma in concreto si traduce in una causa di esonero da responsabilità, quale punto di equilibrio tra contrapposti profili di contrarietà all'ordinamento, con conseguente prevalenza del riconoscimento della contrarietà al sistema processuale. Sta di fatto che in alcuni casi è stata piuttosto utilizzata la formula «perché il fatto non costituisce reato» (Sez. 6, n. 4987 del 28/01/2010, Manca, Rv. 246091), mentre in altri si è dato conto della non punibilità (Sez. 6, n. 37485 del 05/10/2010, Sorrentini, Rv. 248515). Ma, nel caso di specie, alla luce dell'analisi fin qui condotta si tratta di profilo inconferente, in quanto, come ribadito, sono stati ribaltati i canoni del giudizio formulato dal Tribunale, con conseguente riverbero dei motivi riguardanti la configurabilità del delitto di corruzione sulla rilevanza delle testimonianze rese. 10.3. Per contro deve rilevarsi che, mentre con riferimento ai delitti di corruzione in atti giudiziari non è decorso in nessun caso il termine di prescrizione, avuto anche riguardo al protrarsi delle erogazioni, dall'ultima delle quali può farsi decorrere il termine, invece la prescrizione risulta maturata nei confronti di tutti gli imputati in relazione al delitto di falsa testimonianza: l'ultima deposizione, resa da MA El MA, risale al 24 maggio 2013 e da tale data deve computarsi il termine di sette anni e mesi sei e aggiungere un periodo di sospensione 24 7 complessivamente computato dal Tribunale in giorni 829, dovendosi dunque ritenere che la prescrizione sia comunque maturata in parte qua, in taluni casi poco dopo la sentenza impugnata. Deve solo aggiungersi che nel caso di specie la diversa formula di proscioglimento si correla al thema decidendi complessivamente dedotto con i motivi di ricorso, evocando tali motivi una diversa ricostruzione delle coordinate giuridiche, cui si correla uno specifico interesse alla verifica delle stesse, ove tra loro indissolubilmente collegate, fermo restando che, acquisita legittimamente negli altri processi la veste di testimoni e dunque di pubblici ufficiali, la necessità di dirimere il conflitto tra norme interferenti imporrà in tutti i casi una verifica in fatto dei profili di falsità. 11. Da ultimo deve autonomamente valutarsi la posizione di LU SO, con riguardo al contestato delitto di riciclaggio, essendo anche nel suo caso estinto per prescrizione il delitto di falsa testimonianza. Relativamente al residuo reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo formulato muove dal presupposto della configurabilità del delitto di riciclaggio in conseguenza della configurabilità a monte della corruzione in atti giudiziari addebitata a MA El AR, ma non confuta in alcun modo il diverso inquadramento della posizione dell'imputato, contenuto nella sentenza impugnata, in cui alla luce di una specifica analisi in punto di fatto era stata comunque esclusa la configurabilità del delitto di riciclaggio, esulando il requisito negativo dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto contestato alla predetta MA El MA. Di qui il difetto di correlazione tra ricorso e sentenza impugnata e la radicale inammissibilità del ricorso sul punto. 12. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio relativamente ai reati di falsa testimonianza come rispettivamente ascritti, perché estinti per prescrizione. Inoltre, la stessa sentenza deve essere annullata, senza necessità di esaminare il motivo, peraltro ultroneo, riguardante l'applicabilità dell'art. 360 cod. pen., in relazione alle ipotesi di corruzione in atti giudiziari, come rispettivamente ascritte ad MA OA AU, ON LI, ER RI, IP D'RI FR, De IV TA, De IV NO, El MA MA, FA AR, RA NU, RA MA, RC CO AR TH, IA LU, RA AR, SK IS, LL AN, EV VI AN CH, AN OA, IN AR EI, TO NN, TI 25 LI, DD IA, ON RO, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen. Infine, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con riguardo alla residua posizione di LU SO.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di MA OA AU, ON LI, IP D'RI FR, De IV TA, De IV NO, El MA MA, FA AR, RA NU, RA MA, RC CO AR TH, RA AR, SO LU, SK IS, LL AN, EV VI AN CH, AN OA, IN AR EI, TO NN, TI LI, DD IA, ON RO, perché il reato di cui all'art. 372 c. p. è estinto per intervenuta prescrizione. Annulla, altresì, la medesima sentenza nei confronti di MA OA AU, ON LI, ER RI, IP D'RI FR, De IV TA, De IV NO, El MA MA, FA AR, RA NU, RA MA, RC CO AR TH, IA LU, RA AR, SK IS, LL AN, EV VI AN CH, AN OA, IN AR EI, TO NN, TI LI, DD IA, ON RO, in relazione al reato di cui all'art. 319-ter c.p. come a ciascuno contestato e rinvia per nuovo giudizio sui relativi capi alla Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 14/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente IO Fidelpo Massimo RicciarelliRicciarelli Тил SEZIONE VI PENALE 20 GEN 2025 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Guseppina Cirimele 26