Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/02/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 672/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 672 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024 avente ad oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato MONICA BARBAFIERA in virtù di delega in atti
Attore
e
, codice fiscale , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avvocato MATTEO GACCI in virtù di delega in atti
Convenuta
Avvocato in qualità di curatore speciale della minore Controparte_2 [...]
Per_1
Intervenuto
1
Conclusioni per entrambe le parti (v. udienza del 15/01/2025):
“- dichiarare che è figlia di Persona_1 Parte_1
- mantenere il cognome materno senza aggiungere il cognome paterno CP_1
T_
- affidare in via super esclusiva alla madre, la quale potrà adottare Persona_1
autonomamente anche le decisioni più importanti nell'interesse della figlia in materia di salute, istruzione, residenza;
in particolare, è sufficiente il solo consenso della madre ai fini del rilascio / rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio; il padre ha comunque il diritto di essere informato in merito agli eventi e alle scelte più importanti relativi alla vita della figlia, e avrà diritto di rivolgersi al giudice se ritiene che le scelte della madre non siano nell'interesse della minore;
- il padre potrà frequentare la figlia tramite incontri osservati organizzati dai servizi sociali con cadenza di una volta al mese, e con possibilità di aumentare la frequenza degli incontri in base alle richieste e ai desideri di Per_1
in aggiunta, le parti concordano che, nelle more della attivazione dei servizi sociali, possa vedere il pomeriggio del 28 gennaio 2025 (giorno del Parte_1 Per_1 compleanno della minore), per una mezz'ora, presso l'abitazione materna, alla presenza della madre o di una persona di fiducia di quest'ultima; inoltre, e potranno sentirsi telefonicamente in base alle Parte_1 Per_1
richieste della bambina;
- disporre la vigilanza del giudice tutelare, al quale i servizi sociali dovranno relazionare periodicamente in merito all'andamento della frequentazione tra padre e figlia;
- porre a carico di con effetto a decorrere da luglio 2024 e fino a Parte_1 dicembre 2024, l'obbligo di corrispondere a l'importo mensile di € Controparte_1
200,00, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia;
a decorrere da gennaio 2025 compreso, l'importo aumenta a € 250,00 mensili;
a decorrere da gennaio
2026 compreso, l'importo aumenterà a € 300,00 mensili;
l'importo è soggetto a rivalutazione annuale Istat;
- prevedere che l'assegno unico per la figlia venga percepito integralmente dalla madre;
- porre a carico della madre tutte le spese straordinarie necessarie per la figlia;
2 - spese di lite compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha agito in giudizio nei confronti di chiedendo di Parte_1 Controparte_1
essere autorizzato a riconoscere la minore Persona_1
costituendosi in giudizio, pur non contestando la paternità in capo a Controparte_1
ha domandato il rigetto della domanda, deducendo che il richiesto Parte_1
riconoscimento sarebbe stato pregiudizievole al benessere psico-fisico della figlia e all'equilibrio raggiunto dalla stessa.
In seguito all'espletamento di consulenza ematogenetica, le parti hanno concluso congiuntamente nei termini sopra riportati.
1. Occorre preliminarmente rilevare che ai sensi dell'art. 269 c.c. la prova della paternità può essere fornita con ogni mezzo, salva l'insufficienza della sola dichiarazione della madre o della sola esistenza di rapporti tra la madre ed il preteso padre all'epoca del concepimento.
Inoltre, il vigente ordinamento processuale è ispirato ai principi del libero convincimento del giudice e di libertà delle prove, in forza dei quali tutti i mezzi di prova hanno pari valore, senza possibilità di individuare un rapporto gerarchico di essi
(tra le tante, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13665 del 22/07/2004).
2. Ciò premesso, si deve rilevare che l'esito convincente della consulenza tecnica genetica – a firma della dott.ssa , depositata il 09/01/2025 – espletata Persona_2
sui campioni salivari prelevati alle parti, consente di affermare che T_
è padre biologico di
[...] Persona_1
Lo studio della probabilità di paternità con il dato del 99,99999% ottenuto utilizzando le frequenze geniche riportate in letteratura per la popolazione italiana, permette di giungere alla affermazione di paternità naturale di nei confronti Parte_1
della figlia della ricorrente, sostanzialmente dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio.
3. Si deve pertanto dichiarare che è figlia di Persona_1 T_
.
[...]
3 Di conseguenza, deve essere ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 1 luglio 1939, n. 1238 come modificato dal D.P.R. 3 novembre 2002, n. 396. manterrà il cognome materno “ senza aggiungere quello del padre, Per_1 CP_1 così come richiesto esplicitamente dalle parti all'udienza del 15/01/2025.
4. In merito all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore, possono essere accolte le condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse della figlia.
In particolare, valutato che negli ultimi anni padre e figlia si sono incontrati solo sporadicamente, considerato altresì che si è sempre occupata in modo Controparte_1
adeguato della cura e della gestione quotidiana di (v. nota del curatore speciale Per_1
della minore, depositata il 27/5/2024), risulta nell'interesse della bambina una pronuncia che ne disponga l'affidamento super esclusivo alla madre, la quale potrà adottare in autonomia anche le decisioni di maggior interesse per la figlia ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c., come concordato dalle parti.
Il padre ha comunque il diritto di essere informato in merito agli eventi e alle scelte più importanti relativi alla vita della figlia, e avrà diritto di rivolgersi al giudice se ritiene che le scelte della madre non siano nell'interesse della minore.
Devono altresì essere incaricati i servizi sociali di attivare incontri osservati tra padre e figlia con cadenza mensile, con possibilità di aumentare la frequenza degli incontri in base alle richieste e ai desideri di Per_1
Al fine di monitorare la frequentazione tra padre e figlia, si dispone la vigilanza del giudice tutelare, al quale i servizi dovranno relazionare periodicamente.
5. Infine, si osserva che le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire alla minore un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni delle parti, per come esse emergono dagli atti.
6. L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, devono essere poste in via definitiva a carico di entrambi i genitori in ragione di metà ciascuno, considerati l'esito della consulenza e l'intervenuto raggiungimento di un accordo. Ne consegue che la quota di
4 pertinenza di deve essere posta a carico dell'Erario, tenuto conto che il Parte_1
ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
1. dichiara che nata a [...] in data [...], è figlia di Persona_1
, nato a [...] il [...]; Parte_1
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di nascita di
[...]
atto n. 27, p. 2, s. B, anno 2013, registri dello stato civile del Comune di Per_1
Lastra a Signa);
3. manterrà il cognome materno “ senza aggiungere quello del Per_1 Per_1
padre;
4. incarica i servizi sociali di organizzare incontri osservati tra padre e figlia una volta al mese, con possibilità di aumentare la frequenza degli incontri in base alle richieste e ai desideri di Per_1
5. dispone la vigilanza del giudice tutelare, al quale i servizi dovranno relazionare periodicamente in merito all'andamento della frequentazione tra padre e figlia;
6. dispone per il resto in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
7. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
8. pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, in via definitiva per metà a carico di e per metà a carico dell'Erario. Controparte_1
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 30/01/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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