TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/12/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 903 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nato a [...] il Parte_1
22/07/1981, C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
RA AN, come da procura in atti;
E
, nata a [...] Controparte_1
VO il 28/05/1979, C.F.: , rappresentato e difeso C.F._2
dall'Avv. GATTO SAVERIO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 17/03/2025 i coniugi Parte_1
, nato a [...] il [...], e
[...]
1 , nata a [...] Controparte_1
il 28/05/1979, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di LI DI PO
VO (RC) il 16/03/2005, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto
Comune al n. 1, parte 1;
- che dall'unione era nato, a Melito Porto Salvo il 27/05/2005, il figlio
; Per_1
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Reggio Calabria con decreto n. cronol. 5139/2010 del
15/10/2010;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
“1) pronunciare la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la signora gli istanti, e Parte_1 [...]
, contratto in data 16 marzo 2005 e trascritto nei Registri Controparte_1
di Stato Civile del Comune di Melito Porto Salvo con atto 00001 P. 1 anno
2005, separati consensualmente con sentenza del Tribunale di Reggio
Calabria, omologa del n. 293/2010 R.O. del 15.10.2010. 2) Disporre, in conformità a quanto stabilito dai coniugi circa il mantenimento del figlio maggiorenne, fintanto che non sarà economicamente autosufficiente, e nello specifico statuire in capo al il signor l'obbligo di Controparte_1
2 versare al figlio la somma di € 350,00 mensilmente su una carta prepagata intestata al figlio entro e non oltre il 5 giorno di ogni mese;
3) Statuire il pagamento del 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate tra gli ex coniugi. 4) Conseguentemente e per l'effetto, disporre l'annotazione della emananda sentenza nei registri dello stato civile;
5) Con compensazione di spese e compensi del presente procedimento”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 26/04/2025.
Alla suddetta udienza del 03/12/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Reggio Calabria con decreto n. cronol. 5139/2010 del 15/10/2010, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
3 Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 17/03/2025, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di LI DI PO VO (RC) il 16/03/2005, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1, parte 1, tra
, nato a [...] il Parte_1
22/07/1981, e , nata a [...] Controparte_1
PO VO il 28/05/1979, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di LI DI
PO VO (RC) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della
Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 04/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
4 Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 903 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nato a [...] il Parte_1
22/07/1981, C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
RA AN, come da procura in atti;
E
, nata a [...] Controparte_1
VO il 28/05/1979, C.F.: , rappresentato e difeso C.F._2
dall'Avv. GATTO SAVERIO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 17/03/2025 i coniugi Parte_1
, nato a [...] il [...], e
[...]
1 , nata a [...] Controparte_1
il 28/05/1979, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di LI DI PO
VO (RC) il 16/03/2005, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto
Comune al n. 1, parte 1;
- che dall'unione era nato, a Melito Porto Salvo il 27/05/2005, il figlio
; Per_1
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Reggio Calabria con decreto n. cronol. 5139/2010 del
15/10/2010;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
“1) pronunciare la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la signora gli istanti, e Parte_1 [...]
, contratto in data 16 marzo 2005 e trascritto nei Registri Controparte_1
di Stato Civile del Comune di Melito Porto Salvo con atto 00001 P. 1 anno
2005, separati consensualmente con sentenza del Tribunale di Reggio
Calabria, omologa del n. 293/2010 R.O. del 15.10.2010. 2) Disporre, in conformità a quanto stabilito dai coniugi circa il mantenimento del figlio maggiorenne, fintanto che non sarà economicamente autosufficiente, e nello specifico statuire in capo al il signor l'obbligo di Controparte_1
2 versare al figlio la somma di € 350,00 mensilmente su una carta prepagata intestata al figlio entro e non oltre il 5 giorno di ogni mese;
3) Statuire il pagamento del 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate tra gli ex coniugi. 4) Conseguentemente e per l'effetto, disporre l'annotazione della emananda sentenza nei registri dello stato civile;
5) Con compensazione di spese e compensi del presente procedimento”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 26/04/2025.
Alla suddetta udienza del 03/12/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Reggio Calabria con decreto n. cronol. 5139/2010 del 15/10/2010, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
3 Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 17/03/2025, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di LI DI PO VO (RC) il 16/03/2005, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1, parte 1, tra
, nato a [...] il Parte_1
22/07/1981, e , nata a [...] Controparte_1
PO VO il 28/05/1979, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di LI DI
PO VO (RC) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della
Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 04/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
4 Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
5