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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/03/2024, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. n° 4621/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Vicenza Prima Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 190 e 281-quater c.p.c., nella causa iscritta al R.G. n° 4621/2022
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. TE_1 P.IVA_1
Stefano Iorio presso il cui studio in Vicenza, Contrà Mure Porta Nova n° 32, ha eletto domicilio giusta procura in atti
attore
E
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. Gianluigi Iannetti presso il cui studio in Milano, Via Alberico Albricci n° 9, ha eletto domicilio giusta procura in atti
convenuta
1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la Curatela attrice proponeva azione revocatoria fallimentare ex art. 67 comma 1 n° 2) l.f. dei pagamenti ricevuti dalla Banca convenuta da parte della in esecuzione di delegazione di pagamento Controparte_2
posta in essere dalla in bonis, mediante incasso di tre assegni circolari (due TE_1
dell'importo di € 100.000,00 ciascuno ed uno dell'importo di € 12.205,51); per l'effetto, chiedeva la condanna di alla restituzione in suo favore della somma Controparte_1
di € 212.205,51, oltre interessi e rivalutazione dal 04/07/2019 (o dalla domanda) fino al saldo.
A sostegno della pretesa, esponeva che:
- il 06/05/2025 aveva concesso in leasing alla società CP_1 Organizzazione_1
un immobile sito in Mossano, per la durata di 18 anni;
[...]
1 - il 25/07/2012 cedeva la propria azienda alla che Organizzazione_1 TE_1
subentrava perciò nel contratto di leasing;
TE
- il 03/06/2019 la convenuta comunicava alla che, sebbene il contratto di leasing non prevedesse l'interruzione anticipata, era tuttavia disponibile a vendere l'immobile previo versamento della somma di € 212.135,81, di cui € 192.073,72 quali corrispettivo della compravendita ed € 20.062,09 a titolo di fatture pregresse non saldate, interessi di mora e scadenze da fatturare;
- il 04/07/2019 venivano stipulati contestualmente due atti di compravendita: con il TE primo, vendeva l'immobile alla verso un corrispettivo di € 192.073,72; CP_1
TE con il secondo, la vendeva il medesimo immobile alla per un CP_2 prezzo complessivo di € 284.000,00, di cui € 212.205,51 pagati direttamente alla mediante i tre assegni circolari di cui sopra, ed il residuo, pari ad € CP_1
71.794,94, corrisposti alla IC sempre mediante assegno circolare;
- il 10/02/2020 veniva dichiarato il fallimento della TE_1
Secondo la prospettazione attorea, tale operazione integrava tutti gli estremi per l'esercizio della revocatoria fallimentare, trattandosi di pagamento effettuato nell'anno antecedente al fallimento e con mezzo anomalo, quale appunto la delegazione di pagamento, tale costantemente qualificato dalla giurisprudenza.
L'attrice evidenziava altresì che, pur non costituendo ciò un presupposto per l'esercizio della revocatoria fallimentare, sussisteva comunque la scientia decoctionis in capo al creditore , tanto emergendo sin dal bilancio per il 2017 depositato dalla CP_1
TE
oltre che dall'anomalo ammortamento della voce “avviamento” fin dal 2013 e dal fatto che la stessa non pagava imposte fin dal 2013, né accantonava alcun fondo rischi per le relative sanzioni e interessi, risultando dunque programmaticamente avviata TE all'insolvenza. Il tutto senza contare che l'immobile ceduto era quello in cui la esercitava la propria attività d'impresa; che, alla data della stipula, il bilancio per il 2018 non era stato depositato, pur essendo già spirato il relativo termine;
e che dalla Centrale TE Rischi risultavano plurimi inadempimenti della
2. Si costituiva contestando tutte le deduzioni attoree e Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda ex adverso spiegata.
La convenuta eccepiva in primo luogo l'inesistenza dei presupposti per la revocabilità dell'atto in quanto evidentemente vantaggioso per la società IC, poi fallita, che aveva rivenduto l'immobile lo stesso giorno ad un prezzo ben maggiore di quello d'acquisto.
2 Contestava altresì che gli assegni incassati da parte di potessero CP_2
qualificarsi come adempimento di un debito scaduto della Due, e non invece quale prezzo versato dalla per l'acquisto dell'immobile, mediante delegazione di CP_2
pagamento c.d. allo scoperto del tutto neutra rispetto alla massa. Invero, l'obbligazione TE di pagamento del corrispettivo non era preesistente, ma era sorta in capo alla soltanto successivamente alla stipula del contratto, sicché il pagamento da parte di CP_2
doveva ritenersi esulare dal novero degli atti revocabili.
Sotto altro profilo, il pagamento non poteva comunque essere considerato anomalo, dal momento che “la non ha inteso saldare mediante delegazione di pagamento TE_1
un debito preesistente nei confronti di ma ha utilizzato lo Controparte_1 strumento della delegazione di pagamento “allo scoperto” per finalizzare l'acquisto di un immobile che avrebbe successivamente alienato alla stessa società delegata, ad un prezzo nettamente superiore” (pag. 7 comparsa), in tal modo realizzando una plusvalenza di € 71.794,49 altrimenti non conseguibile. TE Nessun rapporto di provvista sussisteva inoltre fra la e , che ha CP_2
adempiuto con mezzi propri e non ha agito nei confronti del delegante prima della sentenza di fallimento.
La convenuta eccepiva inoltre la mancanza di un pregiudizio per la massa anche perchè, ai sensi dell'art. 70 comma 2 l.f., il creditore che subisce la revocatoria è ammesso al passivo del fallimento per il corrispondente credito, che, come precisato da Cass. S.U.
5049/2022, gode del medesimo privilegio del credito originario;
dunque, poiché in caso di scioglimento del contratto di leasing l'art. 72-quater l.f. prevede che “il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale”, la somma incassata a seguito di compravendita effettuata al valore di mercato (attestato da perizia giurata di stima) sarebbe comunque spettata alla . CP_1
TE Contestava infine di essere a conoscenza dello stato di decozione, in quanto la non risultava segnalata a sofferenza presso la Centrale Rischi e lo stesso bilancio per il
2017 non indicava una situazione di crisi patrimoniale.
3. Con le successive memorie, l'attrice contestava che la compravendita fosse avvenuta a seguito dell'esercizio del diritto di opzione, il cui termine non era ancora maturato e le cui condizioni contrattuali non si erano verificate, essendo peraltro il prezzo del tutto di verso da quello indicato in contratto per l'opzione.
3 Evidenziava l'anomalia del pagamento effettuato a seguito di delegazione allo scoperto ed invocava il principio per cui anche gli atti vantaggiosi per il debitore risultano revocabili, essendo la ratio dell'istituto quella di redistribuire le perdite derivanti dall'insolvenza del fallito fra tutti coloro che, nel periodo sospetto, hanno beneficiato di suoi atti di disposizione patrimoniale.
Quanto alla dedotta inconsapevolezza della scientia decotionis, osservava che tale allegazione risultava contrastante con le risultanze documentali, sulle quali la convenuta non aveva preso specificamente posizione.
In ordine alla sussistenza del danno per la massa, rappresentava come nessuno dei crediti di – tanto in dipendenza del contratto di leasing, quanto a seguito della CP_1
stipula del contratto di compravendita – fosse munito di cause legittime di prelazione.
Le parti precisavano infine le conclusioni come da fogli depositati telematicamente.
4. La domanda è fondata nei limiti di cui infra.
5. In primo luogo, va evidenziato che i pagamenti effettuati da in favore CP_2
di rientrano pacificamente nel meccanismo della delegazione di pagamento ex art. CP_1
1269 c.c., a ciò non ostando il fatto che essi costituissero al tempo stesso adempimento TE del contratto di compravendita stipulato con la
La delegazione di pagamento si perfeziona infatti con la sola indicazione del soggetto incaricato di eseguire il pagamento che il debitore effettua al creditore, indicazione che, pur non dovendo necessariamente risultare da atto scritto (potendosi evincere anche per facta concludentia), nel caso di specie risulta per tabulas dal secondo contratto di compravendita, ove si afferma che “parte IC dichiara di aver delegato irrevocabilmente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1270 C.C., parte acquirente, che ha accettato, ad effettuare il pagamento della stessa somma alla
" ”. Controparte_1
TE La delegazione di pagamento in questione si è perciò perfezionata allorché la ha concordato con che il complessivo debito sarebbe stato saldato da un terzo CP_1
( ), al quale l'immobile sarebbe stato rivenduto nella medesima data, accordo CP_2
che ha poi trovato consacrazione implicita nel primo atto notarile, laddove la IC
ha indicato gli assegni mediante i quali ha ricevuto il pagamento, ed esplica nel CP_1
secondo.
4 6. Pur non incidendo sulla configurabilità della delegazione di pagamento, TE l'esistenza di un preesistente rapporto debitorio di nei confronti della CP_2
rileva però ad altro fine, ovvero quello della sussistenza di un danno per la massa e del conseguente interesse ad agire della Curatela.
In proposito, va osservato che la revocatoria fallimentare mira a ricostruire il patrimonio del fallito rispetto a pagamenti preferenziali sospetti nel periodo immediatamente a ridosso della dichiarazione di fallimento. Con tale strumento, si intende quindi tutelare la par condicio creditorum rispetto al patrimonio del fallito, ma non anche rispetto ai terzi, i cui pagamenti nei confronti dei creditori del fallito saranno revocabili esclusivamente qualora abbiano inciso sulla massa dei creditori (cfr. Cass. S.U.
16874/2005).
Costituisce infatti principio pacifico quello per cui il concorso dei creditori si apre sul patrimonio del fallito, e solo su quello: nulla vieta invece che un terzo paghi uno o più creditori del fallito, per interesse proprio anche solo morale, con somme di sua esclusiva pertinenza e senza tenere conto dell'ordine delle preferenze, purché ciò non incida, in via immediata ovvero anche indiretta, sul patrimonio del fallito.
Tale incidenza si verifica, per l'appunto, nell'ipotesi di delegazione di pagamento c.d. “allo scoperto”, nella quale cioè la provvista non viene messa a disposizione in anticipo dal delegante, bensì fornita dal delegato, in capo al quale sorge un corrispondente diritto di credito nei confronti del delegante.
Tale credito potrà essere azionato dal delegato in via di rivalsa, oppure compensato con un eventuale controcredito.
In quest'ultima evenienza, qualora nelle more il delegante sia fallito, in favore del delegato opererà il meccanismo della compensazione ex art. 56 l.f.; le somme che il delegato avrebbe dovuto versare alla massa, quale debitor debitoris, risulteranno in tal modo definitivamente destinate alla soddisfazione di uno o più creditori al di fuori della procedura, finendo per alterare le regole concorsuali, e divenendo con ciò revocabili.
La stessa alterazione si verifica nell'ipotesi in cui, prima del fallimento, il delegato abbia ottenuto in rivalsa la restituzione delle somme anticipate.
In definitiva, poiché l'adempimento di una delegazione di pagamento è revocabile soltanto “quando risulti che il relativo pagamento non sia stato eseguito con danaro del fallito e che il terzo, utilizzatore di somme proprie, non abbia proposto azione di rivalsa verso l'imprenditore prima della dichiarazione di fallimento, né che abbia così adempiuto un'obbligazione relativa ad un debito proprio” (Cass. 22247/2012), la qualifica di debitor debitoris, attraverso la compensazione totale o parziale del
5 controcredito, fa sì che l'operazione incida sul patrimonio del fallito e, quindi, sulla massa dei creditori, integrando uno dei presupposti per l'utile esperimento dell'azione revocatoria. TE Nel caso di specie, ha acquisito la qualità di debitor debitoris della CP_2
al momento della stipula del (secondo) contratto di compravendita;
ha quindi immediatamente adempiuto la propria obbligazione versando il saldo prezzo in parte alla P TE IC ( , in parte al creditore di essa (Iccrea), con uno schema triangolare che TE ha visto il contestuale adempimento anche del debito della nei confronti di . CP_1
7. Posta dunque la legittimazione della Curatela, occorre a questo punto verificare TE se la modalità solutoria del debito che la aveva nei confronti di possa essere CP_1 considerata “atto estintivo di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuato con danaro o con altri mezzi normali di pagamento”, ai sensi dell'art. 67 comma 1 lett. 2) l.f.
La risposta a tale quesito non può prescindere da una valutazione unitaria dei due atti di compravendita, in quanto la considerazione atomistica del solo secondo atto – e delle relative modalità di adempimento – non consente di cogliere la sostanza economica della complessiva operazione economica posta in essere dai tre soggetti coinvolti.
In tema di azione revocatoria, la necessità di indagare l'esistenza di un collegamento negoziale è stata ripetutamente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, in particolar modo in tema di rimesse bancarie (cfr., ex multis, Cass. 27266/2023, Cass. 13175/2020,
Cass. 19751/2017), ma anche con riferimento ad altre tipologie di contratti collegati (cfr.
Cass. 10264/2000, Cass. 8703/1998). Benchè l'indagine si sia generalmente sviluppata in senso inverso, per evidenziare cioè anomalie evincibili soltanto da una considerazione complessiva dell'intera operazione, e non atomistica del singolo atto, non vi è dubbio che ciò valga anche in direzione opposta, ove un atto apparentemente revocabile dovesse iscriversi in un complesso negoziale dagli effetti più articolati.
Il collegamento negoziale, per dottrina e giurisprudenza consolidate, è la fattispecie mediante la quale le parti stipulano due o più negozi finalizzati a perseguire un unico interesse, e nel quale perciò l'uno entri a far parte della causa concreta dell'altro. Tale collegamento non dà luogo a un nuovo ed autonomo contratto, ma rappresenta un meccanismo attraverso il quale le parti mirano ad un risultato economico unitario e complesso, realizzato attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma.
In siffatte ipotesi, il collegamento determina un vincolo di reciproca dipendenza tra i contratti, sebbene ciascuno di essi si caratterizzi in funzione di una propria causa e
6 conservi una distinta individualità giuridica (cfr. Cass. 14611/2005): “il "contratto collegato" non è un tipo particolare di contratto, ma uno strumento di regolamento degli interessi economici delle parti, caratterizzato dal fatto che le vicende che investono un contratto (invalidità, inefficacia, risoluzione, ecc.) possono ripercuotersi sull'altro”
(Cass. 8844/2001).
Affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, devono ricorrere sia un requisito oggettivo – costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario – sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (cfr. Cass. 11974/2010).
Nel caso di specie, da quanto sopra evidenziato risulta evidente che i due contratti
(e la delegazione di pagamento ad essi prodromica) fossero funzionalmente collegati al fine di conseguire un risultato economico unitario e vantaggioso per tutti e tre i soggetti coinvolti, consistente: TE
- per nel liberarsi di un leasing oneroso e conseguire un incasso di € 71.794,94;
- per , nell'acquistare l'immobile al prezzo di € 284.000,00; CP_2
- per , nel cedere l'immobile al prezzo di € 192.073,72, recuperando al CP_1
TE contempo gli ulteriori crediti vantati nei confronti della per ulteriori complessivi € 20.062,09.
Tutti questi elementi, nonché le indicazioni testuali presenti nei contratti, depongono univocamente nel senso dell'esistenza di un collegamento negoziale.
Se così è, i pagamenti effettuati da in favore di – che CP_2 CP_1
risulterebbero senz'altro revocabili se si avesse riguardo al solo secondo contratto ed alla delegazione di pagamento – non possono essere considerati anomali.
Sotto il profilo cronologico, proprio la contestualità dei due atti fa sì che il pagamento diretto dell'ultimo acquirente al primo venditore possa considerarsi rientrante in un canone di normalità; difatti, poiché “in tema di azione revocatoria fallimentare, la normalità dell'atto estintivo di un debito pecuniario corrisponde a un dato oggettivo, da valutarsi alla stregua del fatto che il mezzo di pagamento utilizzato rientri o meno fra quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro”
(Cass. 17949/2023), occorre tener conto che, nella pratica commerciale, laddove
7 TE l'acquirente (in questo caso, debba procurarsi la provvista mediante un negozio da stipulare contestualmente (ad esempio un mutuo;
o, come in questo caso, la seconda compravendita), il soggetto finanziatore (ad esempio il mutuante;
o, nel caso di specie, il secondo acquirente, divenuto finanziatore quale soggetto delegato nell'ambito della delegazione di pagamento) eroga direttamente la somma in favore del venditore. TE Sotto il profilo teleologico, la delegazione di pagamento ha consentito alla di finanziare un'operazione – acquisto di un'immobile e contestuale cessione – che non avrebbe potuto concludere altrimenti;
e non sembra potersi ritenere anomalo un pagamento costituente la condicio sine qua non perché la società (in seguito fallita) potesse incassare la somma di € 71.794,94.
Del resto, è la stessa Suprema Corte ad osservare “che, per sé, non esistono figure di pagamento intrinsecamente normali (fuori che il denaro per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, ex art. 1277 cod. civ., ed eventualmente l'assegno circolare …)
o, per contro, intrinsecamente anormali. Ché la qualifica di (a)normale di un mezzo di pagamento viene essenzialmente a dipendere dalla dimensione e dal tipo dell'utilizzo che ne fa l'operatività” (Cass. 26241/2021); ed è proprio il tipo di utilizzo che occorre valutare nel caso concreto.
In altri termini, se si tiene presente che i due contratti simul stabunt, simul cadent, il pagamento effettuato mediante delegazione perde i connotati di anormalità che generalmente lo caratterizzano, e diviene il mezzo – a questo punto normale – che ha reso TE possibile alla di finanziare un'operazione che, è bene evidenziarlo, è risultata vantaggiosa per tutti e tre i soggetti coinvolti.
8. Quest'ultima considerazione introduce altresì la seconda questione, relativa all'assenza di pregiudizio per la massa.
Dal momento che “Il presupposto indispensabile per l'utile esercizio dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1, n. 2, l.fall., o ex art. 67, comma 2 l.fall., è costituito dal fatto che l'atto revocando abbia avuto un riflesso negativo sul patrimonio del fallito o abbia comunque indebitamente alterato le regole della "par condicio creditorum" a fronte dell'insolvenza del debitore” (Cass. 336029/2021), valutando unitariamente i negozi collegati non si può che concludere per l'esclusione del predetto riflesso negativo.
Se la delegazione di pagamento ha costituito il mezzo per poter finanziare l'operazione, tali pagamenti non hanno depauperato il patrimonio della fallita, ma hanno
8 anzi consentito di incrementarlo di € 71.794,94, che sono entrati nella disponibilità della massa.
La valutazione del danno presuppone infatti un giudizio controfattuale: il pagamento anomalo può ritenersi pregiudizievole qualora, attraverso un processo di eliminazione mentale, debba ritenersi che senza di esso il patrimonio del debitore sarebbe stato più consistente. Se però tale pagamento si inserisce nell'alveo di un complesso di negozi collegati, divenendo condicio sine qua non di un'operazione complessivamente vantaggiosa per la fallita, non soltanto esso non potrà considerarsi anomalo, ma difetterà altresì il requisito del pregiudizio per la massa, stante l'impossibilità logico-giuridica di scindere l'effetto astrattamente pregiudizievole del singolo atto da quello, complessivamente vantaggioso, dell'intera operazione.
Nella fattispecie che ci occupa, in mancanza della delegazione di pagamento non ci sarebbe neppure stata la prima compravendita, e la massa non avrebbe conseguito né
l'immobile (che sarebbe rimasto di proprietà di ) , né l'importo di € 71.794,94; di CP_1
conseguenza, il mancato utilizzo di tale mezzo di pagamento non avrebbe apportato alcun beneficio quantitativo o qualitativo al patrimonio della fallita, ma ne avrebbe viceversa comportato un depauperamento.
L'utilizzo della delegazione di pagamento ha perciò parzialmente mitigato le conseguenze dell'insolvenza della fallita.
9. In conclusione, deve escludersi che il pagamento del prezzo della prima compravendita da parte del secondo acquirente possa essere considerato un atto revocabile ai sensi dell'art. 67 comma 1 lett. 2) l.f., difettando sia il presupposto dell'anormalità del mezzo di pagamento, sia il requisito del pregiudizio per la massa.
10. A diverse conclusioni deve però giungersi con riferimento alla somma, ulteriore rispetto al prezzo della prima compravendita, incassata da , complessivamente pari CP_1 ad € 20.131,79 (di cui € 7.926,28 imputati a “spese ed oneri di chiusura, arretrati, con relativi interessi”, ed € 12.205,51 ad ulteriori debiti pregressi).
Difatti, se l'importo di € 192.073,72 è riferibile al corrispettivo del negozio collegato, per il quale valgono le considerazioni poc'anzi esposte, non altrettanto può TE dirsi per il quid pluris, che va a saldare ulteriori esposizioni debitorie della nei confronti di , e che è stato fatto rientrare nello schema contrattuale in esame al CP_1
precipuo e dichiarato scopo di saldare anche queste.
9 Per tali importi, il mezzo di pagamento risulta effettivamente anomalo e privo di collegamento funzionale con il complessivo assetto di interessi realizzato mediante le due compravendite, dal momento che , oltre al prezzo concordato per la cessione CP_1
dell'immobile, ha conseguito il pagamento di debiti ulteriori, incassando somme che, in TE difetto, avrebbe dovuto versare alla CP_2
Si rientra perciò nello schema classico della delegazione di pagamento revocabile, per come ripetutamente esaminato dalla giurisprudenza (cfr. Cass. 21585/2022).
11. La convenuta deve perciò essere condannata al pagamento, in favore della attrice, dell'importo complessivo di € 20.131,79, oltre interessi al tasso legale Pt_3
dalla domanda (ovvero dal 12/09/2022, data della notifica dell'atto di citazione) sino all'effettivo soddisfo.
Non spetterà invece la pur richiesta rivalutazione monetaria, ritenendosi di dar seguito al principio, giù espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui “In ipotesi di vittorioso esperimento della revocatoria fallimentare relativa ad un pagamento eseguito dal fallito nel "periodo sospetto", l'obbligazione restitutoria dell'"accipiens" soccombente in revocatoria ha natura di debito di valuta e non di valore, atteso che l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della revocatoria, dovendosi ritenere la natura costitutiva di tale sentenza e perciò qualificare come diritto potestativo
(e non come diritto di credito) la situazione giuridica facente capo al curatore fallimentare che agisce in revocatoria;
ne consegue che gli interessi sulla somma da restituirsi da parte del soccombente decorrono dalla data della domanda giudiziale e che il risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria spetta solo ove l'attore alleghi specificamente tale danno e dimostri di averlo subito” (Cass. S.U. 437/2000; conformi
Cass. 12736/2011, Cass. 27084/2011, Cass. 12850/2018), che appare preferibile rispetto alla contraria tesi, pur talvolta riproposta dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
13244/2011, Cass. 12736/2011).
12. In ragione del parziale accoglimento della domanda e della peculiarità della fattispecie, le spese di giudizio devono essere interamente compensate.
P. Q. M.
10 Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott.
Giovanni Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 4621/2022 del Registro Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara inefficaci i pagamenti eseguiti da in favore di Controparte_2 Controparte_1 limitatamente alla somma di € 20.131,79;
2) per l'ulteriore effetto, condanna la convenuta al Controparte_1
pagamento in favore dell'attore della somma di € 20.131,79, TE_1
oltre interessi al tasso legale dal 12/09/2022 sino all'effettivo soddisfo;
3) rigetta nel resto le ulteriori domande proposte dal nei TE_1
confronti di Controparte_1
4) compensa interamente le spese di giudizio.
Vicenza, 13/03/2024 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
11
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Vicenza Prima Sezione Civile
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Il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 190 e 281-quater c.p.c., nella causa iscritta al R.G. n° 4621/2022
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. TE_1 P.IVA_1
Stefano Iorio presso il cui studio in Vicenza, Contrà Mure Porta Nova n° 32, ha eletto domicilio giusta procura in atti
attore
E
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. Gianluigi Iannetti presso il cui studio in Milano, Via Alberico Albricci n° 9, ha eletto domicilio giusta procura in atti
convenuta
1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la Curatela attrice proponeva azione revocatoria fallimentare ex art. 67 comma 1 n° 2) l.f. dei pagamenti ricevuti dalla Banca convenuta da parte della in esecuzione di delegazione di pagamento Controparte_2
posta in essere dalla in bonis, mediante incasso di tre assegni circolari (due TE_1
dell'importo di € 100.000,00 ciascuno ed uno dell'importo di € 12.205,51); per l'effetto, chiedeva la condanna di alla restituzione in suo favore della somma Controparte_1
di € 212.205,51, oltre interessi e rivalutazione dal 04/07/2019 (o dalla domanda) fino al saldo.
A sostegno della pretesa, esponeva che:
- il 06/05/2025 aveva concesso in leasing alla società CP_1 Organizzazione_1
un immobile sito in Mossano, per la durata di 18 anni;
[...]
1 - il 25/07/2012 cedeva la propria azienda alla che Organizzazione_1 TE_1
subentrava perciò nel contratto di leasing;
TE
- il 03/06/2019 la convenuta comunicava alla che, sebbene il contratto di leasing non prevedesse l'interruzione anticipata, era tuttavia disponibile a vendere l'immobile previo versamento della somma di € 212.135,81, di cui € 192.073,72 quali corrispettivo della compravendita ed € 20.062,09 a titolo di fatture pregresse non saldate, interessi di mora e scadenze da fatturare;
- il 04/07/2019 venivano stipulati contestualmente due atti di compravendita: con il TE primo, vendeva l'immobile alla verso un corrispettivo di € 192.073,72; CP_1
TE con il secondo, la vendeva il medesimo immobile alla per un CP_2 prezzo complessivo di € 284.000,00, di cui € 212.205,51 pagati direttamente alla mediante i tre assegni circolari di cui sopra, ed il residuo, pari ad € CP_1
71.794,94, corrisposti alla IC sempre mediante assegno circolare;
- il 10/02/2020 veniva dichiarato il fallimento della TE_1
Secondo la prospettazione attorea, tale operazione integrava tutti gli estremi per l'esercizio della revocatoria fallimentare, trattandosi di pagamento effettuato nell'anno antecedente al fallimento e con mezzo anomalo, quale appunto la delegazione di pagamento, tale costantemente qualificato dalla giurisprudenza.
L'attrice evidenziava altresì che, pur non costituendo ciò un presupposto per l'esercizio della revocatoria fallimentare, sussisteva comunque la scientia decoctionis in capo al creditore , tanto emergendo sin dal bilancio per il 2017 depositato dalla CP_1
TE
oltre che dall'anomalo ammortamento della voce “avviamento” fin dal 2013 e dal fatto che la stessa non pagava imposte fin dal 2013, né accantonava alcun fondo rischi per le relative sanzioni e interessi, risultando dunque programmaticamente avviata TE all'insolvenza. Il tutto senza contare che l'immobile ceduto era quello in cui la esercitava la propria attività d'impresa; che, alla data della stipula, il bilancio per il 2018 non era stato depositato, pur essendo già spirato il relativo termine;
e che dalla Centrale TE Rischi risultavano plurimi inadempimenti della
2. Si costituiva contestando tutte le deduzioni attoree e Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda ex adverso spiegata.
La convenuta eccepiva in primo luogo l'inesistenza dei presupposti per la revocabilità dell'atto in quanto evidentemente vantaggioso per la società IC, poi fallita, che aveva rivenduto l'immobile lo stesso giorno ad un prezzo ben maggiore di quello d'acquisto.
2 Contestava altresì che gli assegni incassati da parte di potessero CP_2
qualificarsi come adempimento di un debito scaduto della Due, e non invece quale prezzo versato dalla per l'acquisto dell'immobile, mediante delegazione di CP_2
pagamento c.d. allo scoperto del tutto neutra rispetto alla massa. Invero, l'obbligazione TE di pagamento del corrispettivo non era preesistente, ma era sorta in capo alla soltanto successivamente alla stipula del contratto, sicché il pagamento da parte di CP_2
doveva ritenersi esulare dal novero degli atti revocabili.
Sotto altro profilo, il pagamento non poteva comunque essere considerato anomalo, dal momento che “la non ha inteso saldare mediante delegazione di pagamento TE_1
un debito preesistente nei confronti di ma ha utilizzato lo Controparte_1 strumento della delegazione di pagamento “allo scoperto” per finalizzare l'acquisto di un immobile che avrebbe successivamente alienato alla stessa società delegata, ad un prezzo nettamente superiore” (pag. 7 comparsa), in tal modo realizzando una plusvalenza di € 71.794,49 altrimenti non conseguibile. TE Nessun rapporto di provvista sussisteva inoltre fra la e , che ha CP_2
adempiuto con mezzi propri e non ha agito nei confronti del delegante prima della sentenza di fallimento.
La convenuta eccepiva inoltre la mancanza di un pregiudizio per la massa anche perchè, ai sensi dell'art. 70 comma 2 l.f., il creditore che subisce la revocatoria è ammesso al passivo del fallimento per il corrispondente credito, che, come precisato da Cass. S.U.
5049/2022, gode del medesimo privilegio del credito originario;
dunque, poiché in caso di scioglimento del contratto di leasing l'art. 72-quater l.f. prevede che “il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale”, la somma incassata a seguito di compravendita effettuata al valore di mercato (attestato da perizia giurata di stima) sarebbe comunque spettata alla . CP_1
TE Contestava infine di essere a conoscenza dello stato di decozione, in quanto la non risultava segnalata a sofferenza presso la Centrale Rischi e lo stesso bilancio per il
2017 non indicava una situazione di crisi patrimoniale.
3. Con le successive memorie, l'attrice contestava che la compravendita fosse avvenuta a seguito dell'esercizio del diritto di opzione, il cui termine non era ancora maturato e le cui condizioni contrattuali non si erano verificate, essendo peraltro il prezzo del tutto di verso da quello indicato in contratto per l'opzione.
3 Evidenziava l'anomalia del pagamento effettuato a seguito di delegazione allo scoperto ed invocava il principio per cui anche gli atti vantaggiosi per il debitore risultano revocabili, essendo la ratio dell'istituto quella di redistribuire le perdite derivanti dall'insolvenza del fallito fra tutti coloro che, nel periodo sospetto, hanno beneficiato di suoi atti di disposizione patrimoniale.
Quanto alla dedotta inconsapevolezza della scientia decotionis, osservava che tale allegazione risultava contrastante con le risultanze documentali, sulle quali la convenuta non aveva preso specificamente posizione.
In ordine alla sussistenza del danno per la massa, rappresentava come nessuno dei crediti di – tanto in dipendenza del contratto di leasing, quanto a seguito della CP_1
stipula del contratto di compravendita – fosse munito di cause legittime di prelazione.
Le parti precisavano infine le conclusioni come da fogli depositati telematicamente.
4. La domanda è fondata nei limiti di cui infra.
5. In primo luogo, va evidenziato che i pagamenti effettuati da in favore CP_2
di rientrano pacificamente nel meccanismo della delegazione di pagamento ex art. CP_1
1269 c.c., a ciò non ostando il fatto che essi costituissero al tempo stesso adempimento TE del contratto di compravendita stipulato con la
La delegazione di pagamento si perfeziona infatti con la sola indicazione del soggetto incaricato di eseguire il pagamento che il debitore effettua al creditore, indicazione che, pur non dovendo necessariamente risultare da atto scritto (potendosi evincere anche per facta concludentia), nel caso di specie risulta per tabulas dal secondo contratto di compravendita, ove si afferma che “parte IC dichiara di aver delegato irrevocabilmente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1270 C.C., parte acquirente, che ha accettato, ad effettuare il pagamento della stessa somma alla
" ”. Controparte_1
TE La delegazione di pagamento in questione si è perciò perfezionata allorché la ha concordato con che il complessivo debito sarebbe stato saldato da un terzo CP_1
( ), al quale l'immobile sarebbe stato rivenduto nella medesima data, accordo CP_2
che ha poi trovato consacrazione implicita nel primo atto notarile, laddove la IC
ha indicato gli assegni mediante i quali ha ricevuto il pagamento, ed esplica nel CP_1
secondo.
4 6. Pur non incidendo sulla configurabilità della delegazione di pagamento, TE l'esistenza di un preesistente rapporto debitorio di nei confronti della CP_2
rileva però ad altro fine, ovvero quello della sussistenza di un danno per la massa e del conseguente interesse ad agire della Curatela.
In proposito, va osservato che la revocatoria fallimentare mira a ricostruire il patrimonio del fallito rispetto a pagamenti preferenziali sospetti nel periodo immediatamente a ridosso della dichiarazione di fallimento. Con tale strumento, si intende quindi tutelare la par condicio creditorum rispetto al patrimonio del fallito, ma non anche rispetto ai terzi, i cui pagamenti nei confronti dei creditori del fallito saranno revocabili esclusivamente qualora abbiano inciso sulla massa dei creditori (cfr. Cass. S.U.
16874/2005).
Costituisce infatti principio pacifico quello per cui il concorso dei creditori si apre sul patrimonio del fallito, e solo su quello: nulla vieta invece che un terzo paghi uno o più creditori del fallito, per interesse proprio anche solo morale, con somme di sua esclusiva pertinenza e senza tenere conto dell'ordine delle preferenze, purché ciò non incida, in via immediata ovvero anche indiretta, sul patrimonio del fallito.
Tale incidenza si verifica, per l'appunto, nell'ipotesi di delegazione di pagamento c.d. “allo scoperto”, nella quale cioè la provvista non viene messa a disposizione in anticipo dal delegante, bensì fornita dal delegato, in capo al quale sorge un corrispondente diritto di credito nei confronti del delegante.
Tale credito potrà essere azionato dal delegato in via di rivalsa, oppure compensato con un eventuale controcredito.
In quest'ultima evenienza, qualora nelle more il delegante sia fallito, in favore del delegato opererà il meccanismo della compensazione ex art. 56 l.f.; le somme che il delegato avrebbe dovuto versare alla massa, quale debitor debitoris, risulteranno in tal modo definitivamente destinate alla soddisfazione di uno o più creditori al di fuori della procedura, finendo per alterare le regole concorsuali, e divenendo con ciò revocabili.
La stessa alterazione si verifica nell'ipotesi in cui, prima del fallimento, il delegato abbia ottenuto in rivalsa la restituzione delle somme anticipate.
In definitiva, poiché l'adempimento di una delegazione di pagamento è revocabile soltanto “quando risulti che il relativo pagamento non sia stato eseguito con danaro del fallito e che il terzo, utilizzatore di somme proprie, non abbia proposto azione di rivalsa verso l'imprenditore prima della dichiarazione di fallimento, né che abbia così adempiuto un'obbligazione relativa ad un debito proprio” (Cass. 22247/2012), la qualifica di debitor debitoris, attraverso la compensazione totale o parziale del
5 controcredito, fa sì che l'operazione incida sul patrimonio del fallito e, quindi, sulla massa dei creditori, integrando uno dei presupposti per l'utile esperimento dell'azione revocatoria. TE Nel caso di specie, ha acquisito la qualità di debitor debitoris della CP_2
al momento della stipula del (secondo) contratto di compravendita;
ha quindi immediatamente adempiuto la propria obbligazione versando il saldo prezzo in parte alla P TE IC ( , in parte al creditore di essa (Iccrea), con uno schema triangolare che TE ha visto il contestuale adempimento anche del debito della nei confronti di . CP_1
7. Posta dunque la legittimazione della Curatela, occorre a questo punto verificare TE se la modalità solutoria del debito che la aveva nei confronti di possa essere CP_1 considerata “atto estintivo di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuato con danaro o con altri mezzi normali di pagamento”, ai sensi dell'art. 67 comma 1 lett. 2) l.f.
La risposta a tale quesito non può prescindere da una valutazione unitaria dei due atti di compravendita, in quanto la considerazione atomistica del solo secondo atto – e delle relative modalità di adempimento – non consente di cogliere la sostanza economica della complessiva operazione economica posta in essere dai tre soggetti coinvolti.
In tema di azione revocatoria, la necessità di indagare l'esistenza di un collegamento negoziale è stata ripetutamente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, in particolar modo in tema di rimesse bancarie (cfr., ex multis, Cass. 27266/2023, Cass. 13175/2020,
Cass. 19751/2017), ma anche con riferimento ad altre tipologie di contratti collegati (cfr.
Cass. 10264/2000, Cass. 8703/1998). Benchè l'indagine si sia generalmente sviluppata in senso inverso, per evidenziare cioè anomalie evincibili soltanto da una considerazione complessiva dell'intera operazione, e non atomistica del singolo atto, non vi è dubbio che ciò valga anche in direzione opposta, ove un atto apparentemente revocabile dovesse iscriversi in un complesso negoziale dagli effetti più articolati.
Il collegamento negoziale, per dottrina e giurisprudenza consolidate, è la fattispecie mediante la quale le parti stipulano due o più negozi finalizzati a perseguire un unico interesse, e nel quale perciò l'uno entri a far parte della causa concreta dell'altro. Tale collegamento non dà luogo a un nuovo ed autonomo contratto, ma rappresenta un meccanismo attraverso il quale le parti mirano ad un risultato economico unitario e complesso, realizzato attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma.
In siffatte ipotesi, il collegamento determina un vincolo di reciproca dipendenza tra i contratti, sebbene ciascuno di essi si caratterizzi in funzione di una propria causa e
6 conservi una distinta individualità giuridica (cfr. Cass. 14611/2005): “il "contratto collegato" non è un tipo particolare di contratto, ma uno strumento di regolamento degli interessi economici delle parti, caratterizzato dal fatto che le vicende che investono un contratto (invalidità, inefficacia, risoluzione, ecc.) possono ripercuotersi sull'altro”
(Cass. 8844/2001).
Affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, devono ricorrere sia un requisito oggettivo – costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario – sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (cfr. Cass. 11974/2010).
Nel caso di specie, da quanto sopra evidenziato risulta evidente che i due contratti
(e la delegazione di pagamento ad essi prodromica) fossero funzionalmente collegati al fine di conseguire un risultato economico unitario e vantaggioso per tutti e tre i soggetti coinvolti, consistente: TE
- per nel liberarsi di un leasing oneroso e conseguire un incasso di € 71.794,94;
- per , nell'acquistare l'immobile al prezzo di € 284.000,00; CP_2
- per , nel cedere l'immobile al prezzo di € 192.073,72, recuperando al CP_1
TE contempo gli ulteriori crediti vantati nei confronti della per ulteriori complessivi € 20.062,09.
Tutti questi elementi, nonché le indicazioni testuali presenti nei contratti, depongono univocamente nel senso dell'esistenza di un collegamento negoziale.
Se così è, i pagamenti effettuati da in favore di – che CP_2 CP_1
risulterebbero senz'altro revocabili se si avesse riguardo al solo secondo contratto ed alla delegazione di pagamento – non possono essere considerati anomali.
Sotto il profilo cronologico, proprio la contestualità dei due atti fa sì che il pagamento diretto dell'ultimo acquirente al primo venditore possa considerarsi rientrante in un canone di normalità; difatti, poiché “in tema di azione revocatoria fallimentare, la normalità dell'atto estintivo di un debito pecuniario corrisponde a un dato oggettivo, da valutarsi alla stregua del fatto che il mezzo di pagamento utilizzato rientri o meno fra quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro”
(Cass. 17949/2023), occorre tener conto che, nella pratica commerciale, laddove
7 TE l'acquirente (in questo caso, debba procurarsi la provvista mediante un negozio da stipulare contestualmente (ad esempio un mutuo;
o, come in questo caso, la seconda compravendita), il soggetto finanziatore (ad esempio il mutuante;
o, nel caso di specie, il secondo acquirente, divenuto finanziatore quale soggetto delegato nell'ambito della delegazione di pagamento) eroga direttamente la somma in favore del venditore. TE Sotto il profilo teleologico, la delegazione di pagamento ha consentito alla di finanziare un'operazione – acquisto di un'immobile e contestuale cessione – che non avrebbe potuto concludere altrimenti;
e non sembra potersi ritenere anomalo un pagamento costituente la condicio sine qua non perché la società (in seguito fallita) potesse incassare la somma di € 71.794,94.
Del resto, è la stessa Suprema Corte ad osservare “che, per sé, non esistono figure di pagamento intrinsecamente normali (fuori che il denaro per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, ex art. 1277 cod. civ., ed eventualmente l'assegno circolare …)
o, per contro, intrinsecamente anormali. Ché la qualifica di (a)normale di un mezzo di pagamento viene essenzialmente a dipendere dalla dimensione e dal tipo dell'utilizzo che ne fa l'operatività” (Cass. 26241/2021); ed è proprio il tipo di utilizzo che occorre valutare nel caso concreto.
In altri termini, se si tiene presente che i due contratti simul stabunt, simul cadent, il pagamento effettuato mediante delegazione perde i connotati di anormalità che generalmente lo caratterizzano, e diviene il mezzo – a questo punto normale – che ha reso TE possibile alla di finanziare un'operazione che, è bene evidenziarlo, è risultata vantaggiosa per tutti e tre i soggetti coinvolti.
8. Quest'ultima considerazione introduce altresì la seconda questione, relativa all'assenza di pregiudizio per la massa.
Dal momento che “Il presupposto indispensabile per l'utile esercizio dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1, n. 2, l.fall., o ex art. 67, comma 2 l.fall., è costituito dal fatto che l'atto revocando abbia avuto un riflesso negativo sul patrimonio del fallito o abbia comunque indebitamente alterato le regole della "par condicio creditorum" a fronte dell'insolvenza del debitore” (Cass. 336029/2021), valutando unitariamente i negozi collegati non si può che concludere per l'esclusione del predetto riflesso negativo.
Se la delegazione di pagamento ha costituito il mezzo per poter finanziare l'operazione, tali pagamenti non hanno depauperato il patrimonio della fallita, ma hanno
8 anzi consentito di incrementarlo di € 71.794,94, che sono entrati nella disponibilità della massa.
La valutazione del danno presuppone infatti un giudizio controfattuale: il pagamento anomalo può ritenersi pregiudizievole qualora, attraverso un processo di eliminazione mentale, debba ritenersi che senza di esso il patrimonio del debitore sarebbe stato più consistente. Se però tale pagamento si inserisce nell'alveo di un complesso di negozi collegati, divenendo condicio sine qua non di un'operazione complessivamente vantaggiosa per la fallita, non soltanto esso non potrà considerarsi anomalo, ma difetterà altresì il requisito del pregiudizio per la massa, stante l'impossibilità logico-giuridica di scindere l'effetto astrattamente pregiudizievole del singolo atto da quello, complessivamente vantaggioso, dell'intera operazione.
Nella fattispecie che ci occupa, in mancanza della delegazione di pagamento non ci sarebbe neppure stata la prima compravendita, e la massa non avrebbe conseguito né
l'immobile (che sarebbe rimasto di proprietà di ) , né l'importo di € 71.794,94; di CP_1
conseguenza, il mancato utilizzo di tale mezzo di pagamento non avrebbe apportato alcun beneficio quantitativo o qualitativo al patrimonio della fallita, ma ne avrebbe viceversa comportato un depauperamento.
L'utilizzo della delegazione di pagamento ha perciò parzialmente mitigato le conseguenze dell'insolvenza della fallita.
9. In conclusione, deve escludersi che il pagamento del prezzo della prima compravendita da parte del secondo acquirente possa essere considerato un atto revocabile ai sensi dell'art. 67 comma 1 lett. 2) l.f., difettando sia il presupposto dell'anormalità del mezzo di pagamento, sia il requisito del pregiudizio per la massa.
10. A diverse conclusioni deve però giungersi con riferimento alla somma, ulteriore rispetto al prezzo della prima compravendita, incassata da , complessivamente pari CP_1 ad € 20.131,79 (di cui € 7.926,28 imputati a “spese ed oneri di chiusura, arretrati, con relativi interessi”, ed € 12.205,51 ad ulteriori debiti pregressi).
Difatti, se l'importo di € 192.073,72 è riferibile al corrispettivo del negozio collegato, per il quale valgono le considerazioni poc'anzi esposte, non altrettanto può TE dirsi per il quid pluris, che va a saldare ulteriori esposizioni debitorie della nei confronti di , e che è stato fatto rientrare nello schema contrattuale in esame al CP_1
precipuo e dichiarato scopo di saldare anche queste.
9 Per tali importi, il mezzo di pagamento risulta effettivamente anomalo e privo di collegamento funzionale con il complessivo assetto di interessi realizzato mediante le due compravendite, dal momento che , oltre al prezzo concordato per la cessione CP_1
dell'immobile, ha conseguito il pagamento di debiti ulteriori, incassando somme che, in TE difetto, avrebbe dovuto versare alla CP_2
Si rientra perciò nello schema classico della delegazione di pagamento revocabile, per come ripetutamente esaminato dalla giurisprudenza (cfr. Cass. 21585/2022).
11. La convenuta deve perciò essere condannata al pagamento, in favore della attrice, dell'importo complessivo di € 20.131,79, oltre interessi al tasso legale Pt_3
dalla domanda (ovvero dal 12/09/2022, data della notifica dell'atto di citazione) sino all'effettivo soddisfo.
Non spetterà invece la pur richiesta rivalutazione monetaria, ritenendosi di dar seguito al principio, giù espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui “In ipotesi di vittorioso esperimento della revocatoria fallimentare relativa ad un pagamento eseguito dal fallito nel "periodo sospetto", l'obbligazione restitutoria dell'"accipiens" soccombente in revocatoria ha natura di debito di valuta e non di valore, atteso che l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della revocatoria, dovendosi ritenere la natura costitutiva di tale sentenza e perciò qualificare come diritto potestativo
(e non come diritto di credito) la situazione giuridica facente capo al curatore fallimentare che agisce in revocatoria;
ne consegue che gli interessi sulla somma da restituirsi da parte del soccombente decorrono dalla data della domanda giudiziale e che il risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria spetta solo ove l'attore alleghi specificamente tale danno e dimostri di averlo subito” (Cass. S.U. 437/2000; conformi
Cass. 12736/2011, Cass. 27084/2011, Cass. 12850/2018), che appare preferibile rispetto alla contraria tesi, pur talvolta riproposta dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
13244/2011, Cass. 12736/2011).
12. In ragione del parziale accoglimento della domanda e della peculiarità della fattispecie, le spese di giudizio devono essere interamente compensate.
P. Q. M.
10 Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott.
Giovanni Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 4621/2022 del Registro Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara inefficaci i pagamenti eseguiti da in favore di Controparte_2 Controparte_1 limitatamente alla somma di € 20.131,79;
2) per l'ulteriore effetto, condanna la convenuta al Controparte_1
pagamento in favore dell'attore della somma di € 20.131,79, TE_1
oltre interessi al tasso legale dal 12/09/2022 sino all'effettivo soddisfo;
3) rigetta nel resto le ulteriori domande proposte dal nei TE_1
confronti di Controparte_1
4) compensa interamente le spese di giudizio.
Vicenza, 13/03/2024 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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