Articolo 6 della Legge 14 febbraio 1987, n. 42
Articolo 5Articolo 7
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11 marzo 1987
Art. 6. 1. Al primo comma dell'articolo 12 e' soppresso l'inciso: ", anche per quanto riguarda una rappresentanza nella direzione dell'Istituto,".
Nota all'art. 6:
Il testo dell' art. 12 della legge n. 257/1976 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 12. - L'istituto concede, inoltre, borse o premi di studio a studenti e laureati italiani e stranieri secondo la disciplina che sara' stabilita dallo statuto di cui al successivo art. 13.
Il comitato direttivo, sentito il consiglio di amministrazione, potra' perseguire i fini dell'istituto anche mediante l'istituzione di altri corsi di insegnamento oltre a quelli di cui all'art. 9.
La spesa derivante dall'attuazione di quanto previsto nei precedenti commi e' a carico del bilancio dell'istituto".
Entrata in vigore il 11 marzo 1987
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