Articolo 16 della Legge 14 ottobre 1974, n. 504
Articolo 15Articolo 17
Versione
12 novembre 1974
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Versione
22 maggio 1976
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Versione
31 marzo 1981
Art. 16.
Gli atti, contratti, documenti e formalita', stipulati o redatti fino al 31 dicembre 1975, occorrenti per la ricostruzione o la riparazione delle opere distrutte o danneggiate nelle localita' della Sicilia colpite dai terremoti del gennaio 1968, sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonche' dalle tasse di concessione governativa.
Per conseguire gli anzidetti benefici tributari occorre presentare una dichiarazione in carta semplice, rilasciata dai locali organi dell'amministrazione dei lavori pubblici, da cui risulti che gli atti, contratti e formalita' per i quali si richiedono i benefici sono diretti alla ricostruzione o alla riparazione delle opere distrutte o danneggiate dai terremoti della Sicilia del gennaio 1968.(2) ((3)) -------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 29 aprile 1976, n. 178 ha disposto (con l'art. 16) che il termine di cui al presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 1979. -------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 7 marzo 1981, n. 64 ha disposto (con l'art. 24,comma 1) che "Il termine di cui all' articolo 16 della legge 14 ottobre 1974, n. 504 , concernente le esenzioni dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonche' dalle tasse di concessione governativa, gia' prorogato con l' articolo 16 della legge 29 aprile 1976, n. 178 , e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1985".
Entrata in vigore il 31 marzo 1981
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