Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/02/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Cinzia Alcamo - Presidente
2) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1007/2022 R.G.L. promossa in grado di appello d a
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Palesano.
- APPELLANTE - contro
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avvocato Delia Cernigliaro.
- APPELLATO –
CP_2
- APPELLATO CONTUMACE -
Oggetto: altre ipotesi.
Fatto e Motivi della Decisione
Con ricorso depositato il 20/01/2021, , dipendente del CP_2 Parte_1 con contratto a tempo indeterminato part-time dal 1° Giugno 2009, adì il Tribunale G.L. di Palermo e, premesso di avere altresì prestato attività presso il medesimo Ente dal
22/10/1998 al 31/05/2009 in qualità di lavoratore socialmente utile, lamentò il mancato accreditamento della contribuzione figurativa di anni 6 e mesi 1 relativa al periodo
1/05/2003- 31/05/2009, con conseguente lesione del proprio diritto all'integrità della posizione assicurativa - previdenziale e correlativo stato di incertezza nell'ambito del rapporto previdenziale.
Convenne, pertanto, in giudizio il e l' chiedendone la Parte_1 CP_3 condanna all'adempimento dell'obbligo contributivo, mediante accreditamento dei
1
L'adito magistrato, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.942/2022, pubblicata il 24.03.2022, dichiarò cessata la materia del contendere, atteso che dall'estratto contributivo aggiornato al 4.11.2021 risultava il regolare accredito dei contributi oggetto della controversia.
Inoltre, considerato che l'accreditamento era avvenuto in epoca posteriore al ricorso (20/01/2021) e sussistendo una responsabilità per il ritardo nel perfezionamento della procedura, imputabile sia all' che aveva attivato la piattaforma telematica per CP_3
l'inserimento delle domande di accreditamento dei contributi, soltanto il 27/07/2018, con circa sette anni di ritardo dalla richiesta del sia al , il Pt_1 Parte_1 quale, dopo l'attivazione della piattaforma, aveva lasciato trascorrere circa due anni e otto mesi per l'inserimento dei dati dell' avvenuto il 5/05/2021 (senza che la CP_2 necessità di evadere circa tremila pratiche potesse giustificare un tale ritardo, essendo obbligo dell'Ente dotarsi di una adeguata organizzazione per far fronte a tale eccezionale evenienza), per il principio della soccombenza virtuale, condannò entrambi gli Enti convenuti, in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali.
Per la riforma della predetta sentenza ha interposto gravame, con ricorso depositato il
25.09.2022, il , censurando unicamente il punto in tema di condanna Parte_1 alle spese processuali di prime cure ed invocando una compensazione delle stesse, lamentando in proposito che:
- “Nella specie non sono affatto chiare le ragioni giuridiche che hanno condotto il tribunale ad individuare una corresponsabilità dell'amministrazione comunale nel ritardo dell'accredito”;
- “l'unica stringata motivazione”, che aveva imputato all'Ente locale di non essersi dotato di una adeguata organizzazione per fare fronte alla situazione eccezionale legata alla necessità di istruire in tempi brevi circa tremila posizioni, appare indice sintomatico di una “certa creatività nello svolgimento dell'attività giurisdizionale del primo giudice”,
“Come dire che la durata dei processi in Italia (7 anni per un giudizio in Tribunale … non è accettabile e implica automaticamente una responsabilità dello Stato, con conseguente obbligo risarcitorio”;
- la responsabilità per il mancato accreditamento della contribuzione figurativa era da imputare all' che in data 7/10/2016 aveva diramato la circolare n.188 utile a chiarire CP_3 le problematiche inerenti il versamento dei contributi per i LSU e solo nel 2018
(messaggio del 27.07.2018) aveva attivato la necessaria piattaforma, cosicché solo a partire da tale ultima data l'Amministrazione comunale aveva “finalmente potuto dare avvio al caricamento delle domande di accreditamento dei contributi figurativi spettanti ai circa 3000 soggetti coinvolti”;
Ha resistito in giudizio l' giusta memoria del 27.01.2025, chiedendo la conferma CP_3 della sentenza impugnata perché congruamente motivata in ordine alla regolamentazione delle spese di lite.
2 Nessuno si è costituito per . CP_2
Indi all'udienza del 13.02.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
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In via del tutto preliminare, verificata la regolarità della notifica del ricorso in appello e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, deve essere dichiarata la contumacia di , non costituitosi in giudizio. CP_2
Passando al merito della vertenza l'appello non può trovare accoglimento, tenuto conto che:
- a differenza di quanto lamentato dalla difesa dell'appellante nella motivazione della sentenza sono ben “chiare le ragioni giuridiche che hanno condotto il tribunale ad individuare una corresponsabilità dell'amministrazione comunale nel ritardo dell'accredito”, laddove il decidente imputa al di aver lasciato Parte_1 trascorrere, dopo l'attivazione della piattaforma da parte dell' circa due anni e otto CP_3 mesi per l'inserimento dei dati dell' CP_2
- inconferente è l'accostamento, a titolo di esimente, alla durata dei processi in Italia e all'inesistenza, a detta dell'appellante, di un meccanismo volto ad accertare la responsabilità dello Stato, con conseguente obbligo risarcitorio;
basti in proposito osservare come invece, il legislatore nazionale, a seguito dell'approvazione della Legge 89/2001 (c.d. “legge Pinto”), poi come modificata e integrata dall'art.1, comma 777, della Legge n. 208/2015, abbia introdotto un sistema diretto proprio alla liquid azione di un indennizzo per gli anni di ritardo eccedenti la durata ragionevole del processo;
- l'adito magistrato ha ritenuto corresponsabili per il posticipato versamento in favore dell' della contribuzione figurativa sia l' (per avere tardivamente attivato la CP_2 CP_3 necessaria piattaforma telematica), sia il (per avere atteso ulteriori due anni ed Pt_1 otto mesi prima di soddisfare la richiesta dell'interessato), circostanza che giustifica la condanna in via solidale di entrambi gli enti al pagamento delle spese di prime cure;
né può l'amministrazione comunale invocare a propria giustificazione l'elevato numero delle pratiche da evadere illo tempore, laddove, come già stigmatizzato dall'adito magistrato, a fronte della ventilata situazione di emergenza, l'amministrazione comunale avrebbe dovuto implementare il numero degli dipendenti assegnati a tale servizio anche attraverso una temporanea ridistribuzione delle risorse interne.
Per quanto suesposto, la sentenza impugnata può trovare integrale conferma.
La natura della pronuncia induce a compensare le spese del presente grado fra le parti costituite.
Nulla per le spese dell'appello nei confronti di , rimasto contumace. CP_2
Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e nella contumacia di , conferma la sentenza n.942/2022, emessa in data 24 CP_2 marzo 2022 dal Tribunale di Agrigento.
Compensa le spese del presente grado fra le parti costituite.
Nulla per le spese del presente grado nei riguardi dell'appellato contumace. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di con-tributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art.13, comma 1 bis, D.P.R. n.115/02.
Così deciso in Palermo il 13 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Cinzia Alcamo
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