Articolo 136 della Legge 30 aprile 1971, n. 206
Articolo 135Articolo 137
Versione
15 maggio 1971
Art. 136.

Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni, in dipendenza di speciali disposizioni legislative facenti riferimento anche agli esercizi finanziari 1970-71 e 1971-72, restano stabilite, per l'anno finanziario 1971, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.
Entrata in vigore il 15 maggio 1971