Sentenza 9 giugno 1999
Massime • 1
Il potere regolamentare della P.A. di disciplinare con efficacia derogatoria alle disposizioni del codice civile le distanze fra le costruzioni, può manifestarsi oltre che nella predisposizione di Piani regolatori generali e di piani particolareggiati (cosiddetti piani di zona) anche attraverso le tavole planimetriche allegate ai predetti piani. In tal caso le indicazioni grafiche contenute nelle tavole planovolumetriche in quanto attuative sul piano tecnico della volontà della P.A. hanno valore immediatamente precettivo al pari delle disposizioni di piano, rivestendone la stessa natura di norme regolamentari. Ne consegue che quando il piano di zona per individuare la distanza rinvia al piano planovolumetrico e quest'ultimo prevede una determinata distanza dal confine, tale distanza ha carattere assoluto ed inderogabile trattandosi di norma integrativa del cod.civ..
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/06/1999, n. 5666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5666 |
| Data del deposito : | 9 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GA GAROFALO - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Giovanna SCHERILLO - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COOP EDIL DEI LUPI a r.l., IN LIQUIDAZIONE, in persona dei liquidatori in carica, rag. AN MO AN, MA CO e VR AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PANARITI B. P., difesa dagli avvocati CARMINE RIZZI, GIUSEPPE RIZZI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI ON CO,(deceduto) e per esso gli eredi DI ON ET, IC, AR, SA E AR TE vedova DI ON, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO BENUCCI, che li difende, per procura speciale del notaio dott. Sigismondo GIANGRASSO in Barletta del 26/11/96 Rep. n. 45329;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 142/95 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 16/02/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/98 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato PANARITI Benito, per delega dell'Avvocato RIZZI, depositata in udienza, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato BENUCCI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Francesco Di TO, proprietario di un fondo, confinante con un terreno assegnato con diritto di superficie dal Comune di Barletta alla Cooperativa Edilizia "dei Lupi" perché vi costruisse un gruppo di villette, convenne in giudizio davanti al tribunale di Trani la predetta Cooperativa e, deducendo che una delle palazzine era stata realizzata a meno di cinque metri dal confine, in violazione degli strumenti urbanistici locali, ne chiese la condanna alla demolizione delle porzioni che oltrepassavano la suddetta distanza ed al risarcimento dei danni.
La convenuta, costituitasi, chiese il rigetto della domanda sostenendo la regolarità della costruzione anche alla luce del principio di prevenzione.
Il tribunale accolse la domanda con sentenza 11/4/1989, confermata in appello.
Entrambi i giudici di merito ritennero che la Cooperativa aveva violato la distanza di cinque metri dal confine stabilita dagli strumenti urbanistici, in quanto era risultato dalla consulenza tecnica d'ufficio che una delle villette, costruita obliquamente anziché parallelamente al confine con la proprietà del Di TO, si trovava con alcune sue parti a meno di cinque metri dal confine stesso.
Per la cassazione della sentenza ricorre la Cooperativa con quattro motivi illustrati da una memoria.
Resistono con controricorso Di TO GA, CA, NA, EL e AR TE, quali eredi di Di TO Francesco.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I - Denunciando plurime violazioni di legge (artt.872, 873, 875, 905 cod.civ; legge n.167/72 e successive modificazioni;
legge n.765/67; DD.MM. 1075/66 e 1444/68), la ricorrente deduce che:
1) la sentenza impugnata, nell'affermare che la Cooperativa aveva violato la distanza di cinque metri dal confine stabilita dalle locali norme edilizie, avrebbe fatto riferimento alle clausole della convenzione superficiaria stipulata dalla Cooperativa col Comune e alle indicazioni del progetto planovolumetrico, senza considerare che nè queste (consistenti in un mero elaborato tecnico) ne' quelle (destinate a disciplinare il rapporto bilaterale tra i due contraenti) potevano essere ritenute norme integrative del codice civile;
2) la sentenza impugnata, dopo aver qualificato come assoluta e inderogabile la distanza di cinque metri dal confine, avrebbe attribuito gli stessi caratteri alla distanza di dieci metri tra fabbricati frontistanti prevista dall'art.9 del D.M. 1444/1968, con la conseguenza che, in definitiva, non sarebbe possibile individuarne l'effettiva "ratio decidendi";
3) la distanza dal confine ben poteva essere inferiore a quella stabilita dagli strumenti urbanistici, sia perché il fondo del Di TO, da quel lato del confine, era completamente libero da costruzioni, sia perché, rientrando le villette in un piano particolareggiato, la distanza tra edifici poteva essere inferiore a quella prevista in via generale;
4) in presenza di un piano di zona, il giudice d'appello avrebbe dovuto far riferimento ai confini definitivi e stabili indicati in proiezione futura dal piano di zona, e non a quelli, mobili e contingenti, che si vengono a creare nel corso dell'esecuzione delle opere previste dal piano.
II - Le prime tre censure, da esaminare congiuntamente perché tra loro connesse, sono infondate.
Il potere regolamentare della pubblica amministrazione di disciplinare, con efficacia derogatoria alle disposizioni del codice civile, le distanze nelle costruzioni può manifestarsi, oltre che nella predisposizione di piani regolatori generali e di piani particolareggiati (cosiddetti piani di zona), anche attraverso le tavole planimetriche allegate ai predetti piani. In tal caso, le indicazioni grafiche contenute nelle tavole planovolumetriche, in quanto attuative sul piano tecnico della volonta della P.A., hanno valore immediatamente precettivo, al pari delle disposizioni di piano, rivestendone la stessa natura di norme regolamentari. Ne consegue che quando il piano di zona, per individuare la distanza, rinvia al piano planovolumetrico e quest'ultimo prevede una determinata distanza dal confine, tale distanza ha carattere assoluto è inderogabile. Ed invero, le norme tecniche di attuazione dei piani regolatori generali particolareggiati, che fissano la distanza nelle costruzioni facendo riferimento alla distanza dal confine, sono integrative delle norme del codice civile sulle distanze ed hanno carattere assoluto e non derogabile dai privati. La stessa efficacia deve, pertanto, essere riconosciuta alle indicazioni del piano planovolumetrico, che, traducendo sul piano tecnico la volontà della P.A., fissano la misura dei distacchi dal confine. In tal caso, il generale principio della prevenzione previsto dall'art.877 cod.civ. è inoperante, poiché il distacco dal confine è assoluto e va osservato anche se uno dei due terreni è, lungo il confine, ancora libero da costruzioni.
Alla luce di tali principi, più volte affermati da questa corte (v. in materia di distanze, per tutte: Cass. 3873/74, 1517/89;
nonché, in tema di mappe e planimetrie: Cass. 2719/74, 1334/84, 5767/85, 4280/94), la sentenza impugnata non merita censura. La corte di merito, infatti, ha infatti correttamente ritenuto che, nel caso di specie, la distanza applicabile era quella prevista dal piano planovolumetrico di zona approvato con D.M. dei LL.PP. n.1075 del 30/8/1966 ed espressamente richiamato dall'art.29 del regolamento edilizio del comune di Barletta, e cioè quella di cinque metri dal confine indicata nella variante approvata dal consiglio comunale il 22/4/1980 (ultima variante intervenuta prima della stipula della convenzione superficiaria tra il Comune e la Cooperativa). Tale distanza, nel caso di specie, non era stata rispettata, essendo stato accertato attraverso la consulenza tecnica di ufficio che una villetta, sul lato prospiciente il confine con la proprietà del Di TO, presentava alcune parti a distanza inferiore. Nel ragionamento seguito dal giudice di merito decisivo è, dunque, il carattere assoluto e inderogabile delle indicazioni contenute nel piano planovolumetrico, e non il contenuto delle clausole della convenzione superficiaria, che, infatti, risultano richiamate dalla sentenza soltanto "ad abundantiam" (v.pag. 11: "deve aggiungersi, poi..."). Il primo motivo va, perciò, respinto. Corretto e logico è, anche il riferimento all'art.9 del D.M./68, effettuato dalla sentenza non già per introdurre un'altra "ratio decidendi", ma unicamente per sottolineare il carattere assoluto ed inderogabile delle disposizioni dei piani di zona, che, come quello vigente nel Comune di Barletta, stabiliscono distanze minime dal confine. Viene meno, pertanto, anche il secondo motivo. Parimenti non hanno alcun pregio le doglianze del secondo motivo.
Da un lato, infatti, l'inoperatività della prevenzione rendeva irrilevante l'assenza di costruzioni nella proprietà Di TO. Dall'altro, la possibilità di derogare, in presenza di gruppi di edifici, alle distanze fissate in maniera assoluta dal piano di zona va riferita, come correttamente ha fatto la corte barese, alle distanze interne al gruppo e non alla distanza degli edifici del gruppo rispetto al confine esterno.
IV - La quarta censura introduce una questione nuova , in relazione ai motivi devoluti al giudice d'appello e ne è perciò precluso l'esame da parte di questa corte.
Consegue il rigetto del ricorso, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La corte rigetta Il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in lire 3.761.200, di cui lire 3.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 1999