Sentenza 21 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/06/2001, n. 8470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8470 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITAI .. 0/0 1 LAVOR 847 0 ITALIAN REMA DI CASSAZIONE CORT Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE perge Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: competive dhe pub R.G. N. 6036/00Dott. Mario Presidente SPADONE Dott. Giandonato NAPOLETANO Rel. Consigliere- Cron. 19400 - Dott. Olindo Consigliere Rep. 303 SCHETTINO Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud. 03/04/01 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studic IL SOLE 24 ORE dal Sig. SENTENZA 3000 per diritti L Bill 2001 sul ricorso proposto da: 71--- CE ON EL, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE ANGELICO 97, presso lo studio dell'avvocato GENNARO CANCELLEDE ON, che lo difende, giusta delega in atti%;B ricorrente - DF454715
contro
IMP. FR RI;
ё intimato - м avverso la sentenza n. 25519/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 02/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/01 dal Consigliere Dott. Giandonato2001 583 NAPOLETANO;
-1- ON, difensore del udito l'Avvocato Gennaro l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. T U G A M -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Roma, decidendo sull'appello proposto da IO EO avverso la sentenza con la quale il Pretore di Roma, in accoglimento della domanda proposta, con atto di citazione notificato il 28 febbraio 1989, da CO IR, in qualità di titolare dell'omonima impresa edile, aveva condannato il EO a versare al IR la somma di £. 2.813.000, oltre agli accessori, a titolo di residuo corrispettivo, complessivamente ammontante a £. 5.313.000, dovuto per l'esecuzione in appalto di lavori eseguiti dal IR nell'appartamento di via dei Martuzzi n.c. 45, in Roma, lavori che l'attore assumeva essergli stati commessi dal EO, con sentenza resa in data 2 dicembre 1999 ha rigettato l'appello, condannando l'appellante al rimborso delle spese del secondo grado del giudizio. Ha osservato il giudice d'appello che, anche a т е voler prescindere dalla mancata comparizione del щ EO а rendere 1'interrogatorio formale и deferitogli in primo grado, correttamente il primo ч giudice aveva desunto dalla deposizione del teste CH la prova della conclusione del contratto da parte del EO, ancorchè non proprietario 3 dell'appartamento in cui i lavori sarebbero poi stati eseguiti, poiché le circostanze riferite dal teste (richiesta del conto, al termine dei lavori, da parte del EO e versamento, da parte dello stesso, di un assegno dell'importo di £.
2.500.000 a titolo di acconto) risultavano significative della diretta instaurazione di un rapporto contrattuale tra il EO ed il IR, non avendo, peraltro, il EO provato che la somma versata in acconto fosse stata da lui anticipata a titolo di prestito a favore del proprietario dell'appartamento, come sostenuto in grado d'appello. Ad avviso del Tribunale, concorrevano a dimostrare che correttamente la domanda era stata proposta nei confronti del EO, il comportamento quantomeno ambiguo serbato prima del giudizio dal EO e la mancata chiamata in causa, da parte dello stesso, del proprietario dell'appartamento. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il EO, affidandosi a due motivi. L'intimato, IR, non ha svolto attività difensiva. V'è memoria difensiva per il ricorrente. MOTIVI DELLA DECISIONE J il ricorrente censuraCol primo motivo l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1655, 2697, CO. 1°, cod. civ., 115 cod. proc. civ. nonché per insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione su di un punto decisivo della controversia, adducendo che il Tribunale, fondando la decisione in ordine alla legittimazione passiva di esso ricorrente sulle circostanze riferite dal teste CH, ha totalmente ribaltato il principio dell'onere della prova, poiché, in realtà, il teste aveva dichiarato di non sapere chi avesse conferito all'attore l'incarico dei lavori. Dopo aver rilevato che alcuna influenza poteva assumere il fatto che egli, presente all'escussione del suddetto teste, non gli avesse chiesto chiarimenti sulla ragione dell'emissione dell'assegno, il ricorrente sostiene che il Tribunale incorre in contraddizione quando afferma che la presenza ai lavori del proprietario dell'appartamento ed il suo interesse ai lavori in quanto proprietario non escludevano che l'incarico dei lavori fosse stato commesso da esso ricorrente. Il EO, inoltre, rimarca l'assurdità della la prova dellemotivazione, laddove esige da lui 5 circostanze del conferimento dell'incarico dei proprietariolavori al IR da parte del dell'appartamento. Da ultimo, il ricorrente assume che: a) la mancata prova della restituzione, da parte del proprietario dell'immobile, della somma da lui anticipata era irrilevante, ben potendo, egli, aver rinunciato alla restituzione;
b) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d'appello, egli contestò di essere debitore già prima di essere convenuto in giudizio;
c) non v'era ragione per chiamare in causa il proprietario dell'appartamento, perché egli non avrebbe potuto proporre domanda di rivalsa nei confronti del terzo e la causa non era comune allo stesso. nonLa censura è priva di fondamento, ricorrendo né la violazione di legge né i vizi della motivazione denunciati dal ricorrente. In ordine alla violazione dei principi che regolano la ripartizione dell'onere della prova, correttamente il Tribunale, in difetto di elementi di prova diretti in ordine alla conclusione del contratto da parte del EO ° del proprietario utilizzato i gravi e dell'appartamento, ha Gill.i. Men concordanti indizi nuovi in luce dalla deposizione GUNNG A NGAN del teste CH, indicato dall'attore. Tali elementi, costituiti dalla richiesta, al termine dei lavori, del conto da parte del EO e dal rilascio, da parte dello stesso, di un assegno a titolo di acconto, costituiscono il nucleo centrale della motivazione e, per la loro notevole sintomaticità, sottolineata dal giudice di appello, si rivelano sufficienti ed idonei a sorreggere la statuizione impugnata, ogni altra considerazione svolta ad abundantiam dal Tribunale assumendo solo una funzione rafforzativa del convincimento scaturente da detto circostanze. Quanto ai vizi della motivazione, si Osserva che l'unico in concreto denunciato - quello di. - è, in realtà, solo enunciato,contraddittorietà non ravvisandosi alcuna aporia tra la conclusione raggiunta dal Tribunale e la considerazione che la presenza ai lavori del proprietario dell'appartamento ed il fatto che i lavori us riguardavano un bene di proprietà dello stesso non , erano incompatibili con la conclusione del M G contratto da parte del EO. Nel resto, i rilievi svolti dal ricorrente, non nella censurata motivazione errori evidenziando giuridici vizi logici, si risolvono nella 7 prospettazione di una diversa valutazione della e, pertanto, risultano risultanze processuali inammissibili in sede di legittimità. Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1655, e 2225 cod. civ., 115 cod.CO. 1°,1657, 2697, proc. civ. nonché omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, osservando che, nonostante che la sentenza di primo grado fosse stata impugnata anche per il difetto di prova in ordine all'ammontare del corrispettivo convenuto per l'esecuzione dei lavori, il Tribunale ha omessa ogni motivazione al riguardo. La censura è inammissibile, poiché sul punto oggetto di essa si è formato il giudicato interno. Per vero, contrariamente a quanto si afferma dal ricorrente, l'atto di appello non contiene alcuna specifica censura in ordine alla mancanza di ri. prova sulla pattuizione del corrispettivo nella a l misura ritenuta dal primo giudice. l Pertanto, correttamente il giudice di secondo a grado confermò la relativa statuizione ed ogni M censura al riguardo è preclusa in questa sede. Conclusivamente, il ricorso va respinto, senza, tuttavia, alcun provvedimento delle spese di lite, 8 poiché l'intimato non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, addì 3 aprile 2001, nella camera di consiglio della 2a Sezione Civile. ще Елгинитя Me Coungliere extenson Араблани пароватний IL CA 03 Paco T ec DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 27510.2001 IL CANCE C1 60000 310000 Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma Iscritto a ruolo Art. n... 9