Trib. Bergamo, sentenza 16/04/2025, n. 558
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Sentenza 16 aprile 2025

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Il provvedimento in esame è stato emesso dal Tribunale Ordinario di Bergamo, nella persona del Giudice Estensore d.ssa Maria Magrì. Le parti coinvolte nel procedimento hanno presentato richieste contrastanti: il creditore reclamante ha contestato l'ordinanza di estinzione del pignoramento, sostenendo che l'istanza di vendita era stata depositata nei termini previsti dalla legge, mentre il debitore esecutato ha chiesto il rigetto del reclamo, argomentando il mancato rispetto del termine dilatorio di 10 giorni per il deposito dell'istanza di vendita.

Il Giudice ha accolto il reclamo del creditore, ritenendo che l'istanza di vendita fosse stata effettivamente depositata entro i 45 giorni previsti dall'art. 567 c.p.c., a partire dalla notifica del pignoramento. Ha inoltre dichiarato inammissibile la contestazione del debitore riguardo al termine dilatorio, evidenziando che tale motivo non poteva essere sollevato tramite reclamo, ma solo mediante opposizione agli atti esecutivi. Infine, il Giudice ha disposto la condanna del debitore al pagamento delle spese legali, liquidate in base al valore della causa, confermando così la soccombenza della parte resistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bergamo, sentenza 16/04/2025, n. 558
    Giurisdizione : Trib. Bergamo
    Numero : 558
    Data del deposito : 16 aprile 2025

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