TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/04/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di BERGAMO
Seconda sezione civile
**************
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e così composto: dr. Luca Fuzio Presidente dr. Luca Verzeni Giudice
d.ssa Maria Magrì Giudice Estensore
*************
nel procedimento N.R.G. 820/2025 avverso l'ordinanza di estinzione ex art. 630 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
fra
con sede legale a Napoli (C.F./P. Parte_1
IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_1
dell'avv. DONVITO ANTONIO, con elezione di domicilio in VIA PAOLO ANDREANI 4
20122 MILANO, nello studio dell'avv. DONVITO ANTONIO;
ATTORE – RECLAMANTE
contro
nato il [...] a [...] - BG (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. VALTULINI GIOVANNI, con elezione C.F._1
di domicilio in VIA ANTONIO LOCATELLI 82 24069 TRESCORE BALNEARIO, nello studio dell'avv. VALTULINI GIOVANNI;
pagina 1 di 4 CONVENUTO – RESISTENTE
Nonché contro
( ) con il patrocinio dell'avv. Laura Caruna CP_2 C.F._2
( ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in C.F._3
Brescia, Via IV Novembre n.03
CONVENUTO – RESISTENTE
************
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
creditore procedente nella Parte_1
esecuzione immobiliare N.R.G.E. 292/2024, ha presentato in data 10/02/2025 reclamo contro l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione dr. del 03/02/2025 Controparte_3
(comunicata il 07/02/2025), che ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 497 c.p.c., perché l'istanza di vendita non era stata depositata entro 45 giorni dalla notifica del pignoramento come previsto dall'art. 567 c.p.c. (doc. n. 4 fascicolo reclamante). Il
reclamante quale unico motivo di reclamo ha dedotto l'erronea valutazione da parte del
Giudice dell'Esecuzione, posto che l'istanza di vendita era stata depositata in allegato alla nota di iscrizione a ruolo della esecuzione immobiliare in data 17/06/2024.
Il debitore esecutato si è costituito in data 18/03/2025, Controparte_1
chiedendo il rigetto del reclamo per mancato rispetto del termine dilatorio di 10 giorni prevista dall'art. 501 c.p.c. fra la notifica del pignoramento ed il deposito dell'istanza di vendita.
Il creditore intervenuto si è costituito in data 18/03/2025, associandosi alla CP_2
richiesta del creditore reclamante.
*****************
Ciò premesso, il Collegio ritiene che il reclamo sia meritevole di accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
L'art. 567, 2° comma, c.p.c., che richiama il precedente art. 497 c.p.c., stabilisce che l'istanza pagina 2 di 4 di vendita va depositata entro 45 giorni dalla notificazione del pignoramento.
Nel caso per cui è causa il pignoramento è stato notificato al debitore ai sensi dell'art. 140
c.p.c. mediante deposito nella casa comunale in data 01/06/2024 (doc. n. 1 fascicolo debitore
– pag. 4), della avvenuta notifica del pignoramento il creditore ha avuto conoscenza dall'ufficiale giudiziario in data 12/06/2024 (doc. n. 1 fascicolo debitore – pag. 5) e la istanza di vendita è stata depositata dal creditore in data 17/06/2025, unitamente alla iscrizione a ruolo della procedura esecutiva immobiliare (doc. n. 2 e 2 bis fascicolo reclamante).
Risulta pertanto rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 567, 2°
comma, c.p.c., che richiama il precedente art. 497 c.p.c. e l'ordinanza impugnata va quindi annullata, essendo decorsi solo 16 giorni dalla notificazione del pignoramento al debitore
(01/06/2024 – 17/06/2024).
E' invece inammissibile il motivo di reclamo del debitore esecutato inerente il mancato rispetto del termine dilatorio di 10 giorni ex art. 501 c.p.c., sia perché non ha rispettato il termine perentorio di venti giorni dalla ordinanza impugnata del 03/02/2025 (comunicatagli il 07/02/2025), posto che i è costituito in data 18/03/2025, sia Controparte_1
perché tale motivo di doglianza va proposto non con reclamo, bensì mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Ad abundantiam e nel merito, il termine dilatorio di 10
giorni è stato rispettato, in quanto la notificazione per il debitore è avvenuta il 01/06/2024
mentre l'istanza di vendita è stata depositata il 17/06/2024.
Le spese e competenze di causa della reclamante Parte_1
ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza del reclamato
[...]
sono liquidate in base al valore della causa (€ 19.958,00 sulla Controparte_1
base del credito per cui si procede – Cass. Civ. sez. I del 17/3/2004 n. 5402) in € 3.397,00,
di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €
1.701,00 per la fase decisionale, oltre spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge ed oltre € 174,00 per rimborso anticipazioni.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Collegio del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) in accoglimento del reclamo di Parte_1
annulla l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 03/02/2025 (comunicata il
07/02/2025) emessa nella procedura esecutiva N.R.G.E. 292/2024 e, per l'effetto, rimette gli atti al Giudice dell'Esecuzione per la prosecuzione dell'attività.
2) Condanna parte opposta al pagamento a favore del Controparte_1
reclamante in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, delle spese e competenze di causa, liquidate nella complessiva somma di € 3.397,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge e oltre € 174,00 per rimborso anticipazioni.
Così deciso in Bergamo, 09 aprile 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente del Collegio
d.ssa Maria Magrì dr. Luca Fuzio
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di BERGAMO
Seconda sezione civile
**************
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e così composto: dr. Luca Fuzio Presidente dr. Luca Verzeni Giudice
d.ssa Maria Magrì Giudice Estensore
*************
nel procedimento N.R.G. 820/2025 avverso l'ordinanza di estinzione ex art. 630 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
fra
con sede legale a Napoli (C.F./P. Parte_1
IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_1
dell'avv. DONVITO ANTONIO, con elezione di domicilio in VIA PAOLO ANDREANI 4
20122 MILANO, nello studio dell'avv. DONVITO ANTONIO;
ATTORE – RECLAMANTE
contro
nato il [...] a [...] - BG (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. VALTULINI GIOVANNI, con elezione C.F._1
di domicilio in VIA ANTONIO LOCATELLI 82 24069 TRESCORE BALNEARIO, nello studio dell'avv. VALTULINI GIOVANNI;
pagina 1 di 4 CONVENUTO – RESISTENTE
Nonché contro
( ) con il patrocinio dell'avv. Laura Caruna CP_2 C.F._2
( ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in C.F._3
Brescia, Via IV Novembre n.03
CONVENUTO – RESISTENTE
************
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
creditore procedente nella Parte_1
esecuzione immobiliare N.R.G.E. 292/2024, ha presentato in data 10/02/2025 reclamo contro l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione dr. del 03/02/2025 Controparte_3
(comunicata il 07/02/2025), che ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 497 c.p.c., perché l'istanza di vendita non era stata depositata entro 45 giorni dalla notifica del pignoramento come previsto dall'art. 567 c.p.c. (doc. n. 4 fascicolo reclamante). Il
reclamante quale unico motivo di reclamo ha dedotto l'erronea valutazione da parte del
Giudice dell'Esecuzione, posto che l'istanza di vendita era stata depositata in allegato alla nota di iscrizione a ruolo della esecuzione immobiliare in data 17/06/2024.
Il debitore esecutato si è costituito in data 18/03/2025, Controparte_1
chiedendo il rigetto del reclamo per mancato rispetto del termine dilatorio di 10 giorni prevista dall'art. 501 c.p.c. fra la notifica del pignoramento ed il deposito dell'istanza di vendita.
Il creditore intervenuto si è costituito in data 18/03/2025, associandosi alla CP_2
richiesta del creditore reclamante.
*****************
Ciò premesso, il Collegio ritiene che il reclamo sia meritevole di accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
L'art. 567, 2° comma, c.p.c., che richiama il precedente art. 497 c.p.c., stabilisce che l'istanza pagina 2 di 4 di vendita va depositata entro 45 giorni dalla notificazione del pignoramento.
Nel caso per cui è causa il pignoramento è stato notificato al debitore ai sensi dell'art. 140
c.p.c. mediante deposito nella casa comunale in data 01/06/2024 (doc. n. 1 fascicolo debitore
– pag. 4), della avvenuta notifica del pignoramento il creditore ha avuto conoscenza dall'ufficiale giudiziario in data 12/06/2024 (doc. n. 1 fascicolo debitore – pag. 5) e la istanza di vendita è stata depositata dal creditore in data 17/06/2025, unitamente alla iscrizione a ruolo della procedura esecutiva immobiliare (doc. n. 2 e 2 bis fascicolo reclamante).
Risulta pertanto rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 567, 2°
comma, c.p.c., che richiama il precedente art. 497 c.p.c. e l'ordinanza impugnata va quindi annullata, essendo decorsi solo 16 giorni dalla notificazione del pignoramento al debitore
(01/06/2024 – 17/06/2024).
E' invece inammissibile il motivo di reclamo del debitore esecutato inerente il mancato rispetto del termine dilatorio di 10 giorni ex art. 501 c.p.c., sia perché non ha rispettato il termine perentorio di venti giorni dalla ordinanza impugnata del 03/02/2025 (comunicatagli il 07/02/2025), posto che i è costituito in data 18/03/2025, sia Controparte_1
perché tale motivo di doglianza va proposto non con reclamo, bensì mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Ad abundantiam e nel merito, il termine dilatorio di 10
giorni è stato rispettato, in quanto la notificazione per il debitore è avvenuta il 01/06/2024
mentre l'istanza di vendita è stata depositata il 17/06/2024.
Le spese e competenze di causa della reclamante Parte_1
ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza del reclamato
[...]
sono liquidate in base al valore della causa (€ 19.958,00 sulla Controparte_1
base del credito per cui si procede – Cass. Civ. sez. I del 17/3/2004 n. 5402) in € 3.397,00,
di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €
1.701,00 per la fase decisionale, oltre spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge ed oltre € 174,00 per rimborso anticipazioni.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Collegio del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) in accoglimento del reclamo di Parte_1
annulla l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 03/02/2025 (comunicata il
07/02/2025) emessa nella procedura esecutiva N.R.G.E. 292/2024 e, per l'effetto, rimette gli atti al Giudice dell'Esecuzione per la prosecuzione dell'attività.
2) Condanna parte opposta al pagamento a favore del Controparte_1
reclamante in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, delle spese e competenze di causa, liquidate nella complessiva somma di € 3.397,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge e oltre € 174,00 per rimborso anticipazioni.
Così deciso in Bergamo, 09 aprile 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente del Collegio
d.ssa Maria Magrì dr. Luca Fuzio
pagina 4 di 4