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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/12/2025, n. 5277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5277 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 03/12/2025 innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa EL AC, chiamato il procedimento iscritto al n. 13493/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9.48 sono presenti l'avv. MANNINO LORENZO per parte ricorrente, il quale dichiara che la prestazione è stata pagata e chiede la cessata materia del contendere con vittoria di spese e compensi.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 16.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa EL AC pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13493 / 2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, nata a [...], il [...], C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Lorenzo Mannino, per mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dal CP_2
dott. Michele Acuri per mandato in atti.
Resistente
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 03/12/2025
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunziando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali, che CP_2
liquida in Euro 1190,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore de procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.9.2025, l'odierno istante chiedeva la condanna dell' al CP_2
pagamento dell'assegno mensile di assistenza i cui requisiti sanitari le erano stati riconosciuti a decorrere dal marzo 2024, con decreto di omologa del 24.04.2025 reso da questo Tribunale
nel procedimento. RG.N.4441/ 2025.
Cont L' costituitosi in giudizio, dichiarava di avere provveduto alla liquidazione della prestazione richiesta.
Entrambi le parti pur chiedendo, concordemente, la cessazione della materia del contendere,
hanno concluso, rispettivamente, per la condanna e la compensazione delle spese processuali.
Ciò premesso, sulla base delle allegazioni e dei documenti versati in atti, risulta che la prestazione,
oggetto della domanda, è già stata liquidata pertanto, va dichiarata la cessata la materia del contendere
Rilevato che il pagamento dell'importo dovuto alla ricorrente è avvenuto soltanto dopo il deposito del ricorso giudiziario come si evince dalla documentazione prodotta in atti, l' in virtù del CP_2
principio della soccombenza virtuale, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali,
che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ne hanno fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, 3.12.2025
Il Giudice Onorario
EL AC