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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 21/12/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2404/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del giudice LA AD SE, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies co. 3, c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2404 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: diritti reali
promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Deanna Poggiagliolmi Parte_1 CodiceFiscale_1
parte ricorrente
nei confronti di
(C. F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Controparte_1 CodiceFiscale_2
Cuccuini
parte resistente
conclusioni:
per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta In via istruttoria
Disporsi ispezione sui luoghi ai sensi degli artt. 258 e sgg. al fine di appurare lo stato dei luoghi ovvero
ammettersi consulenza tecnica volta ad accertare che lo stato dei luoghi del fabbricato posto in Montevarchi
via Aretina, di proprietà del sig. corrisponde alla descrizione di cui alla perizia realizzata Parte_1
nell'esecuzione e che sono presenti due unità abitative;
Nel merito a. accertare la sussistenza dei presupposti
in fatto ed in diritto, come descritti in premessa ed, in particolare, che il compendio acquistato dal ricorrente,
per decreto di trasferimento, trascritto in data 19.11.21 al n.reg.part. 15269, su cui è trascritto diritto di
abitazione in favore della Sig.ra (nota del 4 ottobre 2016 n.9541 reg. part.), Controparte_1
identificato al 2016 come composto da un'unità abitativa al primo piano e da un magazzino al piano terra, è
costituito da due appartamenti oltre pertinenze così identificato: unità immobiliare adibita a civile abitazione
1 R.G. n. 2404/2024
piano terra: foglio 15, particella 178, sub. 7; - unità immobiliare adibita a civile abitazione piano primo: foglio
15, particella 178, sub. 6; - unità immobiliare adibita a box auto: foglio 15, particella 189, sub. 1; - unità
immobiliare – bene comune non censibile (vano scale e locale caldaia): foglio 15, particella 178, sub. 87; -
unità immobiliare – bene comune non censibile (resede): foglio 15, particella 204, sub. 1; b. Per l'effetto
dichiarare la nullità/inesistenza/decadenza/estinzione della costituzione del diritto di abitazione in favore
della sig.ra sull'unità abitativa al piano terra;
c. In ogni caso di accoglimento delle Controparte_1
ipotesi di cui ai punti che precedono Voglia, quindi, ordinare alla Sig.ra il rilascio Controparte_1
immediato dell'appartamento libero da persone e cose in favore del ricorrente;
d. Ordinare alla Conservatoria
dei registri immobiliari di trascrivere/annotare l'estinzione/nullità/decadenza/inesistenza del diritto di
abitazione sull'unità adibita a civile abitazione piano terra: foglio 15, particella 178, sub. 7; di cui alla
trascrizione del 4 ottobre 2016 al n.9541 reg.part sull'immobile acquistato dal Sig. in esito a Parte_1
decreto di trasferimento del 22.10.2021, trascrizione 15269 del 19.11.21; e. Condannare la sig.ra
[...]
a corrispondere, a far data dalla domanda, in favore del ricorrente un'indennità di CP_1
occupazione pari ad euro 800,00 o a quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
f.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”;
per parte resistente: “nel merito affinché il Giudice adito, contrariis reiectis, voglia respingere tutte le
domande proposte da in quanto: in via preliminare inammissibili e nulle tutte le domande così Parte_1
come formulate. nel merito infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze nonché in ogni
caso con condanna del ricorrente al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentir Parte_1
dichiarare l'inesistenza del diritto di abitazione in favore di sull'unità Controparte_1
abitativa al piano terra dell'immobile sito in Montevarchi, via Aretina 125; per l'effetto, ha chiesto ordinarsi a quest'ultima il rilascio immediato dell'appartamento libero da persone e cose.
A sostegno delle domande formulate, ha allegato che: Parte_1
i) in data 5 maggio 2021, nell'ambito di una vendita forzata, egli ha acquistato la piena proprietà di un compendio immobiliare sito in Montevarchi, via Aretina 125 composto da due appartamenti,
alcuni vani accessori e un resede comune, identificato come lotto E nella perizia di stima redatta dall'esperto arch. Persona_1
2 R.G. n. 2404/2024
ii) come esposto nella relazione, l'arch. accedendo all'immobile, aveva verificato che il Per_1
locale al piano terreno, pur essendo originariamente censito come magazzino, in realtà, era una vera e propria unità residenziale autonoma, per cui aveva provveduto all'aggiornamento dei dati catastali;
iii) sempre nella perizia, si dava atto della necessità di procedere, successivamente all'aggiudicazione, ad una sanatoria per cambio di destinazione che avrebbe comportato costi per circa 10.000,00 euro;
iv) in merito ai pesi e ai vincoli sui beni, l'arch. dava atto di un diritto di abitazione in Per_1
favore di coniuge dell'esecutato, costituito in sede di separazione, omologata Controparte_1
dal Tribunale di Arezzo e trascritta in data 4 ottobre 2016 al n.9541 reg.part.
Tanto premesso, il ricorrente ha allegato che, successivamente all'aggiudicazione del bene, egli ha chiesto alla di poter accedere alla proprietà per poter eseguire la sanatoria menzionata CP_1
in perizia, senza ricevere assenso. Lo stesso ricorrente, a mezzo del proprio legale, ha rappresentato alla che, trattandosi di due appartamenti distinti, il diritto di abitazione CP_1
poteva ritenersi validamente costituito solo su uno di essi, chiedendo (invano) il rilascio della seconda unità. Di qui l'instaurazione del presente giudizio.
2. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande avversarie, con Controparte_1
condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., deducendo che:
i) fin dal suo matrimonio con , celebrato in data 2 giugno 1962, ella ha occupato il CP_2
compendio immobiliare per cui è causa, adibito a residenza familiare, e dove si è svolta la lunga vita matrimoniale,
ii) in sede di separazione, omologata in data 28 luglio 2016, ha concesso e costituito CP_2
in favore della stessa il diritto di abitazione sulla casa coniugale;
CP_1
iii) la causa coniugale è sempre stata costituita da un unico fabbricato composto da due piani, ossia il piano terra e il piano primo, solo catastalmente distinti, ma uniti da una scala interna per formare un unico immobile, avente unico accesso, unico impianto elettrico, unico impianto di riscaldamento, unico impianto idrico e quindi unici impianti di servizio così come accertato anche dall'arch. nella descrizione del Lotto E;
Persona_1
iv) il fabbricato come sopra descritto è sempre stato utilizzato dalla famiglia come Persona_2
unica unità abitativa e cioè il piano terra quale zona giorno dove si trova l'ampia cucina rustica con focolare e annesso salone e vani accessori (bagno, lavanderia, studio/ripostiglio), riservando al
3 R.G. n. 2404/2024
piano primo la zona notte. Alcuna modifica alla destinazione dei locali della casa è stata compiuta:
la casa è sempre stata utilizzata nel medesimo stato in cui la stessa veniva usata dalla famiglia per le loro esigenze abitative – familiari fin dall'epoca del loro matrimonio. Persona_3
v) tutto il complesso immobiliare, senza alcuna distinzione, risulta espressamente gravato dal diritto di abitazione e così è stato assegnato con decreto di trasferimento del 21 ottobre 2021
all'odierno ricorrente.
3. La causa è stata istruita su base documentale e, a seguito di rimessione della causa sul ruolo,
mediante prova testimoniale.
4. All'udienza del 17 dicembre 2025, le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co.
c.p.c.
*****
5. Il diritto reale di abitazione, riservato dall'art. 540 co. 2, c.c. al coniuge superstite, ha ad oggetto la casa coniugale, ossia l'immobile che in concreto era adibito a residenza familiare.
Tale diritto spetta anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l'originaria destinazione familiare (Cass. n.
22566/2023).
Poiché, dunque, l'oggetto del diritto reale di abitazione riservato al coniuge superstite coincide con la casa adibita a residenza familiare, esso si identifica con l'immobile in cui i coniugi abitavano insieme stabilmente prima della morte del de cuius, organizzandovi la vita domestica del gruppo familiare.
Ne consegue che tale diritto non può comprendere due (o più) residenze alternative, ovvero due (o più) immobili di cui i coniugi avessero la disponibilità e che usassero in via temporanea,
postulando la nozione di casa adibita a residenza familiare comunque l'individuazione di un solo alloggio costituente, se non l'unico, quanto meno il prevalente centro di aggregazione degli affetti,
degli interessi e delle consuetudini della famiglia (cfr. Cass. n. 7128/2023).
La misura dell'acquisto non è, quindi, definita in relazione ai bisogni dell'abitatore, non applicandosi l'art.1022 c.c. (Cass. n.6231/2000; Cass. n. 2263/1999). L'oggetto del diritto di abitazione del coniuge è definito invariabilmente dalla misura in cui la casa di proprietà del defunto era destinata a residenza familiare.
4 R.G. n. 2404/2024
La Corte di Cassazione ha inoltre chiarito che, “benché l'immobile costituente la dimora abituale del
nucleo familiare comprenda (con i mobili che l'arredano, oggetto di un diritto d'uso) le relative pertinenze, è
da escludere che l'ambito del diritto di abitazione che spetta al coniuge superstite si estenda fino al punto di
includere l'appartamento autonomo, posto nello stesso edificio, ma non utilizzato per le esigenze abitative
della comunità familiare” (Cass. n. 4088/2012).
6. Il ricorrente richiama tale ultimo principio, ma pretende di utilizzarlo non quale misura dell'acquisto, ma misura della legittima utilizzazione del bene da parte di Controparte_1
che si dovrebbe limitare all'appartamento posto al primo piano.
In questo senso il ricorrente attribuisce al principio enunciato dalla giurisprudenza sopra richiamata un significato notevolmente diverso da quello effettivo. Esso va riferito in considerazione della destinazione dell'immobile prima che si aprisse la successione, non essendo applicabile l'art 1022 c.c. Come si è detto, infatti, unico e solo parametro per determinare la misura dell'acquisto in favore del coniuge è dato dalla destinazione al momento della morte del coniuge
(cfr. Cass. n. 12042/2020).
7. Orbene, premesso che, alla data di apertura della successione, non è intervenuta sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dall'istruttoria svolta è emerso che il fabbricato di via
Aretina 125, in Montevarchi era costituito, all'epoca della successione, da un piano terreno e un primo piano uniti da un'unica scala con ingresso unico al piano terra, unico impianto elettrico,
unico impianto di riscaldamento e unico impianto d'acqua e che il nucleo familiare aveva adibito a residenza familiare l'intero fabbricato e non solo il primo piano.
Tutti i testi hanno, in particolare, confermato che la famiglia durante il periodo Persona_2
matrimoniale, consumava i pasti, anche con gli amici o con i parenti, al piano terra e si intratteneva con gli amici e/o con i parenti al piano terra della stessa casa;
gli stessi testi hanno affermato che al primo piano della casa si trovavano le camere delle figlie e quelle dei genitori (oltre che quelle dei nonni) e, infine, che la sig.ra dopo la separazione dal marito e anche oggi utilizza la CP_1
cucina per preparare e consumare i pasti nonché il salone per ricevere parenti ed amici posti al piano terra e che utilizza la camera matrimoniale posta al piano primo per dormire (cfr. verbale
udienza 4 dicembre 2025).
Tutto il complesso immobiliare, senza alcuna distinzione, risulta dunque gravato dal diritto di abitazione in favore di (cfr. doc. 4 – fascicolo resistente) e così è stato, del Controparte_1
5 R.G. n. 2404/2024
resto, assegnato all'odierno ricorrente con decreto di trasferimento del 21 ottobre 2021 Parte_1
(cfr. doc. 2 – fascicolo ricorrente e doc. 6 – fascicolo resistente).
Si legge, infatti, nel suddetto decreto che è stata trasferita in favore di “la piena proprietà Parte_1
per l'intero dei beni identificati come “Lotto E” della perizia di stima redatta dall'esperto Architetto Per_1
el 12.9.2018 , beni di seguito descritti,Immobili oggetto del trasferimento (LOTTO E): Proprietà per
[...]
l'intero gravata da diritto di abitazione su porzione di fabbricato più ampio, composto da due unità
immobiliari residenziali, sito Comune di Montevarchi, frazione di Levanella, via Aretina nc.125 , censito al
foglio 15 del catasto fabbricati cosi aggiornato: particella 178 subalterno 6 (alloggio al piano primo con
annesso cantina al piano seminterrato), particella 178 subalterno 7 (alloggio al piano terreno), particella 178
subalterno 8 (come bene comune non censibile relativo al locale caldaia e al vano d'ingresso a comune tra i
due appartamenti del sub. 6 e 7) particella 189 subalterno 1 (box auto), ed infine la particella 204 subalterno
1 (come bene comune non censibile relativo al resede circostante a comune tra i due appartamenti del sub. 6 e
7 (…) I beni indentificati come E sono gravati dal diritto di abitazione in favore del coniuge CP_3
dell'esecutato nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._3
abitazione costituita in sede di separazione omologata dal Tribunale di Arezzo in data 28 luglio 2016. Il
diritto di abitazione è stato trascritto in data 4 ottobre 2016 al n. 9541 del Registro Particolare sui beni
censiti al foglio 15 del catasto fabbricati del Comune di Montevarchi, particelle graffate 178 subalterno 3 e
particella 204 (alloggio al piano primo con annesso cantina al piano seminterrato), particella 189 subalterno
1 (magazzino al piano terreno), particella 178 subalterno 1 (box auto)” (sottolineatura aggiunta).
8. Consegue a quanto precede il rigetto delle domande formulate da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
9. Deve essere respinta anche la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte resistente.
Nel dettaglio, per quanto riguarda la condanna ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c. essa richiede comunque la prova, gravante sulla parte che richiede il risarcimento, sia dell'an, ovvero della concreta esistenza di un pregiudizio, che del quantum, ossia della sua quantificazione o,
quantomeno, la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa (cfr. Cass. n. 28657/2017). Nulla
risulta nel caso in esame.
Neppure sussistono i presupposti di cui all'art. 96, co. 3, c.p.c., se si considera che “La condanna ex
art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di
carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96,
6 R.G. n. 2404/2024
commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la
sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento
soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di
“abuso del processo”, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente” (cfr. Cass. 3830/2021 e Cass.
24125/2020).
Come emerge dalla lettura della motivazione che precede, le domande formulate da Parte_1
non presentano carattere di abusività o pretestuosità, ma rappresentano solo domande che, a giudizio di questo Tribunale, risultano infondate.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza di (sulla cui valutazione non incide il Parte_1
rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., meramente accessoria: Cass. 18036/2022) e si liquidano in dispositivo in applicazione di valori compresi tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento
(da euro 52.00,00 a euro 260.000,00), tenuto conto della natura e della effettiva complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
a) rigetta le domande formulate da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
b) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da Controparte_1
c) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
che liquida in € 8.000,00, per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Arezzo, il 21 dicembre 2025
Il giudice
LA AD SE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del giudice LA AD SE, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies co. 3, c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2404 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: diritti reali
promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Deanna Poggiagliolmi Parte_1 CodiceFiscale_1
parte ricorrente
nei confronti di
(C. F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Controparte_1 CodiceFiscale_2
Cuccuini
parte resistente
conclusioni:
per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta In via istruttoria
Disporsi ispezione sui luoghi ai sensi degli artt. 258 e sgg. al fine di appurare lo stato dei luoghi ovvero
ammettersi consulenza tecnica volta ad accertare che lo stato dei luoghi del fabbricato posto in Montevarchi
via Aretina, di proprietà del sig. corrisponde alla descrizione di cui alla perizia realizzata Parte_1
nell'esecuzione e che sono presenti due unità abitative;
Nel merito a. accertare la sussistenza dei presupposti
in fatto ed in diritto, come descritti in premessa ed, in particolare, che il compendio acquistato dal ricorrente,
per decreto di trasferimento, trascritto in data 19.11.21 al n.reg.part. 15269, su cui è trascritto diritto di
abitazione in favore della Sig.ra (nota del 4 ottobre 2016 n.9541 reg. part.), Controparte_1
identificato al 2016 come composto da un'unità abitativa al primo piano e da un magazzino al piano terra, è
costituito da due appartamenti oltre pertinenze così identificato: unità immobiliare adibita a civile abitazione
1 R.G. n. 2404/2024
piano terra: foglio 15, particella 178, sub. 7; - unità immobiliare adibita a civile abitazione piano primo: foglio
15, particella 178, sub. 6; - unità immobiliare adibita a box auto: foglio 15, particella 189, sub. 1; - unità
immobiliare – bene comune non censibile (vano scale e locale caldaia): foglio 15, particella 178, sub. 87; -
unità immobiliare – bene comune non censibile (resede): foglio 15, particella 204, sub. 1; b. Per l'effetto
dichiarare la nullità/inesistenza/decadenza/estinzione della costituzione del diritto di abitazione in favore
della sig.ra sull'unità abitativa al piano terra;
c. In ogni caso di accoglimento delle Controparte_1
ipotesi di cui ai punti che precedono Voglia, quindi, ordinare alla Sig.ra il rilascio Controparte_1
immediato dell'appartamento libero da persone e cose in favore del ricorrente;
d. Ordinare alla Conservatoria
dei registri immobiliari di trascrivere/annotare l'estinzione/nullità/decadenza/inesistenza del diritto di
abitazione sull'unità adibita a civile abitazione piano terra: foglio 15, particella 178, sub. 7; di cui alla
trascrizione del 4 ottobre 2016 al n.9541 reg.part sull'immobile acquistato dal Sig. in esito a Parte_1
decreto di trasferimento del 22.10.2021, trascrizione 15269 del 19.11.21; e. Condannare la sig.ra
[...]
a corrispondere, a far data dalla domanda, in favore del ricorrente un'indennità di CP_1
occupazione pari ad euro 800,00 o a quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
f.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”;
per parte resistente: “nel merito affinché il Giudice adito, contrariis reiectis, voglia respingere tutte le
domande proposte da in quanto: in via preliminare inammissibili e nulle tutte le domande così Parte_1
come formulate. nel merito infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze nonché in ogni
caso con condanna del ricorrente al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentir Parte_1
dichiarare l'inesistenza del diritto di abitazione in favore di sull'unità Controparte_1
abitativa al piano terra dell'immobile sito in Montevarchi, via Aretina 125; per l'effetto, ha chiesto ordinarsi a quest'ultima il rilascio immediato dell'appartamento libero da persone e cose.
A sostegno delle domande formulate, ha allegato che: Parte_1
i) in data 5 maggio 2021, nell'ambito di una vendita forzata, egli ha acquistato la piena proprietà di un compendio immobiliare sito in Montevarchi, via Aretina 125 composto da due appartamenti,
alcuni vani accessori e un resede comune, identificato come lotto E nella perizia di stima redatta dall'esperto arch. Persona_1
2 R.G. n. 2404/2024
ii) come esposto nella relazione, l'arch. accedendo all'immobile, aveva verificato che il Per_1
locale al piano terreno, pur essendo originariamente censito come magazzino, in realtà, era una vera e propria unità residenziale autonoma, per cui aveva provveduto all'aggiornamento dei dati catastali;
iii) sempre nella perizia, si dava atto della necessità di procedere, successivamente all'aggiudicazione, ad una sanatoria per cambio di destinazione che avrebbe comportato costi per circa 10.000,00 euro;
iv) in merito ai pesi e ai vincoli sui beni, l'arch. dava atto di un diritto di abitazione in Per_1
favore di coniuge dell'esecutato, costituito in sede di separazione, omologata Controparte_1
dal Tribunale di Arezzo e trascritta in data 4 ottobre 2016 al n.9541 reg.part.
Tanto premesso, il ricorrente ha allegato che, successivamente all'aggiudicazione del bene, egli ha chiesto alla di poter accedere alla proprietà per poter eseguire la sanatoria menzionata CP_1
in perizia, senza ricevere assenso. Lo stesso ricorrente, a mezzo del proprio legale, ha rappresentato alla che, trattandosi di due appartamenti distinti, il diritto di abitazione CP_1
poteva ritenersi validamente costituito solo su uno di essi, chiedendo (invano) il rilascio della seconda unità. Di qui l'instaurazione del presente giudizio.
2. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande avversarie, con Controparte_1
condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., deducendo che:
i) fin dal suo matrimonio con , celebrato in data 2 giugno 1962, ella ha occupato il CP_2
compendio immobiliare per cui è causa, adibito a residenza familiare, e dove si è svolta la lunga vita matrimoniale,
ii) in sede di separazione, omologata in data 28 luglio 2016, ha concesso e costituito CP_2
in favore della stessa il diritto di abitazione sulla casa coniugale;
CP_1
iii) la causa coniugale è sempre stata costituita da un unico fabbricato composto da due piani, ossia il piano terra e il piano primo, solo catastalmente distinti, ma uniti da una scala interna per formare un unico immobile, avente unico accesso, unico impianto elettrico, unico impianto di riscaldamento, unico impianto idrico e quindi unici impianti di servizio così come accertato anche dall'arch. nella descrizione del Lotto E;
Persona_1
iv) il fabbricato come sopra descritto è sempre stato utilizzato dalla famiglia come Persona_2
unica unità abitativa e cioè il piano terra quale zona giorno dove si trova l'ampia cucina rustica con focolare e annesso salone e vani accessori (bagno, lavanderia, studio/ripostiglio), riservando al
3 R.G. n. 2404/2024
piano primo la zona notte. Alcuna modifica alla destinazione dei locali della casa è stata compiuta:
la casa è sempre stata utilizzata nel medesimo stato in cui la stessa veniva usata dalla famiglia per le loro esigenze abitative – familiari fin dall'epoca del loro matrimonio. Persona_3
v) tutto il complesso immobiliare, senza alcuna distinzione, risulta espressamente gravato dal diritto di abitazione e così è stato assegnato con decreto di trasferimento del 21 ottobre 2021
all'odierno ricorrente.
3. La causa è stata istruita su base documentale e, a seguito di rimessione della causa sul ruolo,
mediante prova testimoniale.
4. All'udienza del 17 dicembre 2025, le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co.
c.p.c.
*****
5. Il diritto reale di abitazione, riservato dall'art. 540 co. 2, c.c. al coniuge superstite, ha ad oggetto la casa coniugale, ossia l'immobile che in concreto era adibito a residenza familiare.
Tale diritto spetta anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l'originaria destinazione familiare (Cass. n.
22566/2023).
Poiché, dunque, l'oggetto del diritto reale di abitazione riservato al coniuge superstite coincide con la casa adibita a residenza familiare, esso si identifica con l'immobile in cui i coniugi abitavano insieme stabilmente prima della morte del de cuius, organizzandovi la vita domestica del gruppo familiare.
Ne consegue che tale diritto non può comprendere due (o più) residenze alternative, ovvero due (o più) immobili di cui i coniugi avessero la disponibilità e che usassero in via temporanea,
postulando la nozione di casa adibita a residenza familiare comunque l'individuazione di un solo alloggio costituente, se non l'unico, quanto meno il prevalente centro di aggregazione degli affetti,
degli interessi e delle consuetudini della famiglia (cfr. Cass. n. 7128/2023).
La misura dell'acquisto non è, quindi, definita in relazione ai bisogni dell'abitatore, non applicandosi l'art.1022 c.c. (Cass. n.6231/2000; Cass. n. 2263/1999). L'oggetto del diritto di abitazione del coniuge è definito invariabilmente dalla misura in cui la casa di proprietà del defunto era destinata a residenza familiare.
4 R.G. n. 2404/2024
La Corte di Cassazione ha inoltre chiarito che, “benché l'immobile costituente la dimora abituale del
nucleo familiare comprenda (con i mobili che l'arredano, oggetto di un diritto d'uso) le relative pertinenze, è
da escludere che l'ambito del diritto di abitazione che spetta al coniuge superstite si estenda fino al punto di
includere l'appartamento autonomo, posto nello stesso edificio, ma non utilizzato per le esigenze abitative
della comunità familiare” (Cass. n. 4088/2012).
6. Il ricorrente richiama tale ultimo principio, ma pretende di utilizzarlo non quale misura dell'acquisto, ma misura della legittima utilizzazione del bene da parte di Controparte_1
che si dovrebbe limitare all'appartamento posto al primo piano.
In questo senso il ricorrente attribuisce al principio enunciato dalla giurisprudenza sopra richiamata un significato notevolmente diverso da quello effettivo. Esso va riferito in considerazione della destinazione dell'immobile prima che si aprisse la successione, non essendo applicabile l'art 1022 c.c. Come si è detto, infatti, unico e solo parametro per determinare la misura dell'acquisto in favore del coniuge è dato dalla destinazione al momento della morte del coniuge
(cfr. Cass. n. 12042/2020).
7. Orbene, premesso che, alla data di apertura della successione, non è intervenuta sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dall'istruttoria svolta è emerso che il fabbricato di via
Aretina 125, in Montevarchi era costituito, all'epoca della successione, da un piano terreno e un primo piano uniti da un'unica scala con ingresso unico al piano terra, unico impianto elettrico,
unico impianto di riscaldamento e unico impianto d'acqua e che il nucleo familiare aveva adibito a residenza familiare l'intero fabbricato e non solo il primo piano.
Tutti i testi hanno, in particolare, confermato che la famiglia durante il periodo Persona_2
matrimoniale, consumava i pasti, anche con gli amici o con i parenti, al piano terra e si intratteneva con gli amici e/o con i parenti al piano terra della stessa casa;
gli stessi testi hanno affermato che al primo piano della casa si trovavano le camere delle figlie e quelle dei genitori (oltre che quelle dei nonni) e, infine, che la sig.ra dopo la separazione dal marito e anche oggi utilizza la CP_1
cucina per preparare e consumare i pasti nonché il salone per ricevere parenti ed amici posti al piano terra e che utilizza la camera matrimoniale posta al piano primo per dormire (cfr. verbale
udienza 4 dicembre 2025).
Tutto il complesso immobiliare, senza alcuna distinzione, risulta dunque gravato dal diritto di abitazione in favore di (cfr. doc. 4 – fascicolo resistente) e così è stato, del Controparte_1
5 R.G. n. 2404/2024
resto, assegnato all'odierno ricorrente con decreto di trasferimento del 21 ottobre 2021 Parte_1
(cfr. doc. 2 – fascicolo ricorrente e doc. 6 – fascicolo resistente).
Si legge, infatti, nel suddetto decreto che è stata trasferita in favore di “la piena proprietà Parte_1
per l'intero dei beni identificati come “Lotto E” della perizia di stima redatta dall'esperto Architetto Per_1
el 12.9.2018 , beni di seguito descritti,Immobili oggetto del trasferimento (LOTTO E): Proprietà per
[...]
l'intero gravata da diritto di abitazione su porzione di fabbricato più ampio, composto da due unità
immobiliari residenziali, sito Comune di Montevarchi, frazione di Levanella, via Aretina nc.125 , censito al
foglio 15 del catasto fabbricati cosi aggiornato: particella 178 subalterno 6 (alloggio al piano primo con
annesso cantina al piano seminterrato), particella 178 subalterno 7 (alloggio al piano terreno), particella 178
subalterno 8 (come bene comune non censibile relativo al locale caldaia e al vano d'ingresso a comune tra i
due appartamenti del sub. 6 e 7) particella 189 subalterno 1 (box auto), ed infine la particella 204 subalterno
1 (come bene comune non censibile relativo al resede circostante a comune tra i due appartamenti del sub. 6 e
7 (…) I beni indentificati come E sono gravati dal diritto di abitazione in favore del coniuge CP_3
dell'esecutato nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._3
abitazione costituita in sede di separazione omologata dal Tribunale di Arezzo in data 28 luglio 2016. Il
diritto di abitazione è stato trascritto in data 4 ottobre 2016 al n. 9541 del Registro Particolare sui beni
censiti al foglio 15 del catasto fabbricati del Comune di Montevarchi, particelle graffate 178 subalterno 3 e
particella 204 (alloggio al piano primo con annesso cantina al piano seminterrato), particella 189 subalterno
1 (magazzino al piano terreno), particella 178 subalterno 1 (box auto)” (sottolineatura aggiunta).
8. Consegue a quanto precede il rigetto delle domande formulate da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
9. Deve essere respinta anche la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte resistente.
Nel dettaglio, per quanto riguarda la condanna ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c. essa richiede comunque la prova, gravante sulla parte che richiede il risarcimento, sia dell'an, ovvero della concreta esistenza di un pregiudizio, che del quantum, ossia della sua quantificazione o,
quantomeno, la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa (cfr. Cass. n. 28657/2017). Nulla
risulta nel caso in esame.
Neppure sussistono i presupposti di cui all'art. 96, co. 3, c.p.c., se si considera che “La condanna ex
art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di
carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96,
6 R.G. n. 2404/2024
commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la
sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento
soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di
“abuso del processo”, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente” (cfr. Cass. 3830/2021 e Cass.
24125/2020).
Come emerge dalla lettura della motivazione che precede, le domande formulate da Parte_1
non presentano carattere di abusività o pretestuosità, ma rappresentano solo domande che, a giudizio di questo Tribunale, risultano infondate.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza di (sulla cui valutazione non incide il Parte_1
rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., meramente accessoria: Cass. 18036/2022) e si liquidano in dispositivo in applicazione di valori compresi tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento
(da euro 52.00,00 a euro 260.000,00), tenuto conto della natura e della effettiva complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
a) rigetta le domande formulate da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
b) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da Controparte_1
c) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
che liquida in € 8.000,00, per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Arezzo, il 21 dicembre 2025
Il giudice
LA AD SE
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