Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/02/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 351/2019 RGAC
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito - Presidente
2. dr.ssa Federica Rende - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 351/2019 R.G., posta in decisione all'udienza dell'1.07.2024 vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Reggio Parte_1 CodiceFiscale_1
Calabria, via Bruno Buozzi n.4, presso lo studio dell'avv. Natale Polimeni che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
-appellante-
E
(C.F. e P.I. ), in persona del legale PA P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Dante n.
3, presso lo studio dell'avv. Vittorio Amaddeo che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
-appellata –
NONCHE'
-appellata contumace-
oggetto: contratti e obbligazioni varie – appello avverso la sentenza n. 1483/2018 del
Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data 10.10.2018.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 26.06.2024, il procuratore dell'appellante così precisava le conclusioni: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per le ragioni esposte nell'atto di appello del presente gravame, riformare in parte motiva la sentenza n. 1483/2018 resa dal Tribunale di Reggio Calabria il 10.10.2018, pubblicata in pari data, e per l'effetto, rigettare le domande tutte formulate dalla società in PA quanto infondate in fatto ed in diritto e precisamente per inesistenza di alcun vincolo negoziale intercorso intercorrente (e perciò di alcuna obbligazione) tra il dott. e la Parte_1 CP_1
con condanna della alla rifusione delle spese del doppio grado di
[...] PA giudizio”;
mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 27.06.2024, il procuratore dell'appellata così precisava le conclusioni “la in persona PA del legale rappresentante pro-tempore, ut supra rappresentato e difeso, si riporta integralmente a quanto eccepito, argomentato e dedotto in atti e precisa le già rassegnate conclusioni chiedendo all'Ecc.ma Corte d'Appello di Reggio Calabria adita di volere, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria, n. 1483/2018, pubblicata il 10.10.2018. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Con ordinanza del 24.07.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
6.05.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, in persona del PA legale rappresentante, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria,
per sentirlo condannare al pagamento, in suo favore, della somma di Parte_1
€.45.032,00, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese giudiziali.
Assumeva l'attrice di avere ricevuto incarico, da parte del convenuto – candidato alle elezioni amministrative per la Presidenza della Provincia di Reggio Calabria dell'anno 2011 – per curare i servizi di grafica e stampa di materiale (fac-simili e pieghevoli cartacei) e per la sola stampa di manifesti e talloncini, da utilizzare per la campagna elettorale. Precisava, altresì, che, in ragione di consolidati rapporti di conoscenza, l'incarico conferito non veniva formalizzato per iscritto e che, a seguito di accordi verbali, aveva provveduto ad inoltrare ordini per un corrispettivo pari ad €. 45.032,00, rimasto impagato nonostante i solleciti di pagamento.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il contestando l'avversa domanda con Pt_1 richiesta di integrale rigetto, per non avere mai conferito alcun incarico all'attrice, e, in subordine, chiedendo di essere autorizzato a chiamare in giudizio la Controparte_3
- società alla quale il suo movimento di appartenenza aveva affidato l'incarico di
[...] pianificare e realizzare la campagna elettorale e che, in autonomia, aveva deciso di affidare il lavoro di stampa alla Arti Grafiche Iiriri S.r.l. - al fine di essere manlevato per l'ipotesi di eventuale condanna.
Autorizzata la chiamata in causa, rimaneva contumace la Controparte_3
[...]
Istruito il giudizio con l'interrogatorio formale delle parti e con prova testimoniale, all'udienza del 10 ottobre 2018 le parti precisavano le conclusioni e la causa, previa discussione orale, veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Con la gravata sentenza, il Tribunale di Reggio Calabria così statuiva: “1) condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice, per le causali di cui in motivazione, Parte_1 della complessiva somma di €. 45.032,00; 2) condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte attrice, che liquida come segue: €. 1.620,00 per la fase di studio, €. 1.147,00 per la fase introduttiva, €. 1.720,00 per la fase istruttoria ed €. 2.767,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 7.254,00, oltre I.V.A., c.p.a., rimborso spese forfetarie come per legge ed €.
487,07 per spese documentate;
3) dichiara in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, obbligata a tenere indenne da quanto questi sarà tenuto Parte_1
a corrispondere, in favore di in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, alla stregua delle superiori pronunce;
4) condanna in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio in favore del convenuto, che liquida come segue: €.1.620,00 per la fase di studio, €. 1.147,00 per la fase introduttiva, €. 1.720,00 per la fase istruttoria ed €. 2.767,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 7.254,00, oltre I.V.A., c.p.a., rimborso spese forfetarie come per legge ed €. 460,20 per spese documentate. Distrazione in favore dell'avv. Natale Polimeni”.
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello Parte_1 avverso la suddetta decisione chiedendone la riforma nella parte in cui il Giudice di prime cure, in accoglimento della domanda attrice, lo aveva condannato al pagamento del corrispettivo in favore di con vittoria di spese legali di PA entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva, ritualmente, in persona del legale rappresentante, PA rilevando l'assoluta infondatezza dell'impugnativa proposta, con richiesta di integrale rigetto e condanna di controparte alla rifusione delle spese giudiziali. Rimaneva contumace la Controparte_3
Con ordinanza del 24.07.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
6.05.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della Controparte_3
regolarmente evocata in giudizio e non costituitasi.
[...]
Ancora in via preliminare, deve rilevarsi il passaggio in giudicato della gravata sentenza nella parte in cui è stata accertata sia la prestazione resa da in PA favore di che quantificato il relativo corrispettivo, in mancanza di Parte_1 impugnativa sul punto.
Tanto premesso, l'appello è infondato per le ragioni che seguono.
Con un unico motivo di gravame, l'appellante censura l'impugnata decisione nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto provata l'esistenza di un accordo contrattuale tra le parti – condannandolo, di conseguenza, al pagamento del corrispettivo per la prestazione eseguita - nonostante non fosse stata raggiunta la prova giudiziale del rapporto sinallagmatico intercorso tra esso convenuto e Precisa sul PA punto che, l'incarico di pianificare e realizzare la campagna di pubblicizzazione elettorale, oltre che il compito di curare il processo di composizione, impaginazione e progettazione, fu conferito dal movimento politico alla Parte_3 Controparte_2
e che quest'ultima, in autonomia, decise di affidare il lavoro di stampa alla Arti
[...]
Grafiche Iiriri S.r.l.. Rileva, altresì, che all'esito dell'istruttoria, il Tribunale, in mancanza di prove sufficienti, “avrebbe dovuto disconoscere l'esistenza di un contratto tra il dott. e la non essendovi in atti alcuna evidenza di un consenso esplicito e Pt_1 PA consapevole manifestato dal primo concludendo che il dott. , quale soggetto terzo sulla cui sfera Pt_1 giuridica risultano prodotti gli effetti vantaggiosi del contratto intercorso tra la e la Controparte_2
è estraneo agli effetti obbligatori da quello scaturenti, risultando mero beneficiario PA della prestazione contrattuale, secondo lo schema definito dall'art. 1411 c.c.”.
Sulla scorta di tali motivi insiste per la riforma della sentenza di primo grado nei termini sopra indicati.
La doglianza non può trovare accoglimento.
Deve premettersi che, in linea di principio, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi – come l'interpretazione e la valutazione tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee alla formazione del proprio convincimento ed a sorreggere la motivazione – involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;
sicché, il Giudice può fondare la propria decisione anche sulla deposizione di un solo teste, purché adeguatamente motivata (Cass., n. 11511 del 2014).
Ed invero, spetta in via esclusiva al Giudice del merito, in forza del principio generale di cui all'art. 116 c.p.c., il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del 28/03/2006).
Ne consegue che l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale espletata, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, nonché la determinazione giudiziale assunta di ammettere o meno la prova, così come quella di tenere conto o no della prova assunta involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10484 del 2004 anche in motivazione;
Cass. Sez. L, Sentenza n. 11933 del 07/08/2003; Cass. N. 9662 del 2001;
N. 13910 del 2001; Sez. L, Sentenza n. 10739 del 02/12/1996).
Conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il Giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali ne' a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10484 del 2004 anche in motivazione
Cass. 6 settembre 1995, n. 9384).
Con riferimento, poi, al rapporto di prestazione d'opera, la cui esecuzione sia dedotta come titolo del diritto al compenso – come nella vicenda in esame – esso postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico, da parte del cliente, in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi dell'attività in questione.
E, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia contestato dal convenuto sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, spettando al giudice di merito valutare – con i criteri in epigrafe indicati - se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità (Cfr. Cass. civ. n. 3016 del 10/02/2006 e n. 1244 del 4/02/2000, tra le altre).
Fatte queste doverose premesse, ritiene questa Corte che, nella specie, il Tribunale, con ragionamento del tutto logico e lineare, abbia ritenuto provato il conferimento del contestato incarico dalla correlazione delle risultanze documentali e testimoniali acquisite al processo, valorizzando, in modo significativo, tra gli altri elementi acquisiti, le dichiarazioni rese dal teste il quale dichiarava, testualmente “sono a Testimone_1 conoscenza dei fatti di causa in quanto, sino al 2011, sono stato socio della Controparte_4 facevo parte di un team come socio della che si occupava della campagna di Controparte_2 comunicazione, team creato dal dott in occasione della campagna elettorale. In questa veste di Pt_1 partecipante a questo gruppo di lavoro, mi sono recato, unitamente all'altro socio della CP_2
presso lo stabilimento dell e ci siamo incontrati col sig al quale
[...] CP_1 Persona_1 ho riferito quanto mi era stato detto dal dott e cioè che quest'ultimo avrebbe voluto che l Pt_1 [...] si occupasse della stampa del materiale tipografico del candidato, cioè dello stesso dott. PA
. Preciso che la nostra società era stata aggiudicataria di un incarico di produzione di materiale Pt_1 elettorale, conferito da parte del per la campagna elettorale Parte_4 per le Elezioni provinciali 2011. Preciso che al di là dell'incarico conferito alla , di cui sopra CP_2 ho detto, il dott. costituì un gruppo di lavoro, di cui capofila era la per trattare la Pt_1 CP_2 campagna di comunicazione del candidato… Il sig. ha telefonato in mia presenza ed in Persona_1 presenza del mio socio al dott il giorno stesso in cui mi sono recato presso l ”. Pt_1 CP_1
Dalle richiamate dichiarazioni, ritenute attendibili dal Giudice di prime cure “non essendo emersi elementi per ritenere che il teste fosse interessato ad accreditare una versione dei fatti non veritiera” emergeva, chiaramente che l'incarico di provvedere alla stampa del materiale elettorale era stato affidato alla Arti Grafiche Iiriti dietro richiesta specifica del e non della come sostenuto dal conveuto. Pt_1 Controparte_2
Peraltro, anche il teste riferiva in proposito “… mi incontrai con il Sig. Persona_1 Pt_1 personalmente, il quale mi disse che intendeva dare alla l'incarico di fare Parte_5 tutto il lavoro di stampa inerente alla sua campagna elettorale… per quanto riguarda la grafica la CP_ società se n'è occupata parzialmente, in quanto il dott. per la grafica ha dato incarico ad Pt_1 altra società, l Preciso che, per i fac-simili ed i pieghevoli cartacei, della grafica si Controparte_5
è occupata l ”. CP_1
A ciò si aggiunga che, come giustamente osservato dal Tribunale, “l'affidamento dell'incarico ricevuto dal convenuto può ritenersi rafforzato dal comportamento tenuto dallo stesso candidato durante l'esecuzione del rapporto contrattuale, per avere lo stesso dott. e la sua Pt_1 segreteria elettorale inviato personale, presso la sede dell per la verifica del PA lavoro di stampa in corso (il teste dichiarava di essersi occupato - in occasione Testimone_2 della candidatura del dott alla Presidenza della Provincia di Reggio Calabria - dell'esame e della Pt_1 valutazione delle stampe elettorali, presso la sede della ove si recava due o PA tre volte: in un'occasione, su invito del dott , nelle altre, su invito della sig.r , che Pt_1 CP_6 collaborava all'interno della segreteria elettorale”. Tali elementi, complessivamente considerati e valutati, hanno correttamente indotto il
Giudice di prime cure a ritenere provato il conferimento dell'incarico, da parte dell'odierno appellante alla considerato che lo scambio dei PA consensi tra le parti si può realizzare anche per fatti concludenti e che, all'esito dell'istruttoria, non è emersa alcuna prova diretta ad avvalorare la tesi del convenuto secondo la quale il rapporto contrattuale sarebbe, invece, intercorso esclusivamente tra la e la pur se gli effetti vantaggiosi si sarebbero Controparte_2 PA prodotti in suo favore nella veste di mero beneficiario.
Ne consegue il rigetto del gravame con conferma integrale della sentenza impugnata.
Nulla per spese tra l'appellante e la stante la Controparte_2 contumacia di quest'ultima, mentre, per il resto, le spese legali del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M.
147/2022, in conformità alla sentenza n. 33482/2022 della Cassazione Civile, Sezioni
Unite, nel seguente modo:
Competenza: Corte d'Appello
Valore della causa: da €. 26.001 a €. 52.000
Fase studio controversia €. 1.029,00
Fase introduttiva €. 709,00
Fase istruttoria €. 1.523,00
Fase decisoria €. 1.735,00
Totale compenso tabellare €. 4.996,00
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori mimini delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato
D.M. di cui: all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”), nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua.
Si dà atto, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. 1483/2018 del Tribunale di Reggio Parte_1
Calabria, pubblicata in data 10.10.2018, così decide:
-preliminarmente, dichiara la contumacia di Controparte_2
-nel merito, rigetta l'appello confermando la sentenza di primo grado;
-nulla per spese tra l'appellante e la Controparte_2
-condanna alla rifusione delle spese del presente grado, in favore di Parte_1
in persona del legale rappresentante, quantificate in €. PA
4.996,00 per compenso, oltre forfetarie, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
- dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 31.01.2025.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)