Articolo 4 della Legge 28 luglio 1961, n. 839
Articolo 3Articolo 5
Versione
15 settembre 1961
Art. 4.
L' indennita' di alloggio nella misura prevista dal l' articolo 1 della legge 5 gennaio 1950, n. 44 , non puo' essere conservata oltre il termine di anni 3 dalla data dell'effettuato trasferimento del personale ivi previsto.
Entrata in vigore il 15 settembre 1961