Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 3 della Legge 2 marzo 1987, n. 106
Articolo 2
- Legge 2 marzo 1987, n. 106
Articolo 3 della Legge 2 marzo 1987, n. 106
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26 marzo 1987
26 marzo 1987