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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 21/12/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO Sezione Civile
Il Tribunale di Viterbo così composto:
Dott. Eugenio Maria Turco Presidente Dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dott.ssa Micaela Piredda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel ricorso iscritto al n.579/2025 del R.G.A.C. vertente
tra
, (c.f. , nata a [...], in Parte_1 C.F._1 data 17.1.1984, elettivamente domiciliata in Viterbo, Via della Sapienza n. 19, presso lo studio dell'avv. Marta Brenciaglia, la quale la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso ricorrente e
, (c.f. ), nato a [...], in Controparte_1 CodiceFiscale_2 data 16.10.1983, elettivamente domiciliato in Viterbo, Via Giovanni Acerbi n. 21, presso lo studio dell'avv. Chiara Calandrini, la quale lo rappresenta e difende, per delega allegata alla memoria di costituzione resistente P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18 marzo 2025, la sig.ra , Parte_1 premessa la rottura della relazione sentimentale con il sig.
[...]
e la nascita della GL (Orvieto, 03.01.2016) CP_1 Persona_1 ha chiesto prevedersi: l'affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso di sé, con diritto di visita paterno secondo le modalità di cui al ricorso ed obbligo, in capo al resistente, di contribuire al mantenimento della GL con la somma mensile di € 430,00, oltre al Per_1 pagamento del 50% delle spese straordinarie, da determinarsi secondo il protocollo adottato in materia dal Tribunale di Viterbo, nonché disporsi, in proprio favore, il percepimento, per l'intero e in via esclusiva, dell'assegno unico, dando, infine, atto che del reciproco consenso delle parti all'espatrio della minore.
A sostegno ha dedotto: la relazione more uxorio instaurata con il resistente a decorrere dal 2013 connotata da convivenza nel comune di Capodimonte (Vt); la nascita della GL avvenuta in data 3.1.2016; la crisi del Per_1 rapporto sentimentale e la conseguente cessazione della convivenza;
la propria residenza, all'attualità, nel comune di Capodimonte, via San Carlo n.32; la residenza del sig. nel Comune di Viterbo, via Alessandro CP_1
Quadrani, dove egli convive con la nuova compagna;
l'accordo raggiunto tra le parti, all'indomani della cessazione della convivenza, in ordine alla possibilità per il resistente di prendere la GL il martedì dall'uscita di scuola e tenerla con sé tutto il giorno, con pernotto, per poi riaccompagnarla all'istituto scolastico il giorno dopo oltre che a fine settimana alternati dal venerdì, dall'uscita di scuola, alla domenica fino alle ore 19:00, pernotti inclusi;
l'ulteriore accordo raggiunto per le festività natalizie e pasquali secondo cui la minore trascorre, ad anni alterni, con la madre il giorno della Vigilia, il giorno di Natale fino alle ore 16:00, il Capodanno e tre giorni continuativi in occasione della settimana Santa, e con il padre il pomeriggio di Natale e tutto il 26 dicembre, l'Epifania e i residui giorni delle festività pasquali;
l'importo mensile di € 430,00 fornito dal resistente a titolo di contribuito al mantenimento della minore oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
l'assenso del sig. a che la stessa percepisca CP_1 per intero l'assegno unico, quantificabile in circa € 180,00 mensili;
il proprio lavoro di cameriera, a turni, per dieci ore settimanali con contratto a tempo determinato fino al 31.5.2025, per una retribuzione mensile di € 300,00; il percepimento di una pensione di invalidità per l'importo di € 300 mensili;
la proprietà di una vettura Citroen t.g FB744HB; il fallimento delle trattative avviate con il resistente e il suo procuratore per concordare un ricorso congiunto al fine di regolamentare formalmente l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla GL minore . Per_1
Costituitosi, il sig. , ha aderito all'affidamento condiviso di , CP_1 Per_1 con collocamento prevalente presso la madre, alle modalità del proprio diritto di visita per come determinate nel ricorso introduttivo della ricorrente, eccependo, sul punto, solamente la necessità di alternare i viaggi di accompagnamento della minore, e ritorno, tra entrambe le parti.
Ha, inoltre, manifestato il consenso in ordine al fatto che la ricorrente percepisca l'assegno unico per intero nonché al rilascio e/o al rinnovo dei documenti della minore validi per l'espatrio.
Si è opposto, invece, alla domanda di controparte di prevedere un obbligo di contribuire al mantenimento di con la somma di € 430,00 mensili, Per_1 proponendo il minor importo di € 300,00 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da determinarsi secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Viterbo.
A fondamento, ha dedotto: la buona collaborazione tra le parti in ordine alla gestione della GL , eccezion fatta per gli spostamenti Capodimonte- Per_1
Viterbo gravanti esclusivamente sul medesimo;
l'intento di giungere ad un ricorso congiunto, naufragato all'incontro del 2.10.2024, avvenuto tra le parti con i rispettivi difensori, per via della scarsa disponibilità della ricorrente a farsi carico di tali spostamenti o, almeno, a concedere una riduzione del contributo al mantenimento fino all'importo di € 350,00 mensili;
la prevista nascita di una seconda GL per il dicembre 2025, quale circostanza che preclusiva della possibilità di continuare a corrispondere per il futuro la somma di € 430,00 mensili per il contributo al mantenimento di
. Per_1
All'udienza disposta per la comparizione personale delle parti, tentata inutilmente la conciliazione delle stesse, la causa è stata riservata al fine di disporre un breve rinvio per l'integrazione della documentazione, la predisposizione di una proposta conciliativa e la relativa valutazione.
Con ordinanza riservata, depositata in data 11.11.2025, rilevata la parziale sovrapponibilità delle conclusioni rassegnate dalle parti, è stata formulata la seguente proposta conciliativa: “AFFIDAMENTO: affidamento condiviso della GL minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_1 madre e con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, fatta eccezione per gli atti di ordinaria amministrazione, relativamente ai quali la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata anche disgiuntamente. FREQUENTAZIONE: salvo diverso accordo, da concordare preventivamente, il padre frequenterà la GL: - un pomeriggio a settimana (il martedì) allorquando la madre preleverà all'uscita di scuola e la accompagnerà a Viterbo dal Per_1 padre ove la bambina permarrà fino al mattino successivo, allorquando il padre la riaccompagnerà a scuola a Capodimonte. - il fine settimana a week end alternati dal venerdì pomeriggio, allorquando il padre preleverà Per_1 all'uscita di scuola per portarla con sè a Viterbo ove la bambina permarrà fino alla domenica alle ore 19.00, allorquando la madre si recherà a Viterbo per prelevare la bambina e riportarla con sé a Capodimonte. I viaggi A/R Capodimonte/Viterbo potranno essere concordati in maniera diversa a seconda delle esigenze personali di ciascuno dei genitori, purché con il consenso dell'altro e purché permanga una equa ripartizione degli stessi tra i genitori. PERIODI DI VACANZA E FESTIVITA': durante le festività natalizie, la minore trascorrerà con la madre il giorno della Vigilia di Natale fino al giorno di Natale alle ore 16.00 e con il padre il pomeriggio di Natale fino alla sera del 26 dicembre. La minore trascorrerà le festività di Capodanno e dell'Epifania con ciascuno dei genitori, ad anni alterni e salvo diversi accordi. Durante le festività pasquali, la minore trascorrerà tre giorni con il padre e tre giorni con la madre, alterando ogni anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo salvo diverso accordo. Durante le vacanze estive, la minore trascorrerà con i rispettivi genitori quindici giorni, anche non consecutivi, nel mese di luglio ovvero nel mese di agosto (da comunicarsi entro la data del 30 maggio) mentre per i restanti giorni del mese si osserverà la consueta turnazione. Le festività infrasettimanali e i ponti saranno alternati, salvo diverso accordo tra le parti. Il giorno del compleanno di verrà festeggiato alternando il pranzo e la Per_1 cena con ciascuno dei genitori, salvo diverso accordo. MANTENIMENTO: il Sig.
verserà un contributo mensile al mantenimento di di importo CP_1 Per_1 pari a euro 380,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (indice FOI), così come disposto dall'art. 337 ter, 4°comma c.c., da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese. L'assegno unico (attualmente di circa € 180,00 mensili) sarà in ogni caso interamente percepito dalla Sig.ra e utilizzato per Pt_1 le esigenze della minore;
le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno (comprese quelle mediche e odontoiatriche non coperte dal S.S.N., ricreative e sportive necessarie) come previste dal protocollo del Tribunale di Viterbo. CONSENSO ALL'ESPATRIO: le parti si presteranno reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti e documenti validi per l'espatrio, sia quelli personali che quelli della GL minore. SPESE DI LITE: integralmente compensate tra le parti”.
Alla successiva udienza, le parti, personalmente presenti, hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa, aggiungendo l'ulteriore condizione per cui, a fronte dell'eventuale impossibilità della ricorrente di tenere con sé la minore, per ragioni lavorative e non solo, sarà il resistente, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, a occuparsi della bambina ovvero, in subordine, le mamma farà ricorso a una babysitter (il cui costo, effettivamente documentato, sarà ricompreso tra le spese straordinarie e ripartito tra le parti nella misura del 50% ciascuna).
Previa discussione ai sensi dell'art.437 bis u.c. c.p.c., la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che l'oggetto del giudizio attiene alle modalità volte alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale per come determinate nella proposta conciliativa del Giudice delegato, a cui le parti hanno manifestato la volontà di aderire.
In ordine all'affidamento condiviso di , il Collegio osserva che non vi è Per_1 ragione per non accogliere tale soluzione dal momento che per effetto dell'art. 337 quater c.c., introdotto dall'art 55 D.lgs. 28.12.2013 n. 54 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), l'affidamento condiviso costituisce il primo modello che il Giudice deve prendere in considerazione, potendosene discostare solo laddove lo stesso risulti pregiudizievole per i minori, evenienza, nel caso di specie, del tutto inesistente attesa la buona collaborazione dimostrata dalle parti nella gestione della GL.
Analoga considerazione può svolgersi in ordine al collocamento prevalente di presso l'abitazione materna nonché al diritto di visita paterno, per come Per_1 articolato secondo le modalità di cui alla proposta conciliativa.
La soluzione individuata, difatti, recepisce per lo più la gestione già in essere della minore, frutto di un accordo tra le parti concluso all'indomani della crisi della convivenza more uxorio.
Tale soluzione garantisce alla minore, di appena dieci anni, la necessaria stabilità nella sua vita quotidiana.
Tale modalità, rispetto alla quale il consenso dei sig. e Parte_1
è stato ribadito con l'adesione alla proposta formulata Controparte_1 dal Giudice, appare adeguata in quanto se, da un lato, tutela efficacemente il diritto alla bigenitorialità della minore, dall'altro non implica continui spostamenti di tra l'abitazione materna e quella paterna, elemento da Per_1 considerarsi pregiudizievole per il sereno sviluppo psico-fisico della stessa.
Quanto ai profili economici, giova premettere che ricorre, in forza dell'art.30 Cost. per come attuato dall'art. 315 bis c.c., un dovere inderogabile dei genitori di provvedere ai bisogni economici e morali della prole, il quale non si estingue neppure con il conseguimento della maggiore età del figlio laddove difetti, comunque, una situazione di indipendenza economica dello stesso per motivi a lui non imputabili (ex multis Cass. n. 24731/2024, Cass. n. 8240/2024).
Sotto il profilo quantitativo, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che la misura di tale contributo si caratterizzi per la sua bidimensionalità, in quanto “da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
dall'altro, vi é il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (Cass.2536/2024).
Osserva il Collegio che gli insegnamenti della Corte di legittimità, appena richiamati, meritano di trovare applicazione anche laddove l'autorità giudiziaria formuli, sul punto, una proposta conciliativa a cui le parti dimostrino di aderire. Nella concreta fattispecie, le condizioni economiche previste nella proposta (“MANTENIMENTO: il Sig. verserà un contributo mensile al CP_1 mantenimento di di importo pari a euro 380,00, da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT (indice FOI), così come disposto dall'art. 337 ter, 4°comma c.c., da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese. L'assegno unico (attualmente di circa € 180,00 mensili) sarà in ogni caso interamente percepito dalla Sig.ra e utilizzato per le esigenze della Pt_1 minore;
le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno (comprese quelle mediche e odontoiatriche non coperte dal S.S.N., ricreative e sportive necessarie) come previste dal protocollo del Tribunale di Viterbo”) risultano perfettamente rispondenti all'interesse e alle attuali esigenze di vita di e possono, altresì, ritenersi congrue Per_1 rispetto alle condizioni patrimoniali e reddituali del sig. . CP_1
Difatti, anche tale soluzione, in effetti, recepisce per lo più la gestione già in essere della minore, posto che è risultato pacifico tra le parti come, fino all'attualità, il resistente abbia contribuito al mantenimento di Per_1 versando la maggior somma mensile di € 430,00, pagando il 50% delle spese straordinarie occorrenti alla minore nonché consentendo alla ricorrente di percepire per intero l'assegno unico previsto dalla legge.
Deve, infine, darsi conto dell'ulteriore accordo raggiunto dalle parti in ordine al pagamento della baby-sitter, laddove tale competenza si dovesse rendere necessaria nella gestione di . Per_1
Sebbene, il Protocollo adottato presso il Tribunale di Viterbo in materia, tanto nella premessa quanto all'art. 4, qualifichi tale esborso alla stregua di spese ordinarie, da ricomprendersi quindi nell'assegno di mantenimento, occorre rammentare la natura residuale di tale disciplina che ben può conoscere delle deroghe laddove operi il principio del consenso tra le parti.
Quanto alle spese di lite, i rapporti tra le parti e l'adesione delle medesime alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, giustificano l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
• la GL minore viene affidata congiuntamente a Persona_1 entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e, salvi diversi accordi, con il diritto del padre di vederla:
o un pomeriggio a settimana (il martedì) allorquando la madre preleverà all'uscita di scuola e la accompagnerà a Viterbo Per_1 dal padre ove la bambina permarrà fino al mattino successivo, allorquando il padre la riaccompagnerà a scuola a Capodimonte.
- il fine settimana a week end alternati dal venerdì pomeriggio, allorquando il padre preleverà all'uscita di scuola per Per_1 portarla con sè a Viterbo ove la bambina permarrà fino alla domenica alle ore 19.00, allorquando la madre si recherà a Viterbo per prelevare la bambina e riportarla con sé a Capodimonte. I viaggi A/R Capodimonte/Viterbo potranno essere concordati in maniera diversa a seconda delle esigenze personali di ciascuno dei genitori, purché con il consenso dell'altro e purché permanga una equa ripartizione degli stessi tra i genitori;
o durante le vacanze di Natale la minore trascorrerà con la madre il giorno della Vigilia di Natale fino al giorno di Natale alle ore 16.00 e con il padre il pomeriggio di Natale fino alla sera del 26 dicembre. La minore trascorrerà le festività di Capodanno e dell'Epifania con ciascuno dei genitori, ad anni alterni e salvo diversi accordi;
o durante le vacanze di Pasqua la minore trascorrerà tre giorni con il padre e tre giorni con la madre, alterando ogni anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo salvo diverso accordo;
o in occasione delle vacanze estive, laddove la minore trascorrerà con i rispettivi genitori quindici giorni, anche non consecutivi, nel mese di luglio ovvero nel mese di agosto (da comunicarsi entro la data del 30 maggio) mentre per i restanti giorni del mese si osserverà la consueta turnazione;
o le festività infrasettimanali e i ponti saranno alternati, salvo diverso accordo tra le parti;
o il giorno del compleanno di verrà festeggiato alternando il Per_1 pranzo e la cena con ciascuno dei genitori, salvo diverso accordo;
• Pone in capo al sig. l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1 sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Parte_1 mensile di € 380,00, importo da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento per la GL
[...]
; Per_1
• Ciascun coniuge provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie occorrenti alla GL, da determinarsi come da Protocollo del Tribunale di Viterbo;
• Dispone che, a fronte dell'eventuale impossibilità della ricorrente di tenere con sé la minore, per ragioni lavorative e non solo, supplirà il resistente, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, o, in subordine, una babysitter la cui retribuzione deve essere ricompresa tra le spese straordinarie, il cui pagamento è posto, per il 50%, in capo a ciascuna delle parti, purché tale costo sia effettivamente documentato. • La sig.ra , quale genitore collocatario della GL potrà Pt_1 avanzare in via esclusiva domanda per il riconoscimento dell'assegno unico per Gaia sotto qualunque altra natura dovesse essere erogato, secondo le disposizioni normative in vigore;
• Dà atto dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti o altri documenti validi per l'espatrio di;
Per_1
• spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio svoltasi in data 18.12.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Micaela Piredda dott. Eugenio Maria Turco
Il Tribunale di Viterbo così composto:
Dott. Eugenio Maria Turco Presidente Dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dott.ssa Micaela Piredda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel ricorso iscritto al n.579/2025 del R.G.A.C. vertente
tra
, (c.f. , nata a [...], in Parte_1 C.F._1 data 17.1.1984, elettivamente domiciliata in Viterbo, Via della Sapienza n. 19, presso lo studio dell'avv. Marta Brenciaglia, la quale la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso ricorrente e
, (c.f. ), nato a [...], in Controparte_1 CodiceFiscale_2 data 16.10.1983, elettivamente domiciliato in Viterbo, Via Giovanni Acerbi n. 21, presso lo studio dell'avv. Chiara Calandrini, la quale lo rappresenta e difende, per delega allegata alla memoria di costituzione resistente P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18 marzo 2025, la sig.ra , Parte_1 premessa la rottura della relazione sentimentale con il sig.
[...]
e la nascita della GL (Orvieto, 03.01.2016) CP_1 Persona_1 ha chiesto prevedersi: l'affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso di sé, con diritto di visita paterno secondo le modalità di cui al ricorso ed obbligo, in capo al resistente, di contribuire al mantenimento della GL con la somma mensile di € 430,00, oltre al Per_1 pagamento del 50% delle spese straordinarie, da determinarsi secondo il protocollo adottato in materia dal Tribunale di Viterbo, nonché disporsi, in proprio favore, il percepimento, per l'intero e in via esclusiva, dell'assegno unico, dando, infine, atto che del reciproco consenso delle parti all'espatrio della minore.
A sostegno ha dedotto: la relazione more uxorio instaurata con il resistente a decorrere dal 2013 connotata da convivenza nel comune di Capodimonte (Vt); la nascita della GL avvenuta in data 3.1.2016; la crisi del Per_1 rapporto sentimentale e la conseguente cessazione della convivenza;
la propria residenza, all'attualità, nel comune di Capodimonte, via San Carlo n.32; la residenza del sig. nel Comune di Viterbo, via Alessandro CP_1
Quadrani, dove egli convive con la nuova compagna;
l'accordo raggiunto tra le parti, all'indomani della cessazione della convivenza, in ordine alla possibilità per il resistente di prendere la GL il martedì dall'uscita di scuola e tenerla con sé tutto il giorno, con pernotto, per poi riaccompagnarla all'istituto scolastico il giorno dopo oltre che a fine settimana alternati dal venerdì, dall'uscita di scuola, alla domenica fino alle ore 19:00, pernotti inclusi;
l'ulteriore accordo raggiunto per le festività natalizie e pasquali secondo cui la minore trascorre, ad anni alterni, con la madre il giorno della Vigilia, il giorno di Natale fino alle ore 16:00, il Capodanno e tre giorni continuativi in occasione della settimana Santa, e con il padre il pomeriggio di Natale e tutto il 26 dicembre, l'Epifania e i residui giorni delle festività pasquali;
l'importo mensile di € 430,00 fornito dal resistente a titolo di contribuito al mantenimento della minore oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
l'assenso del sig. a che la stessa percepisca CP_1 per intero l'assegno unico, quantificabile in circa € 180,00 mensili;
il proprio lavoro di cameriera, a turni, per dieci ore settimanali con contratto a tempo determinato fino al 31.5.2025, per una retribuzione mensile di € 300,00; il percepimento di una pensione di invalidità per l'importo di € 300 mensili;
la proprietà di una vettura Citroen t.g FB744HB; il fallimento delle trattative avviate con il resistente e il suo procuratore per concordare un ricorso congiunto al fine di regolamentare formalmente l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla GL minore . Per_1
Costituitosi, il sig. , ha aderito all'affidamento condiviso di , CP_1 Per_1 con collocamento prevalente presso la madre, alle modalità del proprio diritto di visita per come determinate nel ricorso introduttivo della ricorrente, eccependo, sul punto, solamente la necessità di alternare i viaggi di accompagnamento della minore, e ritorno, tra entrambe le parti.
Ha, inoltre, manifestato il consenso in ordine al fatto che la ricorrente percepisca l'assegno unico per intero nonché al rilascio e/o al rinnovo dei documenti della minore validi per l'espatrio.
Si è opposto, invece, alla domanda di controparte di prevedere un obbligo di contribuire al mantenimento di con la somma di € 430,00 mensili, Per_1 proponendo il minor importo di € 300,00 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da determinarsi secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Viterbo.
A fondamento, ha dedotto: la buona collaborazione tra le parti in ordine alla gestione della GL , eccezion fatta per gli spostamenti Capodimonte- Per_1
Viterbo gravanti esclusivamente sul medesimo;
l'intento di giungere ad un ricorso congiunto, naufragato all'incontro del 2.10.2024, avvenuto tra le parti con i rispettivi difensori, per via della scarsa disponibilità della ricorrente a farsi carico di tali spostamenti o, almeno, a concedere una riduzione del contributo al mantenimento fino all'importo di € 350,00 mensili;
la prevista nascita di una seconda GL per il dicembre 2025, quale circostanza che preclusiva della possibilità di continuare a corrispondere per il futuro la somma di € 430,00 mensili per il contributo al mantenimento di
. Per_1
All'udienza disposta per la comparizione personale delle parti, tentata inutilmente la conciliazione delle stesse, la causa è stata riservata al fine di disporre un breve rinvio per l'integrazione della documentazione, la predisposizione di una proposta conciliativa e la relativa valutazione.
Con ordinanza riservata, depositata in data 11.11.2025, rilevata la parziale sovrapponibilità delle conclusioni rassegnate dalle parti, è stata formulata la seguente proposta conciliativa: “AFFIDAMENTO: affidamento condiviso della GL minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_1 madre e con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, fatta eccezione per gli atti di ordinaria amministrazione, relativamente ai quali la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata anche disgiuntamente. FREQUENTAZIONE: salvo diverso accordo, da concordare preventivamente, il padre frequenterà la GL: - un pomeriggio a settimana (il martedì) allorquando la madre preleverà all'uscita di scuola e la accompagnerà a Viterbo dal Per_1 padre ove la bambina permarrà fino al mattino successivo, allorquando il padre la riaccompagnerà a scuola a Capodimonte. - il fine settimana a week end alternati dal venerdì pomeriggio, allorquando il padre preleverà Per_1 all'uscita di scuola per portarla con sè a Viterbo ove la bambina permarrà fino alla domenica alle ore 19.00, allorquando la madre si recherà a Viterbo per prelevare la bambina e riportarla con sé a Capodimonte. I viaggi A/R Capodimonte/Viterbo potranno essere concordati in maniera diversa a seconda delle esigenze personali di ciascuno dei genitori, purché con il consenso dell'altro e purché permanga una equa ripartizione degli stessi tra i genitori. PERIODI DI VACANZA E FESTIVITA': durante le festività natalizie, la minore trascorrerà con la madre il giorno della Vigilia di Natale fino al giorno di Natale alle ore 16.00 e con il padre il pomeriggio di Natale fino alla sera del 26 dicembre. La minore trascorrerà le festività di Capodanno e dell'Epifania con ciascuno dei genitori, ad anni alterni e salvo diversi accordi. Durante le festività pasquali, la minore trascorrerà tre giorni con il padre e tre giorni con la madre, alterando ogni anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo salvo diverso accordo. Durante le vacanze estive, la minore trascorrerà con i rispettivi genitori quindici giorni, anche non consecutivi, nel mese di luglio ovvero nel mese di agosto (da comunicarsi entro la data del 30 maggio) mentre per i restanti giorni del mese si osserverà la consueta turnazione. Le festività infrasettimanali e i ponti saranno alternati, salvo diverso accordo tra le parti. Il giorno del compleanno di verrà festeggiato alternando il pranzo e la Per_1 cena con ciascuno dei genitori, salvo diverso accordo. MANTENIMENTO: il Sig.
verserà un contributo mensile al mantenimento di di importo CP_1 Per_1 pari a euro 380,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (indice FOI), così come disposto dall'art. 337 ter, 4°comma c.c., da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese. L'assegno unico (attualmente di circa € 180,00 mensili) sarà in ogni caso interamente percepito dalla Sig.ra e utilizzato per Pt_1 le esigenze della minore;
le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno (comprese quelle mediche e odontoiatriche non coperte dal S.S.N., ricreative e sportive necessarie) come previste dal protocollo del Tribunale di Viterbo. CONSENSO ALL'ESPATRIO: le parti si presteranno reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti e documenti validi per l'espatrio, sia quelli personali che quelli della GL minore. SPESE DI LITE: integralmente compensate tra le parti”.
Alla successiva udienza, le parti, personalmente presenti, hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa, aggiungendo l'ulteriore condizione per cui, a fronte dell'eventuale impossibilità della ricorrente di tenere con sé la minore, per ragioni lavorative e non solo, sarà il resistente, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, a occuparsi della bambina ovvero, in subordine, le mamma farà ricorso a una babysitter (il cui costo, effettivamente documentato, sarà ricompreso tra le spese straordinarie e ripartito tra le parti nella misura del 50% ciascuna).
Previa discussione ai sensi dell'art.437 bis u.c. c.p.c., la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che l'oggetto del giudizio attiene alle modalità volte alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale per come determinate nella proposta conciliativa del Giudice delegato, a cui le parti hanno manifestato la volontà di aderire.
In ordine all'affidamento condiviso di , il Collegio osserva che non vi è Per_1 ragione per non accogliere tale soluzione dal momento che per effetto dell'art. 337 quater c.c., introdotto dall'art 55 D.lgs. 28.12.2013 n. 54 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), l'affidamento condiviso costituisce il primo modello che il Giudice deve prendere in considerazione, potendosene discostare solo laddove lo stesso risulti pregiudizievole per i minori, evenienza, nel caso di specie, del tutto inesistente attesa la buona collaborazione dimostrata dalle parti nella gestione della GL.
Analoga considerazione può svolgersi in ordine al collocamento prevalente di presso l'abitazione materna nonché al diritto di visita paterno, per come Per_1 articolato secondo le modalità di cui alla proposta conciliativa.
La soluzione individuata, difatti, recepisce per lo più la gestione già in essere della minore, frutto di un accordo tra le parti concluso all'indomani della crisi della convivenza more uxorio.
Tale soluzione garantisce alla minore, di appena dieci anni, la necessaria stabilità nella sua vita quotidiana.
Tale modalità, rispetto alla quale il consenso dei sig. e Parte_1
è stato ribadito con l'adesione alla proposta formulata Controparte_1 dal Giudice, appare adeguata in quanto se, da un lato, tutela efficacemente il diritto alla bigenitorialità della minore, dall'altro non implica continui spostamenti di tra l'abitazione materna e quella paterna, elemento da Per_1 considerarsi pregiudizievole per il sereno sviluppo psico-fisico della stessa.
Quanto ai profili economici, giova premettere che ricorre, in forza dell'art.30 Cost. per come attuato dall'art. 315 bis c.c., un dovere inderogabile dei genitori di provvedere ai bisogni economici e morali della prole, il quale non si estingue neppure con il conseguimento della maggiore età del figlio laddove difetti, comunque, una situazione di indipendenza economica dello stesso per motivi a lui non imputabili (ex multis Cass. n. 24731/2024, Cass. n. 8240/2024).
Sotto il profilo quantitativo, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che la misura di tale contributo si caratterizzi per la sua bidimensionalità, in quanto “da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
dall'altro, vi é il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (Cass.2536/2024).
Osserva il Collegio che gli insegnamenti della Corte di legittimità, appena richiamati, meritano di trovare applicazione anche laddove l'autorità giudiziaria formuli, sul punto, una proposta conciliativa a cui le parti dimostrino di aderire. Nella concreta fattispecie, le condizioni economiche previste nella proposta (“MANTENIMENTO: il Sig. verserà un contributo mensile al CP_1 mantenimento di di importo pari a euro 380,00, da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT (indice FOI), così come disposto dall'art. 337 ter, 4°comma c.c., da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese. L'assegno unico (attualmente di circa € 180,00 mensili) sarà in ogni caso interamente percepito dalla Sig.ra e utilizzato per le esigenze della Pt_1 minore;
le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno (comprese quelle mediche e odontoiatriche non coperte dal S.S.N., ricreative e sportive necessarie) come previste dal protocollo del Tribunale di Viterbo”) risultano perfettamente rispondenti all'interesse e alle attuali esigenze di vita di e possono, altresì, ritenersi congrue Per_1 rispetto alle condizioni patrimoniali e reddituali del sig. . CP_1
Difatti, anche tale soluzione, in effetti, recepisce per lo più la gestione già in essere della minore, posto che è risultato pacifico tra le parti come, fino all'attualità, il resistente abbia contribuito al mantenimento di Per_1 versando la maggior somma mensile di € 430,00, pagando il 50% delle spese straordinarie occorrenti alla minore nonché consentendo alla ricorrente di percepire per intero l'assegno unico previsto dalla legge.
Deve, infine, darsi conto dell'ulteriore accordo raggiunto dalle parti in ordine al pagamento della baby-sitter, laddove tale competenza si dovesse rendere necessaria nella gestione di . Per_1
Sebbene, il Protocollo adottato presso il Tribunale di Viterbo in materia, tanto nella premessa quanto all'art. 4, qualifichi tale esborso alla stregua di spese ordinarie, da ricomprendersi quindi nell'assegno di mantenimento, occorre rammentare la natura residuale di tale disciplina che ben può conoscere delle deroghe laddove operi il principio del consenso tra le parti.
Quanto alle spese di lite, i rapporti tra le parti e l'adesione delle medesime alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, giustificano l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
• la GL minore viene affidata congiuntamente a Persona_1 entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e, salvi diversi accordi, con il diritto del padre di vederla:
o un pomeriggio a settimana (il martedì) allorquando la madre preleverà all'uscita di scuola e la accompagnerà a Viterbo Per_1 dal padre ove la bambina permarrà fino al mattino successivo, allorquando il padre la riaccompagnerà a scuola a Capodimonte.
- il fine settimana a week end alternati dal venerdì pomeriggio, allorquando il padre preleverà all'uscita di scuola per Per_1 portarla con sè a Viterbo ove la bambina permarrà fino alla domenica alle ore 19.00, allorquando la madre si recherà a Viterbo per prelevare la bambina e riportarla con sé a Capodimonte. I viaggi A/R Capodimonte/Viterbo potranno essere concordati in maniera diversa a seconda delle esigenze personali di ciascuno dei genitori, purché con il consenso dell'altro e purché permanga una equa ripartizione degli stessi tra i genitori;
o durante le vacanze di Natale la minore trascorrerà con la madre il giorno della Vigilia di Natale fino al giorno di Natale alle ore 16.00 e con il padre il pomeriggio di Natale fino alla sera del 26 dicembre. La minore trascorrerà le festività di Capodanno e dell'Epifania con ciascuno dei genitori, ad anni alterni e salvo diversi accordi;
o durante le vacanze di Pasqua la minore trascorrerà tre giorni con il padre e tre giorni con la madre, alterando ogni anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo salvo diverso accordo;
o in occasione delle vacanze estive, laddove la minore trascorrerà con i rispettivi genitori quindici giorni, anche non consecutivi, nel mese di luglio ovvero nel mese di agosto (da comunicarsi entro la data del 30 maggio) mentre per i restanti giorni del mese si osserverà la consueta turnazione;
o le festività infrasettimanali e i ponti saranno alternati, salvo diverso accordo tra le parti;
o il giorno del compleanno di verrà festeggiato alternando il Per_1 pranzo e la cena con ciascuno dei genitori, salvo diverso accordo;
• Pone in capo al sig. l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1 sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Parte_1 mensile di € 380,00, importo da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento per la GL
[...]
; Per_1
• Ciascun coniuge provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie occorrenti alla GL, da determinarsi come da Protocollo del Tribunale di Viterbo;
• Dispone che, a fronte dell'eventuale impossibilità della ricorrente di tenere con sé la minore, per ragioni lavorative e non solo, supplirà il resistente, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, o, in subordine, una babysitter la cui retribuzione deve essere ricompresa tra le spese straordinarie, il cui pagamento è posto, per il 50%, in capo a ciascuna delle parti, purché tale costo sia effettivamente documentato. • La sig.ra , quale genitore collocatario della GL potrà Pt_1 avanzare in via esclusiva domanda per il riconoscimento dell'assegno unico per Gaia sotto qualunque altra natura dovesse essere erogato, secondo le disposizioni normative in vigore;
• Dà atto dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti o altri documenti validi per l'espatrio di;
Per_1
• spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio svoltasi in data 18.12.2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Micaela Piredda dott. Eugenio Maria Turco