Trib. Viterbo, sentenza 21/12/2025, n. 772
TRIB
Sentenza 21 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre

    Il Collegio osserva che non vi è ragione per non accogliere tale soluzione dal momento che per effetto dell'art. 337 quater c.c., l'affidamento condiviso costituisce il primo modello che il Giudice deve prendere in considerazione, potendosene discostare solo laddove lo stesso risulti pregiudizievole per i minori, evenienza, nel caso di specie, del tutto inesistente attesa la buona collaborazione dimostrata dalle parti nella gestione della GL.

  • Accolto
    Modalità di visita paterna

    La soluzione individuata recepisce per lo più la gestione già in essere della minore, frutto di un accordo tra le parti concluso all'indomani della crisi della convivenza more uxorio. Tale soluzione garantisce alla minore la necessaria stabilità nella sua vita quotidiana e tutela efficacemente il diritto alla bigenitorialità.

  • Accolto
    Richiesta di contributo al mantenimento

    Le condizioni economiche previste nella proposta conciliativa risultano perfettamente rispondenti all'interesse e alle attuali esigenze di vita della minore e congrue rispetto alle condizioni patrimoniali e reddituali del padre. La soluzione recepisce la gestione già in essere, posto che il padre ha contribuito versando una somma maggiore (€ 430,00 mensili) e pagando il 50% delle spese straordinarie.

  • Accolto
    Percepimento esclusivo dell'assegno unico

    L'assegno unico sarà in ogni caso interamente percepito dalla madre e utilizzato per le esigenze della minore.

  • Accolto
    Ripartizione spese straordinarie

    Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.

  • Accolto
    Reciproco consenso all'espatrio

    Le parti si presteranno reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti e documenti validi per l'espatrio.

  • Accolto
    Ripartizione costo babysitter

    Dispone che, a fronte dell'eventuale impossibilità della ricorrente di tenere con sé la minore, per ragioni lavorative e non solo, supplirà il resistente, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, o, in subordine, una babysitter la cui retribuzione deve essere ricompresa tra le spese straordinarie, il cui pagamento è posto, per il 50%, in capo a ciascuna delle parti, purché tale costo sia effettivamente documentato.

  • Accolto
    Compensazione spese di lite

    I rapporti tra le parti e l'adesione delle medesime alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, giustificano l'integrale compensazione delle stesse.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Viterbo, sentenza 21/12/2025, n. 772
    Giurisdizione : Trib. Viterbo
    Numero : 772
    Data del deposito : 21 dicembre 2025

    Testo completo