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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 18/12/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione COLLEGIALE, composto da
Dott. Angela Di Girolamo Presidente
Dott. Massimo Canosa Giudice
Dott.ssa Chiara D'Alfonso Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 46 -1/2025 P.U. promosso da:
– (già e già Controparte_1 Controparte_2
ai sensi e per gli effetti dell'atto di fusione ex art. 2501-ter e 2505 Controparte_3
c.c avvenuto in data 9 gennaio 2024 e con effetto giuridico dal 22 gennaio 2024), incorporante di
- in persona del suo legale rappresentante sig. con sede in Controparte_2 CP_4
Flero (BS), Via G. Marconi n. 15, C.F. , rappresentata ed assistita dall'Avv. P.IVA_1
AR BI ( ) CodiceFiscale_1
nei confronti di
(P. IVA: ), con sede in Lanciano Controparte_5 P.IVA_2
(Chieti) LARGO SAN GIOVANNI 7 CAP 66034 e del socio illimitatamente responsabile, CP_5 esidente in Lanciano alla Via Adamo Giangiulo n. 60 (C.F. )
[...] C.F._2
Oggetto: liquidazione giudiziale
Visto il ricorso per la liquidazione giudiziale presentato in data 5 settembre 2025 dalla
[...]
ex artt. 49 e ss. CCII nei confronti di Parte_1 [...]
(P. IVA: ) e del socio accomandatario Controparte_5 P.IVA_2 CP_5
[...]
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore si trova nel Comune di Lanciano e che il ricorso è stato correttamente notificato alla società a mezzo pec e al socio illimitatamente responsabile presso l'ultima residenza, senza Controparte_5
reperire il destinatario e alcun consegnatario;
visto il credito portato dal titolo della parte ricorrente per euro € 16.374,79 ma non è stata fornita prova, neppure a seguito di interlocuzione d'ufficio, dei ricavi della società o esposizione complessiva, rendendo per ciò solo la società assoggettabile alla liquidazione giudiziale ex art 2 CCI atteso che l'onere della prova del mancato superamento dei limiti grava sul debitore attraverso la produzione dei bilanci relativi al triennio precedente alla data della presentazione del ricorso. “Peraltro, se il bilancio di esercizio rimane il
"canale privilegiato" per la valutazione di cui all'art. 1 comma 2, in quanto volto a rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa a cui fa riferimento, ai sensi dell'art. 2423 comma 2 cod. civ., la verifica della sussistenza dei requisiti di non fallibilità costituisce "campo di indagine aperto e disponibile. A contare in proposito non è, dunque, l'effettiva sussistenza di un dato, particolare documento, ma, la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa medesima, comunque questa sia raggiungibile. Con la conseguente possibilità di avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla medesima impresa del cui fallimento si discute (ivi compresa pure la c.d. corrispondenza d'impresa di cui all'art. 2220 cod. civ.), come pure di qualunque altra documentazione, formata da terzi o dalla parte stessa, che possa nel concreto risultate utile” (per questi profili, tra le altre si possono consultare le decisioni di Cass., 23 novembre 2018, n.
30516; di Cass, 11 marzo 2019, n. 6991; di Cass., 18 giugno 2018, n. 16067; di Cass., 26 novembre
2018, n. 30541; di Cass., 27 settembre 2019, n. 24138)( Cass. 25025/2020).
Considerato che nel caso in esame la società non ha depositato i bilanci oltre che nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso e sin dalla sua costituzione e non è stato prodotto alcun documento inerente alla impresa (dichiarazioni dei redditi, libri contabili) che ne rappresentino la consistenza economica e patrimoniale.
Considerato che in tal senso si è espressa la Suprema Corte atteso che, «ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, , i bilanci degli ultimi tre esercizi che CP_6
l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., costituiscono mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, senza assurgere tuttavia a prova legale, sicché in mancanza dei detti bilanci il debitore può dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi» (Cass. 24138/2019), così come, «ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, I.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, I.fall., sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., sicchè, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità» (Cass. 33091/2018,
24548/2016).
E ancora «la natura officiosa del procedimento pre fallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte” non può spingersi fino al punto che il giudice debba “trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame» (Cass.625/2016). Il resistente, non costituitosi, non ha dato conto di un complesso di elementi che, per un verso, giustificassero la mancata produzione dei bilanci ovvero la loro non formazione, né ha ricostruito alcuna situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata.
Che vengono ritenuti esistenti i presupposti per la dichiarazione di liquidazione ai sensi dell'articolo 2 lettera d) CCII, dovendo presumere il loro superamento in assenza di prova contraria. che per la società resistente sono presenti i presupposti di cui all'articolo 121 CCII atteso che la società risulta comunque avere una esposizione erariale di oltre 170.000,00 euro non rateizzata e risalente nel tempo oltre al debito nei confronti della ricorrente, esitato da opposizione a DI rigettata;
considerato che
i debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria superano la soglia di €
30.000,00 di cui all'articolo 49 comma 5 CCIII
DICHIARA la liquidazione giudiziale della (P. IVA: ), Controparte_5 P.IVA_2 con sede in Lanciano (Chieti) LARGO SAN GIOVANNI 7 CAP 66034 e del socio illimitatamente responsabile, residente in [...] (C.F. Controparte_5
) C.F._2
NOMINA
Giudice Delegato la dott. ssa Chiara D'Alfonso
NOMINA
Curatore l'avv. STEFANO LA MORGIA (c.f. ) iscritto al n. 11458 dell'Elenco C.F._3
Pubblico Albo gestori della crisi di impresa
ORDINA
Al legale rappresentante il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonchè dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
MANDA
Al Curatore di procedere alla accettazione dell'incarico nelle forme di cui all'articolo 126 CCII
DISPONE
che il Curatore eserciti il mandato di gestione della procedura nel rispetto degli articoli 128 e sss CCII
FISSA Il giorno 16/04/2026 alle ore 13:00 presso l'aula di udienza del Giudice Delegato, posta al Piano terra stanza n. 14 del Tribunale di Lanciano, Via Fiume per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avvertendo il soggetto nei cui confronti è stata dichiarata la liquidazione giudiziale che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
GN
ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica di cui sopra per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
CP_7
al curatore che entro dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza deve comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito
Per_1
ai sensi dell'art. 45 e 49 CCII che la presente sentenza venga pubblicata e comunicata al debitore, comunicata per estratto al curatore ed ai creditori istanti, al PM nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del registro delle imprese per l'annotazione.
Così deciso in Lanciano, nella Camera di consiglio del 16.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione COLLEGIALE, composto da
Dott. Angela Di Girolamo Presidente
Dott. Massimo Canosa Giudice
Dott.ssa Chiara D'Alfonso Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 46 -1/2025 P.U. promosso da:
– (già e già Controparte_1 Controparte_2
ai sensi e per gli effetti dell'atto di fusione ex art. 2501-ter e 2505 Controparte_3
c.c avvenuto in data 9 gennaio 2024 e con effetto giuridico dal 22 gennaio 2024), incorporante di
- in persona del suo legale rappresentante sig. con sede in Controparte_2 CP_4
Flero (BS), Via G. Marconi n. 15, C.F. , rappresentata ed assistita dall'Avv. P.IVA_1
AR BI ( ) CodiceFiscale_1
nei confronti di
(P. IVA: ), con sede in Lanciano Controparte_5 P.IVA_2
(Chieti) LARGO SAN GIOVANNI 7 CAP 66034 e del socio illimitatamente responsabile, CP_5 esidente in Lanciano alla Via Adamo Giangiulo n. 60 (C.F. )
[...] C.F._2
Oggetto: liquidazione giudiziale
Visto il ricorso per la liquidazione giudiziale presentato in data 5 settembre 2025 dalla
[...]
ex artt. 49 e ss. CCII nei confronti di Parte_1 [...]
(P. IVA: ) e del socio accomandatario Controparte_5 P.IVA_2 CP_5
[...]
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore si trova nel Comune di Lanciano e che il ricorso è stato correttamente notificato alla società a mezzo pec e al socio illimitatamente responsabile presso l'ultima residenza, senza Controparte_5
reperire il destinatario e alcun consegnatario;
visto il credito portato dal titolo della parte ricorrente per euro € 16.374,79 ma non è stata fornita prova, neppure a seguito di interlocuzione d'ufficio, dei ricavi della società o esposizione complessiva, rendendo per ciò solo la società assoggettabile alla liquidazione giudiziale ex art 2 CCI atteso che l'onere della prova del mancato superamento dei limiti grava sul debitore attraverso la produzione dei bilanci relativi al triennio precedente alla data della presentazione del ricorso. “Peraltro, se il bilancio di esercizio rimane il
"canale privilegiato" per la valutazione di cui all'art. 1 comma 2, in quanto volto a rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa a cui fa riferimento, ai sensi dell'art. 2423 comma 2 cod. civ., la verifica della sussistenza dei requisiti di non fallibilità costituisce "campo di indagine aperto e disponibile. A contare in proposito non è, dunque, l'effettiva sussistenza di un dato, particolare documento, ma, la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa medesima, comunque questa sia raggiungibile. Con la conseguente possibilità di avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla medesima impresa del cui fallimento si discute (ivi compresa pure la c.d. corrispondenza d'impresa di cui all'art. 2220 cod. civ.), come pure di qualunque altra documentazione, formata da terzi o dalla parte stessa, che possa nel concreto risultate utile” (per questi profili, tra le altre si possono consultare le decisioni di Cass., 23 novembre 2018, n.
30516; di Cass, 11 marzo 2019, n. 6991; di Cass., 18 giugno 2018, n. 16067; di Cass., 26 novembre
2018, n. 30541; di Cass., 27 settembre 2019, n. 24138)( Cass. 25025/2020).
Considerato che nel caso in esame la società non ha depositato i bilanci oltre che nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso e sin dalla sua costituzione e non è stato prodotto alcun documento inerente alla impresa (dichiarazioni dei redditi, libri contabili) che ne rappresentino la consistenza economica e patrimoniale.
Considerato che in tal senso si è espressa la Suprema Corte atteso che, «ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, , i bilanci degli ultimi tre esercizi che CP_6
l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., costituiscono mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, senza assurgere tuttavia a prova legale, sicché in mancanza dei detti bilanci il debitore può dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi» (Cass. 24138/2019), così come, «ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, I.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, I.fall., sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., sicchè, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità» (Cass. 33091/2018,
24548/2016).
E ancora «la natura officiosa del procedimento pre fallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte” non può spingersi fino al punto che il giudice debba “trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame» (Cass.625/2016). Il resistente, non costituitosi, non ha dato conto di un complesso di elementi che, per un verso, giustificassero la mancata produzione dei bilanci ovvero la loro non formazione, né ha ricostruito alcuna situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata.
Che vengono ritenuti esistenti i presupposti per la dichiarazione di liquidazione ai sensi dell'articolo 2 lettera d) CCII, dovendo presumere il loro superamento in assenza di prova contraria. che per la società resistente sono presenti i presupposti di cui all'articolo 121 CCII atteso che la società risulta comunque avere una esposizione erariale di oltre 170.000,00 euro non rateizzata e risalente nel tempo oltre al debito nei confronti della ricorrente, esitato da opposizione a DI rigettata;
considerato che
i debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria superano la soglia di €
30.000,00 di cui all'articolo 49 comma 5 CCIII
DICHIARA la liquidazione giudiziale della (P. IVA: ), Controparte_5 P.IVA_2 con sede in Lanciano (Chieti) LARGO SAN GIOVANNI 7 CAP 66034 e del socio illimitatamente responsabile, residente in [...] (C.F. Controparte_5
) C.F._2
NOMINA
Giudice Delegato la dott. ssa Chiara D'Alfonso
NOMINA
Curatore l'avv. STEFANO LA MORGIA (c.f. ) iscritto al n. 11458 dell'Elenco C.F._3
Pubblico Albo gestori della crisi di impresa
ORDINA
Al legale rappresentante il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonchè dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
MANDA
Al Curatore di procedere alla accettazione dell'incarico nelle forme di cui all'articolo 126 CCII
DISPONE
che il Curatore eserciti il mandato di gestione della procedura nel rispetto degli articoli 128 e sss CCII
FISSA Il giorno 16/04/2026 alle ore 13:00 presso l'aula di udienza del Giudice Delegato, posta al Piano terra stanza n. 14 del Tribunale di Lanciano, Via Fiume per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avvertendo il soggetto nei cui confronti è stata dichiarata la liquidazione giudiziale che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
GN
ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica di cui sopra per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
CP_7
al curatore che entro dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza deve comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito
Per_1
ai sensi dell'art. 45 e 49 CCII che la presente sentenza venga pubblicata e comunicata al debitore, comunicata per estratto al curatore ed ai creditori istanti, al PM nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del registro delle imprese per l'annotazione.
Così deciso in Lanciano, nella Camera di consiglio del 16.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente