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Decreto 28 marzo 2025
Decreto 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, decreto 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
n. 324/2025 r.g.
Tribunale Ordinario di Chieti
Il giudice dr. Marcello Cozzolino, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da:
) quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
( ) P.IVA_2
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; ritenuta, nei limiti propri della cognizione della presente fase monitoria, l'insussistenza di clausole che determinino un significativo squilibrio a carico del consumatore (art. 33 comma 1 d. lgs. n. 206/2005), o di clausole riconducibili all'elenco di cui all'art. 33 comma 2 del predetto d.lgs.
INGIUNGE A
) CP_3 C.F._1
di pagare alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 16694,66 ;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 567,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%,
c.p.a. ed i.v.a. come per legge ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE la parte ingiunta che in assenza di opposizione, decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e che il decreto non opposto diventerà irrevocabile, e che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo;
Chieti, 28/03/2025
Il giudice dott. Marcello Cozzolino
Tribunale Ordinario di Chieti
Il giudice dr. Marcello Cozzolino, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da:
) quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
( ) P.IVA_2
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; ritenuta, nei limiti propri della cognizione della presente fase monitoria, l'insussistenza di clausole che determinino un significativo squilibrio a carico del consumatore (art. 33 comma 1 d. lgs. n. 206/2005), o di clausole riconducibili all'elenco di cui all'art. 33 comma 2 del predetto d.lgs.
INGIUNGE A
) CP_3 C.F._1
di pagare alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 16694,66 ;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 567,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%,
c.p.a. ed i.v.a. come per legge ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE la parte ingiunta che in assenza di opposizione, decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e che il decreto non opposto diventerà irrevocabile, e che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo;
Chieti, 28/03/2025
Il giudice dott. Marcello Cozzolino