Articolo 58 della Legge 27 febbraio 1965, n. 49
Articolo 57Articolo 59
Versione
14 marzo 1965
Art. 58.
E' autorizzata per l'anno finanziario 1965 la spesa di lire 6.000.000.000 per gli adempimenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457 , riguardante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, di cui lire 1.500 milioni per il ripristino di opere di Enti pubblici nelle zone sopradette (articolo 2 - punto 1 della, citata legge 4 novembre 1963, n. 1457 ); lire 2.500.000.000 per le sistemazioni urbanistiche anche connesse con trasferimento degli abitati nelle indicate zone (articolo 3 - punto 1 - della legge stessa) e lire 2.000.000.000 per contributi per la riparazione, e la ricostruzione di fabbricati di proprieta' privata nelle zone di cui sopra.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, e sui proposta del Ministro per i lavori pubblici, le variazioni compensative che si rendessero necessarie.
Entrata in vigore il 14 marzo 1965