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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/04/2025, n. 1763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1763 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 5287/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 5287/2023 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to CONTE FIORINDA e dall'avv. DE FALCO Parte_1
FABRIZIO
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt CP_1
Resistente non costituito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 30.4.2023 parte ricorrente esponeva: che aveva lavorato quale operaio ( per attività di manutenzione degli aeromobili), presso l' aeroporto di Napoli Capodichino, alle dipendenze dell'
IT spa (già dall' 1/4/1967 al 31/3/2002 e poi collocato in quiescenza a decorrere CP_2 dall' aprile 2002 che l' INAIL, con comunicazione dell'1/12/2020; che l'INAIL a seguito di domanda comunicava “in riscontro alla sua domanda presentata il 15/06/2005………è stato esposto all'amianto per le mansioni svolte nei reparti e per i periodi indicati nel prospetto allegato”; - che in tale prospetto l' INAIL poneva l'accento su una esposizione andante complessivamente dall'1/04/1967 al 31/12/1993 con riferimento a tali specifici periodi relativi alle seguenti mansioni:
a) 1/04/1967 – 30/09/1981: ; b) 1/10/1981 – 31/12/1990: Persona_1
OPERATORE HANGAR CUP MECCANICO / CTR MECC;
01/01/1991: OPERATORE HANGAR
SUPP STAFF B1 / CTR MECC.; - che conseguentemente, in data 18/12/2020, il ricorrente proponeva all' domanda di aggiornamento del conto assicurativo per gli indicati periodi di contribuzione, CP_1 reiterata quale sollecito in data 23/6/2021 che, con comunicazione del 2/2/2022 dell' – Napoli CP_1
Vomero l'istituto convenuto evidenziava quanto segue: “Le comunico che non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto, presentata il 23/06/2021, per il seguente motivo: Contribuzione amianto non presente in estratto ed in ogni caso sono intervenuti i termini di decadenza”.
Premessa la sussistenza del requisito contributivo, da riconoscersi proprio a seguito della certificazione INAIL, e la insussistenza di ogni ipotesi di decadenza il ricorrente chiedeva quindi
“riconoscersi l' esposizione qualificata all'amianto 1/4/1967 al 31/12/1993 e per l'effetto ordinarsi all'istituto convenuto di provvedere alla rivalutazione dei contributi previdenziali, relativi all'indicato periodo, per il coefficiente 1,5 ( o in subordine 1,25); b) condannarsi l'istituto convenuto al pagamento a favore del ricorrente delle conseguenti differenze pensionistiche maturate a decorrere dalla data di pensionamento dell' aprile 2002 ovvero dalla diversa data che l'adito Tribunale vorrà ritenere” il tutto con vittoria di spese.
Regolarmente citato l' non si costituiva in giudizio. CP_1
Nel corso del giudizio parte ricorrente depositava copia della comunicazione del 30.1.2024 e dell'estratto contributivo dell'aprile del 2024 da cui risultava il riconoscimento della esposizione all'amianto per n. 1392 settimane comprese nel periodo dal 01/04/1967 al 31/12/1993”, senza tuttavia che l'istituto provvedesse alla ricostruzione contributiva e al pagamento delle differenze pensionistiche
Sulle precisate conclusioni veniva disposta trattazione scritta del procedimento e all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza.
Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente al riconoscimento della esposizione all'amianto per il periodo richiesto.
Parte ricorrente ha infatti depositato la comunicazione datata 30.1.2024 e l'estratto contributivo CP_1 dell'11.4.2024 da cui si evince il riconoscimento della esposizione qualificata all'amianto per n. 1392 settimane comprese nel periodo dal 01/04/1967 al 31/12/1993
Ciò posto parte ricorrente ha tuttavia documentato ( cfr statini di pagamento pensionistico) che a tale riconoscimento non è seguita la ricostruzione in base alla maggiorazione conseguente né il pagamento delle relative differenze.
A tale proposito va rilevato che alla fattispecie si applica l'art. 13 della legge n. 257/92 che, ai commi settimo ed ottavo, dispone che “Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'INAIL, il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5" (comma 7°).
Va ricordato infatti che in materia di benefici previdenziali per esposizione ad amianto, il regime intertemporale (con la salvezza del precedente più favorevole regime previsto della L. n. 257 del
1992, art. 13, comma 8, sotto i due aspetti indicati) è stato delineato - oltre che dal D.L. n. 269 del
2003, art. 47, comma 6-bis, convertito nella L. n. 326 del 2003, indicato nel motivo di ricorso - anche con la successiva L. 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) la quale, nell'art. 3, comma
132, ha disposto: ln favore dei lavoratori che abbiano già maturato alla data del 2.10.2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre
2003.
La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'Inail o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data.
Restano valide le certificazioni già rilasciate dall'INAIL.
Nel caso di specie il lavoratore risulta posto in quiescenza ad aprile 2002.
L' va quindi condannato alla rivalutazione contributiva con il coefficiente pari ad 1,5 per il CP_1
periodo indicato e al pagamento delle conseguenti differenze pensionistiche maturate dalla data di pensionamento dell'aprile 2002, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione come per legge
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di riconoscimento dell' esposizione qualificata all'amianto.
Ordina all' di provvedere alla rivalutazione dei contributi previdenziali, relativi all'indicato CP_1
periodo, per il coefficiente 1,5.
Condanna l'istituto convenuto al pagamento a favore del ricorrente delle conseguenti differenze pensionistiche maturate a decorrere dalla data di pensionamento dell' aprile 2002 alla attualità oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 1890,00 oltre CP_1
IVA CPA e rimborso come per legge con distrazione
Aversa 17.4.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 5287/2023 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to CONTE FIORINDA e dall'avv. DE FALCO Parte_1
FABRIZIO
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt CP_1
Resistente non costituito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 30.4.2023 parte ricorrente esponeva: che aveva lavorato quale operaio ( per attività di manutenzione degli aeromobili), presso l' aeroporto di Napoli Capodichino, alle dipendenze dell'
IT spa (già dall' 1/4/1967 al 31/3/2002 e poi collocato in quiescenza a decorrere CP_2 dall' aprile 2002 che l' INAIL, con comunicazione dell'1/12/2020; che l'INAIL a seguito di domanda comunicava “in riscontro alla sua domanda presentata il 15/06/2005………è stato esposto all'amianto per le mansioni svolte nei reparti e per i periodi indicati nel prospetto allegato”; - che in tale prospetto l' INAIL poneva l'accento su una esposizione andante complessivamente dall'1/04/1967 al 31/12/1993 con riferimento a tali specifici periodi relativi alle seguenti mansioni:
a) 1/04/1967 – 30/09/1981: ; b) 1/10/1981 – 31/12/1990: Persona_1
OPERATORE HANGAR CUP MECCANICO / CTR MECC;
01/01/1991: OPERATORE HANGAR
SUPP STAFF B1 / CTR MECC.; - che conseguentemente, in data 18/12/2020, il ricorrente proponeva all' domanda di aggiornamento del conto assicurativo per gli indicati periodi di contribuzione, CP_1 reiterata quale sollecito in data 23/6/2021 che, con comunicazione del 2/2/2022 dell' – Napoli CP_1
Vomero l'istituto convenuto evidenziava quanto segue: “Le comunico che non è stato possibile accogliere la domanda in oggetto, presentata il 23/06/2021, per il seguente motivo: Contribuzione amianto non presente in estratto ed in ogni caso sono intervenuti i termini di decadenza”.
Premessa la sussistenza del requisito contributivo, da riconoscersi proprio a seguito della certificazione INAIL, e la insussistenza di ogni ipotesi di decadenza il ricorrente chiedeva quindi
“riconoscersi l' esposizione qualificata all'amianto 1/4/1967 al 31/12/1993 e per l'effetto ordinarsi all'istituto convenuto di provvedere alla rivalutazione dei contributi previdenziali, relativi all'indicato periodo, per il coefficiente 1,5 ( o in subordine 1,25); b) condannarsi l'istituto convenuto al pagamento a favore del ricorrente delle conseguenti differenze pensionistiche maturate a decorrere dalla data di pensionamento dell' aprile 2002 ovvero dalla diversa data che l'adito Tribunale vorrà ritenere” il tutto con vittoria di spese.
Regolarmente citato l' non si costituiva in giudizio. CP_1
Nel corso del giudizio parte ricorrente depositava copia della comunicazione del 30.1.2024 e dell'estratto contributivo dell'aprile del 2024 da cui risultava il riconoscimento della esposizione all'amianto per n. 1392 settimane comprese nel periodo dal 01/04/1967 al 31/12/1993”, senza tuttavia che l'istituto provvedesse alla ricostruzione contributiva e al pagamento delle differenze pensionistiche
Sulle precisate conclusioni veniva disposta trattazione scritta del procedimento e all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza.
Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente al riconoscimento della esposizione all'amianto per il periodo richiesto.
Parte ricorrente ha infatti depositato la comunicazione datata 30.1.2024 e l'estratto contributivo CP_1 dell'11.4.2024 da cui si evince il riconoscimento della esposizione qualificata all'amianto per n. 1392 settimane comprese nel periodo dal 01/04/1967 al 31/12/1993
Ciò posto parte ricorrente ha tuttavia documentato ( cfr statini di pagamento pensionistico) che a tale riconoscimento non è seguita la ricostruzione in base alla maggiorazione conseguente né il pagamento delle relative differenze.
A tale proposito va rilevato che alla fattispecie si applica l'art. 13 della legge n. 257/92 che, ai commi settimo ed ottavo, dispone che “Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'INAIL, il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5" (comma 7°).
Va ricordato infatti che in materia di benefici previdenziali per esposizione ad amianto, il regime intertemporale (con la salvezza del precedente più favorevole regime previsto della L. n. 257 del
1992, art. 13, comma 8, sotto i due aspetti indicati) è stato delineato - oltre che dal D.L. n. 269 del
2003, art. 47, comma 6-bis, convertito nella L. n. 326 del 2003, indicato nel motivo di ricorso - anche con la successiva L. 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) la quale, nell'art. 3, comma
132, ha disposto: ln favore dei lavoratori che abbiano già maturato alla data del 2.10.2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre
2003.
La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'Inail o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data.
Restano valide le certificazioni già rilasciate dall'INAIL.
Nel caso di specie il lavoratore risulta posto in quiescenza ad aprile 2002.
L' va quindi condannato alla rivalutazione contributiva con il coefficiente pari ad 1,5 per il CP_1
periodo indicato e al pagamento delle conseguenti differenze pensionistiche maturate dalla data di pensionamento dell'aprile 2002, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione come per legge
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di riconoscimento dell' esposizione qualificata all'amianto.
Ordina all' di provvedere alla rivalutazione dei contributi previdenziali, relativi all'indicato CP_1
periodo, per il coefficiente 1,5.
Condanna l'istituto convenuto al pagamento a favore del ricorrente delle conseguenti differenze pensionistiche maturate a decorrere dalla data di pensionamento dell' aprile 2002 alla attualità oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 1890,00 oltre CP_1
IVA CPA e rimborso come per legge con distrazione
Aversa 17.4.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo