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Ordinanza 19 marzo 2025
Ordinanza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, ordinanza 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.g.n. 25/2025
TRIBUNALE DI GROSSETO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Silvia Leone, in qualità di Giudice delle Successioni, nel procedimento v.g.n. 25/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA considerato che l'actio interrogatoria è idonea a scongiurare il rischio di una sospensione sine die del diritto all'accettazione; rilevato che, allo stato, l'eredità non è stata accettata, neanche tacitamente;
ritenuto che
sussistano le condizioni per l'accoglimento dell'actio interrogatoria; considerato che, trattandosi di procedimento non contenzioso e non avendo il resistente svolto difese non essendosi costituiti in giudizio, non debba provvedersi sulle spese;
P.Q.M.
visti gli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c.,
1) fissa a , chiamato all'eredità di nata a [...], il Parte_1 Persona_1
02.06.1959, e deceduta a Grosseto il 05.10.2021, il termine di mesi 3, decorrenti dalla notifica della odierna ordinanza, per dichiarare se intendano accettare o rinunciare all'eredità del de cuius;
2) avvisa che trascorso il termine assegnato senza che sia fatta la dichiarazione, il chiamato perderanno il diritto di accettare.
3) onera parte ricorrente di notificare la presente ordinanza nei confronti del chiamato all'eredità;
4) nulla sulle spese.
Si comunichi.
Grosseto, 19.03.2025
Il Giudice delle Successioni
Dott.ssa Silvia Leone
TRIBUNALE DI GROSSETO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Silvia Leone, in qualità di Giudice delle Successioni, nel procedimento v.g.n. 25/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA considerato che l'actio interrogatoria è idonea a scongiurare il rischio di una sospensione sine die del diritto all'accettazione; rilevato che, allo stato, l'eredità non è stata accettata, neanche tacitamente;
ritenuto che
sussistano le condizioni per l'accoglimento dell'actio interrogatoria; considerato che, trattandosi di procedimento non contenzioso e non avendo il resistente svolto difese non essendosi costituiti in giudizio, non debba provvedersi sulle spese;
P.Q.M.
visti gli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c.,
1) fissa a , chiamato all'eredità di nata a [...], il Parte_1 Persona_1
02.06.1959, e deceduta a Grosseto il 05.10.2021, il termine di mesi 3, decorrenti dalla notifica della odierna ordinanza, per dichiarare se intendano accettare o rinunciare all'eredità del de cuius;
2) avvisa che trascorso il termine assegnato senza che sia fatta la dichiarazione, il chiamato perderanno il diritto di accettare.
3) onera parte ricorrente di notificare la presente ordinanza nei confronti del chiamato all'eredità;
4) nulla sulle spese.
Si comunichi.
Grosseto, 19.03.2025
Il Giudice delle Successioni
Dott.ssa Silvia Leone