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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/10/2025, n. 5977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5977 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa LL ZZ presidente dott.ssa NN AN consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3476/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025 e vertente
TRA
, p.i. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Barbara Pellegrini, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv.to Paola Ciccotti, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
chiedeva al Tribunale di Tivoli di ingiungere al CP_2 Controparte_1
(di seguito, il ) il pagamento della somma di € 43.920,84, Controparte_1 CP_1 oltre interessi e spese, deducendo che, con scrittura privata del 30.6.2017, aveva accettato la cessione del contratto di diffusione pubblicitaria stipulato tra il e Buggs Banner CP_1
Italia S.r.l.; a seguito del mancato pagamento, da parte del debitore ceduto, della fattura n.
205 del 6.10.2017, dell'importo di € 5.124,00, stante il grave inadempimento aveva dichiarato la risoluzione del contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 13 delle CGC;
spettavano, pertanto, i canoni scaduti e non pagati e i canoni a scadere per tutta la durata del contratto.
***
Il Tribunale, in data 6.6.2018, accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n.
946/2018.
***
Proponeva opposizione il , eccependo la carenza di prova scritta del credito e CP_1
l'avvenuta disdetta, a mezzo raccomandata del 6.5.2016, del contratto concluso il 29.10.2013 con la cedente, con esclusione del tacito rinnovo;
contestava l'efficacia della dichiarazione di risoluzione in quanto a firma del procuratore e non della cliente;
eccepiva il grave inadempimento della cedente, poiché diversi cartelli erano stati rimossi e alcuni spostati dall'ubicazione contrattualmente pattuita, mentre altri ancora risultavano “scoloriti”, a causa della mancata manutenzione da parte della Buggs Banner Italia;
deduceva inoltre che quasi tutti i cartelli pubblicitari erano privi delle prescritte targhette di identificazione, nonché delle autorizzazioni all'installazione, tanto che il aveva ricevuto una serie di verbali di CP_1 contestazione di sanzioni amministrative relative alla mancanza delle autorizzazioni e di verbali relativi al pagamento delle imposte, che aveva dovuto pagare, non avendo la cedente mai esibito, in risposta ai solleciti, le prescritte autorizzazioni ed essendo, quindi, gli impianti
“abusivi”; chiedeva, in via subordinata, in riconvenzionale, qualora il giudice avesse ritenuto il contratto non scaduto, dichiararsi la risoluzione del contratto con effetto al 15.11.2013 e condannarsi al risarcimento dei danni. Pt_1
***
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e di ogni domanda del Pt_1
, con conferma del decreto ingiuntivo. CP_1
pagina 2 di 8 ***
Con sentenza n. 754/2022, R.G. n. 3391/2018, pubblicata in data 12.5.2022, il Tribunale rigettava tutti i motivi formulati dal in ordine alla disdetta e, in generale, alla CP_1 cessione del contratto e ai relativi effetti, mentre accoglieva la domanda subordinata di risoluzione contrattuale, così motivando sul punto:
‹‹… Orbene, il opponente ha eccepito che le proprie controparti contrattuali, pur essendo obbligate in CP_1 virtù di contratto, hanno omesso di richiedere le prescritte autorizzazioni alle affissioni pubblicitarie, omettendo, peraltro, di dotare i cartelli delle targhette identificative necessarie all'identificazione di esse stesse proprietarie, inadempimenti, questi, che hanno comportato l'applicazione di sanzioni amministrative e che devono essere considerati di non scarsa importanza, posto che hanno avuto una notevole rilevanza nell'economia del rapporto.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore-convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr., tra le tante, Cassazione civile 29 gennaio 2013 n. 2080).
Nel caso di specie, a fronte della eccezione di inadempimento formulata dall'opponente, la società CP_2 non ha provato di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni sulla stessa gravanti.
Va, di conseguenza, accolta la domanda subordinata di parte opponente, posto che l'installazione di cartelloni pubblicitari privi, in parte, di etichetta identificativa (la circostanza emerge documentalmente dalla produzione fotografica depositata dall'opponente con l'allegato 6) e privi delle prescritte autorizzazioni amministrative, costituisce inadempimento di non lieve importanza per le conseguenze che ne derivano dal punto di vista amministrativo.
Il contratto va, pertanto, risolto per inadempimento della opposta››.
Per questi motivi
, revocava il decreto ingiuntivo, rigettava la domanda di pagamento avanzata dalla opposta, risolveva per inadempimento della opposta il contratto intercorso tra le parti, rigettava la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'opponente, compensava interamente tra le parti le spese di lite.
***
Ha proposto appello , chiedendo, in riforma della sentenza, di Pt_1 Parte_1 accertarne e dichiararne l'erroneità e di accogliere l'appello, con vittoria delle spese, anche generali, e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore. pagina 3 di 8 ***
Si è costituito, in data 29.9.2022, il , chiedendo di dichiarare inammissibile, ai sensi CP_1 dell'art. 342 c.p.c., l'appello e, nel merito, di rigettarlo, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
***
All'udienza del 27.10.2022, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 15.9.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza del 16.10.2025, con termine fino a quindici giorni prima dell'udienza per note (depositate da entrambe le parti).
***
I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto infondata.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello non incorra nella sanzione di inammissibilità, in quanto l'appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al pagina 4 di 8 ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
***
Venendo al merito, con un unico motivo, rubricato ‹‹ERRATA O INSUFFICIENTE VALUTAZIONE
DELLE PROVE››, l'appellante lamenta, in sintesi, che:
1. il (che ben poteva, tramite CP_1 accesso agli atti, accertare l'esistenza di un titolo autorizzativo) non aveva prodotto alcun documento rilasciato dagli enti competenti e non aveva provato l'assenza dei titoli autorizzativi, ma si era limitata a produrre due verbali di contestazione di violazione al C.d.S e la delibera del n. 170 del 13.8.2013, privi di rilevanza probatoria;
2. Controparte_3
l'eccezione di inadempimento era stata sollevata la prima volta solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, nonostante il contratto fosse validamente in essere dal 2013; 3. il aveva regolarmente goduto della pubblicità commissionata fino alla fine del mese CP_1 di febbraio 2018 e la discussa autorizzazione non aveva generato un'apprezzabile diminuzione nel godimento del bene.
Deduce che il primo giudice non aveva tenuto conto di siffatte circostanze, dalle quali, invece, emergeva la conferma di quanto già sostenuto dalla opposta e, cioè, che l'opponente, dopo aver tardivamente cercato di disdire un contratto ormai rinnovatosi, aveva cercato di sottrarsi allo stesso sospendendo alle scadenze pattuite il pagamento del dovuto e costringendo così
che nel frattempo le assicurava il servizio commissionatole, a dichiarare la risoluzione Pt_1 del contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa.
***
Il motivo è infondato.
Prima di esaminare il merito, si premette, in linea generale, che, come è noto, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione, volto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere, e non anche se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge (Cass. n.
16767/2014).
Al debitore, è riconosciuto, nel giudizio a cognizione piena, il diritto di contestare analiticamente la fondatezza del credito, secondo i principi in tema di riparto dell'onere probatorio.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in altre parole, l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia pagina 5 di 8 dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. n. 2421/2006).
Trovano dunque applicazione i principi in tema di riparto dell'onere della prova (correttamente richiamati dal primo giudice), secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione); anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 826/2015; Cass. n. 13685/2019).
Procedendo ora all'esame del caso di specie, il ha documentato di essere stato CP_1 sanzionato in data 13.4.2017 e 24.12.2017 per la violazione dell'art. 23 C.d.S. e di aver pagato le relative sanzioni (rispettivamente € 440,00 ed € 860,13).
Ha inoltre provato di aver provveduto, in data 9.5.2017, al pagamento dell'imposta comunale.
Ha infine prodotto la determina dirigenziale del Comune n. 170 del 13.8.2013 con allegato l'elenco degli impianti autorizzati e delle varie imprese, tra cui non rientrano quelli oggetto di controversia.
Ora, ribadito che è sufficiente che il debitore eccepisca l'inadempimento, nel caso in esame l'eccezione risulta anche supportata documentalmente.
A fronte di quanto sopra, è indubbio che spettava alla società opposta, fornire la prova del fatto che gli impianti pubblicitari erano stati regolarmente autorizzati e che non erano abusivi
(come invece dedotto dal ), nonché che erano in buone condizioni di manutenzione CP_1
e ubicati nei luoghi convenuti, dovendosi pacificamente escludere che fosse l'opponente a dover provare l'assenza dei titoli autorizzativi.
Del pari indubbio è che la suddetta prova non è stata fornita, dal momento che parte opposta non ha mai allegato, né tanto meno provato, che la cedente fosse in possesso delle necessarie autorizzazioni e che gli impianti fossero regolari e in buone condizioni. pagina 6 di 8 Ne discende che il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi in materia di onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e ha ritenuto, con motivazione aderente alle risultanze istruttorie in atti, che l'opposta non avesse fornito alcuna prova al riguardo, a nulla rilevando, a fronte di quanto sopra, che l'eccezione sia stata sollevata per la prima volta solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
A tanto si aggiunga che la documentazione prodotta smentisce che il aveva CP_1 regolarmente goduto della pubblicità commissionata fino alla fine del mese di febbraio 2018, risultando immune da censure e da vizi il ragionamento del giudice nella parte in cui ha valutato come grave l'inadempimento e ha dichiarato la risoluzione del contratto.
Né può ritenersi che si tratti di inadempimento di scarsa importanza, privo di rilievo ai fini dell'alterazione del sinallagma, ove si consideri, in primo luogo, che gli impianti erano privi di autorizzazione e di targhette identificative, tanto che in ben due occasioni il era CP_1 stato sanzionato e si era visto costretto al pagamento delle suddette sanzioni amministrative, oltre a dover provvedere al pagamento delle imposte sulla pubblicità.
In secondo luogo, si osserva che non è stata in alcun modo contrastata l'eccezione di inadempimento con cui il deduceva che diversi cartelli erano stati rimossi, alcuni CP_1 spostati dall'ubicazione contrattualmente pattuita, mentre altri ancora risultavano “scoloriti”, a causa della mancanza di manutenzione.
In conclusione, del tutto correttamente il Tribunale ha accolto la domanda subordinata proposta dalla opponente e ha dichiarato la risoluzione del contratto per grave inadempimento imputabile alla opposta.
La sentenza va dunque confermata.
***
L'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
pagina 7 di 8
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Tivoli n. 754/2022, R.G. n. 3391/2018, pubblicata in data 12.5.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore del Parte_1
, delle spese del presente Controparte_1 grado di giudizio, che liquida in € 8.469,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 16.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
NN AN LL ZZ
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa LL ZZ presidente dott.ssa NN AN consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3476/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025 e vertente
TRA
, p.i. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Barbara Pellegrini, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv.to Paola Ciccotti, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
chiedeva al Tribunale di Tivoli di ingiungere al CP_2 Controparte_1
(di seguito, il ) il pagamento della somma di € 43.920,84, Controparte_1 CP_1 oltre interessi e spese, deducendo che, con scrittura privata del 30.6.2017, aveva accettato la cessione del contratto di diffusione pubblicitaria stipulato tra il e Buggs Banner CP_1
Italia S.r.l.; a seguito del mancato pagamento, da parte del debitore ceduto, della fattura n.
205 del 6.10.2017, dell'importo di € 5.124,00, stante il grave inadempimento aveva dichiarato la risoluzione del contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 13 delle CGC;
spettavano, pertanto, i canoni scaduti e non pagati e i canoni a scadere per tutta la durata del contratto.
***
Il Tribunale, in data 6.6.2018, accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n.
946/2018.
***
Proponeva opposizione il , eccependo la carenza di prova scritta del credito e CP_1
l'avvenuta disdetta, a mezzo raccomandata del 6.5.2016, del contratto concluso il 29.10.2013 con la cedente, con esclusione del tacito rinnovo;
contestava l'efficacia della dichiarazione di risoluzione in quanto a firma del procuratore e non della cliente;
eccepiva il grave inadempimento della cedente, poiché diversi cartelli erano stati rimossi e alcuni spostati dall'ubicazione contrattualmente pattuita, mentre altri ancora risultavano “scoloriti”, a causa della mancata manutenzione da parte della Buggs Banner Italia;
deduceva inoltre che quasi tutti i cartelli pubblicitari erano privi delle prescritte targhette di identificazione, nonché delle autorizzazioni all'installazione, tanto che il aveva ricevuto una serie di verbali di CP_1 contestazione di sanzioni amministrative relative alla mancanza delle autorizzazioni e di verbali relativi al pagamento delle imposte, che aveva dovuto pagare, non avendo la cedente mai esibito, in risposta ai solleciti, le prescritte autorizzazioni ed essendo, quindi, gli impianti
“abusivi”; chiedeva, in via subordinata, in riconvenzionale, qualora il giudice avesse ritenuto il contratto non scaduto, dichiararsi la risoluzione del contratto con effetto al 15.11.2013 e condannarsi al risarcimento dei danni. Pt_1
***
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e di ogni domanda del Pt_1
, con conferma del decreto ingiuntivo. CP_1
pagina 2 di 8 ***
Con sentenza n. 754/2022, R.G. n. 3391/2018, pubblicata in data 12.5.2022, il Tribunale rigettava tutti i motivi formulati dal in ordine alla disdetta e, in generale, alla CP_1 cessione del contratto e ai relativi effetti, mentre accoglieva la domanda subordinata di risoluzione contrattuale, così motivando sul punto:
‹‹… Orbene, il opponente ha eccepito che le proprie controparti contrattuali, pur essendo obbligate in CP_1 virtù di contratto, hanno omesso di richiedere le prescritte autorizzazioni alle affissioni pubblicitarie, omettendo, peraltro, di dotare i cartelli delle targhette identificative necessarie all'identificazione di esse stesse proprietarie, inadempimenti, questi, che hanno comportato l'applicazione di sanzioni amministrative e che devono essere considerati di non scarsa importanza, posto che hanno avuto una notevole rilevanza nell'economia del rapporto.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore-convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr., tra le tante, Cassazione civile 29 gennaio 2013 n. 2080).
Nel caso di specie, a fronte della eccezione di inadempimento formulata dall'opponente, la società CP_2 non ha provato di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni sulla stessa gravanti.
Va, di conseguenza, accolta la domanda subordinata di parte opponente, posto che l'installazione di cartelloni pubblicitari privi, in parte, di etichetta identificativa (la circostanza emerge documentalmente dalla produzione fotografica depositata dall'opponente con l'allegato 6) e privi delle prescritte autorizzazioni amministrative, costituisce inadempimento di non lieve importanza per le conseguenze che ne derivano dal punto di vista amministrativo.
Il contratto va, pertanto, risolto per inadempimento della opposta››.
Per questi motivi
, revocava il decreto ingiuntivo, rigettava la domanda di pagamento avanzata dalla opposta, risolveva per inadempimento della opposta il contratto intercorso tra le parti, rigettava la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'opponente, compensava interamente tra le parti le spese di lite.
***
Ha proposto appello , chiedendo, in riforma della sentenza, di Pt_1 Parte_1 accertarne e dichiararne l'erroneità e di accogliere l'appello, con vittoria delle spese, anche generali, e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore. pagina 3 di 8 ***
Si è costituito, in data 29.9.2022, il , chiedendo di dichiarare inammissibile, ai sensi CP_1 dell'art. 342 c.p.c., l'appello e, nel merito, di rigettarlo, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
***
All'udienza del 27.10.2022, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 15.9.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza del 16.10.2025, con termine fino a quindici giorni prima dell'udienza per note (depositate da entrambe le parti).
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I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto infondata.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello non incorra nella sanzione di inammissibilità, in quanto l'appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al pagina 4 di 8 ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
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Venendo al merito, con un unico motivo, rubricato ‹‹ERRATA O INSUFFICIENTE VALUTAZIONE
DELLE PROVE››, l'appellante lamenta, in sintesi, che:
1. il (che ben poteva, tramite CP_1 accesso agli atti, accertare l'esistenza di un titolo autorizzativo) non aveva prodotto alcun documento rilasciato dagli enti competenti e non aveva provato l'assenza dei titoli autorizzativi, ma si era limitata a produrre due verbali di contestazione di violazione al C.d.S e la delibera del n. 170 del 13.8.2013, privi di rilevanza probatoria;
2. Controparte_3
l'eccezione di inadempimento era stata sollevata la prima volta solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, nonostante il contratto fosse validamente in essere dal 2013; 3. il aveva regolarmente goduto della pubblicità commissionata fino alla fine del mese CP_1 di febbraio 2018 e la discussa autorizzazione non aveva generato un'apprezzabile diminuzione nel godimento del bene.
Deduce che il primo giudice non aveva tenuto conto di siffatte circostanze, dalle quali, invece, emergeva la conferma di quanto già sostenuto dalla opposta e, cioè, che l'opponente, dopo aver tardivamente cercato di disdire un contratto ormai rinnovatosi, aveva cercato di sottrarsi allo stesso sospendendo alle scadenze pattuite il pagamento del dovuto e costringendo così
che nel frattempo le assicurava il servizio commissionatole, a dichiarare la risoluzione Pt_1 del contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa.
***
Il motivo è infondato.
Prima di esaminare il merito, si premette, in linea generale, che, come è noto, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione, volto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere, e non anche se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge (Cass. n.
16767/2014).
Al debitore, è riconosciuto, nel giudizio a cognizione piena, il diritto di contestare analiticamente la fondatezza del credito, secondo i principi in tema di riparto dell'onere probatorio.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in altre parole, l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia pagina 5 di 8 dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. n. 2421/2006).
Trovano dunque applicazione i principi in tema di riparto dell'onere della prova (correttamente richiamati dal primo giudice), secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione); anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 826/2015; Cass. n. 13685/2019).
Procedendo ora all'esame del caso di specie, il ha documentato di essere stato CP_1 sanzionato in data 13.4.2017 e 24.12.2017 per la violazione dell'art. 23 C.d.S. e di aver pagato le relative sanzioni (rispettivamente € 440,00 ed € 860,13).
Ha inoltre provato di aver provveduto, in data 9.5.2017, al pagamento dell'imposta comunale.
Ha infine prodotto la determina dirigenziale del Comune n. 170 del 13.8.2013 con allegato l'elenco degli impianti autorizzati e delle varie imprese, tra cui non rientrano quelli oggetto di controversia.
Ora, ribadito che è sufficiente che il debitore eccepisca l'inadempimento, nel caso in esame l'eccezione risulta anche supportata documentalmente.
A fronte di quanto sopra, è indubbio che spettava alla società opposta, fornire la prova del fatto che gli impianti pubblicitari erano stati regolarmente autorizzati e che non erano abusivi
(come invece dedotto dal ), nonché che erano in buone condizioni di manutenzione CP_1
e ubicati nei luoghi convenuti, dovendosi pacificamente escludere che fosse l'opponente a dover provare l'assenza dei titoli autorizzativi.
Del pari indubbio è che la suddetta prova non è stata fornita, dal momento che parte opposta non ha mai allegato, né tanto meno provato, che la cedente fosse in possesso delle necessarie autorizzazioni e che gli impianti fossero regolari e in buone condizioni. pagina 6 di 8 Ne discende che il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi in materia di onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e ha ritenuto, con motivazione aderente alle risultanze istruttorie in atti, che l'opposta non avesse fornito alcuna prova al riguardo, a nulla rilevando, a fronte di quanto sopra, che l'eccezione sia stata sollevata per la prima volta solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
A tanto si aggiunga che la documentazione prodotta smentisce che il aveva CP_1 regolarmente goduto della pubblicità commissionata fino alla fine del mese di febbraio 2018, risultando immune da censure e da vizi il ragionamento del giudice nella parte in cui ha valutato come grave l'inadempimento e ha dichiarato la risoluzione del contratto.
Né può ritenersi che si tratti di inadempimento di scarsa importanza, privo di rilievo ai fini dell'alterazione del sinallagma, ove si consideri, in primo luogo, che gli impianti erano privi di autorizzazione e di targhette identificative, tanto che in ben due occasioni il era CP_1 stato sanzionato e si era visto costretto al pagamento delle suddette sanzioni amministrative, oltre a dover provvedere al pagamento delle imposte sulla pubblicità.
In secondo luogo, si osserva che non è stata in alcun modo contrastata l'eccezione di inadempimento con cui il deduceva che diversi cartelli erano stati rimossi, alcuni CP_1 spostati dall'ubicazione contrattualmente pattuita, mentre altri ancora risultavano “scoloriti”, a causa della mancanza di manutenzione.
In conclusione, del tutto correttamente il Tribunale ha accolto la domanda subordinata proposta dalla opponente e ha dichiarato la risoluzione del contratto per grave inadempimento imputabile alla opposta.
La sentenza va dunque confermata.
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L'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
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Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
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P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Tivoli n. 754/2022, R.G. n. 3391/2018, pubblicata in data 12.5.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore del Parte_1
, delle spese del presente Controparte_1 grado di giudizio, che liquida in € 8.469,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 16.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
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