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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 24/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3933/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Ada Cappello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3933/2018, promossa da:
CONDOMINIO HABITARIA (C.F.: , sito in LO (MI), in via Milano, P.IVA_1 ang. Via Manzoni, Piazza Fabrizio De Andrè, in persona dell'amministratore pro tempore
, con studio in LO (MI) via Garibaldi n. 3, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Ferrari del Foro di Milano (C.F.:
[...]
), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in LO (MI), in via C.F._1
Milano n. 185;
- attore –
Con l'intervento volontario dei condòmini
(C.F.: ), residente in [...] - Controparte_2 CodiceFiscale_2
Piazza De André 10;
(C.F.: ), residente in [...] CodiceFiscale_3
André 4;
(C.F.: ), residente in [...] CodiceFiscale_4
André 14;
(C.F.: ), residente in [...] CodiceFiscale_5
De André 1;
(C.F.: ), residente in [...] - Controparte_6 CodiceFiscale_6
Piazza De André 14;
(C.F.: ), residente in [...] CodiceFiscale_7
André n. 14/F;
(C.F.: ), residente in [...] CodiceFiscale_8
André 14;
(C.F.: , residente in [...] CodiceFiscale_9
De André n 10;
(C.F. ), residente in [...] - CP_10 CodiceFiscale_10
Piazza De André n 10;
(C.F. ), residente in [...]Controparte_11 CodiceFiscale_11
(MI) - Piazza De André n 10;
pagina 1 di 28 (C.F. ), residente in [...] - Controparte_12 CodiceFiscale_12
Piazza De André n 10; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Fabrizio Ferrari del Foro di Milano (C.F.:
[...]
), elettivamente domiciliati presso il suo studio in LO (MI), in via Milano C.F._1
n. 185;
- terzi intervenuti - nei confronti di:
(C.F. e P. IVA: ), in persona del Presidente del TE P.IVA_2
Consiglio di amministrazione Dott. (C.F.: ), con CP_14 CodiceFiscale_13 sede legale in Rozzano (MI), Via Monte Bianco n. 60/A, rappresentata e difesa dall'Avv.
Roberto Maresta del Foro di Milano (C.F.: ), dall'Avv. Beatrice CodiceFiscale_14
Maria Persico del Foro di Milano (C.F.: ) e l'Avv. Magda CodiceFiscale_15
Bergamaschi del Foro di Lodi (C.F.: ), ed elettivamente CodiceFiscale_16 domiciliata presso lo studio dell'ultima in Lodi, via Vecchio Bersaglio n. 1;
(C.F.: ) con studio in Cassano Parte_1 CodiceFiscale_17
D'Adda (MI), via Vaprio n. 60, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Paolini del Foro di
Milano (C.F.: ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio CodiceFiscale_18 dell'Avv. Gian Michele Uggè in Lodi, Via Colle Eghezzone n. 1;
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._19 Parte_3
) E (C.F. IN C.F._20 Parte_4 C.F._21
QUALITA' DI EREDI BENEFICIATI DEL CONVENUTO ARCH. CP_15
, con studio in NO (MI), C.so Italia 85 (C.F. ),
[...] CodiceFiscale_22 rappresentati e difesi dall'Avv. Elisabetta Vignati del Foro di Milano (C.F.:
[...]
), presso la quale sono elettivamente domiciliati in NO (MI) via Palestro C.F._23
n. 31;
- convenuti –
Controparte_16
(P. IVA: ), con sede legale in ES RO, Via G.
[...] P.IVA_3
Di Vittorio n. 29, in persona del legale rappresentante Presidente del Collegio dei
Liquidatori Rag. (C.F.: ) e del Liquidatore CP_17 CodiceFiscale_24
Giudiziario Avv. (C.F.: ), rappresentata e Controparte_18 CodiceFiscale_25 difesa dall'Avv. Paolo Molteni (C.F.: ) del Foro di Milano ed CodiceFiscale_26 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano Via F. Burlamacchi 11;
- Terza chiamata -
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_19 P.IVA_4 rappresentante pro-tempore, dott. giusta procura speciale Controparte_20 notarile del 30.5.2019, Notaio dott. di NA, Rep./Fasc. ai nn. Persona_1
pagina 2 di 28 , rappresentata e difesa dall'Avv. Marcella Schiavi del Foro di Milano (C.F.: P.IVA_5
, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via CodiceFiscale_27
Solferino n. 30, Abbiategrasso (MI);
- Terza chiamata -
Conclusioni di parte attrice
“In via principale:
A). Accertare e dichiarare la responsabilità solidale, ai sensi degli artt. 1669 e 2055 c.c., di
costruttrice-venditrice, e dell'arch. , direttore lavori, per TE CP_15
i gravi difetti di costruzione riscontrati nel , come descritti in Parte_5 narrativa;
B). conseguentemente condannare in solido costruttrice-venditrice, e gli TE eredi dell'arch. , come costituiti in giudizio, al risarcimento di tutti i danni CP_15 lamentati, quantificati in complessivi € 506.000,00, ovvero nella diversa misura non inferiore a quella determinata dal C.T.U., oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal verificarsi del danno fino al soddisfo.
C). In ogni caso con vittoria delle spese di lite”.
Conclusioni dei terzi intervenuti condòmini
“A) Accertare e dichiarare la responsabilità solidale, ai sensi degli artt. 1669, e 2055 c.c.,
o in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c. di costruttrice-venditrice, e TE dell'arch. , direttore lavori, per i gravi difetti di costruzione riscontrati nei CP_15 balconi di proprietà esclusiva dei Sig.ri: ; ; Controparte_2 CP_3 CP_5
; ; ; ; ;
[...] Controparte_6 CP_7 CP_21 CP_9 CP_10
; , pertanto condannare, in solido Controparte_11 Controparte_12 CP_13
costruttrice-venditrice, e gli eredi dell'arch. , direttore lavori, come
[...] CP_15 costituiti in giudizio, al pagamento a favore dei suddetti condomini della complessiva somma di € 23.200,00 oltre I.V.A. (come determinati dal C.T.U.) e interessi di legge dalla domanda all'effettivo soddisfo;
B). Accertare e dichiarare la responsabilità solidale, ai sensi degli artt. 1669, e 2055 c.c., o in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c. di costruttrice-venditrice, e TE dell'arch. , direttore lavori, per le infiltrazioni verificatesi in corso di CP_15 causa, sul terrazzo in uso esclusivo al condomino , e conseguentemente Controparte_6 condannare, in solido costruttrice-venditrice, e gli eredi dell'arch. TE
, direttore lavori, come costituiti in giudizio, al pagamento a favore del sig. CP_15
della somma di € 14.023,00 oltre I.V.A. e interessi di legge dalla Controparte_6 domanda all'effettivo soddisfo, quale rimborso del costo da questi sostenuto per l'eliminazione del vizio;
In via istruttoria: […]”
C). In ogni caso con vittoria delle spese di lite”.
pagina 3 di 28
Conclusioni di parte convenuta TE
“In rito: dichiarare la nullità dell'intervento di per difetto di jus Parte_6 postulandi e respingerne in ogni caso la domanda per totale carenza di interesse all'intervento.
Nel merito:
Respingere le domande proposte dall'Amministratore del siccome infondate in Parte_5 fatto ed in diritto.
Respingere tutte le domande svolte dai IG , , Controparte_2 CP_3 [...]
, , , CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7 Parte_7 CP_9
, e CP_10 Controparte_11 Controparte_12 Parte_6 nei confronti di per difetto titolarità passiva nonché poiché infondate in TE fatto e in diritto. Respingere le domande di condanna di in via solidale con i CP_13 convenuti.
In via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande promosse nei confronti di accertata l'esclusiva responsabilità dell'appaltatrice e dei CP_13 professionisti, condannare e concordato preventivo srl, Controparte_16
Arch. Arch. , in ragione delle accertate responsabilità, a Parte_1 CP_15 manlevare e tenere indenne da ogni conseguenza derivante TE dall'accoglimento della domanda di cui all'atto di intervento ex art. 105 c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
In via istruttoria: […]”.
Conclusioni di parte convenuta Arch. Pt_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
A) in via principale, nel merito: respingere, con ogni miglior formula, tutte le domande proposte dal nei confronti dell'Arch. Parte_8 Parte_1 perché infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi dedotti in narrativa ed emersi nel corso del giudizio;
B) in via subordinata: nella denegata ipotesi di riconoscimento di corresponsabilità in capo all'Arch. determinare e quantificare il grado di percentuale direttamente Pt_1 ascrivibile allo stesso, con conseguente limitazione della eventuale pronuncia di condanna al detto grado di percentuale;
C) sempre in via subordinata: nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità solidale dei convenuti e del terzo chiamato , procedere alla Controparte_16 graduazione delle responsabilità, delle colpe e della entità dei danni derivati ai fini dell'azione di manleva, garanzia e/o regresso nei confronti dei condebitori solidali e per l'effetto dichiarare tenuti e condannare TE Controparte_16
e gli Eredi dell'Arch. , per quanto di ragione e di rispettiva
[...] CP_15 competenza a garantire, tenere indenne e comunque manlevare – anche ove del caso in via
pagina 4 di 28 di restituzione/regresso – l'Arch. da qualsivoglia conseguenza dannosa e da quanto Pt_1 lo stesso fosse tenuto a corrispondere in favore di parte attrice per qualsivoglia titolo o ragione, nei limiti della graduazione;
D) sempre in via subordinata: in ipotesi di riconoscimento di responsabilità, totale o parziale in relazione alle domande svolte dal Condominio, in capo all'Arch. Pt_1 accertare e dichiarare e condannare in persona del legale Controparte_19 rappresentante pro-tempore, a garantire, tenere indenne e manlevare l'Arch. da Pt_1 ogni avversa pretesa, in forza della polizza versata in atti, condannandola al pagamento di tutto quanto eventualmente riconosciuto dovuto, nel presente giudizio, dal convenuto Arch.
nei limiti di polizza;
Pt_1
E) sempre in via subordinata: in ipotesi di riconoscimento di responsabilità in capo all'Arch. in relazione alle domande svolte dal Condominio, dichiarare e Pt_1 condannare in persona del legale rappresentante pro- Controparte_19 tempore, a tenere indenne e manlevare l'Arch. in relazione alle spese legali tutte e Pt_1 peritali sostenute, nei limiti di polizza;
F) nel merito in via principale: respingere tutte le domande svolte a qualsiasi titolo da
[...] nei propri atti difensivi nei confronti dell'Architetto perché CP_13 Parte_1 infondate in fatto e in diritto;
G) nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta responsabilità solidale de e dell'Arch. in relazione alla TE Parte_1 domanda di manleva svolta dalla prima nei confronti del secondo, in relazione alle domande svolte dai Condomini intervenuti, accertare e determinare la graduazione ad essi ascrivibile pro quota delle responsabilità, delle colpe e della entità dei danni derivati a tutti o parte dei Condomini intervenuti per consentire l'esercizio dell'azione di manleva, garanzia e/o regresso nei confronti dei condebitori solidali;
conseguentemente condannare la società per quanto di ragione, a garantire, tenere indenne e comunque TE manlevare anche ove del caso in via di restituzione/regresso l'Architetto da Parte_1 qualsivoglia conseguenza dannosa e dunque da quanto lo stesso fosse eventualmente tenuto
a corrispondere in favore di tutti o parte dei Condomini intervenuti, per qualsiasi titolo o ragione, nei limiti della graduazione;
H) sempre in via subordinata: nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità solidale dell'Arch. dell'Arch. e del terzo chiamato Parte_1 CP_15 Controparte_16
, in relazione alla domanda di manleva svolta da in relazione alle
[...] CP_13 domande svolte dai Condomini intervenuti, procedere alla graduazione delle responsabilità, delle colpe e della entità dei danni derivati ai fini dell'azione di manleva, garanzia e/o regresso nei confronti dei condebitori solidali;
dichiarare tenuti e condannare
e gli Eredi dell'Arch. , per quanto Controparte_16 CP_15 di ragione e di rispettiva competenza a garantire, a tenere indenne e comunque manlevare
– anche ove del caso in via di restituzione/regresso – l'Arch. da qualsivoglia Pt_1 conseguenza dannosa e da quanto lo stesso fosse tenuto a corrispondere, in relazione alle
pagina 5 di 28 domande svolte dai Condomini intervenuti, per qualsivoglia titolo o ragione, nei limiti della graduazione;
I) sempre in via subordinata: in ipotesi di riconoscimento di responsabilità totale o parziale, in capo all'Arch. in relazione alle domande di manleva svolte da Pt_1 [...] in relazione alle domande svolte dai Condomini intervenuti, dichiarare e CP_13 condannare in persona del legale rappresentante pro- Controparte_19 tempore, a garantire, tenere indenne e manlevare l'Arch. da ogni conseguenza Pt_1 dannosa, in forza della polizza versata in atti, condannandola al pagamento di tutto quanto eventualmente riconosciuto dovuto, nel presente giudizio, dal convenuto Arch. nei Pt_1 limiti di polizza;
L) in via di estremo subordine: in ipotesi di riconoscimento di responsabilità in capo all'Arch. in relazione alle domande di manleva svolte da in Pt_1 TE relazione alle domande svolte dai Condomini intervenuti, dichiarare e condannare
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a tenere Controparte_19 indenne e manlevare l'Arch. in relazione alle spese legali tutte e peritali sostenute, Pt_1 nei limiti di polizza;
M) sempre in via subordinata: in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare la
[...] al rimborso in favore dell'Arch. anche in caso di soccombenza, Controparte_19 Pt_1 delle spese legali tutte e peritali sostenute;
In via istruttoria: […]” In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa”.
Conclusioni di parte convenuta Eredi beneficiati di Arch. CP_15
“Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE IN RITO: dichiarare la nullità del ricorso ex art. 303 c.p.c., notificato nell'interesse del collettivamente ed impersonalmente Parte_5 agli eredi dell'Arch. , deceduto in data 9.1.2022, per nullità e /o inesistenza CP_15 della procura alle liti.
ANCORA IN VIA PRELIMINARE IN RITO: dichiarare l'inammissibilità dell'atto di intervento volontario 14.5.19 dei Condomini del e delle domande Parte_5 tutte ivi formulate in quanto proposte oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c.
ANCORA IN VIA PRELIMINARE IN RITO: dichiarare la nullità dell'intervento della società per difetto dello ius postulandi e conseguentemente Parte_6 respingere ogni eventuale domanda per totale carenza di interesse all'intervento.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: respingere tutte le domande svolte a qualsiasi titolo dal e dai condomini intervenuti nei confronti degli eredi beneficiati, Parte_5 sigg.i , e , per nullità e /o inesistenza della Parte_2 Parte_3 Parte_4 procura alle liti.
ANCORA NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: respingere tutte le domande svolte a qualsiasi titolo dal e dai Condomini concludenti nell'atto di Parte_5 intervento 14.5.2019 nei confronti dell'Arch. e conseguentemente degli CP_15
pagina 6 di 28 eredi beneficiati, sigg.i , e , perché infondate in Parte_2 Parte_3 Parte_4 fatto ed in diritto, per i motivi dedotti in tutti gli scritti difensivi depositati nell'interesse dell'Arch. e nell'interesse degli eredi beneficiati, sigg.i , CP_15 Parte_2
e . Parte_3 Parte_4
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: con riferimento alle domande svolte dal
, nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta responsabilità Parte_5 solidale dell'Arch. e/o della società e/o dell'Arch. CP_15 TE Pt_1
e/o della società ed in concordato
[...] Controparte_16 preventivo, accertare e determinare la graduazione ad essi ascrivibili pro quota delle responsabilità, delle colpe e della entità dei danni derivati al ai fini Parte_5 dell'azione di manleva, garanzia e/o regresso nei confronti dei condebitori solidali, limitando l'eventuale pronuncia di condanna dell'Arch. e CP_15 conseguentemente degli eredi beneficiati, sigg.i , e Parte_2 Parte_3 Pt_4
, al grado di percentuale di responsabilità allo stesso ascritta e comunque limitare
[...] la eventuale condanna dei sigg.i , e ai beni Parte_2 Parte_3 Parte_4 ereditati con beneficio di inventario;
conseguentemente condannare la società CP_13
e/o l'Arch. e/o la società ed
[...] Parte_1 Controparte_16 in concordato preventivo, per quanto di ragione e di rispettiva competenza a garantire, tenere indenne e comunque manlevare anche ove del caso in via di restituzione/ regresso gli eredi beneficiati dell'Arch. , sigg.i , e CP_15 Parte_2 Parte_3
, da qualsivoglia conseguenza dannosa e da quanto gli stessi fossero Parte_4 eventualmente tenuti a corrispondere in favore del per qualsiasi Parte_5 titolo o ragione.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: con riferimento alle domande svolte dai
Condomini intervenuti, nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta responsabilità solidale dell'Arch. e/o della società e/o della società CP_15 TE ed in concordato preventivo, nei confronti di Controparte_16 tutti o alcuni dei Condomini intervenuti, accertare e determinare la graduazione ad essi ascrivibili pro quota delle responsabilità, delle colpe e della entità dei danni derivati a tutti
o a parte dei Condomini intervenuti ai fini dell'azione di manleva, garanzia e/o regresso nei confronti dei condebitori solidali, limitando l'eventuale pronuncia di condanna dell'Arch. e conseguentemente degli eredi beneficiati, sigg.i , CP_15 Parte_2
e , al grado di percentuale di responsabilità allo stesso Parte_3 Parte_4 ascritta e comunque limitare la eventuale condanna dei sigg.i , Parte_2 Pt_3
e ai beni ereditati con beneficio di inventario;
conseguentemente
[...] Parte_4 condannare la società e/o la società TE Controparte_16
, per quanto di ragione e di rispettiva competenza a garantire, tenere indenne e
[...] comunque manlevare anche ove del caso in via di restituzione/ regresso gli eredi beneficiati dell'Arch. , sigg.i , e CP_15 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, da qualsivoglia conseguenza dannosa e da quanto gli stessi fossero eventualmente
[...]
pagina 7 di 28 tenuti a corrispondere in favore di tutti o parte dei Condomini intervenuti per qualsiasi titolo o ragione.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento parziale o totale delle domande proposte dal e dai Parte_5
Condomini intervenuti nei confronti dell'Arch. , accertare e dichiarare la CP_15 società con sede legale in NA (Bo) via Stalingrado n. Controparte_19
45, in persona del legale rappresentante pro-tempore, tenuta comunque a garantire l'Arch.
e per l'effetto gli eredi beneficiati, sigg.i , e CP_15 Parte_2 Parte_3
, di tutto quanto questi dovessero essere tenuti a pagare al Parte_4 Parte_5
ed a tutti o a parte dei Condomini intervenuti, anche per spese legali e peritali,
[...] in forza della polizza in atti, e per l'effetto condannare la medesima società
[...] al pagamento in favore del e di tutti o parte dei Controparte_19 Parte_5 intervenuti delle somme tutte che saranno ritenute dovute in corso di causa. CP_22
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: respingere, con ogni miglior formula, tutte le domande svolte a qualsiasi titolo dall'Arch. e dalla società Parte_1 TE nei confronti dell'Arch. e conseguentemente degli eredi beneficiati, sigg.i CP_15
, e , perché infondate in fatto ed in diritto. Parte_2 Parte_3 Parte_4
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di responsabilità in capo all'Arch. , in relazione alle CP_15 domande di manleva proposte dall'Arch. e dalla società Parte_1 TE accertare e dichiarare la società con sede legale in Controparte_19
NA (Bo) via Stalingrado n. 45, in persona del legale rappresentante pro-tempore, tenuta comunque a garantire l'Arch. e per l'effetto gli eredi beneficiati, CP_15 sigg.i , e , di tutto quanto questi dovessero Parte_2 Parte_3 Parte_4 essere tenuti a pagare all'Arch. e alla società in forza Parte_1 TE della polizza in atti, e per l'effetto condannare la medesima società
[...] al pagamento in favore dell'Arch. e della società Controparte_19 Parte_1 [...] delle somme tutte che saranno ritenute dovute in corso di causa. CP_13
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di responsabilità in capo all'Arch. , in relazione alle CP_15 domande di manleva proposte dall'Arch. e dalla società Parte_1 TE accertare e dichiarare la società con sede legale in Controparte_19
NA (Bo) via Stalingrado n. 45, in persona del legale rappresentante pro-tempore, tenuta comunque a garantire l'Arch. e per l'effetto gli eredi beneficiati, CP_15 sigg.i , e , di tutto quanto questi dovessero Parte_2 Parte_3 Parte_4 essere tenuti a pagare all'Arch. e alla società a titolo di Parte_1 TE spese legali tutte e peritali, e per l'effetto condannare la medesima società
[...] al pagamento in favore dell'Arch. e della società Controparte_19 Parte_1 [...] delle spese legali tutte e peritali che saranno ritenute dovute. CP_13
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare la società al rimborso in favore degli eredi beneficiati Controparte_19
pagina 8 di 28 dell'Arch. , sigg.i , e , anche in CP_15 Parte_2 Parte_3 Parte_4 caso di soccombenza, delle spese legali tutte e peritali sostenute.
In via istruttoria […]”. Spese rifuse tutte”.
Conclusioni di parte terza chiamata CP_16
“In via principale: quanto alle domande proposte dal e dai Condòmini intervenuti: Parte_5
- accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità dell'atto di citazione del Condominio
Attore e/o delle domande dal medesimo proposte, per difetto in capo all'Amministratore del potere di proporre il giudizio stante l'assenza di apposita previa delibera condominiale di conferimento di tale potere;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o il difetto di interesse ad agire del attore per ogni diritto, domanda, danno, vizio relativo non alle parti Parte_5 comuni, bensì riferibili a proprietà private in via esclusiva di singoli condomini e per
l'effetto accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione del e/o Parte_5 delle domande dal medesimo proposte in relazione a tali parti di proprietà esclusiva;
- quanto alle parti comuni, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o il difetto di interesse ad agire dei condòmini intervenuti, in misura eccedente la quota proporzionale di loro proprietà sulle stesse parti comuni e per l'effetto accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'avverso atto di intervento e/o delle domande proposte dai medesimi intervenienti;
- con riferimento ai vizi lamentati dal e dai intervenuti Parte_5 CP_23 ed alle domande dai medesimi proposte, accertare e dichiarare comunque la inammissibilità delle domande con riferimento a qualsiasi eventuale vizio sussumibile nella accezione di quelli di cui all'art. 1667 c.c., nonché in ogni caso per essere intervenuta la decadenza e/o la prescrizione ex artt. 1667 e/o 1669 c.c.;
- accertare e dichiarare il ed i intervenuti decaduti dalla Parte_5 CP_23 possibilità di estendere le loro domande nei confronti di anche per CP_16 mancato rispetto del termine concesso alle parti per l'eventuale estensione delle proprie domande;
- accertare e dichiarare comunque l'inammissibilità e/o nel merito l'infondatezza in fatto ed in diritto delle avverse domande e per l'effetto - e comunque - respingerle;
quanto alle domande proposte da nei confronti di TE CP_16
- accertare e dichiarare la inoperatività della garanzia ex art. 1667 c.c., avendo la committente accettato l'opera ed essendo i presunti vizi riconoscibili;
TE
- accertare e dichiarare comunque essere intervenuta la decadenza e/o la prescrizione di ex artt. 1667 e/o 1669 c.c.; TE
- accertare e dichiarare -anche in ragione delle preclusioni già verificatesi ex artt. 166 e
167 c.p.c.- che le domande proposte da nei confronti di TE CP_16 con memoria datata 23/04/2020 sono - e devono ritenersi - circoscritte e relative alle sole
pagina 9 di 28 domande proposte dai Condòmini intervenuti con il loro atto di intervento e non anche a quelle proposte dal , accertando e dichiarando pertanto Parte_5
l'inammissibilità di qualsiasi eventuale altra domanda di TE
- accertare e dichiarare la inammissibilità - o comunque in subordine, nel merito, la infondatezza in fatto ed in diritto - delle domande dalla medesima proposte Controparte_24 nei confronti di e per l'effetto - e comunque - respingere ogni domanda CP_16 proposta da nei confronti di TE CP_16 quanto alle domande proposte da Arch. e da Arch. nei Parte_1 CP_15 confronti di CP_16
- accertare e dichiarare la inammissibilità -o comunque in subordine, nel merito, la infondatezza in fatto ed in diritto - delle domande dai medesimi proposte nei confronti di
e per l'effetto - e comunque respingere ogni domanda dai medesimi CP_16 proposta nei confronti di CP_16 in ogni caso
- respingere ogni domanda proposta nei confronti di in quanto CP_16 inammissibile e/o nel merito infondata in fatto e/o in diritto;
- con vittoria di spese e compensi professionali di lite;
In via istruttoria: […]”.
Conclusioni di parte terza chiamata CP_19
Voglia il Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, così giudicare:
- Quanto alla garanzia arch. (polizza n. 1/2569/122/56665355/2): Pt_1 in via preliminare, rigettare la richiesta di estensione del contraddittorio nei confronti della PA qui terza chiamata svolta nei suoi confronti per tutti i motivi di cui in narrativa;
in via principale, rigettare ogni domanda svolta nei confronti della PA qui terza chiamata in conseguenza del rigetto di ogni domanda diretta e/o trasversale avanzata nei confronti dell'arch. Parte_1 sempre in via principale, rigettare ogni domanda di garanzia e manleva avanzata nei confronti della PA per dichiarata non operatività della garanzia invocata per la natura del danno accertata;
in ogni caso respingere ogni infondata richiesta di garanzia e manleva;
in denegata ipotesi subordinata, solo per tuziorismo, disporre manleva pro quota nei limiti
e nei termini di garanzia previsti dal contratto in atti e nei termini dei medesimi;
Vinte le spese in applicazione del principio della soccombenza;
- Quanto alla garanzia arch. (polizza n. 1/39269/122/148611961): Parte_9 in via preliminare, rigettare la richiesta di estensione del contraddittorio nei confronti della PA qui terza chiamata svolta nei suoi confronti per tutti i motivi di cui in narrativa;
pagina 10 di 28 in via principale, rigettare ogni domanda svolta nei confronti della PA in conseguenza del rigetto di ogni domanda diretta e/o trasversale avanzata nei confronti dell'arch. ; CP_15 sempre in via principale, rigettare ogni domanda di garanzia e manleva avanzata nei confronti della PA per dichiarata non operatività della garanzia invocata per la natura del danno accertata;
in ogni caso respingere ogni infondata richiesta di garanzia e manleva;
in denegata ipotesi subordinata, solo per tuziorismo, disporre manleva pro quota nei limiti
e nei termini di garanzia previsti dal contratto in atti e nei termini dei medesimi;
Vinte le spese in applicazione del principio della soccombenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto le domande, svolte dal e dai Parte_5 condomini intervenuti , , Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
, , , Controparte_6 CP_7 CP_21 CP_9 CP_10 [...]
e nei confronti di (costruttrice Controparte_11 Controparte_12 TE venditrice), dell'arch. (progettista) e dall'arch. (direttore dei Parte_1 CP_15 lavori), di accertamento della responsabilità ex artt. 1669 e 2055 c.c. e di condanna al risarcimento dei danni relativi alla costruzione del complesso condominiale sito in LO, via Manzoni, angolo Via Milano.
1.1. In particolare, con atto di citazione ritualmente notificato, il ha Parte_5 dedotto le seguenti circostanze a fondamento delle proprie domande:
- Il fabbricato oggi costituente il complesso condominiale ”, sito in LO, Parte_5 via Manzoni ang. Via Milano è stato costruito dalla società che TE aveva incaricato l'arch. di redigerne il progetto e aveva nominato Parte_1 direttore dei lavori l'arch. ; CP_15
- La struttura dell'edificio è stata ultimata in data 20.09.2012;
- Dalla primavera dell'anno 2017, ed in particolare dal mese di aprile, nel
Condominio iniziavano a verificarsi fenomeni infiltrativi di rilevante gravità che coinvolgevano tutte le seguenti parti: pozzetti elettrici dei corselli box e rete interrata, murature di tutti i vani scala ai piani interrati, soletta di copertura del piano interrato, plafond/fondo muri perimetrali dei locali tecnici ubicati al piano interrato e il cavedio perimetrale della centrale elettrica, terrazzi di copertura posti all'ultimo piano dell'edificio, balconi e relativi frontalini;
- Con la missiva del 24/25.11.2017 il (doc. 3) denunciava a Parte_5 CP_13
ora la presenza di vizi nel fabbricato, ai sensi dell' art.
[...] Controparte_25
1669 c.c.;
pagina 11 di 28 - Con la missiva del 30.11.2017 (doc. 4) il denunciava i medesimi vizi Parte_5 anche all'arch. e all'arch. , i quali ricevevano la missiva in data Pt_1 CP_15
4.12.17, il primo, e il 7.12.17 il secondo;
- In pari data, 30.11.2017, veniva trasmessa analoga comunicazione, per conoscenza, anche al;
Controparte_26
- Dalla relazione tecnica del 19.12.2017 (doc.6) commissionata all'ing. Pt_10
emergono numerose manchevolezze progettuali/esecutive che hanno
[...] determinato i seguenti danni:
a) fenomeni infiltrativi in prossimità dell'intradosso e derivanti dalla sovrastante pavimentazione di alcuni balconi privati che causano conseguentemente l'ammaloramento della finitura degli stessi balconi e, per quanto qui interessa, dei relativi frontalini (danno stimato: € 10.000,00 oltre al costo di torrette/scale aeree/trabattelli e oltre ancora al costo del rifacimento dell'impermeabilizzazione dei balconi); b) presenza di acqua piovana all'interno dei pozzetti elettrici dei corselli box con convogliamento della stessa in tutta la rete interrata (danno stimato: €
80.000,00);
c) tracce di umidità di risalita sulle murature di tutti i vani scala ai piani interrati con conseguente ammaloramento della finitura sulle pareti, in particolare quelle costituenti le spallette delle aperture dei vani ascensore (danno stimato: €
6.000,00);
d) fenomeni infiltrativi presenti in più zone localizzate della soletta di copertura del piano interrato, di plafoni di parti comuni, corselli box e disimpegni cantine, sia in prossimità di zone dei plafoni di unità immobiliari private -box e cantine-
(danno stimato € 400.000,00);
e) presenza di infiltrazioni d'acqua piovana sui plafond/fondo muri perimetrali dei locali tecnici ubicati al piano interrato -centrale termica e centrale elettrica- e di acqua nel cavedio perimetrale della centrale elettrica (danno stimato: €
15.000,00);
- Nessuna delle controparti ha mai riscontrato le missive inoltrate, obbligando quindi l'odierno attore ad instaurare un giudizio di merito, in ragione della responsabilità dei convenuti ex artt. 1669 e 2055 c.c.
Pertanto, il Condominio attore ha domandato la condanna dei convenuti al risarcimento del danno quantificato in euro 506.000,00 oltre interessi, spese e rivalutazione monetaria.
1.2. Con comparsa di costituzione depositata tempestivamente in data 13.3.2019 si è costituito il progettista arch. chiedendo in via preliminare la chiamata in Parte_1 causa dei terzi (in qualità di società esecutrice Controparte_16 delle opere e di (in qualità di propria assicurazione), nonché Controparte_19
l'inammissibilità dell'atto di citazione (per mancato deposito della delibera assembleare di autorizzazione alla proposizione del seguente giudizio), nel merito ha chiesto il rigetto delle domande attoree e in subordine l'accertamento delle quote di responsabilità ascrivibili alle pagina 12 di 28 parti e a condannando a manlevare l'arch. dalle Controparte_16 CP_19 Pt_1 somme dallo stesso dovute.
In particolare, a fondamento delle proprie difese l'arch. ha dedotto quanto segue: Pt_1
- Nell'anno 2009 la conferiva all'arch. Controparte_27 Parte_1
l'incarico per la Progettazione Architettonica e la Direzione del complesso prevalentemente residenziale denominato “ ” a LO (MI); Parte_5
- L'incarico comprendeva tutto quanto attinente alla Progettazione Architettonica ed alle pratiche tecnico burocratiche riguardo al Permesso di Costruire, oltre alla
Progettazione delle Opere di Urbanizzazione esterne all'opera (strade e parcheggi);
- Dall'incarico erano espressamente escluse tutte le progettazioni specialistiche (art. 6): strutture, impianti, pratica VV.f., indagini geognostiche, requisiti acustici passivi, accatastamenti oltre alla Direzione dei Lavori generale ed altre Direzioni
Lavori specialistiche (strutture ed impianti) tranne la Direzione Artistica;
- Quest'ultima è consistita sostanzialmente nel partecipare alle scelte di alcuni materiali di finitura delle facciate, dei parapetti dei balconi (non certo dell'errata pendenza!), ed altri elementi attinenti al risultato architettonico-estetico del manufatto;
- L'incarico di progettazione si è concluso con l'ottenimento del Permesso di
Costruire in data 29.7.2010 (doc.04) e la successiva consegna del progetto alla committente e cioè la;
Controparte_27
- La limitatissima partecipazione successiva dell'Arch. è avvenuta solo su Pt_1 specifica richiesta dell'ufficio della Direzione dei lavori, ed è consistita in alcune riunioni di cantiere che erano attinenti alla parte estetico-artistica dell'opera (scelta delle piastrelle, dei colori e poco altro) e non certo relative all'esecuzione di opere quali: reti tecnologiche ed impiantistiche, impermeabilizzazione e pendenze;
- L'attività progettuale si sviluppa in almeno tre grandi aree specialistiche: il progetto architettonico il quale, di solito, è affidato ad un architetto;
il progetto strutturale che di solito è appannaggio dell'ingegnere e che, pressoché sempre, comprende la D.LL. delle strutture e il progetto impiantistico;
- Gli obiettivi posti dalla committente, per quanto concerne l'incarico all'Arch.
erano costituiti da: il raggiungimento della classe energetica A e Pt_1
l'effettuazione di scelte progettuali comuni ai diversi livelli di progettazione compatibili con un'eventuale richiesta di certificazione LEED (The Leadership in
Energy and Environmental Design);
- L'attività svolta dall'Arch. attiene esclusivamente alla fase pre-costruttiva e Pt_1 riguarda le scelte di fondo di progetto e non coinvolge la parte esecutiva della costruzione;
- Nel caso di l'attività ha raggiunto gli obiettivi per la quale era stata Parte_5 inserita in quelle da svolgere da parte del progettista architettonico;
- l'Arch. non può in alcun modo essere considerato responsabile di asseriti vizi Pt_1
e difetti che non riguardano l'oggetto del suo incarico – e dunque – il progetto pagina 13 di 28 architettonico, bensì carenze relative – eventualmente – alla modalità di esecuzione delle opere (realizzate dalla GDM Costruzioni s.p.a.), al D.L. Arch. o all'Ing. CP_15
TU ); Persona_2
- si contestano i dedotti vizi e difetti oggetto dell'atto di citazione nonché la riconducibilità all'operato dell'arch. Pt_1
1.3. Con comparsa di costituzione depositata tempestivamente in data 14.3.2019 si è costituito il direttore dei lavori arch. , chiedendo in via preliminare la CP_15 chiamata in causa dei terzi (in qualità di società Controparte_16 esecutrice delle opere) e di (in qualità di propria Controparte_19 assicurazione), nonché l'inammissibilità dell'atto di citazione (per mancato deposito della delibera assembleare di autorizzazione alla proposizione del seguente giudizio), nel merito ha chiesto il rigetto delle domande attoree e in subordine l'accertamento delle quote di responsabilità ascrivibili alle parti e a condannando a Controparte_16 CP_19 manlevare l'arch. dalle somme dallo stesso dovute. CP_15
In particolare, a fondamento delle proprie difese l'arch. ha dedotto quanto segue: CP_15
- Nel mese di ottobre 2010, l'Arch. sottoscriveva con la società CP_15 [...]
con sede in Rozzano (Mi), via Monte Bianco n. 60, il disciplinare di CP_13 incarico professionale, con il quale la committente, avendo in corso lo sviluppo di un Co ampio progetto immobiliare su area in Comune LO, via Milano ang. Via
Manzoni, affidava all'arch. la Direzione dei Lavori del realizzando edificio ad CP_15 uso residenziale;
- Per realizzare al meglio detto progetto immobiliare sono stati coinvolti professionisti altamente qualificati e numerose società specializzate nei diversi settori edilizi;
- In particolare, i lavori di costruzione venivano commissionati dalla società CP_13 alla società , con sede legale
[...] Controparte_16 in ES RO (Mi) via G. di Vittorio n. 29 (P. Iva ), attualmente P.IVA_3 in concordato preventivo (Procedura Concordataria n. 193/13 Tribunale di Milano);
- Il progetto architettonico veniva redatto dall'Arch. Parte_1
- L'allora società affidava poi le lavorazioni principali Controparte_16 alle seguenti società:
- alla con sede in Savona (Sv), corso Italia Controparte_28
n. 12/10, l'impermeabilizzazione delle fondazioni, cosiddetta “vasca bianca”;
- alla con sede in Vigevano (Pv), via Tortona n. Controparte_29
5/7, la realizzazione dell'impianto elettrico;
- alla con sede in San Donato Controparte_30
Milanese (Mi), via Marcora n. 5/7, la realizzazione dell'impianto idro-termo-sanitario.
- La progettazione strutturale dell'edificio e la relativa Direzione Lavori venivano affidate all'Ing. , con Studio in Como (Co), via Gaggi n. 8°; Persona_2
- La progettazione dell'impiantistica e la relativa Direzione Lavori venivano inizialmente affidate all'Ing. ed al P.I. e. ed in Controparte_31 Parte_11 un secondo momento alla società con sede in Milano;
Controparte_32
pagina 14 di 28 - I lavori di realizzazione del complesso immobiliare de quo hanno avuto inizio in data
22.11.2010 e si sono conclusi il 4.12.2012;
- L'opera svolta dall'Arch. , in qualità di Direttore dei Lavori delle opere CP_15 architettoniche, si è conclusa nel mese di gennaio 2013;
- Il convenuto eccepisce la decadenza dell'attore dal pretendere la garanzia per vizi e difetti per la mancata denuncia degli stessi nei termini previsti ex lege, sia nel caso di fattispecie regolata dall'art. 1667 c.c., che dall'art. 1669 c.c., oltreché la prescrizione del diritto all'azione;
- Dalla relazione di parte attrice emerge esclusivamente la responsabilità in capo alla società venditrice e all'impresa costruttrice delle opere;
- L'Arch. ha svolto puntualmente, con diligenza e perizia, i suoi compiti CP_15
e le sue funzioni, consistenti nell'effettuazione di periodici sopralluoghi al cantiere, nell'emanazione di ordini e di disposizioni all'appaltatore, affinché l'opera sia realizzata in conformità al progetto;
durante lo svolgimento dei lavori venivano effettuati controlli settimanali, che coinvolgevano tutti i professionisti e le imprese coinvolte.
1.4. Con comparsa di costituzione depositata in data 2.4.2019 si è costituita CP_13 chiedendo il rigetto delle domande attoree, deducendo quanto segue a fondamento
[...] delle proprie difese:
- ha dato corso alla realizzazione di un progetto di sviluppo TE immobiliare in LO;
- La progettazione è stata affidata all'Arch. Pt_1
- La direzione dei lavori è stata affidata all'Arch. ; CP_15
- L'appalto è stato conferito a che non ha completato i lavori: le opere di CP_16 finitura sono state eseguite da imprese terze;
- L'attività di è consistita nel solo sviluppo dell'operazione, affidando la CP_13 sua esecuzione ad imprese qualificate;
- Fin dalla fase di stipula dei preliminari di vendita ai promissari acquirenti, con convenzione poi reiterata nei singoli contratti definitivi, il venditore precisava come l'edificazione fosse affidata a terzi, che l'opera era assistita da polizza assicurativa;
- Le parti espressamente individuavano come responsabile ex art. 1669 c.c. gli appaltatori per effetto di ciò, in uno con il rilascio della assicurazione postuma decennale, dichiarando l'insussistenza della legittimazione passiva di per CP_13 quanto a vizi della cosa;
- Sussiste il difetto di titolarità attività in capo al con riguardo alle Parte_5 porzioni dell'edificio non qualificabili come parti comuni;
- Non sussiste alcuna responsabilità della in quanto la stessa non si è CP_13 ingerita nella attività edificatoria;
- L'Amministratore di condominio non pare avere azionato la polizza postuma decennale, né pare avere contestato alcunchè agli esecutori dell'opera, con conseguente aggravamento del danno non risarcibile ex art. 1227 c.c.;
pagina 15 di 28 - Qualora i vizi contestati dovessero trovare conferma in sede istruttoria non vi è dubbio che la responsabilità per i medesimi dovrà essere ascritta in via esclusiva all'appaltatore ed ai due professionisti, senza poter ascrivere alcuna responsabilità al committente il quale si è limitato a designare i professionisti, senza alcuna ulteriore ingerenza nell'attività svolta;
- si contestano espressamente sia l'esistenza dei vizi, che dovranno essere dettagliatamente provati in corso di causa, sia i costi indicati per i ripristini.
1.5. In occasione della prima udienza del 5.4.2019 le parti hanno insistito nelle rispettive istanza ed eccezioni e parte attrice ha esibito e poi prodotto telematicamente (doc. 6) copia cartacea del verbale dell'assemblea di condominio che autorizza la costituzione in giudizio.
Con ordinanza del 5.4.2019 il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa dei terzi
[...]
e fissando per la Controparte_16 Controparte_19 prosecuzione del giudizio l'udienza del 25.10.2019.
1.6. Con atto di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. depositato in data 14.5.2019 si sono costituti i condomini , , Controparte_2 CP_3 Controparte_5 Controparte_6
, , e CP_7 CP_21 CP_9 CP_10 Controparte_11
, chiedendo la condanna in solido ai sensi degli artt. 1669, e 2055 c.c., o Controparte_12 in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c. di e dell'arch. , TE CP_15 per i gravi difetti di costruzione riscontrati nelle proprietà esclusive degli intervenuti con conseguente condanna al risarcimento dei danni dagli stessi lamentati commisurati in euro
7.076,00 ciascuno (o la diversa somma accertata in corso di causa) per i condomini
, , e Controparte_2 CP_3 Controparte_5 CP_21 CP_9 [...]
, e in euro 14.000,00 ciascuno (o la diversa somma accertata in corso di causa) per CP_10
i condomini , e . Controparte_6 CP_7 Controparte_11 Controparte_12
A fondamento delle proprie domande i condomini intervenuti hanno dedotto quanto segue, di fatto confermando la ricostruzione del Condominio attore:
- oltre all'acquisto del terreno sui cui l'edificio attualmente insiste, TE ha nominato il progettista dell'edificio, nella persona dell'Arch. essa Parte_1 ha inoltre gestito direttamente tutte le ulteriori fasi della costruzione del complesso edilizio;
Co
- ha poi realizzato tale complesso residenziale, attraverso una serie di CP_13 appaltatori e subappaltatori, di cui il principale la Controparte_16 ammessa alla procedura di concordato preventivo in data 10/12/2013 (doc. 9) che operavano sotto il controllo di ben due direttori dei lavori (L'arch. CP_15 era infatti coadiuvato dall'arch. e con la Controparte_33 collaborazione ed il coordinamento degli altri professionisti suindicati e la regia de
CP_13
- Dopo la cessazione di qualsiasi tipo di attività in cantiere da parte dell'appaltatrice
G.D.M. Spa a far tempo dal 28/02/2013, ha continuato la costruzione CP_13 dell'edifico e della piazza De André, interna al complesso condominiale;
pagina 16 di 28 - ha quindi, nell'arco di tempo dal 28/02/2013 al 07/03/2014 - data CP_13 della richiesta di agibilità presentata sempre da - provveduto al CP_13 completamento dell'edificio, portando a termine la costruzione sempre sotto la propria regia, con la realizzazione degli impianti tecnici e delle finiture;
Co
- è sempre stata l'unica referente per gli acquirenti delle unità CP_13 immobiliari, i quali mai hanno avuto alcun contatto diretto con gli appaltatori;
- I Condomini suindicati hanno acquistato le rispettive unità immobiliari dalla Società
rispettivamente; in data 28/12/2016; TE CP_2 CP_3
06/06/2017; 28/09/2015; 16/04/2015; 03/11/2014; CP_11 CP_7 CP_5 CP_9
11/03/2014; 11/03/2014; 09.07.2014; CP_6 CP_12
- dalla primavera dell'anno 2017, ed in particolare dal mese di aprile, nel Condominio iniziavano a verificarsi fenomeni infiltrativi di rilevante gravità che coinvolgevano oltre a diverse parti comuni, alcuni balconi aggettanti nonché i relativi frontalini
(questi ultimi oggetto dell'atto di citazione del;
Parte_5
- Dalla relazione tecnica redatta a seguito di sopralluogo dal Geom.
[...] in data 22.10.2018 si evince che il costo complessivo per l'eliminazione CP_34 del vizio che causa infiltrazione di acqua meteorica con propagazione al sottobalcone sottostante, è pari ad euro 6.300,00 oltre I.V.A. per ogni balcone, escluso il costo per il ripristino dei frontalini (già complessivamente quantificato in euro 10.000,00 dall'Ing. ; Per_3
- I vizi costruttivi lamentati e constatati dagli odierni esponenti sono riconducibili a difetti e/o carenze progettuali ed esecutive che hanno determinato fenomeni in- filtrativi in prossimità dell'intradosso di balconi, cau-sati verosimilmente “…da un'errata pendenza, localizzata, della pavimentazione in prossimità del frontalino del balcone che crea un ristagno d'acqua che si insidia nel-la parte sottostante della fascia di protezione del frontalino...”;
- nella seconda settimana del mese di luglio 2018, dal terrazzo di proprietà esclusiva dell'appartamento del Sig. provenivano improvvisamente Controparte_6 abbondanti infiltrazioni, di intensità tale da provocare un copioso gocciolamento dal soffitto dell'appartamento sottostante;
- Considerata la necessità di intervenire con urgenza il Sig. avvisava CP_6 telefonicamente l'amministratore di condominio il quale, per evitare maggiori danni all'appartamento sottostante e alle parti comuni dell'edificio ( muri maestri e muri perimetrali), provvedeva ad ordinare l'intervento di imprese specializzate, che dopo aver rimosso la pavimentazione del terrazzo, rimuovevano la guaina bituminosa preesistente e posavano nuovo strato di guaina bituminosa con successiva posa della nuova pavimentazione;
- Le suddette infiltrazioni erano ascrivibili a difetti costruttivi;
- Il costo complessivo dell'intervento (rimozione pavimento – rimozione guaina- posa di nuovo strato di guaina e di nuovo posa del pavimento) è stato pari ad euro
14.023,00 I.V.A. compresa;
pagina 17 di 28 - Nel mese di settembre 2018 anche dai terrazzi di proprietà esclusiva dei condomini e , si verificava il CP_7 Controparte_11 Controparte_12 medesimo fenomeno (infiltrazioni d'acqua che provocano macchie di umidità su soffitti e pareti degli appartamenti sottostanti), ancorché, allora, con minore intensità rispetto al terrazzo oggetto di intervento;
- attualmente il fenomeno delle infiltrazioni sta intensificandosi in maniera tale da richiedere un sollecito intervento di riparazione;
- La gravità dei vizi di costruzione dei terrazzi si è manifestata successivamente a quella dei balconi: la loro piena conoscenza in termini di consistenza e derivazione causale si è avuta solo successivamente all'intervento eseguito d'urgenza per quello di proprietà del condomino mentre per quelli di proprietà dei Signori CP_6
e , solo all'esito del sopralluogo eseguito in data 14/11/2018 CP_7 CP_11 CP_12 da personale della impresa edile CP_35
- La stessa impresa edile ha predisposto inoltre il preventivo di spesa del 15/11/2018 per la sistemazione dei ter-razzi; preventivo che quantifica in euro 14.000,00 I.V.A compresa, per ciascuno terrazzo, il costo dei lavori da eseguire.
1.7. In data 2.10.2019 si è costituita chiedendo in via Controparte_19 principale il rigetto della domanda avanzata dall'attore nei confronti dell'arch. e, Pt_1 conseguentemente, il rigetto della domanda di manleva da quest'ultimo formulata;
in subordine la limitazione della manleva nei limiti e nei termini della polizza stipulata. A fondamento delle proprie difese ha dedotto quanto segue: CP_19
- dalla natura delle infiltrazioni qui dedotte dal e dalla riconducibilità Parte_5 delle medesime all'attività del proprio chiamante, dipenderà l'operatività o meno della garanzia qui invocata;
- la manleva richiesta non potrà che essere disposta nei limiti e nei termini (anche economici ) del contratto in essere e in particolare l'art.
3.4 e 3.9 delle Condizioni di
Assicurazioni;
- La PA pertanto, ad ogni effetto, eccepisce sin da ora che la garanzia interessata dal sinistro è prestata sino alla concorrenza di un importo pari al 50% del massimale RC e comunque con un massimo di €. 350.000,00 per sinistro ed anno assicurativo e prevede l'applicazione di uno scoperto del 20 % per ogni sinistro;
- Circa la validità dell'assicurazione, in relazione a quanto disposto dall'art.
3.4 lett. A) eccepisce in da ora che l'arch. è assicurato CP_19 Parte_1 ininterrottamente con questa PA , con precedenti polizze, dal 20.2.2013;
- La PA rileva altresì, ed eccepisce ad ogni effetto, che la polizza prevede per ogni sinistro, un minimo non indennizzabile di €. 5.000,00;
- la polizza in questione esclude la garanzia per responsabilità solidale e pertanto, sempre in denegata e non creduta ipotesi , la manleva richiesta potrà essere disposta esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'Arch. con esclusione espressa di quella parte di responsabilità che gli Pt_1 possa derivare dal vincolo di solidarietà con gli altri convenuti;
pagina 18 di 28 - con riguardo all'eventuale richiesta di rimborso delle spese della presente lite, la domanda dispiegata dal chiamante risulta carente di legittimità e di fondamento dato che la PA ha sempre manifestato la propria disponibilità a gestire la lite all'arch. nel rispetto del patto convenuto ex art. 1917 cc, rendendosi Pt_1 disponibile ad affidare l'incarico al proprio fiduciario sostenendone, di conseguenza, i relativi costi nonostante i limiti di polizza (scoperti e franchigie) che solitamente inducono a diversa decisione . L'arch. però ha operato diversa Pt_1 scelta ed ha preferito avvalersi del proprio legale di fiducia. Di conseguenza la
PA , proprio per patto di contratto, non è tenuta a riconoscere le spese che il proprio contraente si è assunto deliberatamente per legali o tecnici. Condizione espressa del patto di garanzia in esame è infatti che la PA non si assumerà spese di giustizia maturate da professionisti che non siano stati da essa designati;
- Quanto alle domande rivolte direttamente all'arch. la PA condivide Pt_1 tutte le argomentazioni e le eccezioni già dedotte ed argomentate dal chiamante.
1.8. In occasione della successiva udienza del 30.10.2019 l'arch. ha eccepito CP_15
l'inammissibilità dell'atto di intervento volontario dei condomini, in quanto le domande nuove sono state proposte oltre il termine consentito ex art. 166 c.p.c., evidenziando in ogni caso la lesione del diritto al contraddittorio, chiedendo un termine per replicare a tale atto di intervento ed estendere il contraddittorio nei confronti della e nei Controparte_16 confronti della società e per svolgere domanda riconvenzionale. La Controparte_36 si è associato a tali eccezioni e richieste. Il Giudice, a scioglimento della CP_13 riserva assunta all'udienza, preso atto della mancata costituzione di
[...]
ne ha dichiarato la contumacia. Inoltre, il Giudice, ritenuta Controparte_16
l'ammissibilità dell'intervento volontario dei condomini (richiamando Cass. 11681/2014 e
Cass. 25264/2008), in applicazione del principio del contraddittorio, ha concesso alle parti termine per l'eventuale estensione del contraddittorio in relazione alle domande formulate dagli intervenienti.
1.9. Con comparsa di costituzione depositata in data 3.9.2020 si è costituita
[...]
e in (di seguito anche , Controparte_16 Controparte_16 CP_16 formulando le seguenti conclusioni:
- con riguardo alle domande proposte dal e dai condòmini intervenuti: Parte_5 ha eccepito in via preliminare la nullità/inammissibilità dell'atto di CP_16 citazione per difetto in capo all'amministratore del potere di stare in giudizio in assenza di apposita delibera condominiale, il difetto di legittimazione attiva/di interesse ad agire del e dei condòmini intervenuti con riguardo Parte_5 rispettivamente ai presunti vizi relativi alle proprietà private e alle parti comuni;
nel merito il rigetto delle domande per l'assenza di vizi riconducibili al disposto dell'art. 1667 c.c. e in ogni caso l'intervento della decadenza e/o prescrizione ex art. 1667/1669 c.c.; l'intervenuta decadenza in capo al Condominio e ai condòmini dalla possibilità di estendere le proprie domande nei confronti di per mancato CP_16 rispetto del termine concesso;
in ogni caso il rigetto nel merito delle domande;
pagina 19 di 28 - con riguardo alle domande proposte da nei confronti di TE CP_16 ha eccepito l'inoperatività della garanzia ex art. 1667 c.c. avendo la CP_16 committente accettato l'opera ed essendo i presunti vizi TE riconoscibili, nonché l'intervenuta decadenza e/o prescrizione ex art. 1667/1669
c.c.; ha chiesto di limitare le domande proposte da nei confronti di CP_13 con memoria del 23.4.2020 alle sole domande proposte dai condòmini CP_16 intervenuti con il loro atto di intervento e non anche quelle proposte dal in ogni caso il rigetto nel merito delle domande;
Parte_5
- con riguardo alle domande proposte dall'Arch. e dall'Arch. nei Pt_1 CP_15 confronti di a eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza delle stesse, con CP_16 conseguente rigetto delle domande.
A fondamento delle proprie difese a dedotto quanto segue: CP_16
- Si contesta comunque la presenza di alcun vizio e in subordine la presenza di vizi esecutivi e comunque di vizi ascrivibili ad alcun titolo a responsabilità di
[...]
CP_16
- ha consegnato le opere dalla medesima realizzate a CP_16 CP_13 in data 20 settembre 2012 ed in data 28 febbraio 2013, avendo
[...] [...] cessato qualsiasi tipo di attività in relazione al complesso edificatorio CP_16 de quo, alla medesima è subentrata la società che ha portato a Parte_12 termine la esecuzione delle opere;
- Eventuali vizi dovranno ascriversi alla responsabilità esclusiva di TE
e/o del Progettista e/o del Direttore Lavori e/o alla / alle imprese che, dopo l'intervenuta cessazione da parte di in data 28/2/2013 di qualsiasi CP_16 attività, sono alla medesima subentrate nell'appalto;
- contesta tutta la ricostruzione fattuale effettuata “a monte” dal CP_16
e dai condòmini intervenuti, eccependo e controdeducendo Parte_5 che la scoperta dei presunti vizi (laddove esistenti) risalirebbe ad oltre un anno prima la denuncia dai medesimi effettuata nell'ottobre/novembre 2018 nei confronti di e dei professionisti convenuti, con conseguente decadenza e TE prescrizione ex art. 1669 c.c.
- inoltre aderisce alle ulteriori eccezioni già sollevate dai convenuti CP_16 in relazione alle domande svolte dal e dai terzi intervenuti, in Parte_5 particolare:
1) Carenza di legittimazione attiva dell'Amministratore per difetto di delibera assembleare con conseguente inammissibilità dell'azione;
2) Mancato azionamento, sia da parte del sia da parte del Parte_5 intervenuti della polizza decennale postuma con conseguente CP_23 aggravamento del danno ex art. 1227 c.c.;
3) Insussistenza di alcun vizio;
pagina 20 di 28 4) Insussistenza di vizi sussumibili nella accezione di cui all'art. 1669 c.c., bensì semmai esclusivamente nella nozione di vizi lievi e difformità di cui all'art. 1667
c.c.;
5) In subordine, mancata determinazione della esistenza e natura dei vizi e delle modalità di ripristino da cui discendono i costi per i ripristini;
6) In subordine, errata quantificazione dei presunti costi di ripristino e/o delle perdite di valore stimate dal e dagli intervenuti;
Parte_5
7) Decadenza del e dei Condòmini intervenuti dalla garanzia per vizi e Parte_5 difetti per la mancata denuncia degli stessi nei termini previsti ex lege, sia nel caso di fattispecie regolata dall'art. 1667 c.c. sia dall'art. 1669 c.c.. oltrechè la prescrizione -in entrambi i casi- del diritto all'azione;
8) Difetto di legittimazione ad agire e/o di interesse ad agire del per le Parte_5 porzioni di proprietà esclusiva dei singoli condòmini;
9) Si contestano, inoltre, l'esistenza dei danni dedotti sia dall'attore sia dai terzi intervenienti, che sono -tra l'altro- supportati soltanto da un elaborato di parte;
10) In subordine, nel merito: 10.1) con riferimento alla richiesta avversaria di
“rifacimento di parte della pavimentazione dei balconi sopra elencati..” si ribadisce l'eccezione già sollevata dall'Arch. , ovvero la carenza di titolarità e/o CP_15 legittimazione attiva del in quanto non rientrati nelle parti comuni, Parte_5 bensì parti esclusive;
in ogni caso le cause non possono essere addebitate ad una errata pendenza della pavimentazione, né tanto meno ad una impermeabilizzazione eseguita non correttamente;
10.2) I pozzetti asserviti alla rete elettrica dei corselli box: L'ing. rileva la presenza di acqua, ma non è in grado di individuarne Per_3 la causa: si contesta innanzitutto la presenza d'acqua costante nei corselli box ed in ogni caso nessuna responsabilità può essere imputata a né CP_16 all'arch. né all'arch. per tale fenomeno ci cui nemmeno il perito di Pt_1 CP_15 parte attrice è in grado di individuarne la causa: anche qui, se si trattasse di un vizio esecutivo, esso sarebbe stato presente e ben rilevabile da subito, con le medesime conseguenze in termini di decadenza sopra illustrate;
10.3) Le tracce di umidità di risalita sulle murature dei vani scali ai piani interrati sono dovute a difetto di manutenzione ordinaria a carico del Si contesta comunque la Parte_5 quantificazione del danno ex adverso stimato;
10.4) Con riferimento ai fenomeni infiltrativi della soletta di copertura del marmo del piano interrato con conseguente risarcimento del danno per 400.000 euro, la presente difesa eccepisce la carenza di legittimazione attiva del o quantomeno la sua carenza di titolarità Parte_5 attiva del rapporto sostanziale dedotto i giudizio. Si eccepisce, inoltre, che in tali parti dell'edificio sono stati posati due strati di impermeabilizzazione, il primo a ridosso della copertura portante, il secondo a ridosso del sottofondo di pavimentazione. 10.5) Con riferimento alla presenza di infiltrazioni d'acqua piovana sui plafoni/fondo muri perimetrali dei locali tecnici ubicati al piano interrato, è lo stesso consulente di parte attrice ad ipotizzare che tale situazione sia pagina 21 di 28 causata “da danneggiamenti”...siccome nessun danneggiamento è mai stato riscontrato e contestato dalla committenza e dai vari D.L. a CP_16 laddove emergesse che la causa sia veramente da individuarsi in danneggiamenti Contr
eccepisce l'assenza di alcuna propria responsabilità essendo alla medesima subentrata altra impresa, ovvero la società che ha portato a Parte_12 termine la esecuzione delle opere. Si contesta inoltre, in subordine, la quantificazione dei danni stimata;
- i difetti lamentati dai terzi intervenuti non possono certo essere ricondotti nella fattispecie disciplinata dall'art. 1669 c.c.: I fenomeni infiltrativi lamentati non compromettono il godimento dell'immobile né costituiscono pericolo di rovina per l'edificio; si eccepisce, comunque e in ogni caso, a tutti gli effetti di legge la decadenza degli odierni intervenuti dall'azione esperita per difetto di denuncia nei termini previsti ex art. 1669 c.c.;
- In ordine ai chiamanti in causa di Arch. e Arch. e - CP_16 CP_15 Pt_1 da ultimo, limitatamente alle domande degli intervenuti- si TE ribadisce che: nessuna azione di manleva può essere esercitata, non sussistendo e non vantando i citati professionisti alcuno specifico diritto alla manleva o di garanzia nei confronti di non avendo con essa avuto alcun CP_16 rapporto contrattuale;
la domanda di manleva e di regresso proposta da CP_13 riguarda esclusivamente le domande proposte dai condòmini intervenuti e non
[...] anche quella proposta dal in ordine alla quale è Parte_5 CP_13 rimasta inerte e non ha chiesto la chiamata in causa di CP_16
1.10. Successivamente all'udienza del 23.9.2020 il Giudice ha concesso alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
1.11. Con ordinanza istruttoria del 7.1.2022 il Giudice ha nominato c.t.u. l'ing. Per_4 al quale ha posto il seguente quesito: “Il C.T.U., letti gli atti e i documenti di causa,
[...] esperita ogni necessaria indagine, sentite le parti e i loro eventuali consulenti tecnici, autorizzato ad accedere presso le competenti P.A. per estrarre copia di eventuale documentazione utile ai fini delle operazioni peritali, nonché ad avvalersi di ausiliari;
1) descriva lo stato dei luoghi;
2) dica quali sono le cause dei vizi e difetti lamentati da parte attrice, precisando se e in che percentuali siano riconducibili all'opera prestata dalle altre parti del giudizio;
3) dica quali sono i lavori necessari per l'eliminazione dei riscontrati vizi e difetti, quantificandone i costi;
4) esperisca il tentativo di conciliazione tra le parti”.
1.12. Con provvedimento del 29.4.2022 il Giudice, rilevato che parte attrice ha documentato che in data 9.1.2022 è deceduto il convenuto arch. , ha CP_15 dichiarato l'interruzione del giudizio.
1.13. Successivamente il ha depositato in data 2.5.2022 ricorso per la Parte_5 riassunzione e il Giudice ha fissato per la prosecuzione del processo l'udienza del
13.7.2022.
1.14. Tutte le parti si sono ritualmente costitute, inclusi gli eredi dell'arch. , CP_15 ribadendo le domande, eccezioni e deduzioni già formulate nelle originarie costituzioni.
pagina 22 di 28 1.15. Con udienza del 7.10.2022 è stato conferito l'incarico al c.t.u. già nominato in data
7.1.2022, confermando il quesito peritale formulato con la richiamata ordinanza, poi esteso con successivo provvedimento del 26.4.2023 anche ai condòmini intervenuti.
1.16. In data 30.11.2023 il c.t.u. ha depositato l'elaborato peritale definitivo e all'esito dell'udienza del 12.12.2023, fissate per l'esame della c.t.u., il Giudice ha ammesso alcune delle prove orali richieste dalle parti, poi assunte all'udienza del 21.5.2024. All'esito dell'udienza il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14.6.2024, in occasione della quale sono stati concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
2. Eccezione di nullità di intervento di Parte_6
In via preliminare e l'arch. (cui sono poi subentrati gli eredi TE CP_15 beneficiati) hanno eccepito, in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., la nullità dell'intervento di per difetto di jus postulandi, chiedendo in ogni Parte_6 caso il rigetto della domanda per totale carenza di interesse all'intervento.
In sede di memoria di replica il difensore dei condòmini intervenuti ha precisato che il condòmino non è intervenuto nel presente giudizio e che per mero Parte_6 errore è stato indicato nel corso dell'atto.
Alla luce delle deduzioni di parte intervenuta nonché dagli atti di causa, deve ritenersi che non sia intervenuta nel presente giudizio, difettando altresì la Parte_6 sottoscrizione della procura alle liti rilasciata al difensore (procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione dei condòmini intervenuti del 14.5.2019).
3. Intervento del condòmino CP_4
Per la prima volta in sede di comparsa conclusionale senza tuttavia TE formulare alcuna domanda o eccezione al riguardo, ha evidenziato che il condòmino
è indicato in epigrafe di tutti gli atti depositati dagli intervenienti, ha CP_4 sottoscritto la procura alle liti ma in sede di conclusioni non ha formulato alcuna domanda.
Ritiene questo Giudice, anche alla luce delle precisazioni fornite dal condòmino intervenuto in sede di memoria di replica, che la mancata indicazione del nominativo di CP_4 nell'ambito delle conclusioni dell'atto sia ascrivibile a un mero errore materiale. Infatti, il predetto condòmino ha rilasciato valida procura alle liti al difensore e risulta nel corpo di ciascun atto processuale depositato dai condòmini intervenuti (ad eccezione del foglio di precisazione delle conclusioni).
4. Eccezione di nullità del ricorso ex art. 303 c.p.c. per nullità e/o inesistenza della procura alle liti
e , in qualità di eredi beneficiati dell'arch. Parte_2 Parte_3 Parte_4
, hanno eccepito in sede di comparsa in riassunzione depositata in data CP_15
7.7.2022 la nullità del ricorso ex art. 303 c.p.c. per nullità e/o inesistenza della procura alle liti.
pagina 23 di 28 L'eccezione risulta infondata in quanto, secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, la procura alle liti conferita per l'atto introduttivo del giudizio abilita il difensore alla riassunzione, poiché l'atto di riassunzione non ha natura di atto introduttivo di un nuovo giudizio, ma della prosecuzione della fase precedente, nell'ambito del medesimo grado di giudizio, sicché non è necessario il conferimento di una nuova procura alle liti (Cass. 16 aprile 1991 n. 4045; Cass. 11 agosto 1987 n. 6888; Cass.
12 maggio 1979 n. 2745).
5. Eccezione di inammissibilità dell'atto di intervento volontario 14.5.2019 dei condòmini e delle relative domande in quanto proposte oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c. L'arch. (cui poi sono subentrati gli eredi beneficiati) ha eccepito, in CP_15 occasione dell'udienza del 30.10.2019, l'inammissibilità dell'intervento volontario dei condòmini intervenuti e delle domande tutte ivi formulate in quanto proposte oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c. L'eccezione risulta infondata per le ragioni già illustrate con ordinanza del 28.2.2020 e qui richiamata. In particolare, chi interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia ormai spirato il termine di cui all'art. 183 per la fissazione del thema decidendum; né tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio: infatti l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre - ove sia già intervenuta la relativa preclusione - nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare. Dunque, la preclusione per il terzo interveniente opera esclusivamente sul piano istruttorio, e non anche su quello assertivo, attesa la facoltà di intervento, attribuita dal 1° co. della stessa disposizione, sino a che non vengano precisate le conclusioni. Ne consegue che, come sopra detto, è ammissibile la formulazione da parte del terzo di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, in quanto attività coessenziale all'intervento stesso
(Cass. 11681/2014 e Cass. 25264/2008). Pertanto, le domande formulate dagli intervenienti non risultano inammissibili alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, né risulta maturata alcuna preclusione processuale (essendo intervenuti i condòmini anteriormente alla concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.).
6. Eccezione di nullità e/o inammissibilità dell'atto di citazione del CP_37
e/o delle domande dal medesimo proposte, per difetto in capo
[...] all'Amministratore del potere di proporre il giudizio stante l'assenza di apposita previa delibera condominiale di conferimento di tale potere
G.D.M. ha eccepito, in sede di comparsa di costituzione tardivamente depositata in data
3.9.2020, la nullità e/o inammissibilità dell'atto di citazione del Attore e/o Parte_5
pagina 24 di 28 delle domande dal medesimo proposte, per difetto in capo all'Amministratore del potere di proporre il giudizio stante l'assenza di apposita previa delibera condominiale di conferimento di tale potere.
L'eccezione risulta infondata. Infatti, in occasione della prima udienza del 5.4.2019, il
Condominio attore ha depositato copia della delibera condominiale (datata 9.5.2018) che conferisce al difensore il potere di proporre il presente giudizio, così sanando il difetto di rappresentanza ex art. 182 c.p.c.
7. Eccezione di difetto di legittimazione attiva e/o il difetto di interesse ad agire del attore e dei condòmini intervenuti per ogni diritto, domanda, Parte_5 danno, vizio relativo rispettivamente alle proprietà private e alle parti comuni.
a eccepito, inoltre, in sede di comparsa di costituzione tardivamente depositata in CP_16 data 3.9.2020, il difetto di legittimazione attiva e/o il difetto di interesse ad agire del
Condominio attore e dei condòmini intervenuti per ogni diritto, domanda, danno, vizio relativo rispettivamente alle proprietà private e alle parti comuni.
Ritiene questo Giudice che l'eccezione attenga alla titolarità del diritto azionato in giudizio e non alla legittimazione attiva/interesse ad agire, con conseguente esame della relativa eccezione nei paragrafi di seguito indicati.
8. Eccezione di intervenuta decadenza e/o prescrizione delle domande azionate dal e dai condòmini intervenuti ex artt. 1667 e/o 1669 c.c. Parte_5
L'arch. e hanno eccepito l'intervenuta decadenza e/o prescrizione delle CP_15 CP_16 domande azionate dal Condominio e dai condòmini intervenuti ex artt. 1667 e/o 1669 c.c.
Le eccezioni di decadenza e prescrizione costituiscono eccezioni in senso stretto non rilevabili d'ufficio dal Giudice ex artt. 2969 e 2938 c.c. Conseguentemente le stesse sono sottoposte al regime di decadenza previsto dall'art. 167 c.p.c. Pertanto, costituitasi CP_16 tardivamente in data 3.9.2020, risulta decaduta dal diritto di eccepire la decadenza e la prescrizione delle domande azionate dal e dai condòmini intervenuti ex artt. Parte_5
1667 e/o 1669 c.c. Di contro appaiono tempestive le medesime eccezioni formulate da parte dell'arch. nella propria comparsa di costituzione, tempestivamente depositata in data CP_15
14.3.2019. Per quanto attiene ai possibili effetti estintivi dell'eccezione di prescrizione/decadenza nei confronti di (nei cui confronti il Condominio TE attore e i condòmini intervenuti hanno formulato domanda ex artt. 1669 e 2055 c.c., avendo rinunciato in sede di precisazione delle conclusioni a ogni domanda nei confronti dell'arch.
, secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, “In tema di Pt_1 obbligazioni solidali, la prescrizione eccepita da uno dei coobbligati ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniqualvolta dalla mancata estinzione generalizzata possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, e sempre che il coobbligato non abbia rinunciato espressamente a far valere la prescrizione, ovvero, dopo essersi costituitosi in giudizio, abbia omesso di eccepirla a sua volta” (Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 15869 del 13/06/2019). Nel caso di specie alcun effetto estensivo delle pagina 25 di 28 eccezioni di prescrizione/decadenza ex art. 1669 c.c. sollevata dall'arch. può essere CP_15 esteso a in quanto quest'ultima, costituendosi, non ha eccepito a sua volta TE la prescrizione e la decadenza ex art. 1669 c.c.
Il e i condòmini intervenuti hanno azionato il presente giudizio ex Parte_5 art. 1669 c.c. Conseguentemente (salva la riqualificazione della domanda ex art. 1667 c.c.) le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate da parte dell'arch. devono essere CP_15 esaminate con riguardo alla domanda ex art. 1669 c.c.
L'azione ex art. 1669 c.c. soggiace a un termine di decadenza di un anno dalla scoperta dei vizi (entro il quale il committente o i suoi aventi causa devono denunciare i vizi all'appaltatore) e un termine di prescrizione di un anno dalla denunzia. L'eccezione di prescrizione e decadenza sollevata da parte convenuta è infondata per i motivi che seguono. Nel caso di specie deve ritenersi che entrambi i termini siano stati rispettati.
In particolare, risulta dagli atti di causa che i vizi (in particolare i fenomeni infiltrativi) si verificavano nella primavera del 2017 e gli stessi venivano denunciati dal al Parte_5 committente in data 24.11.2017 (doc. 3 parte attrice) e all'arch. in TE CP_15 data 7.12.2017 (doc. 4 part attrice), pertanto entro l'anno dalla scoperta. Inoltre, risulta dagli atti di causa che il Condominio attore ha notificato l'atto introduttivo del presente giudizio in data 23.11.2018, ovvero entro un anno dalla denunzia dei vizi. Tali termini risultano ampiamente rispettati tenuto altresì conto che, secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (nella specie, dalla data del deposito della relazione del consulente, nominato in sede di accertamento tecnico preventivo), non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 777 del 16/01/2020) e nel caso di specie la relazione tecnica commissionata all'ing. risale Per_3 al 19.12.2017 (doc. 6 parte attrice).
Tali considerazioni possono essere mutuate anche con riguardo alla domanda ex art. 1669
c.c. svolta dai singoli condòmini intervenuti in quanto, secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, “In tema di condominio, l'art. 1130, n. 4, c.c., che attribuisce all'amministratore il potere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, deve interpretarsi estensivamente nel senso che, oltre agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi a questa o a quella parte comune,
l'amministratore ha il potere - dovere di compiere analoghi atti per la salvaguardia dei diritti concernenti l'edificio condominiale unitariamente considerato;
pertanto, rientra nel novero degli atti conservativi di cui all'art. 1130 n. 4 c.c. l'azione di cui all'art. 1669 c.c. intesa a rimuovere i gravi difetti dì costruzione, nel caso in cui questi riguardino l'intero edificio condominiale e i singoli appartamenti, vertendosi in una ipotesi di causa comune
pagina 26 di 28 di danno che abilita alternativamente l'amministratore del condominio e i singoli condomini ad agire per il risarcimento, senza che possa farsi distinzione tra parti comuni e singoli appartamenti o parte di essi soltanto” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2436 del
31/01/2018).
9. Le risultanze della c.t.u.: rimessione della causa in istruttoria
L'elaborato peritale depositato dal c.t.u. ing. ha evidenziato la sussistenza Persona_4 dei seguenti vizi e difetti lamentati da parte attrice e da parte intervenuta:
1) Fenomeni infiltrativi zona intradosso balconi con conseguente ammaloramento della finitura dei sottobalconi;
2) Presenza acqua piovana all'interno dei pozzetti elettrici posti al piano interrato e convogliamento della stessa nella rete elettrica interrata;
3) Umidità di risalita nelle murature dei vani scala al piano interrato in prossimità dei vani ascensore e conseguente distacco parziale di intonaco e pitturazione;
4) Infiltrazioni in zone localizzate della soletta di copertura del piano interrato, sia in prossimità di parti comuni (corselli) che in prossimità di parti private (box e cantine);
5) Infiltrazioni su soffitto e fondo dei muri dei locali tecnici (centrale termica e centrale elettrica) e presenza acqua nel cavedio della centrale elettrica.
In particolare, per quanto attiene al vizio n. 1), l'elaborato peritale del c.t.u. ing. Ferrari ha riscontrato il seguente vizio concernente le proprietà esclusiva dei condomini intervenuti:
“presenza di fenomeni infiltrativi zona intradosso di alcuni balconi con conseguente ammaloramento della finitura dei sottobalconi”. Tuttavia, il c.t.u. omette di specificare su quali balconi (ovvero con riferimento a quali proprietà dei condòmini intervenuti) si siano verificati i fenomeni infiltrativi. Sul punto il c.t.u. si limita poi, a pagina 22 dell'elaborato peritale, a indicare la seguente dicitura: “numero balconi interessati: circa n. 15”. Infine, il c.t.u. quantifica i costi necessari per l'eliminazione dei vizi e il ripristino dello stato dei luoghi in complessivi € 23.200,00 esclusa IVA di legge, senza tuttavia specificare i costi per il ripristino riguardanti le singole proprietà dei condòmini intervenuti.
Infine, la c.t.u., con riguardo agli altri vizi accertati (2-5) individua le percentuali di responsabilità delle parti di questo giudizio, omettendo di motivare le predette conclusioni.
La causa deve essere pertanto rimessa in istruttoria al fine di consentire al c.t.u. di specificare:
a) su quali balconi e con riferimento a quali proprietà esclusive dei condòmini intervenuti si siano verificati i richiamati fenomeni infiltrativi;
b) come debba essere ripartito tra le singole proprietà l'importo complessivamente individuato per l'eliminazione dei vizi ed il ripristino dello stato dei luoghi;
c) le motivazioni sottese all'indicazione delle percentuali di responsabilità nei termini descritti dal c.t.u. a pagina 69 dell'elaborato peritale.
Le spese di lite verranno statuite in sede di sentenza definitiva.
pagina 27 di 28
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione monocratica sezione civile non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta tutte le eccezioni preliminari sollevate da parte di eredi TE arch. e;
CP_15 Controparte_16
2) rigetta l'eccezione di intervenuta decadenza e/o prescrizione delle domande azionate dal e dai condòmini intervenuti ex artt. 1667 e/o 1669 c.c.; Parte_5
3) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
4) spese di lite al definitivo.
Lodi, 24 febbraio 2025
Il giudice
Ada Cappello
pagina 28 di 28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Ada Cappello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3933/2018, promossa da:
CONDOMINIO HABITARIA (C.F.: , sito in LO (MI), in via Milano, P.IVA_1 ang. Via Manzoni, Piazza Fabrizio De Andrè, in persona dell'amministratore pro tempore
, con studio in LO (MI) via Garibaldi n. 3, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Ferrari del Foro di Milano (C.F.:
[...]
), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in LO (MI), in via C.F._1
Milano n. 185;
- attore –
Con l'intervento volontario dei condòmini
(C.F.: ), residente in [...] - Controparte_2 CodiceFiscale_2
Piazza De André 10;
(C.F.: ), residente in [...] CodiceFiscale_3
André 4;
(C.F.: ), residente in [...] CodiceFiscale_4
André 14;
(C.F.: ), residente in [...] CodiceFiscale_5
De André 1;
(C.F.: ), residente in [...] - Controparte_6 CodiceFiscale_6
Piazza De André 14;
(C.F.: ), residente in [...] CodiceFiscale_7
André n. 14/F;
(C.F.: ), residente in [...] CodiceFiscale_8
André 14;
(C.F.: , residente in [...] CodiceFiscale_9
De André n 10;
(C.F. ), residente in [...] - CP_10 CodiceFiscale_10
Piazza De André n 10;
(C.F. ), residente in [...]Controparte_11 CodiceFiscale_11
(MI) - Piazza De André n 10;
pagina 1 di 28 (C.F. ), residente in [...] - Controparte_12 CodiceFiscale_12
Piazza De André n 10; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Fabrizio Ferrari del Foro di Milano (C.F.:
[...]
), elettivamente domiciliati presso il suo studio in LO (MI), in via Milano C.F._1
n. 185;
- terzi intervenuti - nei confronti di:
(C.F. e P. IVA: ), in persona del Presidente del TE P.IVA_2
Consiglio di amministrazione Dott. (C.F.: ), con CP_14 CodiceFiscale_13 sede legale in Rozzano (MI), Via Monte Bianco n. 60/A, rappresentata e difesa dall'Avv.
Roberto Maresta del Foro di Milano (C.F.: ), dall'Avv. Beatrice CodiceFiscale_14
Maria Persico del Foro di Milano (C.F.: ) e l'Avv. Magda CodiceFiscale_15
Bergamaschi del Foro di Lodi (C.F.: ), ed elettivamente CodiceFiscale_16 domiciliata presso lo studio dell'ultima in Lodi, via Vecchio Bersaglio n. 1;
(C.F.: ) con studio in Cassano Parte_1 CodiceFiscale_17
D'Adda (MI), via Vaprio n. 60, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Paolini del Foro di
Milano (C.F.: ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio CodiceFiscale_18 dell'Avv. Gian Michele Uggè in Lodi, Via Colle Eghezzone n. 1;
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._19 Parte_3
) E (C.F. IN C.F._20 Parte_4 C.F._21
QUALITA' DI EREDI BENEFICIATI DEL CONVENUTO ARCH. CP_15
, con studio in NO (MI), C.so Italia 85 (C.F. ),
[...] CodiceFiscale_22 rappresentati e difesi dall'Avv. Elisabetta Vignati del Foro di Milano (C.F.:
[...]
), presso la quale sono elettivamente domiciliati in NO (MI) via Palestro C.F._23
n. 31;
- convenuti –
Controparte_16
(P. IVA: ), con sede legale in ES RO, Via G.
[...] P.IVA_3
Di Vittorio n. 29, in persona del legale rappresentante Presidente del Collegio dei
Liquidatori Rag. (C.F.: ) e del Liquidatore CP_17 CodiceFiscale_24
Giudiziario Avv. (C.F.: ), rappresentata e Controparte_18 CodiceFiscale_25 difesa dall'Avv. Paolo Molteni (C.F.: ) del Foro di Milano ed CodiceFiscale_26 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano Via F. Burlamacchi 11;
- Terza chiamata -
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_19 P.IVA_4 rappresentante pro-tempore, dott. giusta procura speciale Controparte_20 notarile del 30.5.2019, Notaio dott. di NA, Rep./Fasc. ai nn. Persona_1
pagina 2 di 28 , rappresentata e difesa dall'Avv. Marcella Schiavi del Foro di Milano (C.F.: P.IVA_5
, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via CodiceFiscale_27
Solferino n. 30, Abbiategrasso (MI);
- Terza chiamata -
Conclusioni di parte attrice
“In via principale:
A). Accertare e dichiarare la responsabilità solidale, ai sensi degli artt. 1669 e 2055 c.c., di
costruttrice-venditrice, e dell'arch. , direttore lavori, per TE CP_15
i gravi difetti di costruzione riscontrati nel , come descritti in Parte_5 narrativa;
B). conseguentemente condannare in solido costruttrice-venditrice, e gli TE eredi dell'arch. , come costituiti in giudizio, al risarcimento di tutti i danni CP_15 lamentati, quantificati in complessivi € 506.000,00, ovvero nella diversa misura non inferiore a quella determinata dal C.T.U., oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal verificarsi del danno fino al soddisfo.
C). In ogni caso con vittoria delle spese di lite”.
Conclusioni dei terzi intervenuti condòmini
“A) Accertare e dichiarare la responsabilità solidale, ai sensi degli artt. 1669, e 2055 c.c.,
o in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c. di costruttrice-venditrice, e TE dell'arch. , direttore lavori, per i gravi difetti di costruzione riscontrati nei CP_15 balconi di proprietà esclusiva dei Sig.ri: ; ; Controparte_2 CP_3 CP_5
; ; ; ; ;
[...] Controparte_6 CP_7 CP_21 CP_9 CP_10
; , pertanto condannare, in solido Controparte_11 Controparte_12 CP_13
costruttrice-venditrice, e gli eredi dell'arch. , direttore lavori, come
[...] CP_15 costituiti in giudizio, al pagamento a favore dei suddetti condomini della complessiva somma di € 23.200,00 oltre I.V.A. (come determinati dal C.T.U.) e interessi di legge dalla domanda all'effettivo soddisfo;
B). Accertare e dichiarare la responsabilità solidale, ai sensi degli artt. 1669, e 2055 c.c., o in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c. di costruttrice-venditrice, e TE dell'arch. , direttore lavori, per le infiltrazioni verificatesi in corso di CP_15 causa, sul terrazzo in uso esclusivo al condomino , e conseguentemente Controparte_6 condannare, in solido costruttrice-venditrice, e gli eredi dell'arch. TE
, direttore lavori, come costituiti in giudizio, al pagamento a favore del sig. CP_15
della somma di € 14.023,00 oltre I.V.A. e interessi di legge dalla Controparte_6 domanda all'effettivo soddisfo, quale rimborso del costo da questi sostenuto per l'eliminazione del vizio;
In via istruttoria: […]”
C). In ogni caso con vittoria delle spese di lite”.
pagina 3 di 28
Conclusioni di parte convenuta TE
“In rito: dichiarare la nullità dell'intervento di per difetto di jus Parte_6 postulandi e respingerne in ogni caso la domanda per totale carenza di interesse all'intervento.
Nel merito:
Respingere le domande proposte dall'Amministratore del siccome infondate in Parte_5 fatto ed in diritto.
Respingere tutte le domande svolte dai IG , , Controparte_2 CP_3 [...]
, , , CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7 Parte_7 CP_9
, e CP_10 Controparte_11 Controparte_12 Parte_6 nei confronti di per difetto titolarità passiva nonché poiché infondate in TE fatto e in diritto. Respingere le domande di condanna di in via solidale con i CP_13 convenuti.
In via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande promosse nei confronti di accertata l'esclusiva responsabilità dell'appaltatrice e dei CP_13 professionisti, condannare e concordato preventivo srl, Controparte_16
Arch. Arch. , in ragione delle accertate responsabilità, a Parte_1 CP_15 manlevare e tenere indenne da ogni conseguenza derivante TE dall'accoglimento della domanda di cui all'atto di intervento ex art. 105 c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
In via istruttoria: […]”.
Conclusioni di parte convenuta Arch. Pt_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
A) in via principale, nel merito: respingere, con ogni miglior formula, tutte le domande proposte dal nei confronti dell'Arch. Parte_8 Parte_1 perché infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi dedotti in narrativa ed emersi nel corso del giudizio;
B) in via subordinata: nella denegata ipotesi di riconoscimento di corresponsabilità in capo all'Arch. determinare e quantificare il grado di percentuale direttamente Pt_1 ascrivibile allo stesso, con conseguente limitazione della eventuale pronuncia di condanna al detto grado di percentuale;
C) sempre in via subordinata: nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità solidale dei convenuti e del terzo chiamato , procedere alla Controparte_16 graduazione delle responsabilità, delle colpe e della entità dei danni derivati ai fini dell'azione di manleva, garanzia e/o regresso nei confronti dei condebitori solidali e per l'effetto dichiarare tenuti e condannare TE Controparte_16
e gli Eredi dell'Arch. , per quanto di ragione e di rispettiva
[...] CP_15 competenza a garantire, tenere indenne e comunque manlevare – anche ove del caso in via
pagina 4 di 28 di restituzione/regresso – l'Arch. da qualsivoglia conseguenza dannosa e da quanto Pt_1 lo stesso fosse tenuto a corrispondere in favore di parte attrice per qualsivoglia titolo o ragione, nei limiti della graduazione;
D) sempre in via subordinata: in ipotesi di riconoscimento di responsabilità, totale o parziale in relazione alle domande svolte dal Condominio, in capo all'Arch. Pt_1 accertare e dichiarare e condannare in persona del legale Controparte_19 rappresentante pro-tempore, a garantire, tenere indenne e manlevare l'Arch. da Pt_1 ogni avversa pretesa, in forza della polizza versata in atti, condannandola al pagamento di tutto quanto eventualmente riconosciuto dovuto, nel presente giudizio, dal convenuto Arch.
nei limiti di polizza;
Pt_1
E) sempre in via subordinata: in ipotesi di riconoscimento di responsabilità in capo all'Arch. in relazione alle domande svolte dal Condominio, dichiarare e Pt_1 condannare in persona del legale rappresentante pro- Controparte_19 tempore, a tenere indenne e manlevare l'Arch. in relazione alle spese legali tutte e Pt_1 peritali sostenute, nei limiti di polizza;
F) nel merito in via principale: respingere tutte le domande svolte a qualsiasi titolo da
[...] nei propri atti difensivi nei confronti dell'Architetto perché CP_13 Parte_1 infondate in fatto e in diritto;
G) nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta responsabilità solidale de e dell'Arch. in relazione alla TE Parte_1 domanda di manleva svolta dalla prima nei confronti del secondo, in relazione alle domande svolte dai Condomini intervenuti, accertare e determinare la graduazione ad essi ascrivibile pro quota delle responsabilità, delle colpe e della entità dei danni derivati a tutti o parte dei Condomini intervenuti per consentire l'esercizio dell'azione di manleva, garanzia e/o regresso nei confronti dei condebitori solidali;
conseguentemente condannare la società per quanto di ragione, a garantire, tenere indenne e comunque TE manlevare anche ove del caso in via di restituzione/regresso l'Architetto da Parte_1 qualsivoglia conseguenza dannosa e dunque da quanto lo stesso fosse eventualmente tenuto
a corrispondere in favore di tutti o parte dei Condomini intervenuti, per qualsiasi titolo o ragione, nei limiti della graduazione;
H) sempre in via subordinata: nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità solidale dell'Arch. dell'Arch. e del terzo chiamato Parte_1 CP_15 Controparte_16
, in relazione alla domanda di manleva svolta da in relazione alle
[...] CP_13 domande svolte dai Condomini intervenuti, procedere alla graduazione delle responsabilità, delle colpe e della entità dei danni derivati ai fini dell'azione di manleva, garanzia e/o regresso nei confronti dei condebitori solidali;
dichiarare tenuti e condannare
e gli Eredi dell'Arch. , per quanto Controparte_16 CP_15 di ragione e di rispettiva competenza a garantire, a tenere indenne e comunque manlevare
– anche ove del caso in via di restituzione/regresso – l'Arch. da qualsivoglia Pt_1 conseguenza dannosa e da quanto lo stesso fosse tenuto a corrispondere, in relazione alle
pagina 5 di 28 domande svolte dai Condomini intervenuti, per qualsivoglia titolo o ragione, nei limiti della graduazione;
I) sempre in via subordinata: in ipotesi di riconoscimento di responsabilità totale o parziale, in capo all'Arch. in relazione alle domande di manleva svolte da Pt_1 [...] in relazione alle domande svolte dai Condomini intervenuti, dichiarare e CP_13 condannare in persona del legale rappresentante pro- Controparte_19 tempore, a garantire, tenere indenne e manlevare l'Arch. da ogni conseguenza Pt_1 dannosa, in forza della polizza versata in atti, condannandola al pagamento di tutto quanto eventualmente riconosciuto dovuto, nel presente giudizio, dal convenuto Arch. nei Pt_1 limiti di polizza;
L) in via di estremo subordine: in ipotesi di riconoscimento di responsabilità in capo all'Arch. in relazione alle domande di manleva svolte da in Pt_1 TE relazione alle domande svolte dai Condomini intervenuti, dichiarare e condannare
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a tenere Controparte_19 indenne e manlevare l'Arch. in relazione alle spese legali tutte e peritali sostenute, Pt_1 nei limiti di polizza;
M) sempre in via subordinata: in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare la
[...] al rimborso in favore dell'Arch. anche in caso di soccombenza, Controparte_19 Pt_1 delle spese legali tutte e peritali sostenute;
In via istruttoria: […]” In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa”.
Conclusioni di parte convenuta Eredi beneficiati di Arch. CP_15
“Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE IN RITO: dichiarare la nullità del ricorso ex art. 303 c.p.c., notificato nell'interesse del collettivamente ed impersonalmente Parte_5 agli eredi dell'Arch. , deceduto in data 9.1.2022, per nullità e /o inesistenza CP_15 della procura alle liti.
ANCORA IN VIA PRELIMINARE IN RITO: dichiarare l'inammissibilità dell'atto di intervento volontario 14.5.19 dei Condomini del e delle domande Parte_5 tutte ivi formulate in quanto proposte oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c.
ANCORA IN VIA PRELIMINARE IN RITO: dichiarare la nullità dell'intervento della società per difetto dello ius postulandi e conseguentemente Parte_6 respingere ogni eventuale domanda per totale carenza di interesse all'intervento.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: respingere tutte le domande svolte a qualsiasi titolo dal e dai condomini intervenuti nei confronti degli eredi beneficiati, Parte_5 sigg.i , e , per nullità e /o inesistenza della Parte_2 Parte_3 Parte_4 procura alle liti.
ANCORA NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: respingere tutte le domande svolte a qualsiasi titolo dal e dai Condomini concludenti nell'atto di Parte_5 intervento 14.5.2019 nei confronti dell'Arch. e conseguentemente degli CP_15
pagina 6 di 28 eredi beneficiati, sigg.i , e , perché infondate in Parte_2 Parte_3 Parte_4 fatto ed in diritto, per i motivi dedotti in tutti gli scritti difensivi depositati nell'interesse dell'Arch. e nell'interesse degli eredi beneficiati, sigg.i , CP_15 Parte_2
e . Parte_3 Parte_4
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: con riferimento alle domande svolte dal
, nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta responsabilità Parte_5 solidale dell'Arch. e/o della società e/o dell'Arch. CP_15 TE Pt_1
e/o della società ed in concordato
[...] Controparte_16 preventivo, accertare e determinare la graduazione ad essi ascrivibili pro quota delle responsabilità, delle colpe e della entità dei danni derivati al ai fini Parte_5 dell'azione di manleva, garanzia e/o regresso nei confronti dei condebitori solidali, limitando l'eventuale pronuncia di condanna dell'Arch. e CP_15 conseguentemente degli eredi beneficiati, sigg.i , e Parte_2 Parte_3 Pt_4
, al grado di percentuale di responsabilità allo stesso ascritta e comunque limitare
[...] la eventuale condanna dei sigg.i , e ai beni Parte_2 Parte_3 Parte_4 ereditati con beneficio di inventario;
conseguentemente condannare la società CP_13
e/o l'Arch. e/o la società ed
[...] Parte_1 Controparte_16 in concordato preventivo, per quanto di ragione e di rispettiva competenza a garantire, tenere indenne e comunque manlevare anche ove del caso in via di restituzione/ regresso gli eredi beneficiati dell'Arch. , sigg.i , e CP_15 Parte_2 Parte_3
, da qualsivoglia conseguenza dannosa e da quanto gli stessi fossero Parte_4 eventualmente tenuti a corrispondere in favore del per qualsiasi Parte_5 titolo o ragione.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: con riferimento alle domande svolte dai
Condomini intervenuti, nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta responsabilità solidale dell'Arch. e/o della società e/o della società CP_15 TE ed in concordato preventivo, nei confronti di Controparte_16 tutti o alcuni dei Condomini intervenuti, accertare e determinare la graduazione ad essi ascrivibili pro quota delle responsabilità, delle colpe e della entità dei danni derivati a tutti
o a parte dei Condomini intervenuti ai fini dell'azione di manleva, garanzia e/o regresso nei confronti dei condebitori solidali, limitando l'eventuale pronuncia di condanna dell'Arch. e conseguentemente degli eredi beneficiati, sigg.i , CP_15 Parte_2
e , al grado di percentuale di responsabilità allo stesso Parte_3 Parte_4 ascritta e comunque limitare la eventuale condanna dei sigg.i , Parte_2 Pt_3
e ai beni ereditati con beneficio di inventario;
conseguentemente
[...] Parte_4 condannare la società e/o la società TE Controparte_16
, per quanto di ragione e di rispettiva competenza a garantire, tenere indenne e
[...] comunque manlevare anche ove del caso in via di restituzione/ regresso gli eredi beneficiati dell'Arch. , sigg.i , e CP_15 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, da qualsivoglia conseguenza dannosa e da quanto gli stessi fossero eventualmente
[...]
pagina 7 di 28 tenuti a corrispondere in favore di tutti o parte dei Condomini intervenuti per qualsiasi titolo o ragione.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento parziale o totale delle domande proposte dal e dai Parte_5
Condomini intervenuti nei confronti dell'Arch. , accertare e dichiarare la CP_15 società con sede legale in NA (Bo) via Stalingrado n. Controparte_19
45, in persona del legale rappresentante pro-tempore, tenuta comunque a garantire l'Arch.
e per l'effetto gli eredi beneficiati, sigg.i , e CP_15 Parte_2 Parte_3
, di tutto quanto questi dovessero essere tenuti a pagare al Parte_4 Parte_5
ed a tutti o a parte dei Condomini intervenuti, anche per spese legali e peritali,
[...] in forza della polizza in atti, e per l'effetto condannare la medesima società
[...] al pagamento in favore del e di tutti o parte dei Controparte_19 Parte_5 intervenuti delle somme tutte che saranno ritenute dovute in corso di causa. CP_22
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: respingere, con ogni miglior formula, tutte le domande svolte a qualsiasi titolo dall'Arch. e dalla società Parte_1 TE nei confronti dell'Arch. e conseguentemente degli eredi beneficiati, sigg.i CP_15
, e , perché infondate in fatto ed in diritto. Parte_2 Parte_3 Parte_4
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di responsabilità in capo all'Arch. , in relazione alle CP_15 domande di manleva proposte dall'Arch. e dalla società Parte_1 TE accertare e dichiarare la società con sede legale in Controparte_19
NA (Bo) via Stalingrado n. 45, in persona del legale rappresentante pro-tempore, tenuta comunque a garantire l'Arch. e per l'effetto gli eredi beneficiati, CP_15 sigg.i , e , di tutto quanto questi dovessero Parte_2 Parte_3 Parte_4 essere tenuti a pagare all'Arch. e alla società in forza Parte_1 TE della polizza in atti, e per l'effetto condannare la medesima società
[...] al pagamento in favore dell'Arch. e della società Controparte_19 Parte_1 [...] delle somme tutte che saranno ritenute dovute in corso di causa. CP_13
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di responsabilità in capo all'Arch. , in relazione alle CP_15 domande di manleva proposte dall'Arch. e dalla società Parte_1 TE accertare e dichiarare la società con sede legale in Controparte_19
NA (Bo) via Stalingrado n. 45, in persona del legale rappresentante pro-tempore, tenuta comunque a garantire l'Arch. e per l'effetto gli eredi beneficiati, CP_15 sigg.i , e , di tutto quanto questi dovessero Parte_2 Parte_3 Parte_4 essere tenuti a pagare all'Arch. e alla società a titolo di Parte_1 TE spese legali tutte e peritali, e per l'effetto condannare la medesima società
[...] al pagamento in favore dell'Arch. e della società Controparte_19 Parte_1 [...] delle spese legali tutte e peritali che saranno ritenute dovute. CP_13
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare la società al rimborso in favore degli eredi beneficiati Controparte_19
pagina 8 di 28 dell'Arch. , sigg.i , e , anche in CP_15 Parte_2 Parte_3 Parte_4 caso di soccombenza, delle spese legali tutte e peritali sostenute.
In via istruttoria […]”. Spese rifuse tutte”.
Conclusioni di parte terza chiamata CP_16
“In via principale: quanto alle domande proposte dal e dai Condòmini intervenuti: Parte_5
- accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità dell'atto di citazione del Condominio
Attore e/o delle domande dal medesimo proposte, per difetto in capo all'Amministratore del potere di proporre il giudizio stante l'assenza di apposita previa delibera condominiale di conferimento di tale potere;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o il difetto di interesse ad agire del attore per ogni diritto, domanda, danno, vizio relativo non alle parti Parte_5 comuni, bensì riferibili a proprietà private in via esclusiva di singoli condomini e per
l'effetto accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione del e/o Parte_5 delle domande dal medesimo proposte in relazione a tali parti di proprietà esclusiva;
- quanto alle parti comuni, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o il difetto di interesse ad agire dei condòmini intervenuti, in misura eccedente la quota proporzionale di loro proprietà sulle stesse parti comuni e per l'effetto accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'avverso atto di intervento e/o delle domande proposte dai medesimi intervenienti;
- con riferimento ai vizi lamentati dal e dai intervenuti Parte_5 CP_23 ed alle domande dai medesimi proposte, accertare e dichiarare comunque la inammissibilità delle domande con riferimento a qualsiasi eventuale vizio sussumibile nella accezione di quelli di cui all'art. 1667 c.c., nonché in ogni caso per essere intervenuta la decadenza e/o la prescrizione ex artt. 1667 e/o 1669 c.c.;
- accertare e dichiarare il ed i intervenuti decaduti dalla Parte_5 CP_23 possibilità di estendere le loro domande nei confronti di anche per CP_16 mancato rispetto del termine concesso alle parti per l'eventuale estensione delle proprie domande;
- accertare e dichiarare comunque l'inammissibilità e/o nel merito l'infondatezza in fatto ed in diritto delle avverse domande e per l'effetto - e comunque - respingerle;
quanto alle domande proposte da nei confronti di TE CP_16
- accertare e dichiarare la inoperatività della garanzia ex art. 1667 c.c., avendo la committente accettato l'opera ed essendo i presunti vizi riconoscibili;
TE
- accertare e dichiarare comunque essere intervenuta la decadenza e/o la prescrizione di ex artt. 1667 e/o 1669 c.c.; TE
- accertare e dichiarare -anche in ragione delle preclusioni già verificatesi ex artt. 166 e
167 c.p.c.- che le domande proposte da nei confronti di TE CP_16 con memoria datata 23/04/2020 sono - e devono ritenersi - circoscritte e relative alle sole
pagina 9 di 28 domande proposte dai Condòmini intervenuti con il loro atto di intervento e non anche a quelle proposte dal , accertando e dichiarando pertanto Parte_5
l'inammissibilità di qualsiasi eventuale altra domanda di TE
- accertare e dichiarare la inammissibilità - o comunque in subordine, nel merito, la infondatezza in fatto ed in diritto - delle domande dalla medesima proposte Controparte_24 nei confronti di e per l'effetto - e comunque - respingere ogni domanda CP_16 proposta da nei confronti di TE CP_16 quanto alle domande proposte da Arch. e da Arch. nei Parte_1 CP_15 confronti di CP_16
- accertare e dichiarare la inammissibilità -o comunque in subordine, nel merito, la infondatezza in fatto ed in diritto - delle domande dai medesimi proposte nei confronti di
e per l'effetto - e comunque respingere ogni domanda dai medesimi CP_16 proposta nei confronti di CP_16 in ogni caso
- respingere ogni domanda proposta nei confronti di in quanto CP_16 inammissibile e/o nel merito infondata in fatto e/o in diritto;
- con vittoria di spese e compensi professionali di lite;
In via istruttoria: […]”.
Conclusioni di parte terza chiamata CP_19
Voglia il Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, così giudicare:
- Quanto alla garanzia arch. (polizza n. 1/2569/122/56665355/2): Pt_1 in via preliminare, rigettare la richiesta di estensione del contraddittorio nei confronti della PA qui terza chiamata svolta nei suoi confronti per tutti i motivi di cui in narrativa;
in via principale, rigettare ogni domanda svolta nei confronti della PA qui terza chiamata in conseguenza del rigetto di ogni domanda diretta e/o trasversale avanzata nei confronti dell'arch. Parte_1 sempre in via principale, rigettare ogni domanda di garanzia e manleva avanzata nei confronti della PA per dichiarata non operatività della garanzia invocata per la natura del danno accertata;
in ogni caso respingere ogni infondata richiesta di garanzia e manleva;
in denegata ipotesi subordinata, solo per tuziorismo, disporre manleva pro quota nei limiti
e nei termini di garanzia previsti dal contratto in atti e nei termini dei medesimi;
Vinte le spese in applicazione del principio della soccombenza;
- Quanto alla garanzia arch. (polizza n. 1/39269/122/148611961): Parte_9 in via preliminare, rigettare la richiesta di estensione del contraddittorio nei confronti della PA qui terza chiamata svolta nei suoi confronti per tutti i motivi di cui in narrativa;
pagina 10 di 28 in via principale, rigettare ogni domanda svolta nei confronti della PA in conseguenza del rigetto di ogni domanda diretta e/o trasversale avanzata nei confronti dell'arch. ; CP_15 sempre in via principale, rigettare ogni domanda di garanzia e manleva avanzata nei confronti della PA per dichiarata non operatività della garanzia invocata per la natura del danno accertata;
in ogni caso respingere ogni infondata richiesta di garanzia e manleva;
in denegata ipotesi subordinata, solo per tuziorismo, disporre manleva pro quota nei limiti
e nei termini di garanzia previsti dal contratto in atti e nei termini dei medesimi;
Vinte le spese in applicazione del principio della soccombenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto le domande, svolte dal e dai Parte_5 condomini intervenuti , , Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
, , , Controparte_6 CP_7 CP_21 CP_9 CP_10 [...]
e nei confronti di (costruttrice Controparte_11 Controparte_12 TE venditrice), dell'arch. (progettista) e dall'arch. (direttore dei Parte_1 CP_15 lavori), di accertamento della responsabilità ex artt. 1669 e 2055 c.c. e di condanna al risarcimento dei danni relativi alla costruzione del complesso condominiale sito in LO, via Manzoni, angolo Via Milano.
1.1. In particolare, con atto di citazione ritualmente notificato, il ha Parte_5 dedotto le seguenti circostanze a fondamento delle proprie domande:
- Il fabbricato oggi costituente il complesso condominiale ”, sito in LO, Parte_5 via Manzoni ang. Via Milano è stato costruito dalla società che TE aveva incaricato l'arch. di redigerne il progetto e aveva nominato Parte_1 direttore dei lavori l'arch. ; CP_15
- La struttura dell'edificio è stata ultimata in data 20.09.2012;
- Dalla primavera dell'anno 2017, ed in particolare dal mese di aprile, nel
Condominio iniziavano a verificarsi fenomeni infiltrativi di rilevante gravità che coinvolgevano tutte le seguenti parti: pozzetti elettrici dei corselli box e rete interrata, murature di tutti i vani scala ai piani interrati, soletta di copertura del piano interrato, plafond/fondo muri perimetrali dei locali tecnici ubicati al piano interrato e il cavedio perimetrale della centrale elettrica, terrazzi di copertura posti all'ultimo piano dell'edificio, balconi e relativi frontalini;
- Con la missiva del 24/25.11.2017 il (doc. 3) denunciava a Parte_5 CP_13
ora la presenza di vizi nel fabbricato, ai sensi dell' art.
[...] Controparte_25
1669 c.c.;
pagina 11 di 28 - Con la missiva del 30.11.2017 (doc. 4) il denunciava i medesimi vizi Parte_5 anche all'arch. e all'arch. , i quali ricevevano la missiva in data Pt_1 CP_15
4.12.17, il primo, e il 7.12.17 il secondo;
- In pari data, 30.11.2017, veniva trasmessa analoga comunicazione, per conoscenza, anche al;
Controparte_26
- Dalla relazione tecnica del 19.12.2017 (doc.6) commissionata all'ing. Pt_10
emergono numerose manchevolezze progettuali/esecutive che hanno
[...] determinato i seguenti danni:
a) fenomeni infiltrativi in prossimità dell'intradosso e derivanti dalla sovrastante pavimentazione di alcuni balconi privati che causano conseguentemente l'ammaloramento della finitura degli stessi balconi e, per quanto qui interessa, dei relativi frontalini (danno stimato: € 10.000,00 oltre al costo di torrette/scale aeree/trabattelli e oltre ancora al costo del rifacimento dell'impermeabilizzazione dei balconi); b) presenza di acqua piovana all'interno dei pozzetti elettrici dei corselli box con convogliamento della stessa in tutta la rete interrata (danno stimato: €
80.000,00);
c) tracce di umidità di risalita sulle murature di tutti i vani scala ai piani interrati con conseguente ammaloramento della finitura sulle pareti, in particolare quelle costituenti le spallette delle aperture dei vani ascensore (danno stimato: €
6.000,00);
d) fenomeni infiltrativi presenti in più zone localizzate della soletta di copertura del piano interrato, di plafoni di parti comuni, corselli box e disimpegni cantine, sia in prossimità di zone dei plafoni di unità immobiliari private -box e cantine-
(danno stimato € 400.000,00);
e) presenza di infiltrazioni d'acqua piovana sui plafond/fondo muri perimetrali dei locali tecnici ubicati al piano interrato -centrale termica e centrale elettrica- e di acqua nel cavedio perimetrale della centrale elettrica (danno stimato: €
15.000,00);
- Nessuna delle controparti ha mai riscontrato le missive inoltrate, obbligando quindi l'odierno attore ad instaurare un giudizio di merito, in ragione della responsabilità dei convenuti ex artt. 1669 e 2055 c.c.
Pertanto, il Condominio attore ha domandato la condanna dei convenuti al risarcimento del danno quantificato in euro 506.000,00 oltre interessi, spese e rivalutazione monetaria.
1.2. Con comparsa di costituzione depositata tempestivamente in data 13.3.2019 si è costituito il progettista arch. chiedendo in via preliminare la chiamata in Parte_1 causa dei terzi (in qualità di società esecutrice Controparte_16 delle opere e di (in qualità di propria assicurazione), nonché Controparte_19
l'inammissibilità dell'atto di citazione (per mancato deposito della delibera assembleare di autorizzazione alla proposizione del seguente giudizio), nel merito ha chiesto il rigetto delle domande attoree e in subordine l'accertamento delle quote di responsabilità ascrivibili alle pagina 12 di 28 parti e a condannando a manlevare l'arch. dalle Controparte_16 CP_19 Pt_1 somme dallo stesso dovute.
In particolare, a fondamento delle proprie difese l'arch. ha dedotto quanto segue: Pt_1
- Nell'anno 2009 la conferiva all'arch. Controparte_27 Parte_1
l'incarico per la Progettazione Architettonica e la Direzione del complesso prevalentemente residenziale denominato “ ” a LO (MI); Parte_5
- L'incarico comprendeva tutto quanto attinente alla Progettazione Architettonica ed alle pratiche tecnico burocratiche riguardo al Permesso di Costruire, oltre alla
Progettazione delle Opere di Urbanizzazione esterne all'opera (strade e parcheggi);
- Dall'incarico erano espressamente escluse tutte le progettazioni specialistiche (art. 6): strutture, impianti, pratica VV.f., indagini geognostiche, requisiti acustici passivi, accatastamenti oltre alla Direzione dei Lavori generale ed altre Direzioni
Lavori specialistiche (strutture ed impianti) tranne la Direzione Artistica;
- Quest'ultima è consistita sostanzialmente nel partecipare alle scelte di alcuni materiali di finitura delle facciate, dei parapetti dei balconi (non certo dell'errata pendenza!), ed altri elementi attinenti al risultato architettonico-estetico del manufatto;
- L'incarico di progettazione si è concluso con l'ottenimento del Permesso di
Costruire in data 29.7.2010 (doc.04) e la successiva consegna del progetto alla committente e cioè la;
Controparte_27
- La limitatissima partecipazione successiva dell'Arch. è avvenuta solo su Pt_1 specifica richiesta dell'ufficio della Direzione dei lavori, ed è consistita in alcune riunioni di cantiere che erano attinenti alla parte estetico-artistica dell'opera (scelta delle piastrelle, dei colori e poco altro) e non certo relative all'esecuzione di opere quali: reti tecnologiche ed impiantistiche, impermeabilizzazione e pendenze;
- L'attività progettuale si sviluppa in almeno tre grandi aree specialistiche: il progetto architettonico il quale, di solito, è affidato ad un architetto;
il progetto strutturale che di solito è appannaggio dell'ingegnere e che, pressoché sempre, comprende la D.LL. delle strutture e il progetto impiantistico;
- Gli obiettivi posti dalla committente, per quanto concerne l'incarico all'Arch.
erano costituiti da: il raggiungimento della classe energetica A e Pt_1
l'effettuazione di scelte progettuali comuni ai diversi livelli di progettazione compatibili con un'eventuale richiesta di certificazione LEED (The Leadership in
Energy and Environmental Design);
- L'attività svolta dall'Arch. attiene esclusivamente alla fase pre-costruttiva e Pt_1 riguarda le scelte di fondo di progetto e non coinvolge la parte esecutiva della costruzione;
- Nel caso di l'attività ha raggiunto gli obiettivi per la quale era stata Parte_5 inserita in quelle da svolgere da parte del progettista architettonico;
- l'Arch. non può in alcun modo essere considerato responsabile di asseriti vizi Pt_1
e difetti che non riguardano l'oggetto del suo incarico – e dunque – il progetto pagina 13 di 28 architettonico, bensì carenze relative – eventualmente – alla modalità di esecuzione delle opere (realizzate dalla GDM Costruzioni s.p.a.), al D.L. Arch. o all'Ing. CP_15
TU ); Persona_2
- si contestano i dedotti vizi e difetti oggetto dell'atto di citazione nonché la riconducibilità all'operato dell'arch. Pt_1
1.3. Con comparsa di costituzione depositata tempestivamente in data 14.3.2019 si è costituito il direttore dei lavori arch. , chiedendo in via preliminare la CP_15 chiamata in causa dei terzi (in qualità di società Controparte_16 esecutrice delle opere) e di (in qualità di propria Controparte_19 assicurazione), nonché l'inammissibilità dell'atto di citazione (per mancato deposito della delibera assembleare di autorizzazione alla proposizione del seguente giudizio), nel merito ha chiesto il rigetto delle domande attoree e in subordine l'accertamento delle quote di responsabilità ascrivibili alle parti e a condannando a Controparte_16 CP_19 manlevare l'arch. dalle somme dallo stesso dovute. CP_15
In particolare, a fondamento delle proprie difese l'arch. ha dedotto quanto segue: CP_15
- Nel mese di ottobre 2010, l'Arch. sottoscriveva con la società CP_15 [...]
con sede in Rozzano (Mi), via Monte Bianco n. 60, il disciplinare di CP_13 incarico professionale, con il quale la committente, avendo in corso lo sviluppo di un Co ampio progetto immobiliare su area in Comune LO, via Milano ang. Via
Manzoni, affidava all'arch. la Direzione dei Lavori del realizzando edificio ad CP_15 uso residenziale;
- Per realizzare al meglio detto progetto immobiliare sono stati coinvolti professionisti altamente qualificati e numerose società specializzate nei diversi settori edilizi;
- In particolare, i lavori di costruzione venivano commissionati dalla società CP_13 alla società , con sede legale
[...] Controparte_16 in ES RO (Mi) via G. di Vittorio n. 29 (P. Iva ), attualmente P.IVA_3 in concordato preventivo (Procedura Concordataria n. 193/13 Tribunale di Milano);
- Il progetto architettonico veniva redatto dall'Arch. Parte_1
- L'allora società affidava poi le lavorazioni principali Controparte_16 alle seguenti società:
- alla con sede in Savona (Sv), corso Italia Controparte_28
n. 12/10, l'impermeabilizzazione delle fondazioni, cosiddetta “vasca bianca”;
- alla con sede in Vigevano (Pv), via Tortona n. Controparte_29
5/7, la realizzazione dell'impianto elettrico;
- alla con sede in San Donato Controparte_30
Milanese (Mi), via Marcora n. 5/7, la realizzazione dell'impianto idro-termo-sanitario.
- La progettazione strutturale dell'edificio e la relativa Direzione Lavori venivano affidate all'Ing. , con Studio in Como (Co), via Gaggi n. 8°; Persona_2
- La progettazione dell'impiantistica e la relativa Direzione Lavori venivano inizialmente affidate all'Ing. ed al P.I. e. ed in Controparte_31 Parte_11 un secondo momento alla società con sede in Milano;
Controparte_32
pagina 14 di 28 - I lavori di realizzazione del complesso immobiliare de quo hanno avuto inizio in data
22.11.2010 e si sono conclusi il 4.12.2012;
- L'opera svolta dall'Arch. , in qualità di Direttore dei Lavori delle opere CP_15 architettoniche, si è conclusa nel mese di gennaio 2013;
- Il convenuto eccepisce la decadenza dell'attore dal pretendere la garanzia per vizi e difetti per la mancata denuncia degli stessi nei termini previsti ex lege, sia nel caso di fattispecie regolata dall'art. 1667 c.c., che dall'art. 1669 c.c., oltreché la prescrizione del diritto all'azione;
- Dalla relazione di parte attrice emerge esclusivamente la responsabilità in capo alla società venditrice e all'impresa costruttrice delle opere;
- L'Arch. ha svolto puntualmente, con diligenza e perizia, i suoi compiti CP_15
e le sue funzioni, consistenti nell'effettuazione di periodici sopralluoghi al cantiere, nell'emanazione di ordini e di disposizioni all'appaltatore, affinché l'opera sia realizzata in conformità al progetto;
durante lo svolgimento dei lavori venivano effettuati controlli settimanali, che coinvolgevano tutti i professionisti e le imprese coinvolte.
1.4. Con comparsa di costituzione depositata in data 2.4.2019 si è costituita CP_13 chiedendo il rigetto delle domande attoree, deducendo quanto segue a fondamento
[...] delle proprie difese:
- ha dato corso alla realizzazione di un progetto di sviluppo TE immobiliare in LO;
- La progettazione è stata affidata all'Arch. Pt_1
- La direzione dei lavori è stata affidata all'Arch. ; CP_15
- L'appalto è stato conferito a che non ha completato i lavori: le opere di CP_16 finitura sono state eseguite da imprese terze;
- L'attività di è consistita nel solo sviluppo dell'operazione, affidando la CP_13 sua esecuzione ad imprese qualificate;
- Fin dalla fase di stipula dei preliminari di vendita ai promissari acquirenti, con convenzione poi reiterata nei singoli contratti definitivi, il venditore precisava come l'edificazione fosse affidata a terzi, che l'opera era assistita da polizza assicurativa;
- Le parti espressamente individuavano come responsabile ex art. 1669 c.c. gli appaltatori per effetto di ciò, in uno con il rilascio della assicurazione postuma decennale, dichiarando l'insussistenza della legittimazione passiva di per CP_13 quanto a vizi della cosa;
- Sussiste il difetto di titolarità attività in capo al con riguardo alle Parte_5 porzioni dell'edificio non qualificabili come parti comuni;
- Non sussiste alcuna responsabilità della in quanto la stessa non si è CP_13 ingerita nella attività edificatoria;
- L'Amministratore di condominio non pare avere azionato la polizza postuma decennale, né pare avere contestato alcunchè agli esecutori dell'opera, con conseguente aggravamento del danno non risarcibile ex art. 1227 c.c.;
pagina 15 di 28 - Qualora i vizi contestati dovessero trovare conferma in sede istruttoria non vi è dubbio che la responsabilità per i medesimi dovrà essere ascritta in via esclusiva all'appaltatore ed ai due professionisti, senza poter ascrivere alcuna responsabilità al committente il quale si è limitato a designare i professionisti, senza alcuna ulteriore ingerenza nell'attività svolta;
- si contestano espressamente sia l'esistenza dei vizi, che dovranno essere dettagliatamente provati in corso di causa, sia i costi indicati per i ripristini.
1.5. In occasione della prima udienza del 5.4.2019 le parti hanno insistito nelle rispettive istanza ed eccezioni e parte attrice ha esibito e poi prodotto telematicamente (doc. 6) copia cartacea del verbale dell'assemblea di condominio che autorizza la costituzione in giudizio.
Con ordinanza del 5.4.2019 il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa dei terzi
[...]
e fissando per la Controparte_16 Controparte_19 prosecuzione del giudizio l'udienza del 25.10.2019.
1.6. Con atto di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. depositato in data 14.5.2019 si sono costituti i condomini , , Controparte_2 CP_3 Controparte_5 Controparte_6
, , e CP_7 CP_21 CP_9 CP_10 Controparte_11
, chiedendo la condanna in solido ai sensi degli artt. 1669, e 2055 c.c., o Controparte_12 in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c. di e dell'arch. , TE CP_15 per i gravi difetti di costruzione riscontrati nelle proprietà esclusive degli intervenuti con conseguente condanna al risarcimento dei danni dagli stessi lamentati commisurati in euro
7.076,00 ciascuno (o la diversa somma accertata in corso di causa) per i condomini
, , e Controparte_2 CP_3 Controparte_5 CP_21 CP_9 [...]
, e in euro 14.000,00 ciascuno (o la diversa somma accertata in corso di causa) per CP_10
i condomini , e . Controparte_6 CP_7 Controparte_11 Controparte_12
A fondamento delle proprie domande i condomini intervenuti hanno dedotto quanto segue, di fatto confermando la ricostruzione del Condominio attore:
- oltre all'acquisto del terreno sui cui l'edificio attualmente insiste, TE ha nominato il progettista dell'edificio, nella persona dell'Arch. essa Parte_1 ha inoltre gestito direttamente tutte le ulteriori fasi della costruzione del complesso edilizio;
Co
- ha poi realizzato tale complesso residenziale, attraverso una serie di CP_13 appaltatori e subappaltatori, di cui il principale la Controparte_16 ammessa alla procedura di concordato preventivo in data 10/12/2013 (doc. 9) che operavano sotto il controllo di ben due direttori dei lavori (L'arch. CP_15 era infatti coadiuvato dall'arch. e con la Controparte_33 collaborazione ed il coordinamento degli altri professionisti suindicati e la regia de
CP_13
- Dopo la cessazione di qualsiasi tipo di attività in cantiere da parte dell'appaltatrice
G.D.M. Spa a far tempo dal 28/02/2013, ha continuato la costruzione CP_13 dell'edifico e della piazza De André, interna al complesso condominiale;
pagina 16 di 28 - ha quindi, nell'arco di tempo dal 28/02/2013 al 07/03/2014 - data CP_13 della richiesta di agibilità presentata sempre da - provveduto al CP_13 completamento dell'edificio, portando a termine la costruzione sempre sotto la propria regia, con la realizzazione degli impianti tecnici e delle finiture;
Co
- è sempre stata l'unica referente per gli acquirenti delle unità CP_13 immobiliari, i quali mai hanno avuto alcun contatto diretto con gli appaltatori;
- I Condomini suindicati hanno acquistato le rispettive unità immobiliari dalla Società
rispettivamente; in data 28/12/2016; TE CP_2 CP_3
06/06/2017; 28/09/2015; 16/04/2015; 03/11/2014; CP_11 CP_7 CP_5 CP_9
11/03/2014; 11/03/2014; 09.07.2014; CP_6 CP_12
- dalla primavera dell'anno 2017, ed in particolare dal mese di aprile, nel Condominio iniziavano a verificarsi fenomeni infiltrativi di rilevante gravità che coinvolgevano oltre a diverse parti comuni, alcuni balconi aggettanti nonché i relativi frontalini
(questi ultimi oggetto dell'atto di citazione del;
Parte_5
- Dalla relazione tecnica redatta a seguito di sopralluogo dal Geom.
[...] in data 22.10.2018 si evince che il costo complessivo per l'eliminazione CP_34 del vizio che causa infiltrazione di acqua meteorica con propagazione al sottobalcone sottostante, è pari ad euro 6.300,00 oltre I.V.A. per ogni balcone, escluso il costo per il ripristino dei frontalini (già complessivamente quantificato in euro 10.000,00 dall'Ing. ; Per_3
- I vizi costruttivi lamentati e constatati dagli odierni esponenti sono riconducibili a difetti e/o carenze progettuali ed esecutive che hanno determinato fenomeni in- filtrativi in prossimità dell'intradosso di balconi, cau-sati verosimilmente “…da un'errata pendenza, localizzata, della pavimentazione in prossimità del frontalino del balcone che crea un ristagno d'acqua che si insidia nel-la parte sottostante della fascia di protezione del frontalino...”;
- nella seconda settimana del mese di luglio 2018, dal terrazzo di proprietà esclusiva dell'appartamento del Sig. provenivano improvvisamente Controparte_6 abbondanti infiltrazioni, di intensità tale da provocare un copioso gocciolamento dal soffitto dell'appartamento sottostante;
- Considerata la necessità di intervenire con urgenza il Sig. avvisava CP_6 telefonicamente l'amministratore di condominio il quale, per evitare maggiori danni all'appartamento sottostante e alle parti comuni dell'edificio ( muri maestri e muri perimetrali), provvedeva ad ordinare l'intervento di imprese specializzate, che dopo aver rimosso la pavimentazione del terrazzo, rimuovevano la guaina bituminosa preesistente e posavano nuovo strato di guaina bituminosa con successiva posa della nuova pavimentazione;
- Le suddette infiltrazioni erano ascrivibili a difetti costruttivi;
- Il costo complessivo dell'intervento (rimozione pavimento – rimozione guaina- posa di nuovo strato di guaina e di nuovo posa del pavimento) è stato pari ad euro
14.023,00 I.V.A. compresa;
pagina 17 di 28 - Nel mese di settembre 2018 anche dai terrazzi di proprietà esclusiva dei condomini e , si verificava il CP_7 Controparte_11 Controparte_12 medesimo fenomeno (infiltrazioni d'acqua che provocano macchie di umidità su soffitti e pareti degli appartamenti sottostanti), ancorché, allora, con minore intensità rispetto al terrazzo oggetto di intervento;
- attualmente il fenomeno delle infiltrazioni sta intensificandosi in maniera tale da richiedere un sollecito intervento di riparazione;
- La gravità dei vizi di costruzione dei terrazzi si è manifestata successivamente a quella dei balconi: la loro piena conoscenza in termini di consistenza e derivazione causale si è avuta solo successivamente all'intervento eseguito d'urgenza per quello di proprietà del condomino mentre per quelli di proprietà dei Signori CP_6
e , solo all'esito del sopralluogo eseguito in data 14/11/2018 CP_7 CP_11 CP_12 da personale della impresa edile CP_35
- La stessa impresa edile ha predisposto inoltre il preventivo di spesa del 15/11/2018 per la sistemazione dei ter-razzi; preventivo che quantifica in euro 14.000,00 I.V.A compresa, per ciascuno terrazzo, il costo dei lavori da eseguire.
1.7. In data 2.10.2019 si è costituita chiedendo in via Controparte_19 principale il rigetto della domanda avanzata dall'attore nei confronti dell'arch. e, Pt_1 conseguentemente, il rigetto della domanda di manleva da quest'ultimo formulata;
in subordine la limitazione della manleva nei limiti e nei termini della polizza stipulata. A fondamento delle proprie difese ha dedotto quanto segue: CP_19
- dalla natura delle infiltrazioni qui dedotte dal e dalla riconducibilità Parte_5 delle medesime all'attività del proprio chiamante, dipenderà l'operatività o meno della garanzia qui invocata;
- la manleva richiesta non potrà che essere disposta nei limiti e nei termini (anche economici ) del contratto in essere e in particolare l'art.
3.4 e 3.9 delle Condizioni di
Assicurazioni;
- La PA pertanto, ad ogni effetto, eccepisce sin da ora che la garanzia interessata dal sinistro è prestata sino alla concorrenza di un importo pari al 50% del massimale RC e comunque con un massimo di €. 350.000,00 per sinistro ed anno assicurativo e prevede l'applicazione di uno scoperto del 20 % per ogni sinistro;
- Circa la validità dell'assicurazione, in relazione a quanto disposto dall'art.
3.4 lett. A) eccepisce in da ora che l'arch. è assicurato CP_19 Parte_1 ininterrottamente con questa PA , con precedenti polizze, dal 20.2.2013;
- La PA rileva altresì, ed eccepisce ad ogni effetto, che la polizza prevede per ogni sinistro, un minimo non indennizzabile di €. 5.000,00;
- la polizza in questione esclude la garanzia per responsabilità solidale e pertanto, sempre in denegata e non creduta ipotesi , la manleva richiesta potrà essere disposta esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'Arch. con esclusione espressa di quella parte di responsabilità che gli Pt_1 possa derivare dal vincolo di solidarietà con gli altri convenuti;
pagina 18 di 28 - con riguardo all'eventuale richiesta di rimborso delle spese della presente lite, la domanda dispiegata dal chiamante risulta carente di legittimità e di fondamento dato che la PA ha sempre manifestato la propria disponibilità a gestire la lite all'arch. nel rispetto del patto convenuto ex art. 1917 cc, rendendosi Pt_1 disponibile ad affidare l'incarico al proprio fiduciario sostenendone, di conseguenza, i relativi costi nonostante i limiti di polizza (scoperti e franchigie) che solitamente inducono a diversa decisione . L'arch. però ha operato diversa Pt_1 scelta ed ha preferito avvalersi del proprio legale di fiducia. Di conseguenza la
PA , proprio per patto di contratto, non è tenuta a riconoscere le spese che il proprio contraente si è assunto deliberatamente per legali o tecnici. Condizione espressa del patto di garanzia in esame è infatti che la PA non si assumerà spese di giustizia maturate da professionisti che non siano stati da essa designati;
- Quanto alle domande rivolte direttamente all'arch. la PA condivide Pt_1 tutte le argomentazioni e le eccezioni già dedotte ed argomentate dal chiamante.
1.8. In occasione della successiva udienza del 30.10.2019 l'arch. ha eccepito CP_15
l'inammissibilità dell'atto di intervento volontario dei condomini, in quanto le domande nuove sono state proposte oltre il termine consentito ex art. 166 c.p.c., evidenziando in ogni caso la lesione del diritto al contraddittorio, chiedendo un termine per replicare a tale atto di intervento ed estendere il contraddittorio nei confronti della e nei Controparte_16 confronti della società e per svolgere domanda riconvenzionale. La Controparte_36 si è associato a tali eccezioni e richieste. Il Giudice, a scioglimento della CP_13 riserva assunta all'udienza, preso atto della mancata costituzione di
[...]
ne ha dichiarato la contumacia. Inoltre, il Giudice, ritenuta Controparte_16
l'ammissibilità dell'intervento volontario dei condomini (richiamando Cass. 11681/2014 e
Cass. 25264/2008), in applicazione del principio del contraddittorio, ha concesso alle parti termine per l'eventuale estensione del contraddittorio in relazione alle domande formulate dagli intervenienti.
1.9. Con comparsa di costituzione depositata in data 3.9.2020 si è costituita
[...]
e in (di seguito anche , Controparte_16 Controparte_16 CP_16 formulando le seguenti conclusioni:
- con riguardo alle domande proposte dal e dai condòmini intervenuti: Parte_5 ha eccepito in via preliminare la nullità/inammissibilità dell'atto di CP_16 citazione per difetto in capo all'amministratore del potere di stare in giudizio in assenza di apposita delibera condominiale, il difetto di legittimazione attiva/di interesse ad agire del e dei condòmini intervenuti con riguardo Parte_5 rispettivamente ai presunti vizi relativi alle proprietà private e alle parti comuni;
nel merito il rigetto delle domande per l'assenza di vizi riconducibili al disposto dell'art. 1667 c.c. e in ogni caso l'intervento della decadenza e/o prescrizione ex art. 1667/1669 c.c.; l'intervenuta decadenza in capo al Condominio e ai condòmini dalla possibilità di estendere le proprie domande nei confronti di per mancato CP_16 rispetto del termine concesso;
in ogni caso il rigetto nel merito delle domande;
pagina 19 di 28 - con riguardo alle domande proposte da nei confronti di TE CP_16 ha eccepito l'inoperatività della garanzia ex art. 1667 c.c. avendo la CP_16 committente accettato l'opera ed essendo i presunti vizi TE riconoscibili, nonché l'intervenuta decadenza e/o prescrizione ex art. 1667/1669
c.c.; ha chiesto di limitare le domande proposte da nei confronti di CP_13 con memoria del 23.4.2020 alle sole domande proposte dai condòmini CP_16 intervenuti con il loro atto di intervento e non anche quelle proposte dal in ogni caso il rigetto nel merito delle domande;
Parte_5
- con riguardo alle domande proposte dall'Arch. e dall'Arch. nei Pt_1 CP_15 confronti di a eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza delle stesse, con CP_16 conseguente rigetto delle domande.
A fondamento delle proprie difese a dedotto quanto segue: CP_16
- Si contesta comunque la presenza di alcun vizio e in subordine la presenza di vizi esecutivi e comunque di vizi ascrivibili ad alcun titolo a responsabilità di
[...]
CP_16
- ha consegnato le opere dalla medesima realizzate a CP_16 CP_13 in data 20 settembre 2012 ed in data 28 febbraio 2013, avendo
[...] [...] cessato qualsiasi tipo di attività in relazione al complesso edificatorio CP_16 de quo, alla medesima è subentrata la società che ha portato a Parte_12 termine la esecuzione delle opere;
- Eventuali vizi dovranno ascriversi alla responsabilità esclusiva di TE
e/o del Progettista e/o del Direttore Lavori e/o alla / alle imprese che, dopo l'intervenuta cessazione da parte di in data 28/2/2013 di qualsiasi CP_16 attività, sono alla medesima subentrate nell'appalto;
- contesta tutta la ricostruzione fattuale effettuata “a monte” dal CP_16
e dai condòmini intervenuti, eccependo e controdeducendo Parte_5 che la scoperta dei presunti vizi (laddove esistenti) risalirebbe ad oltre un anno prima la denuncia dai medesimi effettuata nell'ottobre/novembre 2018 nei confronti di e dei professionisti convenuti, con conseguente decadenza e TE prescrizione ex art. 1669 c.c.
- inoltre aderisce alle ulteriori eccezioni già sollevate dai convenuti CP_16 in relazione alle domande svolte dal e dai terzi intervenuti, in Parte_5 particolare:
1) Carenza di legittimazione attiva dell'Amministratore per difetto di delibera assembleare con conseguente inammissibilità dell'azione;
2) Mancato azionamento, sia da parte del sia da parte del Parte_5 intervenuti della polizza decennale postuma con conseguente CP_23 aggravamento del danno ex art. 1227 c.c.;
3) Insussistenza di alcun vizio;
pagina 20 di 28 4) Insussistenza di vizi sussumibili nella accezione di cui all'art. 1669 c.c., bensì semmai esclusivamente nella nozione di vizi lievi e difformità di cui all'art. 1667
c.c.;
5) In subordine, mancata determinazione della esistenza e natura dei vizi e delle modalità di ripristino da cui discendono i costi per i ripristini;
6) In subordine, errata quantificazione dei presunti costi di ripristino e/o delle perdite di valore stimate dal e dagli intervenuti;
Parte_5
7) Decadenza del e dei Condòmini intervenuti dalla garanzia per vizi e Parte_5 difetti per la mancata denuncia degli stessi nei termini previsti ex lege, sia nel caso di fattispecie regolata dall'art. 1667 c.c. sia dall'art. 1669 c.c.. oltrechè la prescrizione -in entrambi i casi- del diritto all'azione;
8) Difetto di legittimazione ad agire e/o di interesse ad agire del per le Parte_5 porzioni di proprietà esclusiva dei singoli condòmini;
9) Si contestano, inoltre, l'esistenza dei danni dedotti sia dall'attore sia dai terzi intervenienti, che sono -tra l'altro- supportati soltanto da un elaborato di parte;
10) In subordine, nel merito: 10.1) con riferimento alla richiesta avversaria di
“rifacimento di parte della pavimentazione dei balconi sopra elencati..” si ribadisce l'eccezione già sollevata dall'Arch. , ovvero la carenza di titolarità e/o CP_15 legittimazione attiva del in quanto non rientrati nelle parti comuni, Parte_5 bensì parti esclusive;
in ogni caso le cause non possono essere addebitate ad una errata pendenza della pavimentazione, né tanto meno ad una impermeabilizzazione eseguita non correttamente;
10.2) I pozzetti asserviti alla rete elettrica dei corselli box: L'ing. rileva la presenza di acqua, ma non è in grado di individuarne Per_3 la causa: si contesta innanzitutto la presenza d'acqua costante nei corselli box ed in ogni caso nessuna responsabilità può essere imputata a né CP_16 all'arch. né all'arch. per tale fenomeno ci cui nemmeno il perito di Pt_1 CP_15 parte attrice è in grado di individuarne la causa: anche qui, se si trattasse di un vizio esecutivo, esso sarebbe stato presente e ben rilevabile da subito, con le medesime conseguenze in termini di decadenza sopra illustrate;
10.3) Le tracce di umidità di risalita sulle murature dei vani scali ai piani interrati sono dovute a difetto di manutenzione ordinaria a carico del Si contesta comunque la Parte_5 quantificazione del danno ex adverso stimato;
10.4) Con riferimento ai fenomeni infiltrativi della soletta di copertura del marmo del piano interrato con conseguente risarcimento del danno per 400.000 euro, la presente difesa eccepisce la carenza di legittimazione attiva del o quantomeno la sua carenza di titolarità Parte_5 attiva del rapporto sostanziale dedotto i giudizio. Si eccepisce, inoltre, che in tali parti dell'edificio sono stati posati due strati di impermeabilizzazione, il primo a ridosso della copertura portante, il secondo a ridosso del sottofondo di pavimentazione. 10.5) Con riferimento alla presenza di infiltrazioni d'acqua piovana sui plafoni/fondo muri perimetrali dei locali tecnici ubicati al piano interrato, è lo stesso consulente di parte attrice ad ipotizzare che tale situazione sia pagina 21 di 28 causata “da danneggiamenti”...siccome nessun danneggiamento è mai stato riscontrato e contestato dalla committenza e dai vari D.L. a CP_16 laddove emergesse che la causa sia veramente da individuarsi in danneggiamenti Contr
eccepisce l'assenza di alcuna propria responsabilità essendo alla medesima subentrata altra impresa, ovvero la società che ha portato a Parte_12 termine la esecuzione delle opere. Si contesta inoltre, in subordine, la quantificazione dei danni stimata;
- i difetti lamentati dai terzi intervenuti non possono certo essere ricondotti nella fattispecie disciplinata dall'art. 1669 c.c.: I fenomeni infiltrativi lamentati non compromettono il godimento dell'immobile né costituiscono pericolo di rovina per l'edificio; si eccepisce, comunque e in ogni caso, a tutti gli effetti di legge la decadenza degli odierni intervenuti dall'azione esperita per difetto di denuncia nei termini previsti ex art. 1669 c.c.;
- In ordine ai chiamanti in causa di Arch. e Arch. e - CP_16 CP_15 Pt_1 da ultimo, limitatamente alle domande degli intervenuti- si TE ribadisce che: nessuna azione di manleva può essere esercitata, non sussistendo e non vantando i citati professionisti alcuno specifico diritto alla manleva o di garanzia nei confronti di non avendo con essa avuto alcun CP_16 rapporto contrattuale;
la domanda di manleva e di regresso proposta da CP_13 riguarda esclusivamente le domande proposte dai condòmini intervenuti e non
[...] anche quella proposta dal in ordine alla quale è Parte_5 CP_13 rimasta inerte e non ha chiesto la chiamata in causa di CP_16
1.10. Successivamente all'udienza del 23.9.2020 il Giudice ha concesso alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
1.11. Con ordinanza istruttoria del 7.1.2022 il Giudice ha nominato c.t.u. l'ing. Per_4 al quale ha posto il seguente quesito: “Il C.T.U., letti gli atti e i documenti di causa,
[...] esperita ogni necessaria indagine, sentite le parti e i loro eventuali consulenti tecnici, autorizzato ad accedere presso le competenti P.A. per estrarre copia di eventuale documentazione utile ai fini delle operazioni peritali, nonché ad avvalersi di ausiliari;
1) descriva lo stato dei luoghi;
2) dica quali sono le cause dei vizi e difetti lamentati da parte attrice, precisando se e in che percentuali siano riconducibili all'opera prestata dalle altre parti del giudizio;
3) dica quali sono i lavori necessari per l'eliminazione dei riscontrati vizi e difetti, quantificandone i costi;
4) esperisca il tentativo di conciliazione tra le parti”.
1.12. Con provvedimento del 29.4.2022 il Giudice, rilevato che parte attrice ha documentato che in data 9.1.2022 è deceduto il convenuto arch. , ha CP_15 dichiarato l'interruzione del giudizio.
1.13. Successivamente il ha depositato in data 2.5.2022 ricorso per la Parte_5 riassunzione e il Giudice ha fissato per la prosecuzione del processo l'udienza del
13.7.2022.
1.14. Tutte le parti si sono ritualmente costitute, inclusi gli eredi dell'arch. , CP_15 ribadendo le domande, eccezioni e deduzioni già formulate nelle originarie costituzioni.
pagina 22 di 28 1.15. Con udienza del 7.10.2022 è stato conferito l'incarico al c.t.u. già nominato in data
7.1.2022, confermando il quesito peritale formulato con la richiamata ordinanza, poi esteso con successivo provvedimento del 26.4.2023 anche ai condòmini intervenuti.
1.16. In data 30.11.2023 il c.t.u. ha depositato l'elaborato peritale definitivo e all'esito dell'udienza del 12.12.2023, fissate per l'esame della c.t.u., il Giudice ha ammesso alcune delle prove orali richieste dalle parti, poi assunte all'udienza del 21.5.2024. All'esito dell'udienza il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14.6.2024, in occasione della quale sono stati concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
2. Eccezione di nullità di intervento di Parte_6
In via preliminare e l'arch. (cui sono poi subentrati gli eredi TE CP_15 beneficiati) hanno eccepito, in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., la nullità dell'intervento di per difetto di jus postulandi, chiedendo in ogni Parte_6 caso il rigetto della domanda per totale carenza di interesse all'intervento.
In sede di memoria di replica il difensore dei condòmini intervenuti ha precisato che il condòmino non è intervenuto nel presente giudizio e che per mero Parte_6 errore è stato indicato nel corso dell'atto.
Alla luce delle deduzioni di parte intervenuta nonché dagli atti di causa, deve ritenersi che non sia intervenuta nel presente giudizio, difettando altresì la Parte_6 sottoscrizione della procura alle liti rilasciata al difensore (procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione dei condòmini intervenuti del 14.5.2019).
3. Intervento del condòmino CP_4
Per la prima volta in sede di comparsa conclusionale senza tuttavia TE formulare alcuna domanda o eccezione al riguardo, ha evidenziato che il condòmino
è indicato in epigrafe di tutti gli atti depositati dagli intervenienti, ha CP_4 sottoscritto la procura alle liti ma in sede di conclusioni non ha formulato alcuna domanda.
Ritiene questo Giudice, anche alla luce delle precisazioni fornite dal condòmino intervenuto in sede di memoria di replica, che la mancata indicazione del nominativo di CP_4 nell'ambito delle conclusioni dell'atto sia ascrivibile a un mero errore materiale. Infatti, il predetto condòmino ha rilasciato valida procura alle liti al difensore e risulta nel corpo di ciascun atto processuale depositato dai condòmini intervenuti (ad eccezione del foglio di precisazione delle conclusioni).
4. Eccezione di nullità del ricorso ex art. 303 c.p.c. per nullità e/o inesistenza della procura alle liti
e , in qualità di eredi beneficiati dell'arch. Parte_2 Parte_3 Parte_4
, hanno eccepito in sede di comparsa in riassunzione depositata in data CP_15
7.7.2022 la nullità del ricorso ex art. 303 c.p.c. per nullità e/o inesistenza della procura alle liti.
pagina 23 di 28 L'eccezione risulta infondata in quanto, secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, la procura alle liti conferita per l'atto introduttivo del giudizio abilita il difensore alla riassunzione, poiché l'atto di riassunzione non ha natura di atto introduttivo di un nuovo giudizio, ma della prosecuzione della fase precedente, nell'ambito del medesimo grado di giudizio, sicché non è necessario il conferimento di una nuova procura alle liti (Cass. 16 aprile 1991 n. 4045; Cass. 11 agosto 1987 n. 6888; Cass.
12 maggio 1979 n. 2745).
5. Eccezione di inammissibilità dell'atto di intervento volontario 14.5.2019 dei condòmini e delle relative domande in quanto proposte oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c. L'arch. (cui poi sono subentrati gli eredi beneficiati) ha eccepito, in CP_15 occasione dell'udienza del 30.10.2019, l'inammissibilità dell'intervento volontario dei condòmini intervenuti e delle domande tutte ivi formulate in quanto proposte oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c. L'eccezione risulta infondata per le ragioni già illustrate con ordinanza del 28.2.2020 e qui richiamata. In particolare, chi interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia ormai spirato il termine di cui all'art. 183 per la fissazione del thema decidendum; né tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio: infatti l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre - ove sia già intervenuta la relativa preclusione - nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare. Dunque, la preclusione per il terzo interveniente opera esclusivamente sul piano istruttorio, e non anche su quello assertivo, attesa la facoltà di intervento, attribuita dal 1° co. della stessa disposizione, sino a che non vengano precisate le conclusioni. Ne consegue che, come sopra detto, è ammissibile la formulazione da parte del terzo di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, in quanto attività coessenziale all'intervento stesso
(Cass. 11681/2014 e Cass. 25264/2008). Pertanto, le domande formulate dagli intervenienti non risultano inammissibili alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, né risulta maturata alcuna preclusione processuale (essendo intervenuti i condòmini anteriormente alla concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.).
6. Eccezione di nullità e/o inammissibilità dell'atto di citazione del CP_37
e/o delle domande dal medesimo proposte, per difetto in capo
[...] all'Amministratore del potere di proporre il giudizio stante l'assenza di apposita previa delibera condominiale di conferimento di tale potere
G.D.M. ha eccepito, in sede di comparsa di costituzione tardivamente depositata in data
3.9.2020, la nullità e/o inammissibilità dell'atto di citazione del Attore e/o Parte_5
pagina 24 di 28 delle domande dal medesimo proposte, per difetto in capo all'Amministratore del potere di proporre il giudizio stante l'assenza di apposita previa delibera condominiale di conferimento di tale potere.
L'eccezione risulta infondata. Infatti, in occasione della prima udienza del 5.4.2019, il
Condominio attore ha depositato copia della delibera condominiale (datata 9.5.2018) che conferisce al difensore il potere di proporre il presente giudizio, così sanando il difetto di rappresentanza ex art. 182 c.p.c.
7. Eccezione di difetto di legittimazione attiva e/o il difetto di interesse ad agire del attore e dei condòmini intervenuti per ogni diritto, domanda, Parte_5 danno, vizio relativo rispettivamente alle proprietà private e alle parti comuni.
a eccepito, inoltre, in sede di comparsa di costituzione tardivamente depositata in CP_16 data 3.9.2020, il difetto di legittimazione attiva e/o il difetto di interesse ad agire del
Condominio attore e dei condòmini intervenuti per ogni diritto, domanda, danno, vizio relativo rispettivamente alle proprietà private e alle parti comuni.
Ritiene questo Giudice che l'eccezione attenga alla titolarità del diritto azionato in giudizio e non alla legittimazione attiva/interesse ad agire, con conseguente esame della relativa eccezione nei paragrafi di seguito indicati.
8. Eccezione di intervenuta decadenza e/o prescrizione delle domande azionate dal e dai condòmini intervenuti ex artt. 1667 e/o 1669 c.c. Parte_5
L'arch. e hanno eccepito l'intervenuta decadenza e/o prescrizione delle CP_15 CP_16 domande azionate dal Condominio e dai condòmini intervenuti ex artt. 1667 e/o 1669 c.c.
Le eccezioni di decadenza e prescrizione costituiscono eccezioni in senso stretto non rilevabili d'ufficio dal Giudice ex artt. 2969 e 2938 c.c. Conseguentemente le stesse sono sottoposte al regime di decadenza previsto dall'art. 167 c.p.c. Pertanto, costituitasi CP_16 tardivamente in data 3.9.2020, risulta decaduta dal diritto di eccepire la decadenza e la prescrizione delle domande azionate dal e dai condòmini intervenuti ex artt. Parte_5
1667 e/o 1669 c.c. Di contro appaiono tempestive le medesime eccezioni formulate da parte dell'arch. nella propria comparsa di costituzione, tempestivamente depositata in data CP_15
14.3.2019. Per quanto attiene ai possibili effetti estintivi dell'eccezione di prescrizione/decadenza nei confronti di (nei cui confronti il Condominio TE attore e i condòmini intervenuti hanno formulato domanda ex artt. 1669 e 2055 c.c., avendo rinunciato in sede di precisazione delle conclusioni a ogni domanda nei confronti dell'arch.
, secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, “In tema di Pt_1 obbligazioni solidali, la prescrizione eccepita da uno dei coobbligati ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniqualvolta dalla mancata estinzione generalizzata possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, e sempre che il coobbligato non abbia rinunciato espressamente a far valere la prescrizione, ovvero, dopo essersi costituitosi in giudizio, abbia omesso di eccepirla a sua volta” (Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 15869 del 13/06/2019). Nel caso di specie alcun effetto estensivo delle pagina 25 di 28 eccezioni di prescrizione/decadenza ex art. 1669 c.c. sollevata dall'arch. può essere CP_15 esteso a in quanto quest'ultima, costituendosi, non ha eccepito a sua volta TE la prescrizione e la decadenza ex art. 1669 c.c.
Il e i condòmini intervenuti hanno azionato il presente giudizio ex Parte_5 art. 1669 c.c. Conseguentemente (salva la riqualificazione della domanda ex art. 1667 c.c.) le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate da parte dell'arch. devono essere CP_15 esaminate con riguardo alla domanda ex art. 1669 c.c.
L'azione ex art. 1669 c.c. soggiace a un termine di decadenza di un anno dalla scoperta dei vizi (entro il quale il committente o i suoi aventi causa devono denunciare i vizi all'appaltatore) e un termine di prescrizione di un anno dalla denunzia. L'eccezione di prescrizione e decadenza sollevata da parte convenuta è infondata per i motivi che seguono. Nel caso di specie deve ritenersi che entrambi i termini siano stati rispettati.
In particolare, risulta dagli atti di causa che i vizi (in particolare i fenomeni infiltrativi) si verificavano nella primavera del 2017 e gli stessi venivano denunciati dal al Parte_5 committente in data 24.11.2017 (doc. 3 parte attrice) e all'arch. in TE CP_15 data 7.12.2017 (doc. 4 part attrice), pertanto entro l'anno dalla scoperta. Inoltre, risulta dagli atti di causa che il Condominio attore ha notificato l'atto introduttivo del presente giudizio in data 23.11.2018, ovvero entro un anno dalla denunzia dei vizi. Tali termini risultano ampiamente rispettati tenuto altresì conto che, secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (nella specie, dalla data del deposito della relazione del consulente, nominato in sede di accertamento tecnico preventivo), non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 777 del 16/01/2020) e nel caso di specie la relazione tecnica commissionata all'ing. risale Per_3 al 19.12.2017 (doc. 6 parte attrice).
Tali considerazioni possono essere mutuate anche con riguardo alla domanda ex art. 1669
c.c. svolta dai singoli condòmini intervenuti in quanto, secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, “In tema di condominio, l'art. 1130, n. 4, c.c., che attribuisce all'amministratore il potere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, deve interpretarsi estensivamente nel senso che, oltre agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi a questa o a quella parte comune,
l'amministratore ha il potere - dovere di compiere analoghi atti per la salvaguardia dei diritti concernenti l'edificio condominiale unitariamente considerato;
pertanto, rientra nel novero degli atti conservativi di cui all'art. 1130 n. 4 c.c. l'azione di cui all'art. 1669 c.c. intesa a rimuovere i gravi difetti dì costruzione, nel caso in cui questi riguardino l'intero edificio condominiale e i singoli appartamenti, vertendosi in una ipotesi di causa comune
pagina 26 di 28 di danno che abilita alternativamente l'amministratore del condominio e i singoli condomini ad agire per il risarcimento, senza che possa farsi distinzione tra parti comuni e singoli appartamenti o parte di essi soltanto” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2436 del
31/01/2018).
9. Le risultanze della c.t.u.: rimessione della causa in istruttoria
L'elaborato peritale depositato dal c.t.u. ing. ha evidenziato la sussistenza Persona_4 dei seguenti vizi e difetti lamentati da parte attrice e da parte intervenuta:
1) Fenomeni infiltrativi zona intradosso balconi con conseguente ammaloramento della finitura dei sottobalconi;
2) Presenza acqua piovana all'interno dei pozzetti elettrici posti al piano interrato e convogliamento della stessa nella rete elettrica interrata;
3) Umidità di risalita nelle murature dei vani scala al piano interrato in prossimità dei vani ascensore e conseguente distacco parziale di intonaco e pitturazione;
4) Infiltrazioni in zone localizzate della soletta di copertura del piano interrato, sia in prossimità di parti comuni (corselli) che in prossimità di parti private (box e cantine);
5) Infiltrazioni su soffitto e fondo dei muri dei locali tecnici (centrale termica e centrale elettrica) e presenza acqua nel cavedio della centrale elettrica.
In particolare, per quanto attiene al vizio n. 1), l'elaborato peritale del c.t.u. ing. Ferrari ha riscontrato il seguente vizio concernente le proprietà esclusiva dei condomini intervenuti:
“presenza di fenomeni infiltrativi zona intradosso di alcuni balconi con conseguente ammaloramento della finitura dei sottobalconi”. Tuttavia, il c.t.u. omette di specificare su quali balconi (ovvero con riferimento a quali proprietà dei condòmini intervenuti) si siano verificati i fenomeni infiltrativi. Sul punto il c.t.u. si limita poi, a pagina 22 dell'elaborato peritale, a indicare la seguente dicitura: “numero balconi interessati: circa n. 15”. Infine, il c.t.u. quantifica i costi necessari per l'eliminazione dei vizi e il ripristino dello stato dei luoghi in complessivi € 23.200,00 esclusa IVA di legge, senza tuttavia specificare i costi per il ripristino riguardanti le singole proprietà dei condòmini intervenuti.
Infine, la c.t.u., con riguardo agli altri vizi accertati (2-5) individua le percentuali di responsabilità delle parti di questo giudizio, omettendo di motivare le predette conclusioni.
La causa deve essere pertanto rimessa in istruttoria al fine di consentire al c.t.u. di specificare:
a) su quali balconi e con riferimento a quali proprietà esclusive dei condòmini intervenuti si siano verificati i richiamati fenomeni infiltrativi;
b) come debba essere ripartito tra le singole proprietà l'importo complessivamente individuato per l'eliminazione dei vizi ed il ripristino dello stato dei luoghi;
c) le motivazioni sottese all'indicazione delle percentuali di responsabilità nei termini descritti dal c.t.u. a pagina 69 dell'elaborato peritale.
Le spese di lite verranno statuite in sede di sentenza definitiva.
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Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione monocratica sezione civile non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta tutte le eccezioni preliminari sollevate da parte di eredi TE arch. e;
CP_15 Controparte_16
2) rigetta l'eccezione di intervenuta decadenza e/o prescrizione delle domande azionate dal e dai condòmini intervenuti ex artt. 1667 e/o 1669 c.c.; Parte_5
3) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
4) spese di lite al definitivo.
Lodi, 24 febbraio 2025
Il giudice
Ada Cappello
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