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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 2952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2952 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24770/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alexia Dulcetta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24770/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI LORENZO ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA SPARTACO, 2 20100 MILANO presso il difensore avv. FERRARI LORENZO
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. CAPOGRASSI SERGIO ed elettivamente domiciliato P.IVA_2 in VIALE REGINA MARGHERITA, 268 00198 ROMA presso il difensore avv. CAPOGRASSI SERGIO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., e in seguito al preventivo ricorso ex art. 696 bis c.p.c., ha chiamatoin giudizio per sentire accogliere le seguenti Parte_1 Controparte_2 conclusioni:” Nel merito: 1) per le ragioni in fatto ed in diritto indicate in premessa, accertare e dichiarare in capo all'odierna resistente Controparte_3
la responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c. per i danni occorsi alla
[...] temente, condannarla al risarcimento del danno quantificato in € 3.208,40 + IVA e quindi complessive € 3.914,24;
pagina 1 di 4 2) Per le ragioni in fatto ed in diritto indicate in premessa, condannare parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 5.406,92 a titolo di rimborso spese legali del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. – r.g. n. 25556/2023 ed € 1.070,40 a titolo di rimborso spese di C.T.U. versato dalla dunque per complessivi € 6.477,32; Parte_1
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.”
Si costituiva in giudizio nei termini di legge che così concludeva:” - dichiarare il CP_2 difetto di legittimazione passiva della in quanto semplice conduttrice dell'immobile sito Controparte_2 in Rozzano, Via Volta n. 13, di propr con sede in Roma, Viale Regina Margherita CP_4
269;
- dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale di Milano essendo competente il Giudice di Pace;
- rigettare la domanda ex adverso proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e sfornita di prova. Con condanna alle spese di lite anche per la fase di accertamento tecnico preventivo”.
Alla prima udienza le parti chiedono la fissazione dell'udienza ex art.281 sexies cpc e il giudice, in mancanza di istanze istruttorie, fissava per la precisazione delle conclusioni e gli incombenti di cui al predetto articolo l'udienza del 10.03.25. In tale udienza dopo discussione orale il giudice si riservava di depositare la sentenza nel termine previsto al terzo comma dell'art.281 sexies cpc.
Preliminarmente occorre esaminare le eccezioni preliminari avanzate dalla resistente, in merito al difetto di legittimazione passiva di questo giudice ritiene la stessa Controparte_2 infondato rilevato che i danni lamentati dalla ricorrente sarebbero stati causati dal comportamento del conduttore quale responsabilità ex art.2043 cc e nulla hanno a che vedere con la proprietà dell'immobile.
Per quanto concerne l'eccezione di incompetenza per valore del giudice adito, sempre avanzata dalla resistente, non può trovare accoglimento rilevato che ai fini della determinazione della competenza per valore, le spese sostenute dalla parte che abbia ottenuto il provvedimento ex art.696 cpc si sommano con il valore della domanda di merito proposta (Cass. Civ. sentenza n.24726/2013).
Andando al merito della vertenza, nella perizia redatta dal CTU così si legge : “Il sopralluogo peritale ha permesso di rilevare la reale presenza di tali fori che appaiono localizzati (anche quelli ulteriormente rilevati, ma non segnalati in ricorso) principalmente nelle lastre inferiori, ad esclusione dei fori con dimensioni maggiori che interessano la seconda e la terza fila di lastre. Orbene, in primo luogo il C.T.U. può dichiarare che, anche volendo considerare la vetustà del manufatto, è lecito ritenere che tali fori non siano frutto del suo naturale degrado ma bensì siano stati causati da urti e/o colpi accidentali. In secondo luogo, per rispondere al quesito postomi relativamente alla eventuale riconducibilità di tali danni all'operato di parte resistente, il C.T.U. ritiene doveroso preliminarmente descrivere il rispettivo utilizzo delle aree cortilizie adiacenti al manufatto. Come accennato in premessa, la Fit Express Rozzano, in qualità di conduttrice dei locali di proprietà ricorrente, utilizza le aree adiacenti al manufatto oggetto di causa sia per il parcheggio delle vetture dei
pagina 2 di 4 clienti (nell'area antistante l'attività) e dei dipendenti (nell'area retrostante) e sia, in parte, come area adibita all'attività di palestra all'aperto. Di contro, nel versante opposto della recinzione e dunque nell'aera cortilizia utilizzata dalla resistente, il C.T.U. rilevava, durante il sopralluogo peritale, la presenza di container in adiacenza alla recinzione stessa, bancali metallici e di legno contenenti materiale utilizzato per la logistica aziendale. Inoltre, durante il sopralluogo peritale si rilevava la presenza di un muletto utilizzato per lo spostamento delle attrezzature e dei materiali di cui sopra. In sintesi, il C.T.U., pur non avendo alcuna prova o elemento certo della responsabilità da parte della resistente, analizzata l'entità e tipologia dei danni (buchi) rilevati e la loro localizzazione sulla recinzione di confine (compatibili con il raggio di azione di un muletto), presa visione dell'area esterna utilizzata dalla resistente, della tipologia di lavorazioni svolte con particolare riguardo ai mezzi utilizzati per la logistica (bancali e muletti) e all'organizzazione ed utilizzo dell'area cortilizia proprio in aderenza alla recinzione oggetto di causa, ritiene che possano essere ragionevolmente riconducibili all'operato di parte resistente.” Anche nel rispondere alle osservazioni del CTP di parte resistente il perito così ribadisce:
“analizzati però con attenzione l'entità e la tipologia dei fori, la loro localizzazione sulla recinzione di confine, l'utilizzo delle aree adiacenti la recinzione stessa e la tipologia di attività con particolare riguardo ai mezzi utilizzati per la logistica, in aderenza alla recinzione, ribadisce che possono essere ragionevolmente riconducibili all'operato di parte resistente.” Infine, stimava i costi di ripristino del muro in € 3.208,40 oltre iva.
Alla luce di quanto sopra esposto, questo Giudice ritiene di aderire alle conclusioni del CTU, apparendo dette conclusioni e i chiarimenti formulati, fondati su motivazioni congrue e convincenti e non contrastate dalle contrapposte difese in modo efficace, infine i valori espressi dalla CTU si considerano aggiornati al momento del deposito della stessa relazione (04.04.24) e da tale data decorrono gli interessi.
Pertanto, sarà tenuta al pagamento della complessiva somma pari ad € 3.208,40 Controparte_2 oltre iva, oltre interessi legali dalla data del 04.04.24 al saldo e delle spese di ATP pari ad € 1.356,40 (CTU e contributo unificato). Per quanto concerne le spese legali richieste dall'attore, questo giudice quantifica le somme dovute dal resistente complessivamente in € 846,00 oltre oneri di legge, (fase di istruzione preventiva) tenuto conto della somma accertata dal CTU.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
A norma dell'art.91 cpc, le spese della presente Causa seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo il DM 147 del 2022, sulla base dello scaglione e dei valori medi, tenuto conto del liquidato e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4
-dichiara la responsabilità ex art.2043 cc di nella causazione dell'evento dannoso Controparte_2 de quo;
a pagare alla ricorrente la somma di euro € 3.208,40 oltre iva, oltre Controparte_5 interessi come indicati in motivazione, alle spese di ATP pari ad € 1.356,40 e ad € 846,00 oltre oneri di legge per le spese legali;
-condanna altresì a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_2
264,00 per spese, €3.397,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. e c.p.a.
Milano, 7 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alexia Dulcetta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alexia Dulcetta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24770/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI LORENZO ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA SPARTACO, 2 20100 MILANO presso il difensore avv. FERRARI LORENZO
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. CAPOGRASSI SERGIO ed elettivamente domiciliato P.IVA_2 in VIALE REGINA MARGHERITA, 268 00198 ROMA presso il difensore avv. CAPOGRASSI SERGIO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., e in seguito al preventivo ricorso ex art. 696 bis c.p.c., ha chiamatoin giudizio per sentire accogliere le seguenti Parte_1 Controparte_2 conclusioni:” Nel merito: 1) per le ragioni in fatto ed in diritto indicate in premessa, accertare e dichiarare in capo all'odierna resistente Controparte_3
la responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c. per i danni occorsi alla
[...] temente, condannarla al risarcimento del danno quantificato in € 3.208,40 + IVA e quindi complessive € 3.914,24;
pagina 1 di 4 2) Per le ragioni in fatto ed in diritto indicate in premessa, condannare parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 5.406,92 a titolo di rimborso spese legali del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. – r.g. n. 25556/2023 ed € 1.070,40 a titolo di rimborso spese di C.T.U. versato dalla dunque per complessivi € 6.477,32; Parte_1
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.”
Si costituiva in giudizio nei termini di legge che così concludeva:” - dichiarare il CP_2 difetto di legittimazione passiva della in quanto semplice conduttrice dell'immobile sito Controparte_2 in Rozzano, Via Volta n. 13, di propr con sede in Roma, Viale Regina Margherita CP_4
269;
- dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale di Milano essendo competente il Giudice di Pace;
- rigettare la domanda ex adverso proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e sfornita di prova. Con condanna alle spese di lite anche per la fase di accertamento tecnico preventivo”.
Alla prima udienza le parti chiedono la fissazione dell'udienza ex art.281 sexies cpc e il giudice, in mancanza di istanze istruttorie, fissava per la precisazione delle conclusioni e gli incombenti di cui al predetto articolo l'udienza del 10.03.25. In tale udienza dopo discussione orale il giudice si riservava di depositare la sentenza nel termine previsto al terzo comma dell'art.281 sexies cpc.
Preliminarmente occorre esaminare le eccezioni preliminari avanzate dalla resistente, in merito al difetto di legittimazione passiva di questo giudice ritiene la stessa Controparte_2 infondato rilevato che i danni lamentati dalla ricorrente sarebbero stati causati dal comportamento del conduttore quale responsabilità ex art.2043 cc e nulla hanno a che vedere con la proprietà dell'immobile.
Per quanto concerne l'eccezione di incompetenza per valore del giudice adito, sempre avanzata dalla resistente, non può trovare accoglimento rilevato che ai fini della determinazione della competenza per valore, le spese sostenute dalla parte che abbia ottenuto il provvedimento ex art.696 cpc si sommano con il valore della domanda di merito proposta (Cass. Civ. sentenza n.24726/2013).
Andando al merito della vertenza, nella perizia redatta dal CTU così si legge : “Il sopralluogo peritale ha permesso di rilevare la reale presenza di tali fori che appaiono localizzati (anche quelli ulteriormente rilevati, ma non segnalati in ricorso) principalmente nelle lastre inferiori, ad esclusione dei fori con dimensioni maggiori che interessano la seconda e la terza fila di lastre. Orbene, in primo luogo il C.T.U. può dichiarare che, anche volendo considerare la vetustà del manufatto, è lecito ritenere che tali fori non siano frutto del suo naturale degrado ma bensì siano stati causati da urti e/o colpi accidentali. In secondo luogo, per rispondere al quesito postomi relativamente alla eventuale riconducibilità di tali danni all'operato di parte resistente, il C.T.U. ritiene doveroso preliminarmente descrivere il rispettivo utilizzo delle aree cortilizie adiacenti al manufatto. Come accennato in premessa, la Fit Express Rozzano, in qualità di conduttrice dei locali di proprietà ricorrente, utilizza le aree adiacenti al manufatto oggetto di causa sia per il parcheggio delle vetture dei
pagina 2 di 4 clienti (nell'area antistante l'attività) e dei dipendenti (nell'area retrostante) e sia, in parte, come area adibita all'attività di palestra all'aperto. Di contro, nel versante opposto della recinzione e dunque nell'aera cortilizia utilizzata dalla resistente, il C.T.U. rilevava, durante il sopralluogo peritale, la presenza di container in adiacenza alla recinzione stessa, bancali metallici e di legno contenenti materiale utilizzato per la logistica aziendale. Inoltre, durante il sopralluogo peritale si rilevava la presenza di un muletto utilizzato per lo spostamento delle attrezzature e dei materiali di cui sopra. In sintesi, il C.T.U., pur non avendo alcuna prova o elemento certo della responsabilità da parte della resistente, analizzata l'entità e tipologia dei danni (buchi) rilevati e la loro localizzazione sulla recinzione di confine (compatibili con il raggio di azione di un muletto), presa visione dell'area esterna utilizzata dalla resistente, della tipologia di lavorazioni svolte con particolare riguardo ai mezzi utilizzati per la logistica (bancali e muletti) e all'organizzazione ed utilizzo dell'area cortilizia proprio in aderenza alla recinzione oggetto di causa, ritiene che possano essere ragionevolmente riconducibili all'operato di parte resistente.” Anche nel rispondere alle osservazioni del CTP di parte resistente il perito così ribadisce:
“analizzati però con attenzione l'entità e la tipologia dei fori, la loro localizzazione sulla recinzione di confine, l'utilizzo delle aree adiacenti la recinzione stessa e la tipologia di attività con particolare riguardo ai mezzi utilizzati per la logistica, in aderenza alla recinzione, ribadisce che possono essere ragionevolmente riconducibili all'operato di parte resistente.” Infine, stimava i costi di ripristino del muro in € 3.208,40 oltre iva.
Alla luce di quanto sopra esposto, questo Giudice ritiene di aderire alle conclusioni del CTU, apparendo dette conclusioni e i chiarimenti formulati, fondati su motivazioni congrue e convincenti e non contrastate dalle contrapposte difese in modo efficace, infine i valori espressi dalla CTU si considerano aggiornati al momento del deposito della stessa relazione (04.04.24) e da tale data decorrono gli interessi.
Pertanto, sarà tenuta al pagamento della complessiva somma pari ad € 3.208,40 Controparte_2 oltre iva, oltre interessi legali dalla data del 04.04.24 al saldo e delle spese di ATP pari ad € 1.356,40 (CTU e contributo unificato). Per quanto concerne le spese legali richieste dall'attore, questo giudice quantifica le somme dovute dal resistente complessivamente in € 846,00 oltre oneri di legge, (fase di istruzione preventiva) tenuto conto della somma accertata dal CTU.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
A norma dell'art.91 cpc, le spese della presente Causa seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo il DM 147 del 2022, sulla base dello scaglione e dei valori medi, tenuto conto del liquidato e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4
-dichiara la responsabilità ex art.2043 cc di nella causazione dell'evento dannoso Controparte_2 de quo;
a pagare alla ricorrente la somma di euro € 3.208,40 oltre iva, oltre Controparte_5 interessi come indicati in motivazione, alle spese di ATP pari ad € 1.356,40 e ad € 846,00 oltre oneri di legge per le spese legali;
-condanna altresì a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_2
264,00 per spese, €3.397,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. e c.p.a.
Milano, 7 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alexia Dulcetta
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