Art. 1. Articolo unico.
Le tasse annue di iscrizione alle sezioni di tiro a segno e all'Unione italiana di tiro a segno nazionale sono stabilite, a partire dal 1 gennaio 1949 rispettivamente in lire 250 e in lire 150.
Le tasse annue di iscrizione alle sezioni di tiro a segno e all'Unione italiana di tiro a segno nazionale sono stabilite, a partire dal 1 gennaio 1949 rispettivamente in lire 250 e in lire 150.