Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3716 del Ruolo Generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Rita Parte_1 C.F._1
Perchiazzi, come da mandato in atti;
e
(c.f.: ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. Leandro Antonacci, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 14/10/2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato congiuntamente note scritte, chiedendo la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Al P.M. gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento il 1/10/2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 5/09/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio civile in Lecce (Le) il 22/11/2022;
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- di essersi separati con sentenza n. 38/2024 emessa dal Tribunale di Lecce il
27/12/2023;
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Tanto premesso, hanno chiesto che sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio da loro contratto, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso era stata pronunciata la separazione ed erano decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata.
Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Pt_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero,
[...] Controparte_1 così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Lecce il 22/11/2022 da e , trascritto nei registri dello stato Parte_1 Controparte_1 civile di quel Comune al n. 97, Parte I, anno 2022, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio ed espresse nei seguenti termini:
a) Le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente
2 autosufficienti e dichiarano che ognuno provvederà autonomamente al proprio sostentamento;
rinunciano pertanto reciprocamente a qualsivoglia assegno divorzile;
b) I ricorrenti danno atto che, con le pattuizioni che precedono, hanno raggiunto un'intesa complessiva volta a definire qualsiasi rapporto pregresso di natura patrimoniale e non patrimoniale e dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo, ragione o causa dedotta o anche solo deducibile;
c) Le parti prestano, sin da ora, reciproco consenso ed autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti o delle rispettive carte d'identità valevoli per l'espatrio;
d) Le condizioni di cui al presente atto si considerano tutte immediatamente efficaci ed operanti fra le parti a far data dalla sottoscrizione del presente accordo;
2) nulla per le spese;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 11/11/2024.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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