CA
Sentenza 22 ottobre 2024
Sentenza 22 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/10/2024, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione Lavoro, composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere relatore
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 417/2022 R.G promossa da
, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Salvatrice Diara;
Appellante contro
(c.f.: ), in persona del sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore rappresentato e difeso dall'avv. Lo Piccolo Monica
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.05.2022 ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 1241/2021, emessa il 7.12.2021 dal Tribunale di Ragusa- giudice del lavoro, chiedendone la riforma per i motivi specificati nell'atto di appello.
Con decreto del Presidente della Sezione del 12.5.2022 è stata fissata l'udienza di trattazione del 14.7.2022, da celebrarsi con le modalità cartolari.
L'appellato si è costituito in data 1.7.2022 resistendo al gravame.
Con ordinanza del 16.5.2024, la Corte - tenuto conto che l'odierno appellante in primo grado aveva chiesto, tra l'altro, la condanna del CP_1
ad “…eseguire tutti gli obblighi previdenziali presso l'INPS relativi al
[...]
rapporto di lavoro subordinato intercorso con il sig. Parte_1
dall'01/10/2005 al 30/06/2009…” e che nel ricorso di appello aveva formulato specifica censura sul punto avverso la sentenza impugnata - ha sollevato d'ufficio la questione della sussistenza o meno del litisconsorzio necessario con l' non citato nel giudizio dinanzi al tribunale, invitando le parti a prendere Pt_2
posizione su detta questione e fissando, a tal fine, l'udienza del 12.09.2024 da celebrarsi con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c.
Non avendo i procuratori delle parti depositato note scritte per l'udienza del
12.9.2024, la Corte ha rinviato la causa, con ordinanza debitamente comunicata ai medesimi procuratori, all'udienza del 10.10.2024 da celebrarsi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Anche per l'udienza del 10.10.2024 i procuratori delle parti non hanno depositato note scritte.
A norma dell'art. 127 ter, comma 4, c.p.c., se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza.
Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
P. Q. M.
LA CORTE DI APPELLO
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all' esito dell'udienza del 10.10.2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Elvira Maltese