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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 11/02/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 155/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 155 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 3.12.2024 e vertente
T R A
(P. IVA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., (C.F. , rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Parte_2 C.F._1
Bibi e Cinzia Leoni
Parte opponente
E
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Agata Nasini
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate in sostituzione dell'udienza del
3.12.2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 771/2020 emesso dal
Tribunale di Spoleto nel procedimento monitorio n. 1847/2020 nei confronti di in Parte_1
pagina 1 di 9 liquidazione, quale debitore principale, nonché nei confronti dei garanti fideiussori e , per la somma complessiva di € 164.186,56. Parte_2 Parte_3
L'esposizione debitoria è maturata in dipendenza del contratto di c/c bancario n. 186801
per € 27.227,53; in dipendenza del contratto di c/c ordinario n. 1868 per € 136.959,03.
A fondamento dell'opposizione -anche mediante relazione peritale di parte- sono stati articolati i seguenti motivi: l'illegittimità delle spettanze dell'opposta, per anatocismo ed usura, e la conseguente incertezza delle somme oggetto di ingiunzione;
la nullità dei contratti di fideiussione per l'incompleta produzione, in sede monitoria, dei documenti negoziali;
la decadenza del creditore dalle pretese garanzie fideiussorie ex art. 1957 c.c., avendo l'opposta intimato ai garanti il pagamento in data 24.5.2019 e avendo domandato l'ingiunzione di pagamento nei confronti del debitore principale soltanto nel settembre 2020.
La parte ha quindi concluso chiedendo di dichiarare nullo e/o privo di ogni effetto e/o il d.i. e di revocarlo.
Radicatosi il contraddittorio, l'opposta ha eccepito di aver prodotto, in sede monitoria,
tutti i documenti necessari all'emissione del relativo decreto ingiuntivo, compresa la dichiarazione di cui all'art. 50 TUB, con conseguente certezza e legittimità del credito, di cui legittimamente sarebbe stato ingiunto il pagamento;
la genericità della relazione peritale prodotta dall'opponente, la quale recherebbe solo inquadramenti normativi e giurisprudenziali in relazione all'anatocismo, all'usura e alla commissione di massimo scoperto, senza alcun riferimento a calcoli indicatori o di confronto e senza alcuna menzione dei contratti e dei tassi rilevanti in materia di usura;
la validità dei contratti di fideiussione in atti, poiché l'asserita mancanza di alcune pagine della documentazione non potrebbe comunque determinare la nullità totale del contratto;
la deroga all'art. 1957 c.c., validamente sottoscritta dalle parti.
La parte ha concluso chiedendo, in via preliminare, di accogliere l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c. 1 c.p.c.; di rigettare,
nel merito, l'opposizione e tutte le eccezioni, istanze e domande avanzate dall'opponente, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 9 Con note scritte del 25.5.2021, l'opponente ha eccepito l'invalidità della deroga all'art. 1957 c.c., prevista nei contratti di fideiussione stipulati dagli opponenti, per violazione della normativa antitrust, trattandosi di clausola conforme a quella di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI.
Il Giudice in pari data ha respinto la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto;
la causa è stata istruita in via documentale.
******
1. Il primo motivo di opposizione –illegittimità per anatocismo e usura, conseguente incertezza delle somme oggetto di ingiunzione- si sostanzia in una prospettazione gravemente carente in punto di allegazione.
Il Tribunale osserva in diritto che, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio, incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute e di allegare il fatto d'inadempimento, gravando poi sul debitore l'obbligo di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, da ultimo Cass. n. 15659/2011
per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la
risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare
la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera
allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è
gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto
adempimento”; cfr. Cass. n.3373/2010; Cass. n.9351/2007; Cass. n.1743/2007; Cass. n.20073/2004).
Detto principio è applicabile anche alla peculiare dinamica processuale del procedimento per decreto ingiuntivo ove, per via della struttura eventualmente bifasica, vi è un disallineamento tra l'attore in senso formale, ossia il debitore opponente, e l'attore in senso sostanziale, ossia il creditore opposto.
La ripartizione degli oneri di allegazione e di prova, come è ovvio, incide in modo significativo sull'esito della controversia, a seconda della posizione processuale delle parti.
pagina 3 di 9 In specie, l'attore in senso sostanziale – ossia, nel caso di specie, l'istituto di credito opposto – è chiamato ad allegare e a provare il titolo e la scadenza delle obbligazioni in forza delle quali ha chiesto l'ingiunzione; dall'altra parte, invece, il convenuto in senso sostanziale –
ossia, nel caso di specie, gli opponenti debitori - hanno senz'altro l'onere di allegare in maniera specifica le ragioni estintive e/o modificative del diritto di credito e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Sicché, il debitore che intende far valere il carattere indebito di talune poste passive –
assumendo, come nel caso di specie, che le stesse siano il risultato dell'applicazione di interessi anatocistici, usurari, commissioni o altre voci di spesa non dovute – ha lo specifico onere di allegare con precisione la ragione dell'invalidità invocata e di produrre la documentazione necessaria a dimostrare la fondatezza delle allegazioni, corredata da una specifica indicazione delle singole partite (addebiti, rimesse, etc.) in contestazione.
Applicando detti principi al caso di specie, si osserva che l'istituto di credito opposto ha puntualmente adempiuto al proprio onere probatorio, producendo in giudizio le copie dei c/c n. 186801 e 1868 con le relative aperture di credito (doc. n. 5 e 6, all. ricorso monitorio); le fideiussioni prestate dagli opponenti (doc. n. 4, all. ricorso monitorio); la lettera di costituzione in mora del 24.5.2019 (doc. n. 7, all. ricorso monitorio); le dichiarazioni ex art. 50
TUB (doc. n. 8, all. ricorso monitorio).
A contestazione di questa documentazione, l'opponente ha prodotto una C.T.P. che,
tuttavia, si limita solo a richiamare i principi espressi dalla dottrina e dalla giurisprudenza sull'anatocismo e sull'usura, senza però offrire elementi da cui inferire l'effettiva incidenza di quanto lamentato sul rapporto in concreto intrattenuto con la banca opposta, mancando, nello specifico, di indicare in maniera analitica delle voci di costo che la parte ritiene illegittimamente addebitate, oltre che lo stesso saggio del tasso di interesse assunto come usurario e il tasso soglia anti-usura che si ritiene applicabile.
La genericità delle allegazioni dell'opponente finisce con il rendere l'opposizione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità e nullità contrattuali, la cui fondatezza è rimessa all'adesione del Giudice ad orientamenti pagina 4 di 9 giurisprudenziali, che, tuttavia, non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa.
Non essendo quindi stato assolto l'onere probatorio da parte dell'opponente, il primo motivo di opposizione non può essere accolto.
2. Anche il secondo motivo di opposizione risulta evidentemente privo di fondamento,
dal momento che la banca opposta ha altresì prodotto, in corso di giudizio, il doc. n. 9,
rappresentativo delle condizioni della fideiussione.
3. Quanto alla decadenza della banca ex art. 1957 c.c., eccepita dagli opponenti tempestivamente nell'atto di citazione in opposizione, l'art. 1957 c.c. non si applica al caso di specie, posto che nelle fideiussioni in atti esso è implicitamente derogato.
Si legge, infatti, all'art. 6 delle fideiussioni che “La Banca, fermo restando il dovere di agire in
buona fede, nei tempi che riterrà più opportuni, per il recupero del credito verso il debitore principale,
conserva i diritti derivanti dalla fideiussione fino al momento dell'integrale estinzione di ogni suo
credito verso il debitore principale” (doc. n. 9, all seconda memoria istruttoria); l'impegno assunto dal fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno correlato non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, rappresenta una deroga implicita all'art. 1957 c.c. (Cass., n.
26906/2023; n. 31569/2019; n. 16836/2015).
3.1. Di tale previsione negoziale parte opponente ha predicato la nullità per conformità
della clausola a quella contenuta al modulo a.b.i., in tesi dichiarato nullo con provvedimento n. 55 del 2.5.2005 da Banca d'Italia.
La questione è stata definita dalle Sezioni Unite (Cass. n. 41994/2021), con l'enunciazione del principio di diritto - al quale il Tribunale intende dare continuità - secondo cui "i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del
1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema uni-laterale costituente l'intesa vietata", salvo pagina 5 di 9 che la parte interessata alla caducazione dell'intero asset-to negoziale dimostri la interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, restando precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (v. Cass.
civ., sez. un., 30 dicembre 2021, n. 41994; Cass. civ., sez. I, 26 settembre 2019, n. 24044).
Nel caso di specie la tesi non è supportata sul piano probatorio, non avendo gli opponenti depositato in atti il modulo a.b.i. né le delibera della Banca d'Italia; peraltro, anche a ritenere esistente la conformità della clausola negoziale alla clausola corrispondente del modulo a.b.i.,
della medesima non potrebbe predicarsi la nullità.
Tenuto, infatti, conto dell'epoca di sottoscrizione della fideiussione in esame (anno 2008),
al fine di provare la nullità/illegittimità/inefficacia della deroga all'art. 1957 per violazione della normativa antitrust -ed in particolare per violazione dell'art. 2 c. 2 lett. A) L. 287/90-
deve fermamente negarsi la natura di prova privilegiata del provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'Italia, il quale svolge detta funzione soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della Banca medesima (dunque le fideiussioni stipulate tra ottobre 2002 e maggio 2005, periodo cui è stata limitata l'istruttoria).
Ciò comporta che parte opponente era senz'altro onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, dimostrando che, nell'anno 2008, un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione in modo da privare quella stessa clientela (ed i garanti) del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Manca, pertanto, la prova di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia qui considerata, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.
Sempre a tal riguardo, con una recente pronuncia il Tribunale meneghino ha affermato che "in assenza di un provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'autorità di vigilanza
pagina 6 di 9 competente (ora l'AGCM) nei confronti della banca convenuta o di altro istituto di credito, che abbia
accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della
L. n.287/1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre
clausole (art.2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI), l'onere probatorio relativo all'esistenza di
una intesa illecita in violazione della concorrenza all'epoca della stipula dei contratti
di fideiussione grava sulla parte attrice che ha eccepito la nullità delle fideiussioni per violazione della
normativa antitrust" (cfr. Trib. Milano n. 6441 del 20/07/2022).
Nel contratto di fideiussione siglato dall'opponente manca, inoltre, l'oggettivo richiamo alla deliberazione dell'associazione di imprese bancarie di approvazione del modello standardizzato di fideiussione omnibus, né risulta che tale deliberazione abbia vincolato l'istituto di credito stipulante al rispetto dello schema ABI nella contrattazione con terzi.
Conseguentemente l'art. 1957 c.c. risulta validamente ed espressamente derogato dall'art. 6 della fideiussione in atti.
4. Parte opponente ha, inoltre, svolto soltanto negli scritti difensivi conclusivi alcune contestazioni in punto di prova del credito da parte dell'opposta (cfr. comparsa conclusionale: “In realtà, però, risultano depositati dalla Banca (all. 6 fasc. monitorio) estratti conto a
far data dal 31 dicembre 2008, e quindi ben precedenti alla data del 19.6.2017 indicata quale apertura
del citato contratto di c/c n. 1868. Pertanto, tutti i “movimenti” indicati negli ee/cc dal 31.12.2008 al
19.6.2017 e con particolare riferimento a tutti gli addebiti a carico del correntista non sono Parte_1
supportati da alcun patto contrattuale avente forma scritta. Pertanto, tutte le voci in addebito
evidenziate dalla banca, devono considerarsi illegittime e nulle per difetto di una qualunque forma
pattizia richiesta dalla legge. Si noti che nell'estratto conto del 30.6.2017, e cioè il primo e/c successivo
all'apertura (19.6.2017) del c/c 1868, figura una voce di “dare” pari ad Euro 142.199,94 a debito del
correntista, della quale somma non è dato conoscere l'eventuale esistenza di patti contrattuali che ne
avrebbero determinato la formazione. Da ciò deriva dunque la inattendibilità e quindi la incertezza
degli estratti conto successivi, fino alla chiusura dl conto, con ulteriore conseguente incertezza della
somma di cui al decreto ingiuntivo, somma che viene quindi ancora una volta contestata dagli
opponenti Considerazioni analoghe debbono ribadirsi con riguardo all'altro c/c n. 186801 (All. 5 Fasc.
pagina 7 di 9 monitorio Banca) aperto il 29.11.2018, dal cui primo e/c al 31.12.2018, risulterebbe una somma a
debito del correntista pari ad Euro 29.000,00, della quale non è dato conoscere la formazione.”; cfr.
memoria di replica “la banca non ha prodotto i contratti completi, ma solo stralci non organici ed
incompleti, perciò inidonei a sostenere le sue pretese creditorie”).
Tali allegazioni non possono valere a porre in contestazione, in modo puntuale e per la prima volta in giudizio, i fatti non contestati relativi alla prova del credito controverso,
rispetto ai quali, nel consolidarsi delle preclusioni processuali e, segnatamente, nel decorso del termine di cui alla memoria ex articolo 183, comma 6, n. 2, del codice di procedura civile -
non depositata dall'opponente-, si è venuto a definire il tema di decisione (Cassazione civile sez. I, 14/09/2021, n. 24724).
5. Alla luce di tutte le sopra compendiate motivazioni, l'opposizione è infondata e viene respinta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza degli opponenti si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità
della controversia nonché della semplicità dell'attività svolta dall'opposta con riguardo alla fase istruttoria.
Esse sono, inoltre, poste a carico degli opponenti in solido, in considerazione dell'interesse comune manifestato nell'opposizione, consistente nella convergenza degli atteggiamenti difensivi seguiti dai soccombenti (Cass., n. 27562/2011; Cass., n. 24575/2007).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'opposizione;
2) condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in € 5.652,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, l'11.2.2025
Il Giudice
pagina 8 di 9 Agata Stanga
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 155 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 3.12.2024 e vertente
T R A
(P. IVA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., (C.F. , rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Parte_2 C.F._1
Bibi e Cinzia Leoni
Parte opponente
E
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Agata Nasini
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate in sostituzione dell'udienza del
3.12.2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso il d.i. n. 771/2020 emesso dal
Tribunale di Spoleto nel procedimento monitorio n. 1847/2020 nei confronti di in Parte_1
pagina 1 di 9 liquidazione, quale debitore principale, nonché nei confronti dei garanti fideiussori e , per la somma complessiva di € 164.186,56. Parte_2 Parte_3
L'esposizione debitoria è maturata in dipendenza del contratto di c/c bancario n. 186801
per € 27.227,53; in dipendenza del contratto di c/c ordinario n. 1868 per € 136.959,03.
A fondamento dell'opposizione -anche mediante relazione peritale di parte- sono stati articolati i seguenti motivi: l'illegittimità delle spettanze dell'opposta, per anatocismo ed usura, e la conseguente incertezza delle somme oggetto di ingiunzione;
la nullità dei contratti di fideiussione per l'incompleta produzione, in sede monitoria, dei documenti negoziali;
la decadenza del creditore dalle pretese garanzie fideiussorie ex art. 1957 c.c., avendo l'opposta intimato ai garanti il pagamento in data 24.5.2019 e avendo domandato l'ingiunzione di pagamento nei confronti del debitore principale soltanto nel settembre 2020.
La parte ha quindi concluso chiedendo di dichiarare nullo e/o privo di ogni effetto e/o il d.i. e di revocarlo.
Radicatosi il contraddittorio, l'opposta ha eccepito di aver prodotto, in sede monitoria,
tutti i documenti necessari all'emissione del relativo decreto ingiuntivo, compresa la dichiarazione di cui all'art. 50 TUB, con conseguente certezza e legittimità del credito, di cui legittimamente sarebbe stato ingiunto il pagamento;
la genericità della relazione peritale prodotta dall'opponente, la quale recherebbe solo inquadramenti normativi e giurisprudenziali in relazione all'anatocismo, all'usura e alla commissione di massimo scoperto, senza alcun riferimento a calcoli indicatori o di confronto e senza alcuna menzione dei contratti e dei tassi rilevanti in materia di usura;
la validità dei contratti di fideiussione in atti, poiché l'asserita mancanza di alcune pagine della documentazione non potrebbe comunque determinare la nullità totale del contratto;
la deroga all'art. 1957 c.c., validamente sottoscritta dalle parti.
La parte ha concluso chiedendo, in via preliminare, di accogliere l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c. 1 c.p.c.; di rigettare,
nel merito, l'opposizione e tutte le eccezioni, istanze e domande avanzate dall'opponente, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 9 Con note scritte del 25.5.2021, l'opponente ha eccepito l'invalidità della deroga all'art. 1957 c.c., prevista nei contratti di fideiussione stipulati dagli opponenti, per violazione della normativa antitrust, trattandosi di clausola conforme a quella di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI.
Il Giudice in pari data ha respinto la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto;
la causa è stata istruita in via documentale.
******
1. Il primo motivo di opposizione –illegittimità per anatocismo e usura, conseguente incertezza delle somme oggetto di ingiunzione- si sostanzia in una prospettazione gravemente carente in punto di allegazione.
Il Tribunale osserva in diritto che, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio, incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute e di allegare il fatto d'inadempimento, gravando poi sul debitore l'obbligo di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, da ultimo Cass. n. 15659/2011
per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la
risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare
la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera
allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è
gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto
adempimento”; cfr. Cass. n.3373/2010; Cass. n.9351/2007; Cass. n.1743/2007; Cass. n.20073/2004).
Detto principio è applicabile anche alla peculiare dinamica processuale del procedimento per decreto ingiuntivo ove, per via della struttura eventualmente bifasica, vi è un disallineamento tra l'attore in senso formale, ossia il debitore opponente, e l'attore in senso sostanziale, ossia il creditore opposto.
La ripartizione degli oneri di allegazione e di prova, come è ovvio, incide in modo significativo sull'esito della controversia, a seconda della posizione processuale delle parti.
pagina 3 di 9 In specie, l'attore in senso sostanziale – ossia, nel caso di specie, l'istituto di credito opposto – è chiamato ad allegare e a provare il titolo e la scadenza delle obbligazioni in forza delle quali ha chiesto l'ingiunzione; dall'altra parte, invece, il convenuto in senso sostanziale –
ossia, nel caso di specie, gli opponenti debitori - hanno senz'altro l'onere di allegare in maniera specifica le ragioni estintive e/o modificative del diritto di credito e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Sicché, il debitore che intende far valere il carattere indebito di talune poste passive –
assumendo, come nel caso di specie, che le stesse siano il risultato dell'applicazione di interessi anatocistici, usurari, commissioni o altre voci di spesa non dovute – ha lo specifico onere di allegare con precisione la ragione dell'invalidità invocata e di produrre la documentazione necessaria a dimostrare la fondatezza delle allegazioni, corredata da una specifica indicazione delle singole partite (addebiti, rimesse, etc.) in contestazione.
Applicando detti principi al caso di specie, si osserva che l'istituto di credito opposto ha puntualmente adempiuto al proprio onere probatorio, producendo in giudizio le copie dei c/c n. 186801 e 1868 con le relative aperture di credito (doc. n. 5 e 6, all. ricorso monitorio); le fideiussioni prestate dagli opponenti (doc. n. 4, all. ricorso monitorio); la lettera di costituzione in mora del 24.5.2019 (doc. n. 7, all. ricorso monitorio); le dichiarazioni ex art. 50
TUB (doc. n. 8, all. ricorso monitorio).
A contestazione di questa documentazione, l'opponente ha prodotto una C.T.P. che,
tuttavia, si limita solo a richiamare i principi espressi dalla dottrina e dalla giurisprudenza sull'anatocismo e sull'usura, senza però offrire elementi da cui inferire l'effettiva incidenza di quanto lamentato sul rapporto in concreto intrattenuto con la banca opposta, mancando, nello specifico, di indicare in maniera analitica delle voci di costo che la parte ritiene illegittimamente addebitate, oltre che lo stesso saggio del tasso di interesse assunto come usurario e il tasso soglia anti-usura che si ritiene applicabile.
La genericità delle allegazioni dell'opponente finisce con il rendere l'opposizione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità e nullità contrattuali, la cui fondatezza è rimessa all'adesione del Giudice ad orientamenti pagina 4 di 9 giurisprudenziali, che, tuttavia, non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa.
Non essendo quindi stato assolto l'onere probatorio da parte dell'opponente, il primo motivo di opposizione non può essere accolto.
2. Anche il secondo motivo di opposizione risulta evidentemente privo di fondamento,
dal momento che la banca opposta ha altresì prodotto, in corso di giudizio, il doc. n. 9,
rappresentativo delle condizioni della fideiussione.
3. Quanto alla decadenza della banca ex art. 1957 c.c., eccepita dagli opponenti tempestivamente nell'atto di citazione in opposizione, l'art. 1957 c.c. non si applica al caso di specie, posto che nelle fideiussioni in atti esso è implicitamente derogato.
Si legge, infatti, all'art. 6 delle fideiussioni che “La Banca, fermo restando il dovere di agire in
buona fede, nei tempi che riterrà più opportuni, per il recupero del credito verso il debitore principale,
conserva i diritti derivanti dalla fideiussione fino al momento dell'integrale estinzione di ogni suo
credito verso il debitore principale” (doc. n. 9, all seconda memoria istruttoria); l'impegno assunto dal fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno correlato non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, rappresenta una deroga implicita all'art. 1957 c.c. (Cass., n.
26906/2023; n. 31569/2019; n. 16836/2015).
3.1. Di tale previsione negoziale parte opponente ha predicato la nullità per conformità
della clausola a quella contenuta al modulo a.b.i., in tesi dichiarato nullo con provvedimento n. 55 del 2.5.2005 da Banca d'Italia.
La questione è stata definita dalle Sezioni Unite (Cass. n. 41994/2021), con l'enunciazione del principio di diritto - al quale il Tribunale intende dare continuità - secondo cui "i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del
1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema uni-laterale costituente l'intesa vietata", salvo pagina 5 di 9 che la parte interessata alla caducazione dell'intero asset-to negoziale dimostri la interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, restando precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (v. Cass.
civ., sez. un., 30 dicembre 2021, n. 41994; Cass. civ., sez. I, 26 settembre 2019, n. 24044).
Nel caso di specie la tesi non è supportata sul piano probatorio, non avendo gli opponenti depositato in atti il modulo a.b.i. né le delibera della Banca d'Italia; peraltro, anche a ritenere esistente la conformità della clausola negoziale alla clausola corrispondente del modulo a.b.i.,
della medesima non potrebbe predicarsi la nullità.
Tenuto, infatti, conto dell'epoca di sottoscrizione della fideiussione in esame (anno 2008),
al fine di provare la nullità/illegittimità/inefficacia della deroga all'art. 1957 per violazione della normativa antitrust -ed in particolare per violazione dell'art. 2 c. 2 lett. A) L. 287/90-
deve fermamente negarsi la natura di prova privilegiata del provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'Italia, il quale svolge detta funzione soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della Banca medesima (dunque le fideiussioni stipulate tra ottobre 2002 e maggio 2005, periodo cui è stata limitata l'istruttoria).
Ciò comporta che parte opponente era senz'altro onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, dimostrando che, nell'anno 2008, un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione in modo da privare quella stessa clientela (ed i garanti) del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Manca, pertanto, la prova di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia qui considerata, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.
Sempre a tal riguardo, con una recente pronuncia il Tribunale meneghino ha affermato che "in assenza di un provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'autorità di vigilanza
pagina 6 di 9 competente (ora l'AGCM) nei confronti della banca convenuta o di altro istituto di credito, che abbia
accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della
L. n.287/1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre
clausole (art.2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI), l'onere probatorio relativo all'esistenza di
una intesa illecita in violazione della concorrenza all'epoca della stipula dei contratti
di fideiussione grava sulla parte attrice che ha eccepito la nullità delle fideiussioni per violazione della
normativa antitrust" (cfr. Trib. Milano n. 6441 del 20/07/2022).
Nel contratto di fideiussione siglato dall'opponente manca, inoltre, l'oggettivo richiamo alla deliberazione dell'associazione di imprese bancarie di approvazione del modello standardizzato di fideiussione omnibus, né risulta che tale deliberazione abbia vincolato l'istituto di credito stipulante al rispetto dello schema ABI nella contrattazione con terzi.
Conseguentemente l'art. 1957 c.c. risulta validamente ed espressamente derogato dall'art. 6 della fideiussione in atti.
4. Parte opponente ha, inoltre, svolto soltanto negli scritti difensivi conclusivi alcune contestazioni in punto di prova del credito da parte dell'opposta (cfr. comparsa conclusionale: “In realtà, però, risultano depositati dalla Banca (all. 6 fasc. monitorio) estratti conto a
far data dal 31 dicembre 2008, e quindi ben precedenti alla data del 19.6.2017 indicata quale apertura
del citato contratto di c/c n. 1868. Pertanto, tutti i “movimenti” indicati negli ee/cc dal 31.12.2008 al
19.6.2017 e con particolare riferimento a tutti gli addebiti a carico del correntista non sono Parte_1
supportati da alcun patto contrattuale avente forma scritta. Pertanto, tutte le voci in addebito
evidenziate dalla banca, devono considerarsi illegittime e nulle per difetto di una qualunque forma
pattizia richiesta dalla legge. Si noti che nell'estratto conto del 30.6.2017, e cioè il primo e/c successivo
all'apertura (19.6.2017) del c/c 1868, figura una voce di “dare” pari ad Euro 142.199,94 a debito del
correntista, della quale somma non è dato conoscere l'eventuale esistenza di patti contrattuali che ne
avrebbero determinato la formazione. Da ciò deriva dunque la inattendibilità e quindi la incertezza
degli estratti conto successivi, fino alla chiusura dl conto, con ulteriore conseguente incertezza della
somma di cui al decreto ingiuntivo, somma che viene quindi ancora una volta contestata dagli
opponenti Considerazioni analoghe debbono ribadirsi con riguardo all'altro c/c n. 186801 (All. 5 Fasc.
pagina 7 di 9 monitorio Banca) aperto il 29.11.2018, dal cui primo e/c al 31.12.2018, risulterebbe una somma a
debito del correntista pari ad Euro 29.000,00, della quale non è dato conoscere la formazione.”; cfr.
memoria di replica “la banca non ha prodotto i contratti completi, ma solo stralci non organici ed
incompleti, perciò inidonei a sostenere le sue pretese creditorie”).
Tali allegazioni non possono valere a porre in contestazione, in modo puntuale e per la prima volta in giudizio, i fatti non contestati relativi alla prova del credito controverso,
rispetto ai quali, nel consolidarsi delle preclusioni processuali e, segnatamente, nel decorso del termine di cui alla memoria ex articolo 183, comma 6, n. 2, del codice di procedura civile -
non depositata dall'opponente-, si è venuto a definire il tema di decisione (Cassazione civile sez. I, 14/09/2021, n. 24724).
5. Alla luce di tutte le sopra compendiate motivazioni, l'opposizione è infondata e viene respinta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza degli opponenti si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità
della controversia nonché della semplicità dell'attività svolta dall'opposta con riguardo alla fase istruttoria.
Esse sono, inoltre, poste a carico degli opponenti in solido, in considerazione dell'interesse comune manifestato nell'opposizione, consistente nella convergenza degli atteggiamenti difensivi seguiti dai soccombenti (Cass., n. 27562/2011; Cass., n. 24575/2007).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'opposizione;
2) condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in € 5.652,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, l'11.2.2025
Il Giudice
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