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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/02/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4741/2024 Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...], il [...] (avv. BONANNO Parte_1
GIULIO);
-parte ricorrente-
CONTRO nato a [...] il [...]; CP_1
-parte resistente contumace-
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 27 gennaio
2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente CP_1
ritualmente citato e non costituitosi nel presente procedimento.
Nel merito, merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione avanzata dalla ricorrente.
Il tenore dell'atto introduttivo, l'assenza del resistente all'udienza deputata al tentativo di conciliazione e le stesse dichiarazioni rese dalla ricorrente inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Nessun'altra domanda è stata formulata dalla ricorrente.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano sussistenti i presupposti per lasciare a carico della parte ricorrente le spese dalla medesima sostenute per l'instaurazione del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, nella contumacia di CP_1
- pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
PALERMO (PA) il 11/08/1961, e da nato a [...] il CP_1
01/10/1960, i quali hanno contratto matrimonio a Palermo il 01/12/1979;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile del
Comune di Palermo al n. 274, parte II, serie A, dell'anno 1979);
- lascia a carico di parte ricorrente le spese di lite;
Così deciso in Palermo, il 31/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4741/2024 Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...], il [...] (avv. BONANNO Parte_1
GIULIO);
-parte ricorrente-
CONTRO nato a [...] il [...]; CP_1
-parte resistente contumace-
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 27 gennaio
2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente CP_1
ritualmente citato e non costituitosi nel presente procedimento.
Nel merito, merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione avanzata dalla ricorrente.
Il tenore dell'atto introduttivo, l'assenza del resistente all'udienza deputata al tentativo di conciliazione e le stesse dichiarazioni rese dalla ricorrente inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Nessun'altra domanda è stata formulata dalla ricorrente.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano sussistenti i presupposti per lasciare a carico della parte ricorrente le spese dalla medesima sostenute per l'instaurazione del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, nella contumacia di CP_1
- pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
PALERMO (PA) il 11/08/1961, e da nato a [...] il CP_1
01/10/1960, i quali hanno contratto matrimonio a Palermo il 01/12/1979;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile del
Comune di Palermo al n. 274, parte II, serie A, dell'anno 1979);
- lascia a carico di parte ricorrente le spese di lite;
Così deciso in Palermo, il 31/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.