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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 06/04/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 163/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 163/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI ELENA
[...] P.IVA_2
(C.F. ) e dell'avv. SCOFONE LORENZO C.F._1
( ), elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in VIA C.F._2
CAIMI 35 SONDRIO
ATTORE/I contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 CP_2
, con il patrocinio dell'avv. RUSSO GIANCARLO (C.F. C.F._4
, elettivamente domiciliati presso il suo studio in VIA C.F._5
MAZZINI, 23 23100 SONDRIO
CONVENUTO/I
Oggetto: revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni. pagina 1 di 10 Per parte attrice:
“Si chiede che il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
previi gli opportuni accertamenti;
emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 e 2902 c.c. accerti e dichiari revocati e/o comunque inefficaci nei confronti della Parte_2
1) l'atto di compravendita in data 28/11/2018 rep. 89058 racc. 34045 Notaio
[...]
Notaio in Delebio, trascritto presso la Agenzia delle Entrate, Direzione Persona_1
Provinciale di Sondio – Ufficio Provinciale - Territorio – Servizio di Pubblicità
Immobiliare con nota reg. gen. 12913 reg. part. 10361 del 29/11/2018 (doc. 1) con cui la Sig.ra ha venduto al figlio sig. “quale titolare della CP_2 CP_1
impresa individuale corrente in Civo alla Frazione Serone n. 17 codice fiscale
[...]
”, la piena proprietà dei seguenti beni immobili siti nel Comune di C.F._6
Civo “e precisamente: […]
2) l'atto di compravendita in data 22/5/2021 rep. 94130 racc. 37176 Notaio
[...]
Notaio in Delebio, trascritto presso la Agenzia delle Entrate, Direzione Persona_1
Provinciale di Sondio – Ufficio Provinciale - Territorio – Servizio di Pubblicità
Immobiliare con nota reg. gen. 6892 reg. part. 5623 del 26/5/2021 (doc. 2) con cui la
Sig.ra ha venduto al figlio sig. “quale titolare della CP_2 CP_1
impresa individuale corrente in Civo alla Frazione Serone n. 17, sotto la ditta omonima, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Sondrio
[...]
, partita IVA REA SO - 75242” la piena proprietà dei C.F._6 P.IVA_3
seguenti beni immobili “e precisamente: […]
Sin d'ora si chiede la trascrizione della presente domanda giudiziaria con esenzione di qualsiasi responsabilità a carico del Conservatore.
pagina 2 di 10 Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A.”
Per i convenuti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie: nel merito, in via principale
• per tutti i motivi dedotti nella comparsa di costituzione e risposta a data 03.10.2023, tanto in fatto, quanto in diritto, rigettare la domanda formulata dall'attrice
[...]
(subentrata a volta ad ottenere dal Parte_2 Parte_1
Tribunale adito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., la dichiarazione di inefficacia nei propri confronti tanto dell'atto di cessione di immobili tra i convenuti
e rogato il 28.11.2018 dal Notaio Dott. CP_2 CP_1 Persona_1
in Delebio, Rep. 89058 e Racc. 34045, [doc. 1] di parte attrice, quanto del
[...]
successivo atto di cessione di immobili tra i medesimi convenuti rogato il 22.05.2021 dal Notaio Dott. in Delebio, Rep. 94130 e Racc. 37176, [doc. Persona_1
2] della stessa parte attrice;
in ogni caso
• con vittoria di spese legali e compensi professionali dovuti per il presente giudizio, oltre accessori come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 25.02.2023, (ora Parte_1
conveniva in giudizio e sentir Parte_2 CP_2 CP_1
dichiarare la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. di due atti di compravendita con cui la prima aveva ceduto al secondo numerosi beni immobili. Co
esponeva che, con atto in data 28.11.2018 rep. 89058 Parte_1
racc. 34045 a ministero Notaio , aveva ceduto al Persona_1 CP_2
figlio “quale titolare della impresa individuale corrente in Civo alla CP_1
pagina 3 di 10 Frazione Serone n. 17 codice fiscale ” la piena proprietà di CodiceFiscale_6
terreni e immobili siti nel Comune di Civo (SO) a fronte di un prezzo pattuito in €
390.000. Successivamente con atto 22.05.2021 rep. 94130 racc. 37176 a ministero
Notaio aveva altresì venduto al figlio altri terreni Persona_1 CP_2
e beni immobili in Mello, LA e Civo (tutti in provincia di Sondrio) per complessivi
€ 410.000,00.
La compagnia deduceva altresì che, in data 16.03.2011, quale titolare CP_2
della aveva sottoscritto la Parte_3
polizza fideiussoria n. 5009021550028 emessa da (poi fusa per Controparte_4
incorporazione in in favore dell'Organismo Pagatore Parte_1
Regionale – Regione Lombardia a garanzia dell'eventuale restituzione di un contributo pubblico concesso alla ditta, polizza che era stata escussa in data 21.04.2017. Pertanto,
eseguito il pagamento in data 16.06.2017, aveva chiesto ed Parte_1
ottenuto decreto ingiuntivo n. 6356/2021 del 29.09.2021 del Tribunale di Verona, divenuto definitivo, per € 92.429,38 oltre interessi e spese.
1.2 Posta, dunque, l'anteriorità del proprio credito rispetto agli atti di disposizione del patrimonio compiuti dalla convenuta, l'attrice evidenziava il carattere lesivo degli atti impugnati, suscettibili di diminuire la solidità patrimoniale della debitrice.
Rappresentava, inoltre, come non vi fosse nessuna prova dell'effettiva corresponsione del prezzo né della congruità dello stesso. Tenuto conto della successione temporale degli atti, della notevole quantità di beni interessati e delle inusuali modalità di pagamento convenute, doveva ritenersi consapevole del pregiudizio così CP_2
arrecato alle ragioni creditorie di (scientia damni). In Parte_1
ragione del rapporto di parentela, doveva poi ritenersi consapevole anche l'acquirente
CP_1
2. Con comparsa di risposta depositata il 03.10.2023, si costituivano in giudizio CP_2
e chiedendo il rigetto delle avverse domande con vittoria di spese.
[...] CP_1
pagina 4 di 10 2.1 Essi deducevano che la cessione immobiliare del 28.11.2018 erano state effettuate
“nell'ambito di un'operazione di più ampio respiro che ha coinvolto anche Agenzia delle
Entrate - D.P. Sondrio che, sugli immobili oggetto della cessione de qua, aveva in precedenza iscritto un sequestro conservativo a garanzia di un ingente credito erariale”
(comparsa di costituzione p. 5) di € 313.638,61 che era stato saldato contestualmente alla compravendita con il denaro incamerato. Non poteva, dunque, sostenersi che avesse con tale atto pregiudicato le ragioni creditorie per avere, con lo CP_2
stesso, adempiuto il proprio debito scaduto nei confronti dell'Erario, dovendosi dunque ritenere l'insussistenza dell'eventus damni, come anche affermato da Cass. n.
9816/2018. Allo stesso modo, con l'atto datato 22.05.2021 aveva CP_2
trasferito immobili tutti gravati da ipoteche e sequestro conservativo, per cui nessun danno poteva aver patito la quale non avrebbe potuto Parte_1
comunque soddisfarsi su tali beni. Doveva, infine, escludersi in capo ad entrambi i convenuti la consapevolezza di arrecare un danno alle ragioni creditorie di controparte.
3. Con comparsa depositata il 23.11.2023, si costituiva dando atto Parte_2
di essere “subentrata a a seguito di atto di scissione Parte_1
parziale e proporzionale di in del Parte_1 Parte_2
21/06/2023 Numero 59.037 del Repertorio, Numero 27.767 della Raccolta, Dott. Per_2
Notaio in Milano” e facendo proprie le difese e le conclusioni già rassegnate
[...]
dalla propria dante causa.
3.1 Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e depositate le relative memorie, con ordinanza 01.02.2024 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni, che si teneva il 18.12.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In quella sede la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Entrambe le parti provvedevano al deposito degli scritti conclusivi.
4. La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
4.1 Nulla quaestio in ordine alla sussistenza e natura del credito vantato da Parte_1
pagina 5 di 10 (oggi . I convenuti, infatti, nulla hanno Parte_1 Parte_2
contestato con riguardo a tale aspetto, dovendosi così ritenere provato ex art. 115 c.p.c.
(oltre che confermato da riscontri documentali in atti – docc. 3 e 8 attrice) che
[...]
vanta nei confronti di quale titolare della Parte_2 CP_2 [...]
un credito di € 92.429,38 oltre interessi e spese Parte_3
in forza di polizza fideiussoria n. 5009021550028 emessa da (poi Controparte_4
fusa per incorporazione in escussa in data 21.04.2017, Parte_1
credito portato da decreto ingiuntivo ormai definitivo n. 6356/2021 del 29.09.2021 del
Tribunale di Verona. Pacifico altresì che il credito è sorto e divenuto esigibile anteriormente agli atti di cui viene messa in discussione l'opponibilità.
4.2 Rispetto alla vastità dei beni oggetto di revocatoria, tenuto conto del valore del credito vantato, preme osservare che “L'alienazione con un unico atto di più beni è assoggettabile ad azione revocatoria integrale, non potendo essere rigettata la domanda solo perché non limitata ad alcune delle disposizioni negoziali dell'unico atto rogato, aventi per oggetto beni sufficienti ad evitare di rendere più gravoso il recupero del credito, atteso che il pregiudizio che il debitore subisce non dipende dalla revocatoria bensì dall'eventuale espropriazione forzata in eccesso, rispetto al quale il debitore ha il rimedio della riduzione del pignoramento, su cui può e deve provvedere il giudice dell'esecuzione; né, d'altro canto, il giudice di merito, nello scrutinio della revocabilità richiesta con riguardo al complessivo atto (al quale si riferisce l'art. 2901 c.c., che non riguarda il bene), potrebbe scegliere quale disposizione revocare, se non incidendo arbitrariamente sul negozio concluso dai privati nell'esercizio della loro autonomia” (Cass. n. 29851/2024).
4.3 Ciò posto, quanto all'eventus damni, deve richiamarsi l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale “A fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda pagina 6 di 10 più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. A questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro” (Cass. n. 1896/2012). Nel caso di specie, non ha né allegato né CP_2
tantomeno provato che il proprio patrimonio residuo assicuri al creditore un'adeguata garanzia patrimoniale nonostante l'intervenuta cessione (Cass. n. 16221/2019).
4.4 Non può essere condivisa la tesi sostenuta da parte convenuta per cui non sussisterebbe l'eventus damni, in ossequio al dettato dell'art. 2901 co. 3 c.c., in ragione del fatto che i fondi pervenuti con gli atti di compravendita sarebbero stati destinati al pagamento di debiti scaduti.
Infatti, sul punto, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di osservare che “È assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore, anche se il relativo prezzo sia stato destinato, in parte, al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore, non potendo tale circostanza ex se escludere la sussistenza dell'"eventus damni". (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, nel rigettare la domanda avanzata dal creditore ai sensi dell'art. 2901 c.c., aveva rilevato che il debitore aveva venduto il proprio immobile e utilizzato una parte del prezzo ricavato per l'estinzione di debiti scaduti, senza però accertare l'eventuale rilevanza del residuo patrimoniale rimasto al debitore ai fini della tutela delle ragioni creditorie).” (Cass. n. 2552/2023).
Dagli atti di causa, in disparte la mancanza di prova circa l'effettiva corresponsione del prezzo delle compravendite, emerge che soltanto parte del denaro ottenuto sia stato indirizzato al pagamento di debiti scaduti.
Inoltre, occorre richiamare l'insegnamento di Cass. n. 31941/2023, secondo cui
“L'alienazione di un bene con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti pagina 7 di 10 scaduti non è soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c., a condizione che il debitore provi la strumentalità della cessione di quel bene rispetto all'esigenza di estinguere il debito e, cioè, qualora dimostri che essa rappresentava
l'unico modo per poter saldare il debito.”, cosa che parte convenuta non ha nemmeno cercato di provare, limitandosi a dedurre l'effettivo utilizzo del denaro a tale scopo.
4.5 Del pari, è infondata la contestazione per cui non sarebbe revocabile la vendita di un bene ipotecato. Infatti, “Nell'azione revocatoria ordinaria il presupposto costituito dal pregiudizio alle ragioni del creditore include anche il pericolo di danno, la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, sicché, qualora l'azione sia proposta da un creditore chirografario rispetto alla compravendita di un bene ipotecato, l'"eventus damni" va valutato con riguardo al potenziale conflitto tra l'attore, creditore chirografario, ed il creditore ipotecario, in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione del primo rispetto all'entità della garanzia reale del secondo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda, perché l'attore, chirografario tardivamente intervenuto in una procedura esecutiva relativa all'immobile successivamente alienato, non avrebbe ricevuto alcunché in sede di ipotetico riparto per l'inidoneità dell'unica offerta presentata a soddisfare persino i crediti privilegiati)” (Cass. n. 25733/2015).
In questo caso, l'ipoteca risultante dall'atto del 28.11.2018 (doc. 1 attrice) appare iscritta per un valore di € 15.709,16, largamente inferiore al prezzo pattuito, per cui non può ritenersi che essa avrebbe assorbito l'intero valore dei cespiti. Peraltro, emerge dall'atto stesso che essa era in via di cancellazione.
La stessa ipoteca risulta iscritta anche sui beni di cui all'atto del 22.05.2021, unitamente ad altre che sono, però, limitate solo ad alcune delle particelle compravendute. Pertanto, pur essendo tali ipoteche a garanzia di debiti elevati, non arrivano a svuotare di valore l'intero compendio immobiliare compravenduto, e nemmeno consente di giungere a tale esito la presenza di un sequestro conservativo. pagina 8 di 10 4.6 Venendo all'elemento soggettivo, dalla disposizione in via contestuale di una tal quantità di beni immobili per un valore comunque significativo non può che dedursi la consapevolezza in capo a circa il potenziale pregiudizio arrecato al CP_2
creditore qui procedente, il cui credito – come sopra osservato – era già divenuto liquido ed esigibile.
Lo stesso dicasi per il quale, al di là del rapporto di parentela che lo lega CP_1
alla debitrice, non poteva non essere consapevole dell'entità della diminuzione della garanzia patrimoniale verificatasi a seguito delle compravendite, tenuto conto dell'ingente numero di beni immobili oggetto delle stesse.
Sul punto, la Cassazione ha osservato che “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito.” (Cass. n. 28423/2021).
Irrilevante, dunque, che i convenuti non avessero la consapevole intenzione di ledere parte attrice.
4.7 Deve, pertanto, essere dichiarata la non opponibilità nei confronti di Parte_2
(già degli atti di compravendita oggetto di giudizio.
[...] Parte_1
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 previsti per le cause di valore compreso tra
€ 52.001,00 ed € 260.000,00, con riconoscimento dei compensi medi per tutte le fasi ad eccezione di quella di trattazione, che viene liquidata nei valori minimi in assenza di attività istruttoria espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o pagina 9 di 10 assorbita, così dispone: dichiara l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di Parte_2
(già degli atti di compravendita stipulati tra Parte_1 CP_2
e a ministero Notaio in data 28.11.2018 rep. CP_1 Persona_1
89058 racc. 34045 e in data 22.05.2021 rep. 94130 racc. 37176; condanna e in solido tra loro, a rimborsare alla parte CP_2 CP_1
attrice le spese di lite, che si liquidano in € 786,00 per spese, € 11.268,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
04/04/2025
Il Giudice
Caterina Romiti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 163/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI ELENA
[...] P.IVA_2
(C.F. ) e dell'avv. SCOFONE LORENZO C.F._1
( ), elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in VIA C.F._2
CAIMI 35 SONDRIO
ATTORE/I contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 CP_2
, con il patrocinio dell'avv. RUSSO GIANCARLO (C.F. C.F._4
, elettivamente domiciliati presso il suo studio in VIA C.F._5
MAZZINI, 23 23100 SONDRIO
CONVENUTO/I
Oggetto: revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni. pagina 1 di 10 Per parte attrice:
“Si chiede che il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
previi gli opportuni accertamenti;
emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 e 2902 c.c. accerti e dichiari revocati e/o comunque inefficaci nei confronti della Parte_2
1) l'atto di compravendita in data 28/11/2018 rep. 89058 racc. 34045 Notaio
[...]
Notaio in Delebio, trascritto presso la Agenzia delle Entrate, Direzione Persona_1
Provinciale di Sondio – Ufficio Provinciale - Territorio – Servizio di Pubblicità
Immobiliare con nota reg. gen. 12913 reg. part. 10361 del 29/11/2018 (doc. 1) con cui la Sig.ra ha venduto al figlio sig. “quale titolare della CP_2 CP_1
impresa individuale corrente in Civo alla Frazione Serone n. 17 codice fiscale
[...]
”, la piena proprietà dei seguenti beni immobili siti nel Comune di C.F._6
Civo “e precisamente: […]
2) l'atto di compravendita in data 22/5/2021 rep. 94130 racc. 37176 Notaio
[...]
Notaio in Delebio, trascritto presso la Agenzia delle Entrate, Direzione Persona_1
Provinciale di Sondio – Ufficio Provinciale - Territorio – Servizio di Pubblicità
Immobiliare con nota reg. gen. 6892 reg. part. 5623 del 26/5/2021 (doc. 2) con cui la
Sig.ra ha venduto al figlio sig. “quale titolare della CP_2 CP_1
impresa individuale corrente in Civo alla Frazione Serone n. 17, sotto la ditta omonima, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Sondrio
[...]
, partita IVA REA SO - 75242” la piena proprietà dei C.F._6 P.IVA_3
seguenti beni immobili “e precisamente: […]
Sin d'ora si chiede la trascrizione della presente domanda giudiziaria con esenzione di qualsiasi responsabilità a carico del Conservatore.
pagina 2 di 10 Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A.”
Per i convenuti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie: nel merito, in via principale
• per tutti i motivi dedotti nella comparsa di costituzione e risposta a data 03.10.2023, tanto in fatto, quanto in diritto, rigettare la domanda formulata dall'attrice
[...]
(subentrata a volta ad ottenere dal Parte_2 Parte_1
Tribunale adito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., la dichiarazione di inefficacia nei propri confronti tanto dell'atto di cessione di immobili tra i convenuti
e rogato il 28.11.2018 dal Notaio Dott. CP_2 CP_1 Persona_1
in Delebio, Rep. 89058 e Racc. 34045, [doc. 1] di parte attrice, quanto del
[...]
successivo atto di cessione di immobili tra i medesimi convenuti rogato il 22.05.2021 dal Notaio Dott. in Delebio, Rep. 94130 e Racc. 37176, [doc. Persona_1
2] della stessa parte attrice;
in ogni caso
• con vittoria di spese legali e compensi professionali dovuti per il presente giudizio, oltre accessori come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 25.02.2023, (ora Parte_1
conveniva in giudizio e sentir Parte_2 CP_2 CP_1
dichiarare la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. di due atti di compravendita con cui la prima aveva ceduto al secondo numerosi beni immobili. Co
esponeva che, con atto in data 28.11.2018 rep. 89058 Parte_1
racc. 34045 a ministero Notaio , aveva ceduto al Persona_1 CP_2
figlio “quale titolare della impresa individuale corrente in Civo alla CP_1
pagina 3 di 10 Frazione Serone n. 17 codice fiscale ” la piena proprietà di CodiceFiscale_6
terreni e immobili siti nel Comune di Civo (SO) a fronte di un prezzo pattuito in €
390.000. Successivamente con atto 22.05.2021 rep. 94130 racc. 37176 a ministero
Notaio aveva altresì venduto al figlio altri terreni Persona_1 CP_2
e beni immobili in Mello, LA e Civo (tutti in provincia di Sondrio) per complessivi
€ 410.000,00.
La compagnia deduceva altresì che, in data 16.03.2011, quale titolare CP_2
della aveva sottoscritto la Parte_3
polizza fideiussoria n. 5009021550028 emessa da (poi fusa per Controparte_4
incorporazione in in favore dell'Organismo Pagatore Parte_1
Regionale – Regione Lombardia a garanzia dell'eventuale restituzione di un contributo pubblico concesso alla ditta, polizza che era stata escussa in data 21.04.2017. Pertanto,
eseguito il pagamento in data 16.06.2017, aveva chiesto ed Parte_1
ottenuto decreto ingiuntivo n. 6356/2021 del 29.09.2021 del Tribunale di Verona, divenuto definitivo, per € 92.429,38 oltre interessi e spese.
1.2 Posta, dunque, l'anteriorità del proprio credito rispetto agli atti di disposizione del patrimonio compiuti dalla convenuta, l'attrice evidenziava il carattere lesivo degli atti impugnati, suscettibili di diminuire la solidità patrimoniale della debitrice.
Rappresentava, inoltre, come non vi fosse nessuna prova dell'effettiva corresponsione del prezzo né della congruità dello stesso. Tenuto conto della successione temporale degli atti, della notevole quantità di beni interessati e delle inusuali modalità di pagamento convenute, doveva ritenersi consapevole del pregiudizio così CP_2
arrecato alle ragioni creditorie di (scientia damni). In Parte_1
ragione del rapporto di parentela, doveva poi ritenersi consapevole anche l'acquirente
CP_1
2. Con comparsa di risposta depositata il 03.10.2023, si costituivano in giudizio CP_2
e chiedendo il rigetto delle avverse domande con vittoria di spese.
[...] CP_1
pagina 4 di 10 2.1 Essi deducevano che la cessione immobiliare del 28.11.2018 erano state effettuate
“nell'ambito di un'operazione di più ampio respiro che ha coinvolto anche Agenzia delle
Entrate - D.P. Sondrio che, sugli immobili oggetto della cessione de qua, aveva in precedenza iscritto un sequestro conservativo a garanzia di un ingente credito erariale”
(comparsa di costituzione p. 5) di € 313.638,61 che era stato saldato contestualmente alla compravendita con il denaro incamerato. Non poteva, dunque, sostenersi che avesse con tale atto pregiudicato le ragioni creditorie per avere, con lo CP_2
stesso, adempiuto il proprio debito scaduto nei confronti dell'Erario, dovendosi dunque ritenere l'insussistenza dell'eventus damni, come anche affermato da Cass. n.
9816/2018. Allo stesso modo, con l'atto datato 22.05.2021 aveva CP_2
trasferito immobili tutti gravati da ipoteche e sequestro conservativo, per cui nessun danno poteva aver patito la quale non avrebbe potuto Parte_1
comunque soddisfarsi su tali beni. Doveva, infine, escludersi in capo ad entrambi i convenuti la consapevolezza di arrecare un danno alle ragioni creditorie di controparte.
3. Con comparsa depositata il 23.11.2023, si costituiva dando atto Parte_2
di essere “subentrata a a seguito di atto di scissione Parte_1
parziale e proporzionale di in del Parte_1 Parte_2
21/06/2023 Numero 59.037 del Repertorio, Numero 27.767 della Raccolta, Dott. Per_2
Notaio in Milano” e facendo proprie le difese e le conclusioni già rassegnate
[...]
dalla propria dante causa.
3.1 Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e depositate le relative memorie, con ordinanza 01.02.2024 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni, che si teneva il 18.12.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In quella sede la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Entrambe le parti provvedevano al deposito degli scritti conclusivi.
4. La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
4.1 Nulla quaestio in ordine alla sussistenza e natura del credito vantato da Parte_1
pagina 5 di 10 (oggi . I convenuti, infatti, nulla hanno Parte_1 Parte_2
contestato con riguardo a tale aspetto, dovendosi così ritenere provato ex art. 115 c.p.c.
(oltre che confermato da riscontri documentali in atti – docc. 3 e 8 attrice) che
[...]
vanta nei confronti di quale titolare della Parte_2 CP_2 [...]
un credito di € 92.429,38 oltre interessi e spese Parte_3
in forza di polizza fideiussoria n. 5009021550028 emessa da (poi Controparte_4
fusa per incorporazione in escussa in data 21.04.2017, Parte_1
credito portato da decreto ingiuntivo ormai definitivo n. 6356/2021 del 29.09.2021 del
Tribunale di Verona. Pacifico altresì che il credito è sorto e divenuto esigibile anteriormente agli atti di cui viene messa in discussione l'opponibilità.
4.2 Rispetto alla vastità dei beni oggetto di revocatoria, tenuto conto del valore del credito vantato, preme osservare che “L'alienazione con un unico atto di più beni è assoggettabile ad azione revocatoria integrale, non potendo essere rigettata la domanda solo perché non limitata ad alcune delle disposizioni negoziali dell'unico atto rogato, aventi per oggetto beni sufficienti ad evitare di rendere più gravoso il recupero del credito, atteso che il pregiudizio che il debitore subisce non dipende dalla revocatoria bensì dall'eventuale espropriazione forzata in eccesso, rispetto al quale il debitore ha il rimedio della riduzione del pignoramento, su cui può e deve provvedere il giudice dell'esecuzione; né, d'altro canto, il giudice di merito, nello scrutinio della revocabilità richiesta con riguardo al complessivo atto (al quale si riferisce l'art. 2901 c.c., che non riguarda il bene), potrebbe scegliere quale disposizione revocare, se non incidendo arbitrariamente sul negozio concluso dai privati nell'esercizio della loro autonomia” (Cass. n. 29851/2024).
4.3 Ciò posto, quanto all'eventus damni, deve richiamarsi l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale “A fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda pagina 6 di 10 più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. A questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro” (Cass. n. 1896/2012). Nel caso di specie, non ha né allegato né CP_2
tantomeno provato che il proprio patrimonio residuo assicuri al creditore un'adeguata garanzia patrimoniale nonostante l'intervenuta cessione (Cass. n. 16221/2019).
4.4 Non può essere condivisa la tesi sostenuta da parte convenuta per cui non sussisterebbe l'eventus damni, in ossequio al dettato dell'art. 2901 co. 3 c.c., in ragione del fatto che i fondi pervenuti con gli atti di compravendita sarebbero stati destinati al pagamento di debiti scaduti.
Infatti, sul punto, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di osservare che “È assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore, anche se il relativo prezzo sia stato destinato, in parte, al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore, non potendo tale circostanza ex se escludere la sussistenza dell'"eventus damni". (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, nel rigettare la domanda avanzata dal creditore ai sensi dell'art. 2901 c.c., aveva rilevato che il debitore aveva venduto il proprio immobile e utilizzato una parte del prezzo ricavato per l'estinzione di debiti scaduti, senza però accertare l'eventuale rilevanza del residuo patrimoniale rimasto al debitore ai fini della tutela delle ragioni creditorie).” (Cass. n. 2552/2023).
Dagli atti di causa, in disparte la mancanza di prova circa l'effettiva corresponsione del prezzo delle compravendite, emerge che soltanto parte del denaro ottenuto sia stato indirizzato al pagamento di debiti scaduti.
Inoltre, occorre richiamare l'insegnamento di Cass. n. 31941/2023, secondo cui
“L'alienazione di un bene con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti pagina 7 di 10 scaduti non è soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c., a condizione che il debitore provi la strumentalità della cessione di quel bene rispetto all'esigenza di estinguere il debito e, cioè, qualora dimostri che essa rappresentava
l'unico modo per poter saldare il debito.”, cosa che parte convenuta non ha nemmeno cercato di provare, limitandosi a dedurre l'effettivo utilizzo del denaro a tale scopo.
4.5 Del pari, è infondata la contestazione per cui non sarebbe revocabile la vendita di un bene ipotecato. Infatti, “Nell'azione revocatoria ordinaria il presupposto costituito dal pregiudizio alle ragioni del creditore include anche il pericolo di danno, la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, sicché, qualora l'azione sia proposta da un creditore chirografario rispetto alla compravendita di un bene ipotecato, l'"eventus damni" va valutato con riguardo al potenziale conflitto tra l'attore, creditore chirografario, ed il creditore ipotecario, in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione del primo rispetto all'entità della garanzia reale del secondo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda, perché l'attore, chirografario tardivamente intervenuto in una procedura esecutiva relativa all'immobile successivamente alienato, non avrebbe ricevuto alcunché in sede di ipotetico riparto per l'inidoneità dell'unica offerta presentata a soddisfare persino i crediti privilegiati)” (Cass. n. 25733/2015).
In questo caso, l'ipoteca risultante dall'atto del 28.11.2018 (doc. 1 attrice) appare iscritta per un valore di € 15.709,16, largamente inferiore al prezzo pattuito, per cui non può ritenersi che essa avrebbe assorbito l'intero valore dei cespiti. Peraltro, emerge dall'atto stesso che essa era in via di cancellazione.
La stessa ipoteca risulta iscritta anche sui beni di cui all'atto del 22.05.2021, unitamente ad altre che sono, però, limitate solo ad alcune delle particelle compravendute. Pertanto, pur essendo tali ipoteche a garanzia di debiti elevati, non arrivano a svuotare di valore l'intero compendio immobiliare compravenduto, e nemmeno consente di giungere a tale esito la presenza di un sequestro conservativo. pagina 8 di 10 4.6 Venendo all'elemento soggettivo, dalla disposizione in via contestuale di una tal quantità di beni immobili per un valore comunque significativo non può che dedursi la consapevolezza in capo a circa il potenziale pregiudizio arrecato al CP_2
creditore qui procedente, il cui credito – come sopra osservato – era già divenuto liquido ed esigibile.
Lo stesso dicasi per il quale, al di là del rapporto di parentela che lo lega CP_1
alla debitrice, non poteva non essere consapevole dell'entità della diminuzione della garanzia patrimoniale verificatasi a seguito delle compravendite, tenuto conto dell'ingente numero di beni immobili oggetto delle stesse.
Sul punto, la Cassazione ha osservato che “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito.” (Cass. n. 28423/2021).
Irrilevante, dunque, che i convenuti non avessero la consapevole intenzione di ledere parte attrice.
4.7 Deve, pertanto, essere dichiarata la non opponibilità nei confronti di Parte_2
(già degli atti di compravendita oggetto di giudizio.
[...] Parte_1
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 previsti per le cause di valore compreso tra
€ 52.001,00 ed € 260.000,00, con riconoscimento dei compensi medi per tutte le fasi ad eccezione di quella di trattazione, che viene liquidata nei valori minimi in assenza di attività istruttoria espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o pagina 9 di 10 assorbita, così dispone: dichiara l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di Parte_2
(già degli atti di compravendita stipulati tra Parte_1 CP_2
e a ministero Notaio in data 28.11.2018 rep. CP_1 Persona_1
89058 racc. 34045 e in data 22.05.2021 rep. 94130 racc. 37176; condanna e in solido tra loro, a rimborsare alla parte CP_2 CP_1
attrice le spese di lite, che si liquidano in € 786,00 per spese, € 11.268,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
04/04/2025
Il Giudice
Caterina Romiti
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