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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 07/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 961/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 961/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CATAPANO Parte_1 C.F._1
ANTONIO;
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LITTERIO Controparte_1 P.IVA_1
ANTONIO;
CONVENUTO oggetto: accertamento presupposti per il contributo autonoma sistemazione (Ocdpc n. 388 del 26 agosto 2016) e ripetizione di indebito oggettivo.
CONCLUSIONI
Per l'attrice, come da note in sostituzione d'udienza depositate in data 23.10.2024: in via principale:
1) accertare e dichiarare il diritto della SI.ra , a percepire il contributo Parte_1 autonoma sistemazione, C.A.S., dalla data di presentazione della domanda al Comune di del 13/01/2017 prot. n. 400; Controparte_1
2) accertare e dichiarare il diritto negativo del Provincia di Controparte_1
Ascoli Piceno, a vedersi restituito il versato di € 14.194,46, da parte della SI.ra
[...]
; Parte_1
3) per l'effetto disporre l'inapplicabilità del provvedimento finale di diniego prot. n. 6157 del
28/04/2022 del Comune di Provincia di Ascoli Piceno, ed ogni atto Controparte_1 precedente;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali del
15% e CPA come per legge.
Per il convenuto, coma da comparsa di costituzione e risposta:
In via preliminare ed in rito 1) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per evidente indeterminatezza e contraddittorietà dello stesso, per le ragioni tutte espresse nella parte motiva della presente costituzione, con ogni più ampia e consequenziale pronuncia di legge.
pagina 1 di 6 In via principale e nel merito 2) Accertare e dare atto della legittimità del provvedimento di diniego, Prot. n. 6157/2022, del
C.A.S., avanzato dalla sig.ra , mediante il quale è stato disposto il rigetto Parte_1 della domanda dalla stessa formulata e portante il n. 400 Prot. del 13.01.2017 e volta al riconoscimento e alla successiva erogazione del contributo di autonoma sistemazione per l'immobile sito in alla Frazione Pozza, 56, con ogni consequenziale Controparte_1 pronuncia di legge;
3) Per l'effetto e fermo il punto 1) che precede, accertare e dare atto che la sig.ra Parte_1
non ha diritto alla percezione del contributo di autonoma sistemazione, per tutte le
[...] ragioni espresse in premessa, non avendo la stessa provveduto a sgomberare l'immobile dichiarato inagibile, ma essendo rimasta, piuttosto, a dimorare e permanere presso la propria abitazione dichiarata inagibile, pur avendo certificato di essersi trasferita in altro immobile sito sempre in alla frazione Pozza, 56, con ogni consequenziale pronuncia Controparte_1 di legge;
4) Per l'effetto e fermi i punti 1) e 2) che precedono, condannare la sig.ra Parte_1 alla restituzione della somma di € 14.194,46 percepita a titolo di Contributo di Autonoma Sistemazione per il periodo compreso tra il 30.10.2016 e il 20.01.2017 per la sistemazione presso la struttura ricettiva Poseidon di San Benedetto del Tronto e dal 20.02.2017 al 10.08.2018, data di pubblicazione dell'ordinanza di revoca definitiva dell'inagibilità in favore del che ha provveduto ad erogarlo, con ogni consequenziale Controparte_1 pronuncia di legge;
In ogni caso 5) Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria:
Chiede di essere ammesso alla prova testimoniale con testi e su circostanze che si riserva di indicare nei modi e nei termini di legge nonché alla prova contraria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 8.6.2022, citava in giudizio il Parte_1 [...] al fine di vedere accertati i presupposti per il riconoscimento in proprio favore del Controparte_1 contributo di autonoma sistemazione previsto dall'O.c.d.p.c. n. 388 del 26 agosto 2016a seguito dell'inagibilità dell'immobile di sua proprietà dovuta al sisma del 2016, , nonché l'illegittimità del provvedimento con il quale il Comune convenuto aveva disposto il diniego del citato contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite pari a € 14.194,46. In data 24.10.2022 si costituiva in giudizio il convenuto eccependo, in primo luogo, la nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda e, in secondo luogo, l'infondatezza nel merito delle avverse deduzioni. In data 21.2.2023 la causa veniva assegnata all'odierno Giudice, che con ordinanza del 8.6.2023 – da intendersi qui trascritta – ammetteva alcuni mezzi istruttori. Sentiti i testimoni di parte attrice all'udienza del 9.11.2023, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 24.10.2024, udienza all'esito della quale il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. abbreviati (40 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica).
Preliminarmente deve esaminarsi l'eccezione di nullità della citazione sollevata dal convenuto. Ai sensi dell'art. 164, comma IV, c.p.c., la citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto della domanda (art. 163, comma II, n.3, c.p.c.). Nel caso in esame, il convenuto lamenta l'indeterminatezza della domanda nella parte relativa all'individuazione del provvedimento oggetto della stessa: afferma, infatti, che a pagina 4 dell'atto di citazione l'attore individua il provvedimento illegittimo con il numero 6157 del 28.4.2022, mentre in sede di conclusioni fa riferimento ad un pagina 2 di 6 provvedimento del 8.5.2019; lamenta, altresì, che l'attore fa riferimento alla domanda di presentazione del contributo autonoma sistemazione n. 14717 del 09.11.2016, quando invece la domanda effettivamente presentata da porta la data del 13.01.2017 ed il numero 400 di Parte_1
Protocollo. L'eccezione non appare fondata. In materia di nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisito formale di cui all'art. 163, comma II, n. 3), c.p.c., ai sensi dell'art. 164, IV comma, c.p.c., non può prescindersi da una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (Cassazione, sez. 2, sentenza n.
1681 del 29/01/2015). Nel caso in esame, l'attore ha allegato sia il provvedimento ritenuto illegittimo, sia il relativo preavviso di diniego (All.ti atto di citazione). Al di là dei riferimenti numerici e cronologici contenuti nel corpo dell'atto di citazione, il convenuto era nella posizione di poter puntualmente individuare l'oggetto della domanda e conseguentemente difendersi sui singoli punti della stessa. Prova ne è il fatto che è lo stesso convenuto a correggere i contraddittori riferimenti numerici e cronologici offerti dall'attore nell'individuazione dei singoli atti: a pagina 2 della comparsa di costituzione e risposta, infatti, il convenuto afferma che la domanda effettivamente presentata dalla sig.ra porta la data del 13.01.2017 ed il numero 400 di Protocollo; ivi pure specifica, altresì, Pt_1 che nel caso di specie, il provvedimento di diniego porta il numero 6157/2022 ed è stato emesso il
28.04.2022. È evidente, dunque, l'infondatezza dell'eccezione di nullità della citazione in quanto alla luce del tenore complessivo dell'atto di citazione e dei relativi allegati si comprende benissimo quale sia l'oggetto della domanda, oggetto su cui, peraltro, il convenuto stesso ha pienamente dispiegato le proprie difese.
Nel merito, la domanda attorea non appare meritevole di accoglimento.
La questione controversa in giudizio attiene alla sussistenza o meno del diritto al pagamento del contributo di autonoma sistemazione (d'ora in avanti C.A.S.) previsto dall'art. 3 ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016 del Capo del Dipartimento della Protezione civile “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”. L'art. 3 della citata ordinanza prevede che
1. I comuni interessati curano l'istruttoria e la gestione delle attività volte all'assegnazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento sismico di cui in premessa, ratificati, ove necessario, anche successivamente, con apposita ordinanza sindacale, di un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di
€ 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare.
2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza. In altre parole, il diritto al C.A.S. sorge nel momento in cui, a causa dell'evento sismico, l'abitazione principale, abituale e continuativa venga distrutta ovvero sgomberata. Il diritto spetta ad ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione. La disposizione prevede, dunque, due distinti elementi costitutivi del diritto: la residenza principale, abituale, pagina 3 di 6 continuativa e stabile nell'immobile al momento del sisma;
lo sgombero dell'immobile in conseguenza dei danni causati dall'evento sismico. La norma - con il richiamo espresso ai concetti di principalità, abitualità, continuatività, stabilità - rimanda al concetto codicistico di residenza intesa quale dimora abituale nell'immobile oggetto di effettivo e primario uso abitativo, così come da art. 43 c.c.. In tal ordine interpretativo depone la previsione, quali fatti estintivi del diritto, dell'avverarsi delle condizioni per il rientro nell'abitazione ovvero l'aver ottenuto altra sistemazione avente carattere di stabilità. La finalità del diritto, ovvero della norma, è del resto quella di garantire le esigenze abitative per quei soggetti che sono rimasti privi, a causa del sisma, di un immobile da destinare in tal senso. La finalità della norma non è quella di ristorare la perdita di un bene non destinato a soddisfare il bisogno abitativo primario.
In linea con quanto esposto, Cassazione n. 1572/1976, in ipotesi similare, ha evidenziato che l'art 1 della legge 30 marzo 1965 n 225, sulla cessione in proprietà degli alloggi costruiti a carico dello stato in conseguenza di terremoti, pone come requisito per detta cessione la circostanza che l'alloggio sia
'abitato' dal richiedente;
tale requisito, alla stregua del significato letterale della nozione di abitazione, nonché della finalità perseguita dalla norma, consistente nell'assicurare ai ceti meno abbienti la soddisfazione dell'esigenza essenziale della casa, va inteso nel senso di una relazione di fatto fra il soggetto e l'alloggio non meramente transitoria e saltuaria, ma continuativa e stabile, cosi da evidenziare la destinazione, esclusiva o, quanto meno prevalente, dell'immobile al soddisfacimento del bisogno di abitazione del soggetto medesimo.
Infine, dal momento che il beneficio presuppone lo sgombero dell'immobile, può individuarsi un terzo elemento costitutivo del diritto di natura negativa, ovvero l'effettiva non permanenza nell'immobile: il rientro o il permanere nell'abitazione sgomberata estingue o impedisce, in ogni caso, il riconoscimento del beneficio.
Nel caso in esame l'attrice ha presentato, per sé e , domanda nel gennaio 2017 per CP_2 l'ottenimento del C.A.S., indicando come residenza, nonché dimora abituale, l'abitazione sita in fraz. Pozza, n. 56 (così come da certificato di residenza storico allegato all'atto di Controparte_1 citazione). L'Immobile è stato dichiarato inagibile in data 17.1.2017. Il convenuto non ha riconosciuto - con preavviso del 17.1.2019 e Controparte_1 provvedimento definitivo del 17.10.2022 - il diritto al C.A.S., sostenendo che i richiedenti avrebbero continuato ad occupare l'immobile in spregio dell'ordinanza n. 21 del 17.1.2017 che ordinava lo sgombero dell'intero immobile identificato al foglio 104, particella 302, incluso quello intestato al sig.
, inagibile fino al 18.10.2017, quando quest'ultimo è stato dichiarato agibile con Persona_1 ordinanza n. 973, stessa ordinanza con la quale è stata dichiarata nuovamente agibile anche una parte dell'unità immobiliare di proprietà dell'istante nonché dimora abituale della stessa: il diniego poggia sul fatto che sia nel periodo antecedente al sisma che in quello immediatamente successivo non sono state registrate particolari variazioni nei consumi di energia elettrica, consumi che in caso di sgombero dell'immobile sarebbero dovuti sensibilmente diminuire. L'attrice, dal canto proprio, giustifica la costanza dei consumi di acqua ed energia elettrica sostenendo che a seguito dello sgombero, dopo un breve periodo trascorso presso un hotel nel Comune di San Benedetto del Tronto, avrebbe risieduto, a titolo di comodato, nell'unità immobiliare contigua alla propria e di titolarità di (Foglio 104, part. 302, sub 7); dal momento che tale unità Persona_1 abitativa, costituita da un monolocale e un bagno esterno (relazione Geom. allegata alla Per_2 memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c. di parte attrice), era sprovvista di utenze, l'attrice avrebbe provveduto ad allacciare provvisoriamente l'impianto elettrico ed idrico al proprio contatore e per tale ragione i consumi dallo stesso registrati sarebbero costanti rispetto ai quelli precedentemente riscontrati. Alcuni picchi nei consumi, inoltre, sarebbero riconducibili alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile necessari in vista del rientro nello stesso. pagina 4 di 6 Costituendosi nell'odierna sede il ha confermato le argomentazioni spese in Controparte_1 sede di diniego del beneficio precisando, inoltre, che presso l'immobile sito in Frazione Pozza, 56 non era presente la fornitura di gas metano, né quella di telefonia fissa, deficitando, in tal modo, un altro fondamentale presupposto per il riconoscimento e la concessione del C.A.S., ovvero l'individuazione dell'abitazione sgomberata quale dimora abituale dell'istante. L'eccezione di parte convenuta da ultimo riportata appare decisiva ai fini del rigetto della domanda attorea: come già esposto, l'individuazione dell'abitazione sgomberata quale sede di abituale dimora dell'istante è il primo elemento costitutivo necessario per l'accoglimento dell'istanza di riconoscimento del diritto a percepire il C.A.S.. Sul punto, con la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento Protezione Civile, Prot. N. Uc/TERAG16/0045982 del 9.9.2016, avente ad oggetto indicazioni operative ed attuative dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388/2016, relativamente al Contributo per l'autonoma sistemazione (CAS), è stato precisato che l'istante è tenuto a dichiarare, tra le altre cose, la titolarità di utenze relative alla fornitura di energia elettrica, alla fornitura di gas e le eventuali utenze di telefonia fissa. È evidente che se da un lato le utenze di telefonia fissa sono espressamente indicate come eventuali, dall'altro deve ritenersi necessaria l'indicazione di utenze relative alla fornitura di energia elettrica e gas, fatta salva l'allegazione di circostanze idonee a giustificare la mancanza di una tale utenza. Nel caso in esame, a dispetto della tempestiva allegazione di parte convenuta in merito alla mancanza di un'utenza per la fornitura di gas (la circostanza è stata evidenziata già in sede di comparsa di costituzione e risposta, pag. 5), l'attore non ha formulato alcuna specifica contestazione sul punto, né ha a sua volta allegato circostanze idonee a giustificare la mancanza di una tale utenza. In particolare, nulla ha contestato nella prima difesa successiva a detta allegazione, ossia in prima udienza, né comunque nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. Solo nella memoria n. 2 e, dunque, del tutto tardivamente, si è limitata a svolgere dei capitoli di prova testimoniale (peraltro generici e valutativi: cap. n. 2): “vero che la SI.ra risultava residente prima del sisma nell'immobile Parte_1 contraddistinto al Foglio 104, particella 302 sub 5, porzione est del fabbricato sito in Fraz. Pozza n. 56 di ove erano presenti le forniture di acqua ed energia elettrica, mentre il gas Controparte_1 veniva utilizzato tramite bombole”; cap. n. 8) “vero che la SI.ra , al fine di poter Parte_1 utilizzare l'immobile del SI. , ha realizzato dei provvisori allungamenti delle utenze di Persona_1 acqua ed energia elettrica, che derivavano dall'immobile di proprietà della medesima, così alimentando i consumi delle predette utenze, mentre per il gas utilizzava le bombole”). Va da sé, dunque, che ad oggi permangano dubbi in merito alla sussistenza del primo elemento costitutivo del diritto a percepire il C.A.S., ovvero l'individuazione dell'immobile oggetto di sgombero quale abituale dimora dell'istante.
Non assumono alcun rilievo sul punto gli accertamenti, svolti in sede di indagini preliminari, che hanno condotto al decreto di archiviazione del reato di false dichiarazioni nei confronti dell'odierna parte attrice, in quanto i fatti oggetto di indagine attenevano alla veridicità delle dichiarazioni relative alla presenza (verificata) in loco degli allacci provvisori realizzati presso l'unità immobiliare di Per_1
. In altre parole, gli accertamenti effettuati in sede di indagini preliminari hanno avuto ad oggetto
[...] la veridicità delle dichiarazioni relative alla sussistenza di un diverso elemento costitutivo del diritto a percepire il C.A.S., ovvero la non permanenza nell'immobile oggetto dell'ordinanza di sgombero. Pur ammettendo, dunque, che l'attrice non abbia abitato presso la propria abitazione nel periodo successivo allo sgombero, nulla viene accertato in sede di indagini preliminari in merito alla dimora abituale dell'istante nel periodo antecedente rispetto all'emissione dell'ordinanza di sgombero. Del pari, non assume alcun rilievo il fatto, pur provato, che la porzione immobiliare censita al Foglio
104, part. 302, sub. 5 fosse in realtà costituita da due unità abitative del tutto distinte che presentano un disallineamento del piano di calpestio pari a circa un metro (si vedano sul punto le testimonianze assunta all'udienza del 9.11.2023, nonché la relazione del geom. allegata alla memoria ex art. Per_2
183, comma VI, n. 2, c.p.c. di parte attrice). Anche in questo caso, infatti, le circostanze provate pagina 5 di 6 dall'attrice mirano esclusivamente a dimostrare che ella non abbia abitato nella parte agibile dell'unità immobiliare di cui al Foglio 104, part. 302, sub, 5 nel periodo successivo all'ordinanza di sgombero. In conclusione, è opportuno precisare che la natura di diritto soggettivo del contributo di autonoma sistemazione rende irrilevanti, in assenza della prova dei fatti costitutivi dello stesso, eventuali doglianze volte ad evidenziare preclusioni all'integrazione dei motivi posti alla base del mancato riconoscimento del beneficio richiesto. Nel caso in esame, infatti, il convenuto evidenzia solo in questa sede la carenza di un contratto di fornitura di gas metano, circostanza che non era emersa in sede di primo diniego: tuttavia, riconosciuta la natura di diritto soggettivo del contributo di autonoma sistemazione, non può ritenersi preclusa al convenuto l'integrazione dei motivi del diniego, essendo specularmente imposto al giudicante l'esame di tutti gli elementi costitutivi del diritto vantato. Infine, solo ad abundantiam, deve considerarsi che, nella stessa prospettazione fornita dall'attrice, ella avrebbe a seguito del sisma soggiornato presso una struttura ricettiva in San Benedetto del Tronto per un breve periodo (dal 22.1.202017 al 20.2.2017) per poi immediatamente trasferirsi nell'abitazione, contigua alla propria, del cognato , e, dunque, in un immobile che, in quel periodo, era Persona_1 anch'esso dichiarato inagibile (inagibilità solo successivamente revocata con provvedimento del 18.10.2017). Il che, comunque, di per sé solo è motivo sufficiente per negare l'esistenza del diritto alla percezione del C.A.S. (pena la frustrazione del senso e della finalità della norma).
Per tali motivi la domanda attorea dev'essere rigettata e l'attrice condannata, in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dal convenuto, alla restituzione delle somme indebitamente CP_1 percepite.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna al pagamento, in favore del della Parte_1 Controparte_1 somma di € 14.194,46;
- condanna l'attore al pagamento in favore del convenuto delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap.
Ascoli Piceno, 7 gennaio 2025
Il Giudice dott. Francesca Sirianni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 961/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CATAPANO Parte_1 C.F._1
ANTONIO;
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LITTERIO Controparte_1 P.IVA_1
ANTONIO;
CONVENUTO oggetto: accertamento presupposti per il contributo autonoma sistemazione (Ocdpc n. 388 del 26 agosto 2016) e ripetizione di indebito oggettivo.
CONCLUSIONI
Per l'attrice, come da note in sostituzione d'udienza depositate in data 23.10.2024: in via principale:
1) accertare e dichiarare il diritto della SI.ra , a percepire il contributo Parte_1 autonoma sistemazione, C.A.S., dalla data di presentazione della domanda al Comune di del 13/01/2017 prot. n. 400; Controparte_1
2) accertare e dichiarare il diritto negativo del Provincia di Controparte_1
Ascoli Piceno, a vedersi restituito il versato di € 14.194,46, da parte della SI.ra
[...]
; Parte_1
3) per l'effetto disporre l'inapplicabilità del provvedimento finale di diniego prot. n. 6157 del
28/04/2022 del Comune di Provincia di Ascoli Piceno, ed ogni atto Controparte_1 precedente;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali del
15% e CPA come per legge.
Per il convenuto, coma da comparsa di costituzione e risposta:
In via preliminare ed in rito 1) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per evidente indeterminatezza e contraddittorietà dello stesso, per le ragioni tutte espresse nella parte motiva della presente costituzione, con ogni più ampia e consequenziale pronuncia di legge.
pagina 1 di 6 In via principale e nel merito 2) Accertare e dare atto della legittimità del provvedimento di diniego, Prot. n. 6157/2022, del
C.A.S., avanzato dalla sig.ra , mediante il quale è stato disposto il rigetto Parte_1 della domanda dalla stessa formulata e portante il n. 400 Prot. del 13.01.2017 e volta al riconoscimento e alla successiva erogazione del contributo di autonoma sistemazione per l'immobile sito in alla Frazione Pozza, 56, con ogni consequenziale Controparte_1 pronuncia di legge;
3) Per l'effetto e fermo il punto 1) che precede, accertare e dare atto che la sig.ra Parte_1
non ha diritto alla percezione del contributo di autonoma sistemazione, per tutte le
[...] ragioni espresse in premessa, non avendo la stessa provveduto a sgomberare l'immobile dichiarato inagibile, ma essendo rimasta, piuttosto, a dimorare e permanere presso la propria abitazione dichiarata inagibile, pur avendo certificato di essersi trasferita in altro immobile sito sempre in alla frazione Pozza, 56, con ogni consequenziale pronuncia Controparte_1 di legge;
4) Per l'effetto e fermi i punti 1) e 2) che precedono, condannare la sig.ra Parte_1 alla restituzione della somma di € 14.194,46 percepita a titolo di Contributo di Autonoma Sistemazione per il periodo compreso tra il 30.10.2016 e il 20.01.2017 per la sistemazione presso la struttura ricettiva Poseidon di San Benedetto del Tronto e dal 20.02.2017 al 10.08.2018, data di pubblicazione dell'ordinanza di revoca definitiva dell'inagibilità in favore del che ha provveduto ad erogarlo, con ogni consequenziale Controparte_1 pronuncia di legge;
In ogni caso 5) Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria:
Chiede di essere ammesso alla prova testimoniale con testi e su circostanze che si riserva di indicare nei modi e nei termini di legge nonché alla prova contraria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 8.6.2022, citava in giudizio il Parte_1 [...] al fine di vedere accertati i presupposti per il riconoscimento in proprio favore del Controparte_1 contributo di autonoma sistemazione previsto dall'O.c.d.p.c. n. 388 del 26 agosto 2016a seguito dell'inagibilità dell'immobile di sua proprietà dovuta al sisma del 2016, , nonché l'illegittimità del provvedimento con il quale il Comune convenuto aveva disposto il diniego del citato contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite pari a € 14.194,46. In data 24.10.2022 si costituiva in giudizio il convenuto eccependo, in primo luogo, la nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda e, in secondo luogo, l'infondatezza nel merito delle avverse deduzioni. In data 21.2.2023 la causa veniva assegnata all'odierno Giudice, che con ordinanza del 8.6.2023 – da intendersi qui trascritta – ammetteva alcuni mezzi istruttori. Sentiti i testimoni di parte attrice all'udienza del 9.11.2023, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 24.10.2024, udienza all'esito della quale il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. abbreviati (40 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica).
Preliminarmente deve esaminarsi l'eccezione di nullità della citazione sollevata dal convenuto. Ai sensi dell'art. 164, comma IV, c.p.c., la citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto della domanda (art. 163, comma II, n.3, c.p.c.). Nel caso in esame, il convenuto lamenta l'indeterminatezza della domanda nella parte relativa all'individuazione del provvedimento oggetto della stessa: afferma, infatti, che a pagina 4 dell'atto di citazione l'attore individua il provvedimento illegittimo con il numero 6157 del 28.4.2022, mentre in sede di conclusioni fa riferimento ad un pagina 2 di 6 provvedimento del 8.5.2019; lamenta, altresì, che l'attore fa riferimento alla domanda di presentazione del contributo autonoma sistemazione n. 14717 del 09.11.2016, quando invece la domanda effettivamente presentata da porta la data del 13.01.2017 ed il numero 400 di Parte_1
Protocollo. L'eccezione non appare fondata. In materia di nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisito formale di cui all'art. 163, comma II, n. 3), c.p.c., ai sensi dell'art. 164, IV comma, c.p.c., non può prescindersi da una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (Cassazione, sez. 2, sentenza n.
1681 del 29/01/2015). Nel caso in esame, l'attore ha allegato sia il provvedimento ritenuto illegittimo, sia il relativo preavviso di diniego (All.ti atto di citazione). Al di là dei riferimenti numerici e cronologici contenuti nel corpo dell'atto di citazione, il convenuto era nella posizione di poter puntualmente individuare l'oggetto della domanda e conseguentemente difendersi sui singoli punti della stessa. Prova ne è il fatto che è lo stesso convenuto a correggere i contraddittori riferimenti numerici e cronologici offerti dall'attore nell'individuazione dei singoli atti: a pagina 2 della comparsa di costituzione e risposta, infatti, il convenuto afferma che la domanda effettivamente presentata dalla sig.ra porta la data del 13.01.2017 ed il numero 400 di Protocollo; ivi pure specifica, altresì, Pt_1 che nel caso di specie, il provvedimento di diniego porta il numero 6157/2022 ed è stato emesso il
28.04.2022. È evidente, dunque, l'infondatezza dell'eccezione di nullità della citazione in quanto alla luce del tenore complessivo dell'atto di citazione e dei relativi allegati si comprende benissimo quale sia l'oggetto della domanda, oggetto su cui, peraltro, il convenuto stesso ha pienamente dispiegato le proprie difese.
Nel merito, la domanda attorea non appare meritevole di accoglimento.
La questione controversa in giudizio attiene alla sussistenza o meno del diritto al pagamento del contributo di autonoma sistemazione (d'ora in avanti C.A.S.) previsto dall'art. 3 ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016 del Capo del Dipartimento della Protezione civile “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”. L'art. 3 della citata ordinanza prevede che
1. I comuni interessati curano l'istruttoria e la gestione delle attività volte all'assegnazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento sismico di cui in premessa, ratificati, ove necessario, anche successivamente, con apposita ordinanza sindacale, di un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di
€ 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare.
2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza. In altre parole, il diritto al C.A.S. sorge nel momento in cui, a causa dell'evento sismico, l'abitazione principale, abituale e continuativa venga distrutta ovvero sgomberata. Il diritto spetta ad ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione. La disposizione prevede, dunque, due distinti elementi costitutivi del diritto: la residenza principale, abituale, pagina 3 di 6 continuativa e stabile nell'immobile al momento del sisma;
lo sgombero dell'immobile in conseguenza dei danni causati dall'evento sismico. La norma - con il richiamo espresso ai concetti di principalità, abitualità, continuatività, stabilità - rimanda al concetto codicistico di residenza intesa quale dimora abituale nell'immobile oggetto di effettivo e primario uso abitativo, così come da art. 43 c.c.. In tal ordine interpretativo depone la previsione, quali fatti estintivi del diritto, dell'avverarsi delle condizioni per il rientro nell'abitazione ovvero l'aver ottenuto altra sistemazione avente carattere di stabilità. La finalità del diritto, ovvero della norma, è del resto quella di garantire le esigenze abitative per quei soggetti che sono rimasti privi, a causa del sisma, di un immobile da destinare in tal senso. La finalità della norma non è quella di ristorare la perdita di un bene non destinato a soddisfare il bisogno abitativo primario.
In linea con quanto esposto, Cassazione n. 1572/1976, in ipotesi similare, ha evidenziato che l'art 1 della legge 30 marzo 1965 n 225, sulla cessione in proprietà degli alloggi costruiti a carico dello stato in conseguenza di terremoti, pone come requisito per detta cessione la circostanza che l'alloggio sia
'abitato' dal richiedente;
tale requisito, alla stregua del significato letterale della nozione di abitazione, nonché della finalità perseguita dalla norma, consistente nell'assicurare ai ceti meno abbienti la soddisfazione dell'esigenza essenziale della casa, va inteso nel senso di una relazione di fatto fra il soggetto e l'alloggio non meramente transitoria e saltuaria, ma continuativa e stabile, cosi da evidenziare la destinazione, esclusiva o, quanto meno prevalente, dell'immobile al soddisfacimento del bisogno di abitazione del soggetto medesimo.
Infine, dal momento che il beneficio presuppone lo sgombero dell'immobile, può individuarsi un terzo elemento costitutivo del diritto di natura negativa, ovvero l'effettiva non permanenza nell'immobile: il rientro o il permanere nell'abitazione sgomberata estingue o impedisce, in ogni caso, il riconoscimento del beneficio.
Nel caso in esame l'attrice ha presentato, per sé e , domanda nel gennaio 2017 per CP_2 l'ottenimento del C.A.S., indicando come residenza, nonché dimora abituale, l'abitazione sita in fraz. Pozza, n. 56 (così come da certificato di residenza storico allegato all'atto di Controparte_1 citazione). L'Immobile è stato dichiarato inagibile in data 17.1.2017. Il convenuto non ha riconosciuto - con preavviso del 17.1.2019 e Controparte_1 provvedimento definitivo del 17.10.2022 - il diritto al C.A.S., sostenendo che i richiedenti avrebbero continuato ad occupare l'immobile in spregio dell'ordinanza n. 21 del 17.1.2017 che ordinava lo sgombero dell'intero immobile identificato al foglio 104, particella 302, incluso quello intestato al sig.
, inagibile fino al 18.10.2017, quando quest'ultimo è stato dichiarato agibile con Persona_1 ordinanza n. 973, stessa ordinanza con la quale è stata dichiarata nuovamente agibile anche una parte dell'unità immobiliare di proprietà dell'istante nonché dimora abituale della stessa: il diniego poggia sul fatto che sia nel periodo antecedente al sisma che in quello immediatamente successivo non sono state registrate particolari variazioni nei consumi di energia elettrica, consumi che in caso di sgombero dell'immobile sarebbero dovuti sensibilmente diminuire. L'attrice, dal canto proprio, giustifica la costanza dei consumi di acqua ed energia elettrica sostenendo che a seguito dello sgombero, dopo un breve periodo trascorso presso un hotel nel Comune di San Benedetto del Tronto, avrebbe risieduto, a titolo di comodato, nell'unità immobiliare contigua alla propria e di titolarità di (Foglio 104, part. 302, sub 7); dal momento che tale unità Persona_1 abitativa, costituita da un monolocale e un bagno esterno (relazione Geom. allegata alla Per_2 memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c. di parte attrice), era sprovvista di utenze, l'attrice avrebbe provveduto ad allacciare provvisoriamente l'impianto elettrico ed idrico al proprio contatore e per tale ragione i consumi dallo stesso registrati sarebbero costanti rispetto ai quelli precedentemente riscontrati. Alcuni picchi nei consumi, inoltre, sarebbero riconducibili alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile necessari in vista del rientro nello stesso. pagina 4 di 6 Costituendosi nell'odierna sede il ha confermato le argomentazioni spese in Controparte_1 sede di diniego del beneficio precisando, inoltre, che presso l'immobile sito in Frazione Pozza, 56 non era presente la fornitura di gas metano, né quella di telefonia fissa, deficitando, in tal modo, un altro fondamentale presupposto per il riconoscimento e la concessione del C.A.S., ovvero l'individuazione dell'abitazione sgomberata quale dimora abituale dell'istante. L'eccezione di parte convenuta da ultimo riportata appare decisiva ai fini del rigetto della domanda attorea: come già esposto, l'individuazione dell'abitazione sgomberata quale sede di abituale dimora dell'istante è il primo elemento costitutivo necessario per l'accoglimento dell'istanza di riconoscimento del diritto a percepire il C.A.S.. Sul punto, con la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento Protezione Civile, Prot. N. Uc/TERAG16/0045982 del 9.9.2016, avente ad oggetto indicazioni operative ed attuative dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388/2016, relativamente al Contributo per l'autonoma sistemazione (CAS), è stato precisato che l'istante è tenuto a dichiarare, tra le altre cose, la titolarità di utenze relative alla fornitura di energia elettrica, alla fornitura di gas e le eventuali utenze di telefonia fissa. È evidente che se da un lato le utenze di telefonia fissa sono espressamente indicate come eventuali, dall'altro deve ritenersi necessaria l'indicazione di utenze relative alla fornitura di energia elettrica e gas, fatta salva l'allegazione di circostanze idonee a giustificare la mancanza di una tale utenza. Nel caso in esame, a dispetto della tempestiva allegazione di parte convenuta in merito alla mancanza di un'utenza per la fornitura di gas (la circostanza è stata evidenziata già in sede di comparsa di costituzione e risposta, pag. 5), l'attore non ha formulato alcuna specifica contestazione sul punto, né ha a sua volta allegato circostanze idonee a giustificare la mancanza di una tale utenza. In particolare, nulla ha contestato nella prima difesa successiva a detta allegazione, ossia in prima udienza, né comunque nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. Solo nella memoria n. 2 e, dunque, del tutto tardivamente, si è limitata a svolgere dei capitoli di prova testimoniale (peraltro generici e valutativi: cap. n. 2): “vero che la SI.ra risultava residente prima del sisma nell'immobile Parte_1 contraddistinto al Foglio 104, particella 302 sub 5, porzione est del fabbricato sito in Fraz. Pozza n. 56 di ove erano presenti le forniture di acqua ed energia elettrica, mentre il gas Controparte_1 veniva utilizzato tramite bombole”; cap. n. 8) “vero che la SI.ra , al fine di poter Parte_1 utilizzare l'immobile del SI. , ha realizzato dei provvisori allungamenti delle utenze di Persona_1 acqua ed energia elettrica, che derivavano dall'immobile di proprietà della medesima, così alimentando i consumi delle predette utenze, mentre per il gas utilizzava le bombole”). Va da sé, dunque, che ad oggi permangano dubbi in merito alla sussistenza del primo elemento costitutivo del diritto a percepire il C.A.S., ovvero l'individuazione dell'immobile oggetto di sgombero quale abituale dimora dell'istante.
Non assumono alcun rilievo sul punto gli accertamenti, svolti in sede di indagini preliminari, che hanno condotto al decreto di archiviazione del reato di false dichiarazioni nei confronti dell'odierna parte attrice, in quanto i fatti oggetto di indagine attenevano alla veridicità delle dichiarazioni relative alla presenza (verificata) in loco degli allacci provvisori realizzati presso l'unità immobiliare di Per_1
. In altre parole, gli accertamenti effettuati in sede di indagini preliminari hanno avuto ad oggetto
[...] la veridicità delle dichiarazioni relative alla sussistenza di un diverso elemento costitutivo del diritto a percepire il C.A.S., ovvero la non permanenza nell'immobile oggetto dell'ordinanza di sgombero. Pur ammettendo, dunque, che l'attrice non abbia abitato presso la propria abitazione nel periodo successivo allo sgombero, nulla viene accertato in sede di indagini preliminari in merito alla dimora abituale dell'istante nel periodo antecedente rispetto all'emissione dell'ordinanza di sgombero. Del pari, non assume alcun rilievo il fatto, pur provato, che la porzione immobiliare censita al Foglio
104, part. 302, sub. 5 fosse in realtà costituita da due unità abitative del tutto distinte che presentano un disallineamento del piano di calpestio pari a circa un metro (si vedano sul punto le testimonianze assunta all'udienza del 9.11.2023, nonché la relazione del geom. allegata alla memoria ex art. Per_2
183, comma VI, n. 2, c.p.c. di parte attrice). Anche in questo caso, infatti, le circostanze provate pagina 5 di 6 dall'attrice mirano esclusivamente a dimostrare che ella non abbia abitato nella parte agibile dell'unità immobiliare di cui al Foglio 104, part. 302, sub, 5 nel periodo successivo all'ordinanza di sgombero. In conclusione, è opportuno precisare che la natura di diritto soggettivo del contributo di autonoma sistemazione rende irrilevanti, in assenza della prova dei fatti costitutivi dello stesso, eventuali doglianze volte ad evidenziare preclusioni all'integrazione dei motivi posti alla base del mancato riconoscimento del beneficio richiesto. Nel caso in esame, infatti, il convenuto evidenzia solo in questa sede la carenza di un contratto di fornitura di gas metano, circostanza che non era emersa in sede di primo diniego: tuttavia, riconosciuta la natura di diritto soggettivo del contributo di autonoma sistemazione, non può ritenersi preclusa al convenuto l'integrazione dei motivi del diniego, essendo specularmente imposto al giudicante l'esame di tutti gli elementi costitutivi del diritto vantato. Infine, solo ad abundantiam, deve considerarsi che, nella stessa prospettazione fornita dall'attrice, ella avrebbe a seguito del sisma soggiornato presso una struttura ricettiva in San Benedetto del Tronto per un breve periodo (dal 22.1.202017 al 20.2.2017) per poi immediatamente trasferirsi nell'abitazione, contigua alla propria, del cognato , e, dunque, in un immobile che, in quel periodo, era Persona_1 anch'esso dichiarato inagibile (inagibilità solo successivamente revocata con provvedimento del 18.10.2017). Il che, comunque, di per sé solo è motivo sufficiente per negare l'esistenza del diritto alla percezione del C.A.S. (pena la frustrazione del senso e della finalità della norma).
Per tali motivi la domanda attorea dev'essere rigettata e l'attrice condannata, in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dal convenuto, alla restituzione delle somme indebitamente CP_1 percepite.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna al pagamento, in favore del della Parte_1 Controparte_1 somma di € 14.194,46;
- condanna l'attore al pagamento in favore del convenuto delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap.
Ascoli Piceno, 7 gennaio 2025
Il Giudice dott. Francesca Sirianni
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