Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 15 gennaio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 698/2024 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Monika Parte_1 C.F._1
Fucile, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Dal Bo, giusta procura in atti,
-resistente-
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vito Buffa, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione a ruolo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato l'8.03.2024, l'odierno ricorrente propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29120249003583069000 e le cartelle di pagamento n. 29120180008611253000 e n. 29120190008715354000 ad essa sottese, chiedendo dichiararsene l'illegittimità e/o la nullità anche per intervenuta prescrizione della pretesa contributiva azionata. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
Si è altresì costituita in giudizio la Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso nonché in via riconvenzionale, nel caso di
[...]
intervenuta prescrizione dei contributi, condannarsi al Controparte_2
pagamento, in suo favore, dei relativi importi a titolo di risarcimento del danno nonché, nel caso di annullamento totale o parziale degli atti opposti, condannarsi parte ricorrente al pagamento, in suo favore, l'importo del credito contributivo comprensivo di interessi e sanzioni. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva decisa con adozione della sentenza.
_____________________
In primo luogo, occorre rilevare come non appaia condivisibile l'eccepita nullità della notifica dell'intimazione di pagamento qui impugnata in quanto inviata da un indirizzo pec del concessionario che non risulta inserito nei pubblici elenchi, in quanto la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 16 gennaio 2023, n. 982) ha “ritenuto valida la notifica proveniente da un indirizzo pec (…) dal quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri (…), circostanza – questa della diversità degli indirizzi pec – peraltro neppure provata dalla parte contribuente. Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt.
1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. (…). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' , come presente nei pubblici registri (…) ma da uno diverso (…), relativamente al CP_2 quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall' ”. Controparte_2
Tanto premesso, la causa va decisa sulla scorta del motivo relativo alla prescrizione ex art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 (sul principio della ragione più liquida quale derivazione degli artt. 24 e 11 Cost. si leggano Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 2014 e Cass. Sez.
6 - L, Sentenza
n. 12002 del 28/05/2014 così massimata: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”) con riguardo alla cartella di pagamento n. 29120180008611253000.
Segnatamente, la mancata produzione di documentazione attestante il perfezionamento della relativa notifica impedisce di ritenerla validamente perfezionata e pertanto, avuto riguardo alle annualità dei contributi previdenziali dalla stessa portati (2016 e 2017), si ritiene che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 29120249003583069000 (29.01.2024) il termine quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della legge 335/1995 – pur tenendo conto, in mancanza di prova della notifica del suddetto atto, dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione previsti, in ragione dell'emergenza Covid, dall'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”) e dall'art. 11, comma 9, del d.l. 182/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”) - fosse già decorso.
Diversamente, va rilevata la tardività dell'opposizione avverso la cartella di pagamento n.
29120190008715354000, in quanto proposta oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 24, comma 5, del d. lgs. 46/1999.
Sul punto, occorre ricordare in punto di diritto che l'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999 stabilisce che “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”: tale norma individua, quindi, un termine pacificamente perentorio, con la conseguenza che, in mancanza di opposizione nel termine suddetto, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa incontestabile, anche al fine di consentire una rapida riscossione del credito medesimo (ex multis,
Cass. n. 17978/2008).
La tutela del contribuente è completata dalla previsione, fra i rimedi esperibili nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, delle opposizioni esecutive richiamate dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46/1999, a mente del quale “le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il debitore, pertanto, potrà proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 e 618 bis c.p.c. tutte le volte in cui contesti il diritto dell'ente previdenziale a procedere ad esecuzione forzata per fatti impeditivi, modificativi o estintivi (quali il pagamento o la prescrizione contributiva) sopravvenuti alla formazione del ruolo e alla notifica della cartella di pagamento (la quale ai sensi dell'art. 21, comma 1, secondo periodo del d. lgs. n.
546/92 “vale anche come notificazione del ruolo”), mentre i medesimi fatti concretizzatisi anteriormente alla formazione del ruolo e alla sua notificazione devono essere fatti valere a pena di decadenza entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24, comma 5 d.lgs. 46/1999 decorrente, come si è visto, dalla notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito). Infine, il debitore, ove intenda far valere vizi formali o di procedura inerenti al ruolo, alla cartella di pagamento o ai successivi atti dell'esecuzione esattoriale, potrà proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel termine decadenziale di venti giorni ivi previsto.
Segnatamente, nel caso di specie, è documentato che la suindicata cartella di pagamento sia stata notificata a mezzo pec il 3.09.2019 e, pertanto, la notifica dell'intimazione di pagamento n.
29120249003583069000 (29.01.2024) ha ritualmente interrotto il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla suddetta data.
Alla luce di tali considerazioni, rimane assorbita la domanda riconvenzionale proposta dalla
[...]
nei confronti della parte Controparte_1
ricorrente, mentre merita accoglimento la domanda riconvenzionale spiegata dalla medesima CP_1
nei confronti di la quale deve essere condannata al Controparte_2
risarcimento dei danni patiti in misura pari alle somme prescritte (5.780,92 euro) e portate dalla cartella di pagamento n. 29120180008611253000, oltre interessi dall'estinzione dei crediti per prescrizione al soddisfo.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, parzialmente accolto.
Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, accoglie l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29120180008611253000 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme ivi portate;
rigetta per il resto;
in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla
[...]
condanna Controparte_1 Controparte_2
al pagamento, in favore della Controparte_1
della somma pari a 5.780,92 euro, oltre interessi dall'estinzione dei crediti per
[...]
prescrizione al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno;
rigetta per il resto;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 15 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo