Articolo 18 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
Articolo 17Articolo 19
Versione
1 gennaio 1992
Art. 18. (Deduzioni istruttorie) 1. L' articolo 184 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 184. - (Deduzioni istruttorie). - Salva l'applicazione dell'articolo 187 il giudice istruttore, se ritiene che siano ammissibili e rilevanti, ammette i mezzi di prova proposti; ovvero, su istanza di parte, rinvia ad altra udienza, assegnando un termine entro il quale le parti possono produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonche' altro termine per l'eventuale indicazione di prova contraria.
I termini di cui al comma precedente sono perentori.
Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte puo' dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente