Sentenza 19 febbraio 1999
Massime • 1
Il decreto di occupazione (o di proroga della medesima) è provvedimento formalmente e sostanzialmente autonomo rispetto a quello di espropriazione, con la conseguenza che eventuali vizi inficianti la validità del primo non incidono sulla legittimità del secondo, che, ove intervenuto nei termini stabiliti dalla dichiarazione di pubblica utilità, deve ritenersi validamente emanato indipendentemente dalla scadenza del termine di occupazione legittima, risultando, per converso, "inutiliter datum" soltanto se, in seguito alla realizzazione dell'opera ed alla scadenza dell'occupazione legittima, si sia verificata la cosiddetta "occupazione acquisitiva" in favore dell'ente espropriante (principio affermato in relazione ad una vicenda processuale in cui gli espropriati lamentavano la mancata comunicazione del decreto di proroga dell'occupazione da parte dell'autorità amministrativa: la S.C., nell'affermare il principio di diritto di cui in massima, ha, altresì, precisato che le norme regolatrici del procedimento espropriativo non prevedono alcun onere di comunicazione o notificazione del decreto di occupazione - o di proroga della medesima - al proprietario dell'immobile, in conformità con il più generale principio della non recettizietà dell'atto amministrativo, salvo espressa, contraria disposizione di legge).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/1999, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Rel. Consigliere -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE GI LI, DE GI MA, DE GI FR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA EUDO GIULIOLI 47, presso l'avvocato G. MAZZITELLI, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONIO BARRA, FELICE LAUDADIO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
STAZIONE SPERIMENTALE PER LE INDUSTRIE DELLE CONSERVE ALIMENTARI DI PARMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex AGENSUD, PREFETTO pro tempore DI SALERNO, MINISTERO DELLA RICERCA SCIENTIFICA, in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO DELL'INDUSTRIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
contro
DE GI FF, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EUDO GIULIOLI 47, presso l'avvocato G MAZZITELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO BARRA, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
MINISTERO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 488/96 della Corte d'Appello di SALERNO, emessa l'11/07/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/98 dal Consigliere Dott. Pasquale REALE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Laudadio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o controricorso di De GI AE;
rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 22.11.1983 AN, AE, IO e AN De GI esponevano che con decreto del 12.1.82 il Prefetto di Salerno aveva autorizzato la Stazione Sperimentale delle Conserve Alimentari di Parma ad occupare d'urgenza per il periodo di un anno un terreno di loro proprietà, ubicato in Angri ed esteso mq 34.656, per la realizzazione del progetto P.S.135.81A.G. della Cassa per il Mezzogiorno (CASMEZ); che il decreto di esproprio, intervenuto solo in data 11.10.1983 dopo la scadenza del periodo di occupazione, era illegittimo;
ciò premesso convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Salerno la Stazione Sperimentale, il Prefetto e la CASMEZ chiedendo la condanna della Stazione Sperimentale al pagamento di una somma corrispondente al valore in comune commercio della superficie di suolo irreversibilmente acquisito all'ente occupante. Instauratosi il contraddittorio , la Stazione Sperimentale eccepiva l'incompetenza del Tribunale ex art. 19 L. 865/71. La Cassa per il Mezzogiorno deduceva di essere carente di legittimazione passiva avendo solo finanziato l'opera. Il Prefetto di Salerno non si costituiva.
Il Tribunale di Salerno, con sentenza del 30.3.92, dichiarava il difetto di legittimazione dei convenuti Prefetto di Salerno e CASMEZ;
condannava la Stazione Sperimentale al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'indennità di occupazione.
La Stazione Sperimentale proponeva appello deducendo che il decreto di espropriazione era tempestivo perché il termine annuale di occupazione era stato prorogato fino al 14.10.83 con decreto prefettizio del 5.1.83.
I De GI resistevano.
La Corte d'Appello di Salerno accoglieva l'impugnazione e dichiarava improponibile la domanda. Osservava, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, che con decreto n. 1692 del 1983 - efficace anche se non notificato agli interessati - il Prefetto di Salerno aveva prorogato fino al 14.10.83 l'occupazione temporanea dei beni De GI. Il decreto di espropriazione emesso in data 11.10.1983 era, pertanto, tempestivo con la conseguenza che gli espropriati, al fine di contestare la misura dell'indennità, avrebbero dovuto proporre opposizione alla stima ai sensi dell'art.19 L. 865/71 avanti alla competente Corte d'Appello.
Propongono ricorso per cassazione AN, IO e AN De GI. AE De GI, con atto depositato il 7.9.98, ha volontariamente integrato il contraddittorio.
Resiste con controricorso la Stazione Sperimentale, l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ed il Prefetto di Salerno, tutti rappresentati dall'Avvocatura Generale dello Stato MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 1334 c.c., insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, i De GI deducono che la disposizione dell'art. 1334 c.c. ("gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona a cui sono destinati") deve intendersi come norma generale applicabile a tutti gli atti unilaterali, che i provvedimenti amministrativi, per lo meno i compressivi di diritti soggettivi, rientrano nella generale categoria dei negozi giuridici e ...incidendo temporalmente su rapporti patrimoniali già esistenti, devono essere portati a conoscenza del soggetto alla cui sfera giuridica si riferiscono. Sulla base di tale premessa e del dedotto carattere recettizio dell'atto amministrativo di proroga del periodo di occupazione, i ricorrenti sostengono che la corte di merito avrebbe dovuto (a) considerare che l'atto, rimasto "al grado intemo" fin dopo la data di scadenza dell'efficacia, non aveva avuto ne' avrebbe potuto successivamente conseguire una qualsiasi valenza e, pertanto, (b) disporre la notifica del provvedimento e, quindi, a termini dell'art. 295 c.p.c., attendere l'eventuale definitività. Il motivo di ricorso è infondato.
Gli atti amministrativi , per regola generale, non sono "recettizi", salvo che tale carattere non si desuma dalla volontà della legge o dalla loro stessa natura. Il carattere recettizio viene normalmente riconosciuto agli atti che, per il raggiungimento del fine essenziale che perseguono, richiedono la collaborazione dei destinatari e presuppongono che siano loro portati a conoscenza. In queste ipotesi l'atto "deve" essere ricevuto per poter produrre i suoi effetti (C.St.VI sez. n. 558/96; C.St. IV sez. 978/92 e 910/91). Il carattere di "autoritarietà" che accompagna gli atti amministrativi in generale e quelli ablatori in particolare - attributo inteso come possibilità di produrre unilateralmente modificazioni nella sfera giuridica di altri soggetti - comporta che il perfezionamento o la legittimità di tali atti non sia condizionata alla collaborazione dei destinatari o alla circostanza che gli stessi ne siano stati edotti. (C. St. IV sez. 30.10.79 n. 888, Trib. Sup. Acq. Pubbl. 19.10.93 n 161).
Le norme che regolano il procedimento espropriativo non prevedono che il decreto di occupazione (o di proroga di tale periodo) debba essere notificato o comunicato al proprietario dell'immobile. Peraltro, quando la notificazione del provvedimento è espressamente prevista - come nell'ipotesi del decreto di espropriazione anch'esso non recettizio (Cass.SS.UU. 7154/94, 17/75, 1839/72) - la sua omissione o i vizi che la riguardano non incidono sulla legittimità dell'atto ablativo e sugli effetti conseguenti ma rilevano ai soli fini della decorrenza dei termini per proporre impugnazione.
È opportuno considerare, infine, che il decreto di occupazione (o di proroga) è provvedimento formalmente e sostanzialmente autonomo rispetto a quello di espropriazione con l'effetto che eventuali vizi che inficiano il primo non incidono sulla legittimità del secondo. Il decreto di espropriazione, intervenuto nei termini stabiliti dalla dichiarazione di pubblica utilità, è legittimamente emesso indipendentemente dalla scadenza del termine di occupazione legittima. Si considera, tuttavia, inutiliter datum quando - in seguito alla realizzazione dell'opera (ed alla scadenza del periodo di occupazione legittima) - si è verificata l'acquisizione del bene a favore dell'ente occupante (c.d. occupazione acquisitiva). Le altre censure, subordinate alla presunta illegittimità o inefficacia del decreto di proroga, restano assorbite. Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 71 L. 2359/865 e 20 L. 865/71 in relazione alle limitazioni imposte all'esercizio dei poteri in regime di concessione, i ricorrenti sostengono che nella delibera n.360/81 la CASMEZ, assentendo la concessione con delegazione dell'esercizio dei poteri alla Stazione Sperimentale, aveva precisato (c.20) che "qualora per esigenze di esecuzione delle opere si fosse fatto ricorso alle procedure d'urgenza .... l'occupazione avrebbe dovuto essere convertita in espropriazione nel termine massimo di tre mesi dalla data dell'occupazione",- che, pertanto, il decorso di un termine superiore importa l'inefficacia del provvedimento ... con costituzione del diritto al ristoro.
Il motivo di ricorso è inammissibile
Il giudizio di cassazione ha per oggetto la revisione della sentenza impugnata. I motivi del ricorso, pertanto, devono investire a pena di inammissibilità statuizioni e questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado, quale fissato dai motivi d'appello, con conseguente divieto di proporre questioni nuove fondate su elementi di fatto diversi da quelli fatti valere nel giudizio di merito (Cass. 10111/96, 2905/96). La riferita doglianza costituisce un inammissibile ampliamento del giudizio celebrato in appello. L'indagine su tale punto, infatti, implica una modificazione dei termini della controversia e richiede la valutazione e l'eventuale incidenza, ai fini della legittimità del procedimento, della maggiore durata dell'occupazione rispetto a quella che sarebbe stata fissata dalla delegante CASMEZ. Con il terzo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 88 c.p.c., i ricorrenti sostengono che la corte territoriale, avendo ritenuto che, allo stato degli atti all'epoca, esattamente aveva pronunciato il primo giudice, non poteva variare l'onere delle spese e tantomeno gravarlo per l'appello se, come è indiscutibile, l'intero giudizio è stato cagionato dai comportamenti non conformi ai doveri di lealtà processuale. Anche quest'ultima censura è priva di pregio. La corte salernitana, cui spettava il regolamento delle spese dell'intero giudizio, ha correttamente valutato l'esito globale ed unitario della controversia e, con apprezzamento insindacabile in questa sede, ha esercitato la facoltà - giustificata dalla tardiva produzione del decreto di proroga - di compensare metà delle spese processuali. Non ha ritenuto, invece di esercitare la facoltà discrezionale - alla quale i ricorrenti sembrano volersi riferire - di condannare una parte indipendentemente dalla sua soccombenza per trasgressione del dovere di lealtà e probità ai sensi degli artt. 88 e 92 c. 1^ c.p.c. Il mancato esercizio di tale facoltà non è censurabile in sede di legittimità (Cass. 837/70, 1038/67) così come non è sindacabile il comportamento della parte in relazione all'osservanza del doveri di lealtà e probità processuale, trattandosi di indagine di merito (Cass. 6164/78). Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato e i De GI, soccombenti, devono essere condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della Avvocatura Generale dello Stato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i De GI, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente liquidate in lire 250.000 oltre a lire 8.000.000 per onorario e oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 Febbraio 1999