Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/1999, n. 1387
CASS
Sentenza 19 febbraio 1999

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Il decreto di occupazione (o di proroga della medesima) è provvedimento formalmente e sostanzialmente autonomo rispetto a quello di espropriazione, con la conseguenza che eventuali vizi inficianti la validità del primo non incidono sulla legittimità del secondo, che, ove intervenuto nei termini stabiliti dalla dichiarazione di pubblica utilità, deve ritenersi validamente emanato indipendentemente dalla scadenza del termine di occupazione legittima, risultando, per converso, "inutiliter datum" soltanto se, in seguito alla realizzazione dell'opera ed alla scadenza dell'occupazione legittima, si sia verificata la cosiddetta "occupazione acquisitiva" in favore dell'ente espropriante (principio affermato in relazione ad una vicenda processuale in cui gli espropriati lamentavano la mancata comunicazione del decreto di proroga dell'occupazione da parte dell'autorità amministrativa: la S.C., nell'affermare il principio di diritto di cui in massima, ha, altresì, precisato che le norme regolatrici del procedimento espropriativo non prevedono alcun onere di comunicazione o notificazione del decreto di occupazione - o di proroga della medesima - al proprietario dell'immobile, in conformità con il più generale principio della non recettizietà dell'atto amministrativo, salvo espressa, contraria disposizione di legge).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/1999, n. 1387
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1387
    Data del deposito : 19 febbraio 1999

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