Articolo 3 della Legge 15 dicembre 1972, n. 773
Articolo 2Articolo 4
Versione
19 dicembre 1972
Art. 3.
L' articolo 304 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 304. - Comunicazione giudiziaria. Nomina del difensore. - Sin dal primo atto di istruzione, il giudice istruttore e' obbligato ad inviare, a coloro che vi possono avere interesse come parti private, una comunicazione giudiziaria con indicazione delle norme di legge violate e della data del fatto addebitato con invito ad esercitare la facolta' di nominare un difensore.
La comunicazione giudiziaria, nel corso della istruzione, deve essere inviata anche a tutti coloro che possono assumere la qualita' di parti private, se per gli atti da compiere la legge riconosce alle medesime un determinato diritto.
Qualora nel corso di un interrogatorio di persona non imputata, che non abbia nominato un proprio difensore, emergano indizi di reita' a carico dell'interrogato, il giudice lo avverte, dandone atto nel verbale, che da quel momento ogni parola da lui detta puo' essere utilizzata contro di lui, con invito a scegliere un difensore di fiducia.
Rinvia quindi l'interrogatorio ad altra seduta, nella quale nomina un difensore d'ufficio nel caso che l'interessato non vi abbia provveduto. Le dichiarazioni da quest'ultimo precedentemente rese in assenza del difensore non possono, comunque, essere utilizzate.
Il difensore, nominato ai sensi dei precedenti commi, esercita le facolta' riconosciute al difensore delle parti private in relazione agli atti da compiere.
Il giudice, nel primo atto del procedimento in cui e' presente l'imputato, lo invita a scegliere un difensore o glielo nomina d'ufficio se l'imputato non lo sceglie; lo invita, altresi', qualora non sia detenuto o internato, a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 171.
La comunicazione giudiziaria deve essere effettuata per posta in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno.
Qualora l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilita' del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede mediante notificazione nei modi ordinari".
Entrata in vigore il 19 dicembre 1972
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