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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/05/2025, n. 2263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2263 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco ha pronunziato all'udienza del 30.5.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 2830 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
nata a Gravina in [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Giglio;
Ricorrente
E
- in Controparte_1 persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Mastrorilli;
Convenuto
OGGETTO: liquidazione indennità di accompagnamento dopo omologa.
*******
Con ricorso depositato il 27.2.2025 premetteva che, con Parte_1
decreto di omologa del Tribunale di Bari, emesso in data 14.10.2024, aveva visto accertata la sussistenza del requisito sanitario legittimante la percezione dell'indennità di accompagnamento.
Esponeva che, tuttavia, l'ente convenuto non vi aveva ancora provveduto.
Instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, rimarcando di CP_1
aver liquidato la prestazione in data 12.2.2025. All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre innanzitutto evidenziare che l'iniziativa processuale attorea è stata avviata (in data 27.2.2025) prima ancora che fossero decorsi i 120 giorni successivi all'inoltro del mod. AP70 (avvenuto in data 22.10.2024).
Affatto condivisibile è, sul punto, il richiamo operato dalla difesa attorea agli atti di indirizzo adottati dall per una celere definizione delle procedure CP_1
di pagamento delle prestazioni assistenziali.
Quel che rileva, piuttosto, è lo sbarramento previsto dalla legge alla proposizione delle domande giudiziali finalizzare ad ottenere una sentenza di condanna: limite che, come già detto e come noto, è di 120 giorni e certamente non decorre dall'emissione del decreto di omologa positivo per l'assistibile.
Ciò posto, per il tramite della liquidazione operata dall' , è sopravvenuta CP_1
una circostanza idonea a determinare la cessazione della materia del contendere, poiché è venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Ciò non comporta – di certo – che le spese processuali debbano essere poste a carico dell' , in ragione dell'invocata data di pagamento degli CP_1
arretrati.
Infatti, se non fosse sopravvenuta la predetta liquidazione, la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, senza alcuna valutazione nel merito della sussistenza del diritto alla prestazione.
Dunque, la soccombenza virtuale ricade in capo alla parte ricorrente;
tuttavia, nessuna condanna alle spese può essere disposta, avendo quest'ultima presentato dichiarazione di esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 2830 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) nulla per le spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Bari, 30.5.2025
Il giudice della Sezione Lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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