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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 5158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5158 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO QUINTA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
R.G. n°4436 /2025
ORDINANZA EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Parte_1
Contro
Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 19 dicembre 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive, nelle quali il ricorrente ha esposto e argomentato le proprie conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 20/12/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile, iscritta al n° 4436 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...], col ministero dell'Avv.to Parte_2
ET IL, ricorrente
E
Controparte_2 resistente contumace
Conclusioni: come da note scritte depositate entro il termine perentorio del
19 dicembre 2025, assegnato alle parti ex art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., Parte_2 premettendo di aver ricevuto (il 10.3.2025) la notifica di una comunicazione preventiva di fermo amministrativo per l'importo complessivo di € 1.782,51, ha agito innanzi al Tribunale di Palermo al fine di veder dichiarata l'inesistenza di qualsivoglia suo debito verso l' derivante dalla Controparte_2 cartella di pagamento sottesa al preavviso n. 29620240053847979000, asseritamente notificatagli il 10.10.2024 per violazioni del codice della strada commesse fra il 2021 e 2022, per un importo complessivo di € 1.414,09. Senonché, come è stato efficacemente detto, «Spetta al giudice di pace del luogo di accertamento delle infrazioni la competenza - per materia e per territorio - in ordine alle controversie riguardanti le contestazioni di pretese avanzate a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, sia se formulate ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sia se volte a contrastare, con azione di accertamento negativo, l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.p.r. n. 602 del 1973» (v. Cass. n. 14328.2023; v. anche Cass. n. 32243.2018). Lo stesso vale rispetto all'impugnativa del preavviso di fermo, trattandosi anche qui di giudizio di accertamento negativo relativo a crediti da mancata riscossione di sanzioni per violazione al codice della strada, in relazione ai quali, indipendentemente dall'importo, la giurisdizione è certamente attribuibile al Giudice di Pace territorialmente competente a conoscere la causa (artt. 6 e 7 del D. Lgs. n.
150/2011).
Conclusivamente, va dunque provveduto come in dispositivo.
2. Nulla sulle spese in considerazione della contumacia della resistente.
P.Q.M.
DICHIARA l'incompetenza per materia del Tribunale di Palermo in favore del
Giudice di Pace territorialmente competente ed ASSEGNA termine di legge per la riassunzione della causa avanti allo stesso;
NULLA sulle spese.
Così deciso, il 20 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi
R.G. n°4436 /2025
ORDINANZA EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Parte_1
Contro
Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 19 dicembre 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive, nelle quali il ricorrente ha esposto e argomentato le proprie conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 20/12/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile, iscritta al n° 4436 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...], col ministero dell'Avv.to Parte_2
ET IL, ricorrente
E
Controparte_2 resistente contumace
Conclusioni: come da note scritte depositate entro il termine perentorio del
19 dicembre 2025, assegnato alle parti ex art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., Parte_2 premettendo di aver ricevuto (il 10.3.2025) la notifica di una comunicazione preventiva di fermo amministrativo per l'importo complessivo di € 1.782,51, ha agito innanzi al Tribunale di Palermo al fine di veder dichiarata l'inesistenza di qualsivoglia suo debito verso l' derivante dalla Controparte_2 cartella di pagamento sottesa al preavviso n. 29620240053847979000, asseritamente notificatagli il 10.10.2024 per violazioni del codice della strada commesse fra il 2021 e 2022, per un importo complessivo di € 1.414,09. Senonché, come è stato efficacemente detto, «Spetta al giudice di pace del luogo di accertamento delle infrazioni la competenza - per materia e per territorio - in ordine alle controversie riguardanti le contestazioni di pretese avanzate a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, sia se formulate ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sia se volte a contrastare, con azione di accertamento negativo, l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.p.r. n. 602 del 1973» (v. Cass. n. 14328.2023; v. anche Cass. n. 32243.2018). Lo stesso vale rispetto all'impugnativa del preavviso di fermo, trattandosi anche qui di giudizio di accertamento negativo relativo a crediti da mancata riscossione di sanzioni per violazione al codice della strada, in relazione ai quali, indipendentemente dall'importo, la giurisdizione è certamente attribuibile al Giudice di Pace territorialmente competente a conoscere la causa (artt. 6 e 7 del D. Lgs. n.
150/2011).
Conclusivamente, va dunque provveduto come in dispositivo.
2. Nulla sulle spese in considerazione della contumacia della resistente.
P.Q.M.
DICHIARA l'incompetenza per materia del Tribunale di Palermo in favore del
Giudice di Pace territorialmente competente ed ASSEGNA termine di legge per la riassunzione della causa avanti allo stesso;
NULLA sulle spese.
Così deciso, il 20 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi