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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/02/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18247/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18247/2024 promossa da:
EFFE Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] Parte_2 P.IVA_1
CHIARAVALLI MARIANO, elettivamente domiciliata in VIA PIAVE 3 VARESE presso il difensore avv. CHIARAVALLI MARIANO
ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: risoluzione contratto affitto ramo d'azienda
CONCLUSIONI della PARTE RICORRENTE:
Voglia il Tribunale di Milano A) Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di affitto di ramo di azienda stipulatoin data 20.07.2020, registrato in data 18.08.2020 al n. 6135 Serie 3 presso l'Ufficio
Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Roma 2, tra (C.F./P.Iva , con sede in Parte_2 P.IVA_1
Milano via Adda 10, e (C.F.: - P.Iva: ), residente in [...]C.F._1 P.IVA_2
Nova Milanese via San Sebastiano 25, per inadempimento imputabile a quest'ultimo come previsto all'art. 4 della scrittura contrattuale 20.07.2020; B) Per l'effetto condannare Controparte_1
C.F.: ), residente in [...], all'integrale risarcimento dei C.F._1 danni patiti da (C.F./P.Iva: , con sede in Milano via Adda 10, mediante Parte_2 P.IVA_1 pagamento in favore di quest'ultima della complessiva somma di € 155.680,54, comprensiva di Iva, pari ai canoni di affitto maturati e non versati, oltre agli interessi di legge dalla domanda all'effettivo saldo;
C) Con rifusione di spese e competenze di giudizio. In via istruttoria chiede ammettersi prova testimoniale sul seguente capitolo di prova: 1) “Vero che in data 17.11.2023 riconsegnava l'azienda condotta in Controparte_1
pagina 1 di 5 locazione a consegnando a le chiavi d'ingresso dell'esercizio commerciale Parte_2 Parte_3 sito in Milano via Legnone 19.” Indica a teste la SI.ra , residente in [...]. Testimone_1
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
La presente causa trae origine dal ricorso art. 281 decies c.p.c. datato 16.5.2024, con il quale la ricorrente ha chiesto la condanna di , titolare della omonima ditta Controparte_1
individuale, al pagamento della somma di Euro 155.680,54 per canoni in relazione ad un ramo d'azienda di articoli per adulti ubicato in Milano Via Legnone,19, dovuti in virtù di contratto d'affitto di ramo d'azienda stipulato in data 20/7/2020 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2. Il predetto contratto prevedeva un canone mensile di Euro 4.300,00, oltre iva e aveva durata dal
20/7/2020 al 31/12/2023. La parte conduttrice in data 17/11/2023 consegnava prima della scadenza naturale le chiavi dell'immobile e l'azienda e si impegnava a corrispondere la residua somma per canoni di Euro 155.680,54.
Atteso che nessun pagamento perveniva alla parte locatrice, quest'ultima, in data 15.2.2024, a mezzo raccomandata a/r contestava l'inadempimento dichiarando di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa e di voler conseguire il risarcimento dei danni patiti.
All'udienza del 20.11.2024, tenutasi in forma scritta, non si costituiva e veniva Controparte_1
dichiarato contumace;
il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, ritenuta la causa di natura documentale, rinviava la stessa per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies cpc all'udienza dell'11.2.2025.
In detta udienza, dopo la discussione effettuata dalla parte costituita la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
Si osserva che è assolutamente consolidato l'orientamento della Suprema Corte che statuisce che “la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio” (Cass. n. 10948/2003); non è, pertanto, sufficiente la mancata contestazione dei fatti dedotti, posto che l'art. 115, comma 1 pagina 2 di 5 c.p.c. precisa che la relevatio ab onere probandi, che consegue alla non contestazione dei fatti affermati dalla controparte, opera solo con riguardo alla parte costituita. Al riguardo, si applica il principio per cui
“l'esclusione dei fatti non contestati dal “thema probandum” per il principio della non contestazione, non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, non potendo la sua mancata costituzione in giudizio essere equiparata, quanto ad effetto probatorio, ad una confessione o ammissione di essi, con conseguente assoluzione dell'attore dall'onere di dimostrarli e del giudice dal potere-dovere di verificare tale assolvimento e comunque dall'accertamento dell'inesistenza di essi se risultante dal materiale probatorio acquisito” (Cass. n.14623 del
23.6.2009).
La contumacia non determina, quindi, la decisione della controversia, dovendo, comunque, il giudice di merito valutare se il fatto dedotto dall'attore sia inquadrabile nell'astratto parametro normativo.
Ciò posto, la domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto di affitto di ramo di azienda stipulato in data 20.07.2020, registrato in data 18.08.2020 al n. 6135 Serie 3 presso l'Ufficio
Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Roma 2, tra (C.F./P.Iva: ), con Parte_2 P.IVA_1
sede in Milano via Adda 10, e (C.F.: - P.Iva: ), Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2 residente in [...], per inadempimento imputabile a quest'ultimo come previsto all'art. 4 della scrittura contrattuale 20.07.2020 può essere accolta, dandosi atto del fatto che l'azienda è stata già consegnata alla ricorrente in data 17/11/2023, come dalla stessa dichiarato e il contratto si è quindi di fatto già risolto.
Il rapporto contrattuale è stato documentato dalla parte ricorrente, la quale ha dedotto inoltre che i canoni non corrisposti ammontano ad Euro 155.680,54: Al riguardo la stessa ha offerto prova documentale del titolo posto a fondamento delle domande, ossia il contratto di affitto di ramo d'azienda invocato nel proprio ricorso introduttivo. La parte attrice ha così assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente in base alla regola processuale stabilita dall'art. 2697 c.c. giacché ha fornito la dimostrazione del fatto costitutivo delle pretese vantate. A tale riguardo, il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre incombe sul debitore l'onere della prova del corretto adempimento (Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez.
III, 28 gennaio 2002, n. 982; Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cassazione civile sez.
I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336; Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 1987 n. 3099).
La ricorrente ha dedotto che, in data 17.11.2023, , prima della scadenza naturale del Controparte_1 termine di durata del rapporto contrattuale, riconsegnava l'azienda condotta in locazione, consegnando all'Amministratore Unico le chiavi d'ingresso dell'unità immobiliare sita in Milano via Parte_3
Legnone 19 e garantendo nel contempo che avrebbe provveduto a sanare la posizione debitoria in essere; pagina 3 di 5 che lo stesso, in forza del contratto per cui è causa, avrebbe dovuto versare a la Parte_2 complessiva somma di € 209.840,00, comprensiva di Iva, pari all'importo del canone concordato (€
4.300,00 oltre Iva) per n. 40 mensilità (da Agosto 2020 a Novembre 2023 mese di rilascio, Cfr. Doc. n. 3); che il resistente aveva invece corrisposto alla ricorrente per tale titolo esclusivamente la minor somma di €
54.159,46, Iva inclusa, con un conseguente debito residuo pari all'importo complessivo di € 155.680,54.
La parte ricorrente ha comunicato, quindi, a norma dell'art.1456 cc, con lettera raccomandata AR del
15.22024, l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, come pattuita al punto 4 del contratto di affitto di azienda, ragione per la quale deve essere accertata e dichiarata la risoluzione di diritto, operante cioè ipso iure, come da domanda. La clausola prevede che il ritardo di un mese nel pagamento del canone darà diritto alla locatrice di risolvere il presente contratto, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
La clausola risolutiva espressa presuppone che le parti abbiano previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, come appare nel caso in esame.
Nel caso in cui la parte affittante si sia avvalsa della clausola risolutiva espressa, il giudice, chiamato ad accertare l'avvenuta risoluzione del contratto per l'inadempimento convenzionalmente sanzionato, non deve effettuare alcuna indagine sulla gravità dell'inadempimento stesso, giacché, le parti hanno già preventivamente valutato l'importanza di un determinato inadempimento, non lasciando spazio a un diverso apprezzamento.
"La clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza. Essa non ha carattere vessatorio, atteso che non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall'art.1341 comma 2 neanche in relazione all'eventuale aggravamento delle condizioni di uno dei contraenti derivante dalla limitazione della facoltà di proporre eccezioni, in quanto la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto è connessa alla stessa posizione di parte del contratto e la clausola risolutiva si limita soltanto a rafforzarla" (Cass. 23065/2016).
Va dunque accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di affitto di azienda, essendosi la parte ricorrente avvalsa della clausola risolutiva espressa con comunicazione del
15.02.2024 (doc 6) e comunque reiterata nella presente sede, rilevandosi comunque che il contratto si è già risolto di fatto.
La parte ricorrente ha diritto di ottenere il pagamento dei canoni di affitto non corrisposti, fino all'effettivo rilascio, avvenuto spontaneamente nel Novembre 2023.
pagina 4 di 5 Va, quindi, accolta la domanda di condanna di al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2 della complessiva somma di € 155.680,54, comprensiva di Iva, pari ai canoni di affitto maturati e non versati, oltre agli interessi legali dalla domanda all'effettivo saldo.
La parte resistente non ha, dal canto suo, rimanendo contumace, allegato e dimostrato la sussistenza di fatti estintivi, ostativi o modificativi dell'obbligazione di pagamento sulla stessa gravante, anche in relazione al quantum richiesto, né ha contestato la data del rilascio.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, contrariis rejectis, così provvede:
- accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di affitto di ramo di azienda stipulato in data
20.07.2020, registrato in data 18.08.2020 al n. 6135 Serie 3 presso l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Roma 2, tra e , per inadempimento Parte_2 Controparte_1 imputabile a quest'ultimo come previsto all'art. 4 della scrittura contrattuale 20.07.2020, avente ad oggetto l'azienda sita in Milano, Via Legnone 19;
- condanna al pagamento, a favore della ricorrente della Controparte_1 Parte_2
somma di € 155.680,54, pari alla differenza dovuta per canoni scaduti dal 20.07.2020 al novembre
2023, oltre agli interessi legali dalla domanda all'effettivo saldo;
-condanna a rifondere alla ricorrente le spese di giudizio, Controparte_1 Parte_2 che si liquidano in € 8433 per compensi, € 786 per spese esenti, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, se dovute.
Milano, 18 febbraio 2025
Il Giudice
Caterina Canu
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18247/2024 promossa da:
EFFE Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] Parte_2 P.IVA_1
CHIARAVALLI MARIANO, elettivamente domiciliata in VIA PIAVE 3 VARESE presso il difensore avv. CHIARAVALLI MARIANO
ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: risoluzione contratto affitto ramo d'azienda
CONCLUSIONI della PARTE RICORRENTE:
Voglia il Tribunale di Milano A) Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di affitto di ramo di azienda stipulatoin data 20.07.2020, registrato in data 18.08.2020 al n. 6135 Serie 3 presso l'Ufficio
Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Roma 2, tra (C.F./P.Iva , con sede in Parte_2 P.IVA_1
Milano via Adda 10, e (C.F.: - P.Iva: ), residente in [...]C.F._1 P.IVA_2
Nova Milanese via San Sebastiano 25, per inadempimento imputabile a quest'ultimo come previsto all'art. 4 della scrittura contrattuale 20.07.2020; B) Per l'effetto condannare Controparte_1
C.F.: ), residente in [...], all'integrale risarcimento dei C.F._1 danni patiti da (C.F./P.Iva: , con sede in Milano via Adda 10, mediante Parte_2 P.IVA_1 pagamento in favore di quest'ultima della complessiva somma di € 155.680,54, comprensiva di Iva, pari ai canoni di affitto maturati e non versati, oltre agli interessi di legge dalla domanda all'effettivo saldo;
C) Con rifusione di spese e competenze di giudizio. In via istruttoria chiede ammettersi prova testimoniale sul seguente capitolo di prova: 1) “Vero che in data 17.11.2023 riconsegnava l'azienda condotta in Controparte_1
pagina 1 di 5 locazione a consegnando a le chiavi d'ingresso dell'esercizio commerciale Parte_2 Parte_3 sito in Milano via Legnone 19.” Indica a teste la SI.ra , residente in [...]. Testimone_1
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
La presente causa trae origine dal ricorso art. 281 decies c.p.c. datato 16.5.2024, con il quale la ricorrente ha chiesto la condanna di , titolare della omonima ditta Controparte_1
individuale, al pagamento della somma di Euro 155.680,54 per canoni in relazione ad un ramo d'azienda di articoli per adulti ubicato in Milano Via Legnone,19, dovuti in virtù di contratto d'affitto di ramo d'azienda stipulato in data 20/7/2020 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2. Il predetto contratto prevedeva un canone mensile di Euro 4.300,00, oltre iva e aveva durata dal
20/7/2020 al 31/12/2023. La parte conduttrice in data 17/11/2023 consegnava prima della scadenza naturale le chiavi dell'immobile e l'azienda e si impegnava a corrispondere la residua somma per canoni di Euro 155.680,54.
Atteso che nessun pagamento perveniva alla parte locatrice, quest'ultima, in data 15.2.2024, a mezzo raccomandata a/r contestava l'inadempimento dichiarando di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa e di voler conseguire il risarcimento dei danni patiti.
All'udienza del 20.11.2024, tenutasi in forma scritta, non si costituiva e veniva Controparte_1
dichiarato contumace;
il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, ritenuta la causa di natura documentale, rinviava la stessa per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies cpc all'udienza dell'11.2.2025.
In detta udienza, dopo la discussione effettuata dalla parte costituita la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
Si osserva che è assolutamente consolidato l'orientamento della Suprema Corte che statuisce che “la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio” (Cass. n. 10948/2003); non è, pertanto, sufficiente la mancata contestazione dei fatti dedotti, posto che l'art. 115, comma 1 pagina 2 di 5 c.p.c. precisa che la relevatio ab onere probandi, che consegue alla non contestazione dei fatti affermati dalla controparte, opera solo con riguardo alla parte costituita. Al riguardo, si applica il principio per cui
“l'esclusione dei fatti non contestati dal “thema probandum” per il principio della non contestazione, non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, non potendo la sua mancata costituzione in giudizio essere equiparata, quanto ad effetto probatorio, ad una confessione o ammissione di essi, con conseguente assoluzione dell'attore dall'onere di dimostrarli e del giudice dal potere-dovere di verificare tale assolvimento e comunque dall'accertamento dell'inesistenza di essi se risultante dal materiale probatorio acquisito” (Cass. n.14623 del
23.6.2009).
La contumacia non determina, quindi, la decisione della controversia, dovendo, comunque, il giudice di merito valutare se il fatto dedotto dall'attore sia inquadrabile nell'astratto parametro normativo.
Ciò posto, la domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto di affitto di ramo di azienda stipulato in data 20.07.2020, registrato in data 18.08.2020 al n. 6135 Serie 3 presso l'Ufficio
Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Roma 2, tra (C.F./P.Iva: ), con Parte_2 P.IVA_1
sede in Milano via Adda 10, e (C.F.: - P.Iva: ), Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2 residente in [...], per inadempimento imputabile a quest'ultimo come previsto all'art. 4 della scrittura contrattuale 20.07.2020 può essere accolta, dandosi atto del fatto che l'azienda è stata già consegnata alla ricorrente in data 17/11/2023, come dalla stessa dichiarato e il contratto si è quindi di fatto già risolto.
Il rapporto contrattuale è stato documentato dalla parte ricorrente, la quale ha dedotto inoltre che i canoni non corrisposti ammontano ad Euro 155.680,54: Al riguardo la stessa ha offerto prova documentale del titolo posto a fondamento delle domande, ossia il contratto di affitto di ramo d'azienda invocato nel proprio ricorso introduttivo. La parte attrice ha così assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente in base alla regola processuale stabilita dall'art. 2697 c.c. giacché ha fornito la dimostrazione del fatto costitutivo delle pretese vantate. A tale riguardo, il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre incombe sul debitore l'onere della prova del corretto adempimento (Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez.
III, 28 gennaio 2002, n. 982; Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cassazione civile sez.
I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336; Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 1987 n. 3099).
La ricorrente ha dedotto che, in data 17.11.2023, , prima della scadenza naturale del Controparte_1 termine di durata del rapporto contrattuale, riconsegnava l'azienda condotta in locazione, consegnando all'Amministratore Unico le chiavi d'ingresso dell'unità immobiliare sita in Milano via Parte_3
Legnone 19 e garantendo nel contempo che avrebbe provveduto a sanare la posizione debitoria in essere; pagina 3 di 5 che lo stesso, in forza del contratto per cui è causa, avrebbe dovuto versare a la Parte_2 complessiva somma di € 209.840,00, comprensiva di Iva, pari all'importo del canone concordato (€
4.300,00 oltre Iva) per n. 40 mensilità (da Agosto 2020 a Novembre 2023 mese di rilascio, Cfr. Doc. n. 3); che il resistente aveva invece corrisposto alla ricorrente per tale titolo esclusivamente la minor somma di €
54.159,46, Iva inclusa, con un conseguente debito residuo pari all'importo complessivo di € 155.680,54.
La parte ricorrente ha comunicato, quindi, a norma dell'art.1456 cc, con lettera raccomandata AR del
15.22024, l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, come pattuita al punto 4 del contratto di affitto di azienda, ragione per la quale deve essere accertata e dichiarata la risoluzione di diritto, operante cioè ipso iure, come da domanda. La clausola prevede che il ritardo di un mese nel pagamento del canone darà diritto alla locatrice di risolvere il presente contratto, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
La clausola risolutiva espressa presuppone che le parti abbiano previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, come appare nel caso in esame.
Nel caso in cui la parte affittante si sia avvalsa della clausola risolutiva espressa, il giudice, chiamato ad accertare l'avvenuta risoluzione del contratto per l'inadempimento convenzionalmente sanzionato, non deve effettuare alcuna indagine sulla gravità dell'inadempimento stesso, giacché, le parti hanno già preventivamente valutato l'importanza di un determinato inadempimento, non lasciando spazio a un diverso apprezzamento.
"La clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza. Essa non ha carattere vessatorio, atteso che non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall'art.1341 comma 2 neanche in relazione all'eventuale aggravamento delle condizioni di uno dei contraenti derivante dalla limitazione della facoltà di proporre eccezioni, in quanto la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto è connessa alla stessa posizione di parte del contratto e la clausola risolutiva si limita soltanto a rafforzarla" (Cass. 23065/2016).
Va dunque accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di affitto di azienda, essendosi la parte ricorrente avvalsa della clausola risolutiva espressa con comunicazione del
15.02.2024 (doc 6) e comunque reiterata nella presente sede, rilevandosi comunque che il contratto si è già risolto di fatto.
La parte ricorrente ha diritto di ottenere il pagamento dei canoni di affitto non corrisposti, fino all'effettivo rilascio, avvenuto spontaneamente nel Novembre 2023.
pagina 4 di 5 Va, quindi, accolta la domanda di condanna di al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2 della complessiva somma di € 155.680,54, comprensiva di Iva, pari ai canoni di affitto maturati e non versati, oltre agli interessi legali dalla domanda all'effettivo saldo.
La parte resistente non ha, dal canto suo, rimanendo contumace, allegato e dimostrato la sussistenza di fatti estintivi, ostativi o modificativi dell'obbligazione di pagamento sulla stessa gravante, anche in relazione al quantum richiesto, né ha contestato la data del rilascio.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, contrariis rejectis, così provvede:
- accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di affitto di ramo di azienda stipulato in data
20.07.2020, registrato in data 18.08.2020 al n. 6135 Serie 3 presso l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Roma 2, tra e , per inadempimento Parte_2 Controparte_1 imputabile a quest'ultimo come previsto all'art. 4 della scrittura contrattuale 20.07.2020, avente ad oggetto l'azienda sita in Milano, Via Legnone 19;
- condanna al pagamento, a favore della ricorrente della Controparte_1 Parte_2
somma di € 155.680,54, pari alla differenza dovuta per canoni scaduti dal 20.07.2020 al novembre
2023, oltre agli interessi legali dalla domanda all'effettivo saldo;
-condanna a rifondere alla ricorrente le spese di giudizio, Controparte_1 Parte_2 che si liquidano in € 8433 per compensi, € 786 per spese esenti, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, se dovute.
Milano, 18 febbraio 2025
Il Giudice
Caterina Canu
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