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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 31/03/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2433 generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020 ritenuta in decisione in data 23/10/2024 e decisa, alla scadenza dei termini ex art. 281 quinquies, c. 1, c.p.c., vertente
TRA
(P. IVA e per essa in persona della Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 procuratrice speciale , elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec Parte_3 dell'avv. Sollazzo, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, depositata in data 03.03.2023, disgiuntamente all'avv. Alberto
Pacifico che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, depositata in data 14.11.2022
ATTRICE
e
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t.
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: pagamento somme per prestazioni sanitarie in regime di accreditamento.
CONCLUSIONI: come da verbali di causa.
CONSIDERATO IN FATTO
pagina 1 di 8 Con atto di citazione, notificato in data 31.07.2020, l' n.q. di cessionaria del Parte_1 credito vantato dal nei confronti dell' per Controparte_2 Controparte_3
l'erogazione di prestazioni sanitarie in regime di accreditamento con il SSN, evocava in giudizio quest'ultima chiedendo il pagamento della somma di € 120.529,09 (in via principale a titolo di corrispettivo, in via subordinata a titolo di ripetizione d'indebito, in via ulteriormente gradata quale risarcimento e da ultimo a titolo indennitario ex art. 2041 c.c.).
In particolare, esponeva che la struttura convenzionata, al fine di disciplinare l'erogazione delle prestazioni sanitarie, aveva sottoscritto, in data 29.09.2016 con notevole ritardo, con l'
[...]
apposito contratto ex art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/1992, avuto riguardo alle Controparte_3 prestazioni relative all'anno 2016.
Precisava che in tale contratto era stata inserita, all'art. 9, una clausola di ultrattività provvisoria dello stesso per le prestazioni erogate a decorrere dal 01.01.2017, fintantoché non si fosse addivenuti alla stipula di un altro contratto.
Con riferimento all'anno 2017, le prestazioni erogate in virtù del contratto dell'anno 2016, non Cont erano state contestate dall' , che aveva anche provveduto a pagare parte delle prestazioni erogate.
Sempre in virtù del predetto contratto, la struttura convenzionata aveva erogato prestazioni a favore dell' anche nell'anno 2018, provvedendo ad inoltrare all'azienda Controparte_3 sanitaria le relative fatture.
Evidenziava, quindi, che la struttura convenzionata aveva maturato un credito pari a complessivi € 120.529,09, producendo le rispettive fatture relative alle prestazioni rese da agosto a dicembre 2018, tutte rientranti nei tetti di spesa assegnati alla struttura con il contratto redatto per l'anno 2016.
Successivamente, con contratto quadro di cessione crediti ex L. n. 130/2009 e successive modifiche e integrazioni, stipulato in data 12-15.06.2020, il aveva Controparte_2 ceduto all'odierna attrice i crediti di cui alle predette fatture.
Specificava che tale contratto di cessione era stato pubblicato sulla G.U. n. 71 del 18.06.2020 e Cont successivamente notificato all' in data 19.06.2020.
pagina 2 di 8 Pertanto, la agiva in questa sede al fine di ottenere l'importo complessivo di € Parte_4
120.529,09, oltre interessi da ritardato pagamento nelle transazioni commerciali ex D.lgs.
231/2002 dalla scadenza delle singole fatture sino all'effettivo soddisfo.
Con riferimento alla propria legittimazione ad agire, la evidenziava di aver Parte_4 rispettato tutte le formalità previste dalla legge sulla cartolarizzazione dei crediti ai fini della validità, efficacia ed opponibilità al debitore ceduto della cessione.
Nel merito rilevava che le prestazioni di cui chiedeva il pagamento in questa sede erano state erogate nel corso del 2018 in virtù di un contratto stipulato ai sensi dell'art 8 quinquies del Cont D.lgs. 502/1992 tra l' e la cedente in data 29.09.2016.
Poneva in evidenza che le fatture emesse dalla struttura convenzionata erano state inviate Cont elettronicamente all' e non erano state rifiutate né contestate da parte della stessa. Inoltre, tali fatture erano state generate dal sistema di interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate e, pertanto, risultavano essere munite di esplicita indicazione di accettazione, con le relative conseguenze a mente delle Linee Guida di cui all'allegato C del DM 55/2013.
Aggiungeva che le prestazioni erogate dalla struttura cedente non potevano essere dalla stessa negate ai pazienti, essendo ricomprese nel regolamento contrattuale suddetto e considerato che il rifiuto di tali prestazioni sanitarie avrebbe comportato la violazione del diritto alla salute costituzionalmente garantito ex art. 32 Cost..
In subordine, chiedeva il pagamento della medesima cifra a titolo di ripetizione dell'indebito Cont oggettivo ex art. 2033 c.c., rappresentando che l' avesse pacificamente beneficiato delle prestazioni rese dalla struttura senza, tuttavia, provvedere al relativo saldo. Cont In via ancora più gradata formulava richiesta di condanna dell' convenuta al pagamento delle somme in oggetto a titolo di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, contrattuale ovvero extracontrattuale.
Da ultimo, formulava domanda di indennizzo derivante da arricchimento senza giusta causa della convenuta ex art. 2041 c.c., atteso il superamento dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui si rendeva necessaria un'esplicita attività di riconoscimento dell'utilitas da parte della P.A. beneficiaria.
pagina 3 di 8 In ogni caso, chiedeva la corresponsione degli interessi moratori ex D. lgs 231/2002 e, in subordine, degli interessi legali, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
All'udienza del 10.02.2021, verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, veniva dichiarata la contumacia dell' inoltre, il Giudice, preso Controparte_3 atto che la procura alle liti nell'interesse di parte attrice era stata conferita da un rappresentante incaricato dall'amministratore unico della società attrice, 130 Trust Company s.r.l., e rilevato che non vi fosse in atti alcun documento attestante i necessari poteri di rappresentanza di detto soggetto, onerava parte attrice al deposito della relativa documentazione. Quest'ultima ottemperava alla richiesta con deposito del 07.05.2021.
Successivamente, all'udienza del 12.05.2021 venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6
n.
1-2 c.p.c..
Disposta la trattazione scritta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore, depositata in data 14.11.2022, si costituiva in giudizio l'avv. Alberto Pacifico quale difensore di , procuratrice speciale Parte_2 di Parte_1
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore, depositata il 03.03.2023, si costituiva l'avv.
Giuseppe Sollazzo, in aggiunta al precedente procuratore già costituito Avv. Pacifico.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 23.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione all'unica parte costituita del termine ex art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda è parzialmente fondata e va parzialmente accolta. Cont Deve premettersi che l' e il in data 29.09.2016 hanno Controparte_2 stipulato un contratto ex art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 per l'erogazione di prestazioni sanitarie in favore del SSR (all. 3 dell'atto di citazione), che ha disciplinato le prestazioni rese dal nel 2016, pur prevendendo all'art. 9 c. 2 che i suoi effetti si Controparte_2 sarebbero protratti anche all'anno successivo fino alla (solo eventuale) stipula di un nuovo contratto che disciplinasse le prestazioni rese nell'anno 2017 e negli anni a seguire.
pagina 4 di 8 Cont Sul punto occorre precisare che il citato contratto risulta stipulato dall' e dal “Laboratorio
Analisi Cliniche Poliambulatorio Specialistico s.r.l.” che, successivamente, ha presentato istanza di autorizzazione alla voltura dell'autorizzazione e dell'accreditamento in favore della società , che è stata accolta dal Commissario ad acta, giusto DCA Controparte_2
n. 128 del 01.12.2016 (cfr. all. 1 dell'atto di citazione).
L'odierna attrice, è la cessionaria del credito vantato dal Parte_4 Controparte_2 nei confronti dell' giusto contratto di cessione dei crediti
[...] Controparte_3
Cont pubblicato nella GU del 18.06.2020 e regolarmente comunicato via pec all' (cfr. all.ti 13 e
14 dell'atto di citazione) ed agisce in questa sede al fine di ottenere il pagamento di n. 5 fatture
(all.ti da 7 a 11 del fascicolo attoreo), afferenti a prestazioni rese nell'anno 2018.
In proposito, si osserva che non risulta dimostrato che dopo il contratto del 2016 l' Parte_5
negli anni 2017 e 2018 abbia stipulato più altri contratti con l' ed è
[...] Controparte_3 per questa ragione che il titolo contrattuale espressamente richiamato nell'atto di citazione al fine di giustificare la pretesa attorea è il contratto del 29.06.2016, regolante le prestazioni da rendersi in quell'anno ma contenente una clausola di ultrattività fino alla stipula di un nuovo contratto.
Si osserva, infatti, che la prova di un fatto modificativo, quale è l'intervento di un nuovo Cont contratto, avrebbe dovuto essere fornita dall' ex art. 2697 c.c., rimasta invece contumace.
Ebbene, l'attrice evidenzia che il suddetto contratto abbia protratto la propria efficacia, ai sensi della clausola n. 9, anche negli anni a seguire, ivi incluso il 2018, non essendo intervenuti nelle more altri contratti, sicché si sarebbe esteso anche alle annualità successive il tetto di spesa ivi previsto, pari ad € 210.000,00, al netto del ticket e delle quote ricetta (vedasi all. B del contratto) ovvero ad € 216.232,00, al lordo delle quote ricetta e del ticket (vedasi art. 4).
Infatti, la clausola di prorogatio deve ritenersi pienamente legittima ed operante nel caso di specie, in assenza della stipula di un nuovo contratto (cfr. sentenza n. 724/2020 del 23.01.2020 del Consiglio di Stato, che ha sancito la legittimità delle clausole di proroga contenute negli schemi contrattuali adottati a livello regionale in quanto funzionali a garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie senza soluzione di continuità).
pagina 5 di 8 In questi termini la somma oggi richiesta sembrerebbe senz'altro intrabudget e quindi pienamente remunerabile, in quanto rispettosa del tetto di spesa annuale previsto per il 2016 e Cont prorogatosi anche agli anni 2017 e 2018; tuttavia dalla certificazione rilasciata dall' in data
18.01.2019 (all. 17) risulta che per l'anno 2018 sono stati già riconosciuti € 169.951,82 per le prestazioni rese tra gennaio e luglio 2018, sicchè parte del tetto di spesa è già stato assorbito da dette somme, con la conseguenza per cui il tetto residuo che può coprire le prestazioni rese in epoca successiva è pari ad € 40.048,18.
In definitiva, ritenuta provata l'esecuzione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione Cont nonché il loro omesso pagamento da parte dell' convenuta, deve affermarsi il diritto dell'attrice al pagamento della complessiva somma di € 40.048,18, ossia della sola somma intrabudget per le prestazioni rese dall' giuste fatture n.i 8/18 e 9/18 (quest'ultima Parte_5 non coperta del tutto), regolarmente ricevute dall' e mai da questa Controparte_3 contestate. Le altre fatture non possono essere remunerate in quanto emesse quando il tetto di spesa era stato ormai del tutto coperto.
Su questa somma sono altresì dovuti gli interessi ex d.lgs. 231/2002, in quanto all'epoca della stipula del contratto già il d.lgs. 231/2002 all'art. 4 c. 5 lett. B prevedeva una precisa decorrenza degli interessi, ossia la stessa di cui al comma 2 con raddoppiamento dei termini
(60 anziché 30 giorni).
Tra l'altro, la predetta disciplina trova applicazione anche ai rapporti tra strutture sanitarie Cont accreditate ed (cfr. ex plurimis Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 17665 del 02/07/2019).
Appurata, quindi, l'applicabilità dei tassi di interesse di cui al d.lgs. 231/2002, occorre adesso individuarne il dies a quo. Esso coincide con il 61^ giorno successivo alla data di ricezione delle singole fatture elettroniche (come risultante dalle ricevute di consegna prodotte).
Pertanto, l' deve essere condannata a rifondere in favore della Controparte_3 [...] la complessiva somma di € 40.048,18, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dal Parte_1
61^ giorno successivo alla ricezione della fattura n. 8/18 (per la somma di € 7.805,71) e della fattura n. 9/18 (per la restante somma) al saldo.
pagina 6 di 8 Si osserva, infine, che la somma non riconosciuta perché extrabudget non può essere riconosciuta secondo gli altri titoli dedotti in giudizio, non versandosi in un'ipotesi risarcitoria né di indebito oggettivo ma di mero pagamento del corrispettivo.
Non è poi nemmeno fondata la domanda di ingiustificato arricchimento, in quanto mediante la stessa l'attrice vorrebbe ottenere i medesimi importi richiesti con l'azione esperita in via principale, sebbene lo strumento di cui all'art. 2041 c.c. consenta di conseguire (non già il medesimo risultato economico perseguibile mediante l'azione contrattuale, bensì) un indennizzo che copra le spese sostenute ed i costi eventualmente affrontati a fronte del depauperamento subito (cfr. Cass. n. 1146/2017), nemmeno minimamente allegati nel caso di specie.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e pertanto l' deve essere Controparte_3 condannata a rifondere in favore dell'attrice le spese di lite, che si liquidano in base al decisum ex DM 55/2014, secondo i minimi tariffari (stante la non complessità dell'attività difensiva svolta anche in ragione della contumacia di parte convenuta) in complessivi € 3.809,00 per compenso, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% ed in € 759,00 per spese vive (marche da bollo).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto condanna l' CP_3
, in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere in favore dell'attrice la
[...] complessiva somma di € 40.048,18, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dal 61^ giorno successivo al 19.09.2018 (per la somma di € 7.805,71) ed al 18.10.2018 (per la restante somma) fino al saldo;
2. condanna la convenuta a rifondere in favore dell'attrice le spese di lite, liquidate in €
3.809,00 per compenso, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% ed in € 759,00 per spese vive.
pagina 7 di 8 Così deciso in Reggio Calabria il 31.03.2025 il Giudice
Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino
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