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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 5528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5528 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
15/12/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione dell'Avv.ta Silvia Cordova
mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 3085/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ta CORDOVA SILVIA e Avv. SCOTTO DI TELLA Parte_1
RAOUL).
ricorrente
CONTRO
(Avv. Controparte_1
RN GIUSEPPE)
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso;
◊ pone a carico dell' le spese della CTU, liquidate come da separato CP_2
Tribunale di Palermo sez. Lavoro decreto.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato il 29/02/2024 la ricorrente in epigrafe esponeva:
- di avere presentato in data 31/05/2022 domanda all' per CP_2
l'accertamento della sua condizione di invalido civile ai fini della concessione della pensione anticipata di vecchiaia (D.lgs. 503/1992, art. 1
commi 6 e 8);
- che con provvedimento del 24/06/2022 l'Istituto rigettava la domanda,
non avendo riscontrato un quadro patologico tale da comportare la riduzione della capacità lavorativa in misura pari e/o superiore all'80%;
- che, avverso detto provvedimento, in data 14/12/2022 presentava ricorso al Comitato Provinciale;
CP_2
- che in data 14/12/2022 l'Istituto comunicava il rigetto del ricorso.
Ritenendo invece che le patologie esistenti riducessero la propria capacità
lavorativa in misura pari e/o superiore all'80% - con conseguente diritto alla riduzione del requisito anagrafico ed a beneficiare della pensione anticipata di vecchiaia - conveniva in giudizio l' per sentire “- Accertare e dichiarare CP_2
che la ricorrente è invalida nella misura dell'80% onde accedere ai benefici del
D.lgs. 503/1992; condannare l' come sopra rappresentata e difesa al CP_2
pagamento di spese, diritti, e onorari …”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' eccependo CP_2
l'inammissibilità del ricorso per la mancata previa presentazione della domanda amministrativa e contestando la fondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita a mezzo CTU e decisa con il deposito di questa sentenza
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro nel fascicolo telematico.
◊
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di improcedibilità del ricorso per la mancata proposizione della domanda amministrativa, la quale risulta regolarmente presentata il 31/05/2022 (cfr. all.ti ricorso).
Ciò posto, il ricorso non merita accoglimento.
Il D.lgs. n. 503/1992 consente a coloro che presentino un'invalidità pari o superiore all'80% di conseguire il trattamento pensionistico di vecchiaia con anticipo rispetto alla pensione ordinaria di vecchiaia, qualora si sia raggiunta una sufficiente anzianità contributiva.
In particolare, la vigente disciplina impone alcuni requisiti per il beneficio oggetto di causa:
- un requisito di natura sanitaria, rappresentato dal riconoscimento di una percentuale d'invalidità uguale o superiore all'80%;
- un requisito di natura anagrafica, rappresentato dall'età minima, indicata, per l'anno 2022, in 61 anni di età per gli uomini e in 56 anni di età per le donne;
- un requisito di natura contributiva, individuato nel possesso di almeno 20 anni di contribuzione (oppure 15 anni in caso di contribuzione versata prima del
31/12/1992,) quale lavoratore dipendente.
Una volta in possesso di tali requisiti, l' differisce il pagamento di 12 mesi CP_2
rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica.
Nel caso di specie, sulla scorta della documentazione allegata risulta sussistente il requisito anagrafico in quanto la ricorrente, nata il [...], all'epoca della domanda amministrativa (31/05/2022), aveva maturato il requisito di anzianità
anagrafica (nel 2022 oltre 56 anni di età), avendo già compiuto 65 anni, così come
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro risulta sussistente quello contributivo (cfr. estratto contributivo prod. doc.
ricorrente).
Con riferimento al requisito sanitario, nel corso del presente giudizio è stata disposta CTU medico-legale al fine di accertarne o meno la sussistenza e l'indagine compiuta ha evidenziato come parte ricorrente non possieda i requisiti sanitari previsti dalla legge per fruire della prestazione richiesta.
Alla relazione peritale ci si riporta, considerandola esaustiva e immune da vizi logico giuridici. Pertanto, acclarata l'insussistenza del requisito sanitario previso dall'art. 1 comma 8 d.lgs. 503/1992, il ricorso deve essere respinto.
Parte ricorrente, seppure soccombente, non può essere però condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, avendo depositato agli atti dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.. Vanno, per la medesima ragione, poste a carico dell' le spese della consulenza tecnica, liquidate come da separato CP_2
decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 18/12/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
15/12/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione dell'Avv.ta Silvia Cordova
mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 3085/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ta CORDOVA SILVIA e Avv. SCOTTO DI TELLA Parte_1
RAOUL).
ricorrente
CONTRO
(Avv. Controparte_1
RN GIUSEPPE)
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso;
◊ pone a carico dell' le spese della CTU, liquidate come da separato CP_2
Tribunale di Palermo sez. Lavoro decreto.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato il 29/02/2024 la ricorrente in epigrafe esponeva:
- di avere presentato in data 31/05/2022 domanda all' per CP_2
l'accertamento della sua condizione di invalido civile ai fini della concessione della pensione anticipata di vecchiaia (D.lgs. 503/1992, art. 1
commi 6 e 8);
- che con provvedimento del 24/06/2022 l'Istituto rigettava la domanda,
non avendo riscontrato un quadro patologico tale da comportare la riduzione della capacità lavorativa in misura pari e/o superiore all'80%;
- che, avverso detto provvedimento, in data 14/12/2022 presentava ricorso al Comitato Provinciale;
CP_2
- che in data 14/12/2022 l'Istituto comunicava il rigetto del ricorso.
Ritenendo invece che le patologie esistenti riducessero la propria capacità
lavorativa in misura pari e/o superiore all'80% - con conseguente diritto alla riduzione del requisito anagrafico ed a beneficiare della pensione anticipata di vecchiaia - conveniva in giudizio l' per sentire “- Accertare e dichiarare CP_2
che la ricorrente è invalida nella misura dell'80% onde accedere ai benefici del
D.lgs. 503/1992; condannare l' come sopra rappresentata e difesa al CP_2
pagamento di spese, diritti, e onorari …”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' eccependo CP_2
l'inammissibilità del ricorso per la mancata previa presentazione della domanda amministrativa e contestando la fondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita a mezzo CTU e decisa con il deposito di questa sentenza
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro nel fascicolo telematico.
◊
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di improcedibilità del ricorso per la mancata proposizione della domanda amministrativa, la quale risulta regolarmente presentata il 31/05/2022 (cfr. all.ti ricorso).
Ciò posto, il ricorso non merita accoglimento.
Il D.lgs. n. 503/1992 consente a coloro che presentino un'invalidità pari o superiore all'80% di conseguire il trattamento pensionistico di vecchiaia con anticipo rispetto alla pensione ordinaria di vecchiaia, qualora si sia raggiunta una sufficiente anzianità contributiva.
In particolare, la vigente disciplina impone alcuni requisiti per il beneficio oggetto di causa:
- un requisito di natura sanitaria, rappresentato dal riconoscimento di una percentuale d'invalidità uguale o superiore all'80%;
- un requisito di natura anagrafica, rappresentato dall'età minima, indicata, per l'anno 2022, in 61 anni di età per gli uomini e in 56 anni di età per le donne;
- un requisito di natura contributiva, individuato nel possesso di almeno 20 anni di contribuzione (oppure 15 anni in caso di contribuzione versata prima del
31/12/1992,) quale lavoratore dipendente.
Una volta in possesso di tali requisiti, l' differisce il pagamento di 12 mesi CP_2
rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica.
Nel caso di specie, sulla scorta della documentazione allegata risulta sussistente il requisito anagrafico in quanto la ricorrente, nata il [...], all'epoca della domanda amministrativa (31/05/2022), aveva maturato il requisito di anzianità
anagrafica (nel 2022 oltre 56 anni di età), avendo già compiuto 65 anni, così come
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro risulta sussistente quello contributivo (cfr. estratto contributivo prod. doc.
ricorrente).
Con riferimento al requisito sanitario, nel corso del presente giudizio è stata disposta CTU medico-legale al fine di accertarne o meno la sussistenza e l'indagine compiuta ha evidenziato come parte ricorrente non possieda i requisiti sanitari previsti dalla legge per fruire della prestazione richiesta.
Alla relazione peritale ci si riporta, considerandola esaustiva e immune da vizi logico giuridici. Pertanto, acclarata l'insussistenza del requisito sanitario previso dall'art. 1 comma 8 d.lgs. 503/1992, il ricorso deve essere respinto.
Parte ricorrente, seppure soccombente, non può essere però condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, avendo depositato agli atti dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.. Vanno, per la medesima ragione, poste a carico dell' le spese della consulenza tecnica, liquidate come da separato CP_2
decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 18/12/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro