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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 27/05/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
UDIENZA 27.5.2025 N. 475/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Ferri, presso lo Studio del quale in Cremona, Piazza Roma n. 2, è elettivamente domiciliato
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1 avona, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in Cremona, Piazza Cadorna n. 17
- RESISTENTE -
SENTENZA (omissis)
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001066587, notificata al ricorrente in data
25.06.2024; condanna l' a Controparte_1 rifondere ad le spese di lite del grado, che liquida in € Parte_1
2.400,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Cremona, 27 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Matteo Maria MARCIANTE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Ferri, presso lo Studio del quale in Cremona, Piazza Roma n. 2, è elettivamente domiciliato
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1 avona, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in Cremona, Piazza Cadorna n. 17
- RESISTENTE -
SENTENZA (omissis)
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001066587, notificata al ricorrente in data
25.06.2024; condanna l' a Controparte_1 rifondere ad le spese di lite del grado, che liquida in € Parte_1
2.400,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Cremona, 27 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Matteo Maria MARCIANTE