Sentenza 24 aprile 2024
Ordinanza collegiale 18 luglio 2024
Ordinanza collegiale 24 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 7 luglio 2025
Sentenza 9 febbraio 2026
Decreto collegiale 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00240/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01969/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1969 del 2023, proposto da NT DE UD, MM PO, RD PO, IU PO, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Vuolo, Bruno Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Camerota, non costituito in giudizio;
nei confronti
FA AN, rappresentata e difesa dagli avvocati TO Brancaccio, Laura Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio
serbato dal Comune di Camerota sull'atto di diffida pec del 9.11.2023 proteso all'esecuzione dell'ordinanza n. 35 del 30.11.2017, di demolizione e rilascio ad horas di un’area demaniale, confermata dal Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 9083 del 18.10.2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di FA AN;
Vista la sentenza n. 896/2024 del 09.04.2024;
Viste le ordinanze collegiali n. 1530/2024 del 16.07.2024, n. 1985/2024 del 22.10.2024, n. 1252/2024 del 24.06.2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa IM IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso
- che con il presente ricorso recante R.G. 1969/2023 la Sig. NT DE UD ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Camerota sull'atto di diffida pec del 09.11.2023 proteso all'esecuzione dell'ordinanza n. 35 del 30.11.2017, di demolizione e rilascio ad horas di un’area demaniale nella frazione Marina, località “Calanca”, in via Manna (ex via Cavallara) e via Villa Greco (identificata nel catasto al foglio 26), adottata nei confronti dei Sigg. AN TO e AN FA e confermata dal Consiglio di Stato, giusta sez. VI, sent. n. 9083 del 18.10.2023;
Considerato
- che con sentenza di questa Sezione n. 896/2024, in accoglimento del suddetto ricorso contro il silenzio è stato accertato l’obbligo del Comune di Camerota di dare piena attuazione all’ordinanza di demolizione n. 35 del 30.11.2017 (confermata dal Consiglio di Stato, giusta sez. VI, sent. n. 9083 del 18.10.2023) e nominato Commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega a funzionario del suo ufficio per il caso di perdurante inadempienza del Comune;
- che, con sentenza breve di questo Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione II, n. 1180/2024 del 30.5.2024, notificata il 31.05.2024, è stato rigettato il ricorso proposto dalla Sig.ra FA AN (R.G. n. 744/2024) avverso e per l’annullamento - previa sospensione dell’esecuzione - del provvedimento prot. n. 3472/2024 del 13.2.2024 del Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica-Edilizia-Demanio del Comune di Camerota di improcedibilità dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria prot. n. 1189 del 16.01.2024 (fascicolo edilizio n. 9/2024), presentata dalla Sig. De AN, ex art. 36 D.P.R. 380/2001 e art. 167 D.lgs. 42/2004, per la realizzazione di un manufatto in muratura (alloggio contatori), muretti, fioriere e cancello in ferro alla Via L. Mazzeo del Comune di Camerota fl. 26 p.lle 849 e 998;
- che avverso la citata sentenza è stato proposto appello (R.G. n. 6320/2024) e nel relativo giudizio di secondo grado la VII Sezione del Consiglio di Stato ha adottato l’ordinanza collegiale istruttoria n. 7492/2024 del 09/09/2024 per l’acquisizione di una “ motivata e documentata relazione del Comune di Camerota, riferita alla titolarità e disponibilità dell’immobile su cui insistono le opere oggetto dei contestati provvedimenti di rimozione ”;
- che, a seguito di ciò, con nota del 26.09.2024, nel corso della fase di esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di questa Sezione n. 896/2024, il Commissario ad acta ha richiesto chiarimenti e, più in dettaglio “ di conoscere le proprie determinazioni in merito al fine di avviare le azioni relative all’ottemperanza della sentenza per cui la scrivente è nominata commissario ad acta ”;
- che a tale richiesta è stato fornito riscontro nel senso dell’opportunità per il Commissario di prendere visione, “ ai fini delle attività esecutive da compiere, della documentazione che, in ossequio all’ordinanza collegiale del Consiglio di Stato n. 7492/2024, verrà versata agli atti dal Comune di Camerota ” e di attendere “ gli ulteriori sviluppi ed esiti del procedimento pendente dinanzi alla VII Sezione del giudice di appello - per il quale è già stata fissata l’udienza di merito del 15.04.2025 – anche al fine di non pregiudicare o rendere maggiormente difficoltosa la corposa attività istruttoria disposta con la sopra citata ordinanza collegiale ”;
- che, con memoria del 21.10.2024, i Sigg. MM, RD e IU LO, germani della Sig. DE UD NT, hanno comunicato che “ Nelle more della esecuzione della decisione n. 896/2024 di codesta Ecc.ma Sezione, con cui è stato accolto il ricorso RG n. 1969/2023, è deceduta la ricorrente NT DE UD (cfr. certificato di morte allegato), di talchè si costituiscono i sopra indicati eredi, i quali insistono per l’esecuzione della sentenza di cui trattasi, non impugnata e passata in giudicato, per non essere in alcun modo inficiante l’ordinanza del CdS sez. VII n. 7492/2024 con cui è stata respinta l’istanza di sospensione avanzata ex adverso avverso la sentenza n. 1180/2024 della II Sezione di questo Tribunale resa nel distinto giudizio ascritto al RG sub n. 744/2024 ”;
- che il giudizio di appello recante R.G. n. 6320/2024, al quale è stato riunito il ricorso recante R.G. n. 4738/2024, si è concluso con la sentenza n. 6963/2025 del 06.08.2025 con cui la VII Sezione del Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di questo Tribunale, II Sezione, n. 1180/2024 ed ha statuito, con obbligo conformativo, che “ il Comune intimato dovrà pronunciarsi, con ogni consentita tempestività e nel rispetto delle considerazioni sopraesposte, sulla istanza di sanatoria proposta dalla signora AN FA, previa adozione di una decisione conclusiva, per quanto di competenza, circa il procedimento avviato dal medesimo Comune per la cessione delle aree di sedime delle stesse opere. Per effetto del disposto annullamento, il Comune intimato dovrà ripronunciarsi sull’istanza di sanatoria, verificando se l’appellante abbia, o meno, acquistato la titolarità dei beni oggetto dell’istanza stesso, anche attivandosi per la definizione e formalizzazione del procedimento volto alla dismissione dei predetti beni ”;
- che la II Sezione di questo T.A.R., con sentenza n. 1593/2025 del 02.10.2025 ha accolto il ricorso proposto dalla Sig.ra AN n. 01863/2024 e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento del Comune di Camerota prot. n. 20168/2024 del 21.08.2024, con cui è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria per asserita inottemperanza all’ordinanza n. 35 del 30.11.2017;
- che, più in dettaglio, con tale sentenza, il T.A.R., con richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6963 del 06.08.2025, ha stabilito che: “allo stato non può ritenersi integrata alcuna ottemperanza e pertanto la sanzione irrogata con il gravato provvedimento è per ciò solo illegittima ”;
Ritenuto
- che, alla luce delle sopravvenienze descritte, debba essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per ineseguibilità del giudicato formatosi sulla sentenza di questa Sezione, n. 896/2024 atteso che nello scenario attuale, connotato dalla necessità di un’attività procedimentale riservata alla civica amministrazione, una eventuale attività materiale esecutiva, che si ponesse in contrasto con le sopravvenute statuizioni giudiziali, si rivelerebbe antigiuridica;
- che, stanti i profili di complessità della vicenda complessivamente intesa, sussistano giusti motivi di compensazione delle spese della presente fase del giudizio di esecuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’improcedibilità del ricorso.
Spese di fase compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU SO, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
IM IN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IM IN | LU SO |
IL SEGRETARIO