Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/05/2025, n. 2506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2506 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al numero 5322 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2022, avente ad oggetto “appalto: altre ipotesi ex artt. 1655 e ss. cc.”;
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10087/22, pubblicata il 14
Novembre 2022 e notificata in pari data;
causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 17 Febbraio 2025, all'esito dell'udienza dell'11 Febbraio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 8 Maggio 2025), e pendente:
TRA
sedente in Napoli alla Via Benedetto Cariteo n. 59 (C.F.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. Marco Bergamo
( , con il quale è elettivamente dom.to presso il seguente indirizzo di PEC: C.F._1
Email_1
Appellante
E
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Christian Clericò ( ), con il quale è elettivamente C.F._2 domiciliata presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
1
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza dell'11 Febbraio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), ha concluso, a mezzo di note scritte, la sola Difesa della soc. cooperativa appellata, riportandosi alla comparsa di costituzione, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio la società chiedeva di ingiungersi al sedente in Napoli Controparte_1 Parte_1 alla Via Benedetto Cariteo n. 59 il pagamento, in suo favore, della somma di euro 25.333,36, oltre IVA al 10
% ed oltre interessi legali, nonché il pagamento delle spese della procedura.
La suddetta somma veniva richiesta, quale corrispettivo per i lavori, a seguito dell'accordo transattivo del 3
Luglio 2017.
La transazione aveva riguardato il contenzioso, di cui al procedimento n. 15386/16 RG, introdotto da
[...] presso il Tribunale di Napoli, per ottenere il pagamento dell'ultima rata dell'originario contratto Parte_2 di appalto del 26 Giugno 2009, registrato presso l'Agenzia delle Entrate.
Il contratto del 2009 riguardava…l'esecuzione di lavori del fabbricato con un corrispettivo determinato a misura e nella somma presuntiva di euro 529.848,64 oltre IVA, avente ad oggetto interventi di risanamento estetico e funzionale delle facciate del fabbricato del Controparte_2
Il Tribunale di Napoli, in accoglimento del ricorso, giusta d.i. n. 8294/19, pubblicato il 13 Novembre 2019, e notificato il 18 Novembre 2019, ingiungeva al il pagamento, in favore della coop. ricorrente, Parte_1 della somma di euro 27.866,70 (appunto euro 25.333,36 oltre IVA), oltre interessi e spese della procedura.
Avverso il provvedimento monitorio proponeva opposizione il ingiunto, con citazione notificata Parte_1 il 30 Dicembre 2019.
Il Condominio chiedeva, in accoglimento dell'opposizione, di revocarsi il d.i. opposto.
In particolare il eccepiva: la parziarietà delle obbligazioni condominiali e quindi il proprio Parte_1 difetto di legittimazione passiva;
la mancata esecuzione dei lavori a regola d'arte.
Ancora, il osservava come non si fossero avverate le condizioni, al cui verificarsi era Parte_1 subordinato il pagamento dell'ultima rata: vale a dire, l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, il collaudo, nonché la dimostrazione della regolarità contributiva.
Altresì, a mezzo dell'opposizione, il Condominio avanzava anche domanda riconvenzionale nella misura di euro 10.000,00, a titolo di penale per la ritardata consegna dei lavori (penale prevista nella suddetta transazione).
Si costituiva l'opposta , sottolineando che il Direttore dei Lavori, Ing. , in Controparte_1 CP_3 data 27 Settembre 2018 aveva redatto una “relazione di conformità”, attestante l'ultimazione dei lavori a regola d'arte.
Alcune lavorazioni erano rimaste incompiute (o comunque eseguite in ritardo) per causa non imputabile all'opposta. Ad ogni modo, si trattava di lavorazioni di valore irrisorio, in proporzione al valore complessivo dell'appalto.
Quindi la cooperativa chiedeva, in primis, di rigettarsi l'opposizione (anche con riferimento alla proposta domanda riconvenzionale).
2 In via subordinata, in ragione dell'inadempimento del , chiedeva dichiararsi la risoluzione Parte_1 dell'accordo transattivo del 3 Luglio 2017, nonché la validità del contratto di appalto del 2009, con la conseguente condanna del al pagamento della somma di euro 45.938,50, oltre interessi, quale Parte_1 residuo impagato per l'esecuzione dei lavori.
Alla prima udienza del 9 Novembre 2020 il G.I. concedeva la provvisoria esecutività del d.i. opposto. In particolare il G.I. evidenziava la manifesta infondatezza dell'eccezione di parziarietà dell'obbligazione; infatti l'esclusione del vincolo di solidarietà ineriva esclusivamente alla fase esecutiva, e non anche a quella di cognizione.
Per giunta, le contestazioni mosse dal dovevano ritenersi superate dalla PEC del 30 Novembre Parte_1
2018, inviata dal Direttore dei Lavori (missiva nella quale si era evidenziato come non vi fossero ragioni ostative al versamento del saldo del corrispettivo).
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10087/22, pubblicata il 14
Novembre 2022, e notificata in pari data.
Il primo Giudice ha rigettato l'opposizione, con la conseguente conferma del d.i. opposto (opposizione rigettata in toto, e quindi anche con riferimento alla spiegata domanda riconvenzionale). Altresì il Tribunale ha condannato il opponente al pagamento delle spese del giudizio in favore della cooperativa Parte_1 opposta – spese liquidate in euro 5.261,00 per compensi professionali, oltre accessori come per Legge.
La pronuncia del G.M. è incentrata sul carattere decisivo della documentazione a firma del Direttore dei
Lavori; in particolare si fa riferimento alla comunicazione via PEC del Novembre 2018, laddove l'ing.
dichiarava che non vi erano ragioni ostative al versamento del saldo in favore dell'appaltatrice. CP_3
Pertanto, ad avviso del Tribunale va radicalmente esclusa la sussistenza dei pretesi vizi o ritardi.
Da qui l'integrale rigetto dell'opposizione (anche con riferimento alla pretesa riconvenzionale, per la penale da ritardo).
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il , a mezzo della Parte_3 citazione notificata in data 13 Dicembre 2022.
Il lamenta la nullità della sentenza per omessa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della Parte_1 decisione;
si duole dell'errato governo del principio dell'onere probatorio.
Ancora, il impugnante reitera l'eccezione di parziarietà, e quindi di sua carenza di Parte_1 legittimazione passiva.
Pertanto il chiede, in accoglimento dell'appello, di accogliersi l'opposizione proposta in primo Parte_1 grado (ed in definitiva di rigettarsi la domanda creditoria originariamente azionata in sede monitoria).
Ancora parte appellante chiede di accogliersi la domanda riconvenzionale per euro 10.000,00 già vanamente proposta in primo grado;
in via subordinata (nella denegata ipotesi di conferma della debitoria per euro 27.866,70), invoca la compensazione con gli importi eventualmente dovuti dalla coop. appaltatrice, in virtù della penale prevista in contratto.
Altresì chiede di condannarsi controparte alla restituzione di tutte le somme versate in esecuzione del d.i. opposto e/o della sentenza di prime cure;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si è costituita l'appellata , chiedendo di rigettarsi il gravame. Controparte_1
3 La Corte, a mezzo dell'ordinanza del 19 Aprile 2023 (all'esito della prima udienza del
18.4.2023, tenutasi nelle forme della trattazione scritta), ha rinviato la causa alla successiva udienza del 19 Marzo 2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 26 Marzo 2024 (all'esito dell'udienza del 19 Marzo 2024), si è provveduto al rinvio della causa – in prosieguo di precisazione delle conclusioni – all'udienza dell'11 Febbraio 2025 (considerato che il Difensore del Condominio appellante, in data 8 Febbraio 2024, aveva depositato in telematico dichiarazione di rinuncia al mandato).
Dopodichè, giusta ordinanza comunicata il 17 Febbraio 2025 – all'esito dell'udienza dell'11 Febbraio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni (da parte della sola cooperativa appellata), la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di gg. sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
In particolare, nell'ordinanza del 17.02.2025, si è osservato come, in data 23 Febbraio
2024, altro Difensore (diverso dal rinunciante) fosse stato autorizzato alla consultazione del fascicolo telematico. Il tutto, a conferma di quanto dichiarato dal
Difensore rinunciante in data 8 Febbraio 2024, e cioè di avere comunicato al
Condominio la rinuncia al mandato. Ergo, certamente è stato concesso al Condominio appellante un termine sufficiente per munirsi di un nuovo Difensore, in sostituzione del rinunciante (il che non è avvenuto).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Con il primo motivo il lamenta la violazione del criterio di riparto Parte_1
dell'onere della prova.
4 Ad avviso dell'appellante, il Tribunale ha trascurato come l'appaltatrice soc. cooperativa , attrice in senso sostanziale, non abbia assolto all'onere probatorio CP_1
a suo carico, in ordine alla dimostrazione dell'esatta esecuzione delle opere oggetto del giudizio.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Invero la coop. opposta (odierna appellata) ha prodotto numerosi documenti, attestanti l'effettiva esecuzione, a regola d'arte, delle opere concordate in sede di accordo transattivo del 3 Luglio 2017, nonchè specificate nella relazione tecnica, a firma del
Direttore dei Lavori ing. . CP_3
Appunto, il Giudice di prime cure ha correttamente valorizzato – quale prova dell'esecuzione dei lavori – la succitata PEC del 30.11.2018 dell'Ing. , CP_3
trasmessa a (amministratrice p.t. del Condominio committente). Parte_4
In tale missiva il Direttore dei Lavori chiariva come non vi fossero ulteriori ragioni ostative, a che parte committente provvedesse al versamento del saldo (dato che la coop. appaltatrice aveva ultimato le lavorazioni concordate).
Peraltro il documento non è stato specificamente contestato.
Inoltre, nel caso di specie assume pregnante rilievo il ruolo di garante del rapporto, che le parti hanno concordemente attribuito, ai sensi dell'art. 4 dell'accordo transattivo, al succitato ing. (individuato quale soggetto autorizzato a rilasciare idoneo CP_3
certificato di ultimazione dei lavori).
L'adempimento a regola d'arte, da parte dell'odierna appellata si Parte_2
evince anche dalla relazione tecnica e di conformità del 27 Settembre 2018, anche questa non contestata.
5 In tale relazione l'ing. chiariva che: …in riferimento a quanto stabilito con CP_3
la relazione tecnica….gli interventi correttivi e di ripristino dell'impresa Parte_2
cooperativa, iniziati il 16.10.2017 e conclusi il 25.11.2017, sono conformi….
Il Direttore dei Lavori precisava anche come alcune lavorazioni effettivamente non fossero state eseguite, ma questo per causa non imputabile all'appaltatrice.
In particolare il Direttore dei Lavori, nella relazione tecnica, scriveva quanto segue:
“Dopo aver preso contatti diretti con le condòmine per conoscere le date nelle quali far eseguire la tinteggiatura delle ringhiere, come stabilito in occasione del sopralluogo del 26 Aprile 2018, in data 26 Settembre 2018 ricevevo dal legale della SI , a mezzo posta elettronica certificata, la conferma che la sua Testimone_1
assistita non intendeva consentire l'esecuzione della sola attintatura della ringhiera, essendo invece interessata al ripristino delle intere parti ammalorate dalle infiltrazioni. Analoga intenzione mi veniva espressa dalla SI , Parte_5
tramite sms, da me personalmente contattata telefonicamente. La SI Parte_6
, da parte sua e tramite il proprio legale, con PEC del 25 Settembre 2018, mi
[...]
confermava quanto dichiaratomi verbalmente, ovvero di non aver mai richiesto il ripristino delle ringhiere, e che non era interessata a tali interventi, dai quali si dissociava”.
Anche sul punto, non vi sono specifiche contestazioni;
ergo, con tutta evidenza, la Con mancata esecuzione delle succitate lavorazioni non può essere attribuita a “ 46”.
Di conseguenza il primo Giudice ha correttamente ritenuto che la coop. opposta (attrice in senso sostanziale) abbia assolto agli oneri probatori a suo carico.
Con ulteriore motivo di gravame, il appellante reitera l'eccezione di Parte_1
carenza di legittimazione passiva, già sollevata in primo grado.
6 Appunto, come sopra accennato, il Tribunale ha respinto l'eccezione in oggetto, ritenendo che la parziarietà dell'obbligazione inerisca alla sola fase esecutiva, e non anche a quella di cognizione.
Anche sul punto l'iter argomentativo seguito dal primo Giudice va confermato.
I lavori sulle parti comuni dell'edificio venivano affidati, giusta contratto di appalto, dal alla società odierna appellata. Parte_1
Quindi, l'obbligazione veniva assunta nell'interesse comune di tutti i condòmini, senza espressa ripartizione pattizia della spesa.
Orbene, effettivamente è ormai pacifico in giurisprudenza il seguente principio: in riferimento alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o comunque, nell'interesse del , nei confronti di terzi – in difetto di un'espressa previsione normativa Parte_1
che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di danaro, e perciò divisibile, vincolando l'amministratore i singoli condòmini nei limiti delle sue attribuzioni, e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del Condominio – la responsabilità dei condòmini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del si imputano ai singoli componenti, Parte_1
soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cc. per le obbligazioni ereditarie (Cass. Sez. Un., n. 30728/22).
Tuttavia, la natura parziaria dell'obbligazione non limita il diritto dell'appaltatore di azionare il credito anche nei confronti del , come detto unico contraente, Parte_1
atteso che “l'amministratore è l'unico referente dei pagamenti relativi agli obblighi assunti verso i terzi per la conservazione delle cose comuni, di tal che il pagamento diretto eseguito dal singolo partecipante a mani del creditore del Condominio, non sarebbe comunque idoneo ad estinguere il debito pro quota dello stesso, relativo ai contributi ex art. 1123 cc.” (Cass. civ., n. 14530/17).
7 Sennonché, ogni qual volta l'amministratore contragga con un terzo, coesistono distinte obbligazioni, concernenti, rispettivamente, l'intero debito e le singole quote, facenti capo la prima al (rappresentato appunto dall'amministratore), e le Parte_1
altre ai singoli condòmini, tenuti in ragione e nella misura della partecipazione al
, ai sensi dell'art. 1123 cc.. Parte_1
Ne consegue che (come già evidenziato dal Tribunale) l'ambito di operatività della parziarietà sia limitato alla sola fase stricto sensu esecutiva;
non potendo escludersi, in assenza di esplicita previsione contraria tra le parti, la formazione del titolo, in sede cognitiva, nei confronti del Condominio, rappresentante degli interessi comuni dei condòmini.
In ogni caso, anche la nuova formulazione dell'art. 63 disp. att. cc. contempla esclusivamente il beneficio di escussione del condòmino moroso per la sola fase esecutiva, e non anche per quella cognitiva, necessaria ai fini della costituzione o del riconoscimento del titolo.
Non può trovare accoglimento neanche il motivo di gravame, con cui il si Parte_1
duole del rigetto della domanda riconvenzionale, inerente alla penale per il ritardo.
Appunto, è assorbente il dato emergente per tabulas, già evidenziato dal Tribunale, circa l'insussistenza di qualsivoglia profilo di inadempimento, a carico Con dell'appaltatrice 46.
In tale contesto, è d'uopo altresì ribadire la circostanza già emersa in sede di descrizione dello svolgimento del processo, e cioè che – a seguito della rinuncia al mandato comunicata in via telematica l'8 Febbraio 2024 – il appellante Parte_1
non abbia partecipato ad alcuna udienza, né abbia depositato atti difensivi.
In definitiva, l'appello deve essere rigettato in toto;
ne consegue l'integrale conferma dell'impugnata sentenza.
8 La coop. appellata, nel costituirsi, ha anche chiesto di condannarsi il Parte_1
appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc.
La richiesta non può trovare accoglimento, considerato che non risulta che il abbia agìto con dolo o colpa grave. Parte_1
A questo punto, resta da pronunciarsi sul governo delle spese.
Sul regime delle spese del presente grado
Le spese del presente grado (liquidate come in dispositivo) seguono la soccombenza del Parte_1 appellante;
quindi, esse vengono poste a carico di quest'ultimo.
Infatti, trattasi di sostanziale ed integrale soccombenza, non scalfita dal rigetto della pretesa risarcitoria ex art. 96 cpc, dalla valenza meramente accessoria.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione d'ufficio.
Debbono trovare applicazione le vigenti tabelle parametriche, di cui al D.M. n. 147/22.
Il valore della causa va rapportato all'importo del credito definitivamente riconosciuto alla coop. odierna appellata, e cioè euro 27.866,70. Trattasi appunto dell'importo del d.i. opposto (in questa sede si conferma la pronuncia del Tribunale, di rigetto dell'opposizione, con la conseguente conferma del d.i. n. 8294/19).
Pertanto, si rientra nell'ambito dello scaglione, compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
Per quel che concerne il compenso professionale, nell'ambito dello scaglione di riferimento, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi. Infatti siamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità; né può trascurarsi come l'importo di euro 27.866,70 si collochi nella parte bassa dello scaglione medesimo.
Pertanto, a titolo di compensi professionali del presente grado si liquida, in favore dell'appellata
[...]
, l'importo di euro 4.996,00. Controparte_4
Il compenso complessivo è dato dalla sommatoria dei compensi, inerenti a tutte le fasi, non solo introduttiva, di studio e decisoria, ma anche istruttoria.
Infatti, il Collegio ritiene di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi
è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (cfr. Cass. civ., n. 29857/23).
Deve essere concesso il provvedimento di distrazione in favore dell'avv. Christian Clericò, Difensore dell'appellata 46. Controparte_4
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, da parte del appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal sedente in Napoli alla Via Benedetto Cariteo n. Parte_1
9 59 nei confronti di “ ”, avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Napoli n. 10087/22, pubblicata il 14 Novembre 2022, e notificata in pari data, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna il appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore di “ Parte_1 [...]
”, che liquida in euro 4.996,00 (quattromilanovecentonovantasei/00) per compenso Controparte_1 professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore dell'avv. Christian Clericò;
C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
DPR n. 115/02, per il versamento (da parte del appellante) dell'ulteriore contributo unificato, Parte_1 di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 16 Maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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